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giovedì 21 novembre 2013

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 19-11-2013 n. 37/0020173 Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Lavoro intermittente - R.D. n. 2657/1923 - Interprete e traduttore di scuola di lingua.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 19-11-2013 n. 37/0020173
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Lavoro intermittente - R.D. n. 2657/1923 - Interprete e traduttore di scuola di lingua.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Nota 19 novembre 2013, n. 37/0020173 (1).
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Lavoro intermittente - R.D. n. 2657/1923 - Interprete e traduttore di scuola di lingua.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.


Al
Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro




Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti da questa Direzione generale in merito al possibile utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione alle figure dell'interprete e del traduttore che espletano la propria attività presso scuole o istituti di lingua.
In particolare, l'istante chiede se le suddette categorie professionali possano essere assimilate a quella degli "interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo", contemplata al n. 38 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, così come richiamata dall'art. 40, D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.M. 23 ottobre 2004 di questo Ministero.


Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.


In via preliminare, si sottolinea che in assenza del requisiti soggettivi ovvero oggettivi individuati dall'art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003, le ipotesi in cui risulta ammissibile la stipulazione di contratti di lavoro intermittente sono declinate nell'elenco contenuto nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 il quale, al n. 38, contempla le prestazioni svolte dagli "interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi o occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, non presentino nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa".
La terminologia utilizzata evidenzia che le relative attività si riferiscono solo a prestazioni di interpretariato rese nell'ambito di strutture di tipo alberghiero ovvero presso agenzie di viaggio e del turismo, come confermato peraltro dall'esclusione espressa, contenuta nella medesima clausola, degli interpreti che svolgono anche incarichi o compiti di diversa natura a favore delle medesime strutture.


Ciò premesso, in risposta al quesito avanzato, non sembra possibile operare una equiparazione della figura dell'interprete/traduttore impiegato presso scuole o istituti di lingua a quella di cui al n. 38 della tabella citata.
Resta ferma la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente anche in tali ambiti laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003 o qualora sia previsto dalla disciplina collettiva di settore.


per delega
Il Segretario generale
Paolo Pennesi

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 40
D.M. 23 ottobre 2004
R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, tabella


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