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giovedì 21 novembre 2013

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 19-11-2013 n. 18746 Campagna RED 2012: informazioni reddituali dell'anno 2011. Ricalcolo delle pensioni delle gestioni private per i beneficiari residenti in Italia.



I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 19-11-2013 n. 18746
Campagna RED 2012: informazioni reddituali dell'anno 2011. Ricalcolo delle pensioni delle gestioni private per i beneficiari residenti in Italia.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 19 novembre 2013, n. 18746 (1).
Campagna RED 2012: informazioni reddituali dell'anno 2011. Ricalcolo delle pensioni delle gestioni private per i beneficiari residenti in Italia.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Premessa
La campagna RED 2012, avviata, per le pensioni delle gestioni private, con le modalità indicate al punto 5 del Msg. 4 maggio 2012, n. 7650, ha riguardato la rilevazione delle dichiarazioni reddituali relative all'anno 2011 per tutti i percettori di prestazioni collegate al reddito.
Il ricalcolo delle pensioni dei soggetti residenti all'estero è stato effettuato nel corso del mese di luglio 2013, ed è stato illustrato con il Msg. 30 agosto 2013, n. 13674.
Si comunica ora che nel corso dei mesi di ottobre e novembre si è provveduto a ricostituire a livello centrale, per i soggetti residenti in Italia, le pensioni delle gestioni private che hanno beneficiato di prestazioni collegate al reddito dell'anno 2011.
Con messaggio dedicato sarà illustrata l'analoga attività effettuata in relazione alle pensioni delle gestioni pubbliche e della gestione ex Enpals.

1. Aggiornamento del "data base reddituale" e del "data base delle pensioni"
L'elaborazione ha comportato l'aggiornamento contestuale sia del database reddituale, sia del database delle pensioni, sia della procedura recupero crediti.


1.1 Database reddituale


I dati reddituali trasmessi dalle diverse fonti (CAF e soggetti abilitati, cittadino on line, Agenzia delle Entrate, Sedi INPS), se influenti per le diverse prestazioni, sono stati integrati con le informazioni presenti nel Casellario Centrale delle pensioni.
Nel caso in cui le informazioni relative al medesimo soggetto siano pervenute da più canali, è stato valorizzato il dato di importo più elevato, avuto riguardo alla singola tipologia reddituale, ad eccezione:
del lavoro autonomo (tipo rigo 03 - codice reddito A3), per il quale è stato utilizzato il reddito dichiarato dal soggetto;
il reddito da collaborazione coordinata e continuativa o assimilato. Tale reddito infatti è inquadrato ai fini fiscali come lavoro dipendente, mentre ai fini previdenziali ha natura di lavoro autonomo ai fini previdenziali. Di conseguenza, al fine di evitare possibili duplicazioni reddituali, nel caso di compresenza di dichiarazione fiscale (730 o Unico) e di dichiarazione linea CAF, quest'ultima ha avuto la prevalenza per quanto riguarda il solo reddito da lavoro dipendente.


1.2 Database delle pensioni: dati relativi alle movimentazioni


La "movimentazione" è stata memorizzata nel segmento GP1 del database delle pensioni, con le codifiche di seguito indicate:



CAMPO
VALORE
GP1CMPNTIP
DB
GP1FMPNTIP
1
GP1DMPN
Data dell'elaborazione
GP1NUTS
anno di decorrenza di calcolo degli arretrati
GP1NRCHGRN
mese di decorrenza di calcolo degli arretrati
GP1CPRD
RED




2. Ricalcolo delle pensioni
La lavorazione in esame ha riguardato tutte le dichiarazioni trasmesse dai diversi canali entro il 15 agosto 2013.
Si rammenta che la verifica della situazione reddituale è stata effettuata in applicazione della disciplina introdotta dall'art. 35 della legge n. 14/2009, come modificato dall'art. 13 della legge n. 122/2010.
Pertanto, il reddito dell'anno 2011 ha influito in maniera differente a seconda che si sia trattato di verificare la prima concessione della prestazione collegata al reddito ovvero quella degli anni successivi al primo.
La decorrenza di calcolo degli arretrati è stata determinata come di seguito indicato:
- 01/2011, se la decorrenza della pensione è anteriore o pari a 01/2010;
- decorrenza pensione, se successiva a 01/2011.

3. Criteri di elaborazione
Sono state elaborate sia le pensioni con conguaglio a credito del pensionato, sia quelle che non subiscono variazioni, sia quelle con conguaglio a debito.


3.1 Pensioni senza conguaglio e senza variazione d'importo


Nel caso in cui i dati reddituali non abbiano comportato conguagli per i periodi precedenti né variazioni sull'importo corrente di pensione, le procedure hanno provveduto al solo aggiornamento del data base reddituale e delle pensioni.


3.2 Pensioni con conguaglio a credito o con variazione d'importo in aumento


Nel caso in cui le informazioni trasmesse abbiano prodotto conguagli a credito per i periodi precedenti e/o una variazione in aumento dell'importo della rata di pensione in pagamento, le procedure hanno provveduto a ricostituire la pensione e ad aggiornare il database delle pensioni con i nuovi dati. Il ricalcolo è stato effettuato con arretrati al 30 novembre 2013; la rata di pensione aggiornata viene posta in pagamento a partire dal mese di dicembre 2013.
Sono stati "validati" e posti in pagamento i conguagli di importo fino a 500,00 euro.
All'atto della validazione automatica, la procedura ha provveduto anche alla determinazione delle ritenute IRPEF.


3.3 Pensioni con conguaglio a debito o con variazione d'importo in diminuzione


Il conguaglio a debito è stato calcolato con riferimento all'ultima rata estratta. La data di fine calcolo arretrati è pertanto novembre 2013 e l'importo di pensione aggiornato è posto in pagamento dalla rata di dicembre 2013.
I conguagli a debito fino a 12,00 euro non vengono recuperati, in applicazione della determina presidenziale n. 45 del 1° luglio 2010.
Per l'impostazione degli eventuali piani di recupero centrale sulla pensione sono stati seguiti i criteri consueti.
I recuperi impostati a livello centrale saranno avviati a partire dalla rata di pensione di febbraio 2014 per consentire agli interessati, una volta ricevuta la comunicazione, di contattare la Sede per la eventuale rettifica di dichiarazioni reddituali errate.
A tutte le pratiche di indebito prelevate dalla nuova procedura Recupero indebiti reingegnerizzata è stata attribuita la numerazione della serie numerica 10 milioni e sono stati memorizzate nei seguenti stati:
- piano di recupero impostato dal centro: "in corso di recupero";
- gestione del recupero a cura della Sede:
- se la notifica di indebito è stata spedita centralmente: "inviata notifica";
- se non è stato possibile inviare la notifica del debito a livello centrale (pensionato residente all'estero, impossibilità di spedizione per anomalie nell'anagrafica, ecc): "da definire". La notifica del debito sarà a cura della Sede.
Nel caso delle Sedi per le quali, al momento della ricostituzione centrale, non era ancora avvenuta la migrazione dei dati nella nuova procedura Recupero indebiti reingegnerizzata, la memorizzazione delle pratiche nella procedura Recupero indebiti Eap è avvenuta con i consueti criteri:
- gli indebiti con recupero diretto sono stati memorizzati con serie numerica 3.000.000 e stato "in corso di recupero";
- Gli indebiti per i quali non è stato possibile attivare il recupero diretto, e la cui gestione sarà a cura della Sede, sono stati memorizzati con:
- numero di indebito con serie numerica 5.000.000 se la notifica di indebito è stata spedita centralmente. Queste pratiche sono state memorizzate con stato 4 ("emessa lettera").
- numero di indebito compreso tra 1.000.000 e 1.999.999 se non è stato possibile inviare la notifica del debito a livello centrale (pensionato residente all'estero, impossibilità di spedizione per anomalie nell'anagrafica, ecc). Queste pratiche sono state memorizzate con stato 1 ("da definire"). La notifica del debito sarà a cura della Sede.
Come specificato al successivo punto 7, per tutte le posizioni a debito è stata inviata la notifica di indebito a cura della Direzione Generale.

4. Pensioni scartate dal calcolo
Per le pensioni che non sono state elaborate, perché i dati presenti in archivio non hanno consentito il calcolo corretto, è stata memorizzata l'informazione sull'archivio della procedura DIARIO con il codice:


- 0770 - ricostituzione da RED 2012 - scartata al calcolo codice di scarto XXX


I dati reddituali pervenuti ma non elaborati sono confluiti nelle tabelle di redditi, a prescindere dall'esito della elaborazione. Ciò permette alle strutture di produzione di provvedere con immediatezza alla ricostituzione on-line delle pensioni scartate, integrando e/o correggendo le informazioni mancanti o errate ed utilizzando appunto i dati memorizzati nell'archivio reddituale.

5. Procedura DIARIO
Le pensioni interessate dal ricalcolo possono essere individuate utilizzando la procedura Diario.
Si riportano di seguito i codici utilizzati e le relative descrizioni:



Codice diario:
Descrizione:
0767
Ricostituzione da RED 2012 con conguaglio a credito da validare a cura della Sede
0768
Ricostituzione da RED 2012 con conguaglio a credito validato in automatico
0769
Ricostituzione da RED 2012 importo in pagamento invariato
0770
Ricostituzione da RED 2012 scartata al calcolo codice di scarto XXX
0771
Ricostituzione da RED 2012 con conguaglio a debito





L'elenco delle pensioni può essere ottenuto con la procedura Diario, selezionando il codice azione specifico e le date dal 23 ottobre al 2 novembre 2013.

6. Posizioni non elaborate a livello centrale
6.1 Lista PENS0031 - Verifica nuclei reddituali scartati


Non sono state elaborate le pensioni per le quali i nuclei reddituali presentavano una delle seguenti situazioni:
- dichiarazione di espatrio;
- codici fiscali rientrati da CAF diversi da quelli emessi;
- stato civile dichiarato incongruente con quello di emissione.
Le situazioni in argomento saranno a breve inserite nella lista PENS0031 di Pensioni da verificare per la successiva trattazione a cura delle sedi. I redditi dichiarati vengono in ogni caso messi a disposizioni delle sedi.


6.2 Nuclei per i quali viene richiesta una integrazione della dichiarazione resa


Non sono state elaborate le pensioni per le quali i nuclei reddituali presentavano una delle seguenti situazioni:
- soggetti titolari di pensioni previdenza complementare e informazioni provenienti da Agenzia delle entrate non attendibili (COMPL).
- soggetti per i quali è presente l'informazione di titolarità di pensione estera e dichiarazione pervenuta esclusivamente da Agenzia delle Entrate.
Ai soggetti interessati sarà inviata la richiesta di integrare la dichiarazione reddituale già resa.


6.3 Ulteriori posizioni inserite nella procedura "Pensioni da verificare"


Nell'applicazione "PENSIONI DA VERIFICARE" di cui al Msg. n. 12649 del 10 maggio 2010, collocata nella Intranet dell'Istituto, area "Assicurato Pensionato", sezione "Area Flussi" , sono disponibili:
- le pensioni con conguagli da validare a cura delle Sedi (lista PENS0013);
- le pensioni che non è stato possibile ricostituire in via automatica e che dovranno pertanto essere immediatamente ricostituite dalle Sedi (lista PENS0011);
- le pensioni che presentano dati reddituali anomali da verificare con quelli dichiarati all'anagrafe tributaria (liste PENS0024 e PENS0025);
- le prestazioni assistenziali che, a seguito dell'elaborazione centralizzata, sono state ricondotte ad importo zero (lista PENS0032).

7. Comunicazioni
Agli interessati vengono inviate le comunicazioni fornite in allegato e differenziate a seconda della situazione
- creditoria, con dicitura variabile a seconda della immediata pagabilità o meno della somma;
- debitoria, con gestione del recupero già impostata a livello centrale;
- debitoria, con gestione demandata alla sede.
Nelle ultime due tipologie di lettere, che costituiscono notifica del debito viene riportato anche il dettaglio dei conguagli, suddiviso per anno di riferimento e causale.
Inoltre, nei casi in cui non sia stato attivato il piano di recupero centrale, la comunicazione al pensionato contiene anche l'indicazione del numero di conto corrente postale della strutture di gestione della pensione per consentire all'interessato, eventualmente, il rimborso in un'unica soluzione.
Per le Sedi coinvolte nel progetto TE08IND, la notifica del debito è stata effettuata attraverso l'invio di tale modello.
Al fine di agevolare le strutture di produzione e per fornire ai pensionati eventuali chiarimenti sul calcolo e sui conguagli effettuati, è stato predisposto come di consueto il mod. TE08, disponibile in INTRANET, sezione "Assicurato Pensionato" - STAMPEWEB: stampa elaborati pensioni.

8. Invio della comunicazione di sospensione
Sono in corso di spedizione le comunicazioni ai soggetti per i quali le informazioni reddituali dell'anno 2011 non risultano rientrate. Agli interessati viene pertanto notificata la sospensione (allegato 1) con lettera raccomandata A.R., inviata a cura della Direzione Generale ai titolari "inadempienti" di prestazioni collegate al reddito che, nel 2011.
Nella comunicazione viene segnalato il codice fiscale del soggetto per il quale non risultano presenti le informazioni reddituali relative all'anno 2011.
Si rammenta infatti che, come illustrato al punto 5.4 della Circ. 24 settembre 2010, n 126, l'art. 13, comma 6, lett. c) della legge n. 122/2010, l'art. 13, comma 6, lett. c) della legge n. 122/2010 ha previsto la sospensione delle prestazioni collegate al reddito per i soggetti che non dichiarino né all'Amministrazione finanziaria né all'INPS i propri redditi rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni in godimento.
In caso di mancata comunicazione dei redditi, le prestazioni collegate al reddito vengono sospese.
Se entro i 60 giorni successivi alla sospensione viene resa la dichiarazione, la prestazione viene ripristinata dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.
Se entro i 60 giorni successivi alla sospensione la dichiarazione non viene resa, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.


8.1 Ricostituzione delle prestazioni a seguito del rientro della dichiarazione


I soggetti destinatari della comunicazione sono invitati a trasmettere le informazioni reddituali tramite intermediario abilitato. I dati che perverranno attraverso questo canale saranno elaborati a livello centrale.
In alternativa, gli interessati possono presentare, on line ovvero tramite il patronato, domanda di ricostituzione, allegando la dichiarazione reddituale dell'anno 2011.


Tali richieste devono essere tempestivamente elaborate dalle strutture.


Ciò consentirà di aggiornare la data di presentazione della domanda in tempo utile per evitare la revoca definitiva della prestazione collegata al reddito per l'anno 2011.

Msg. 4 maggio 2012, n. 7650
Msg. 30 agosto 2013, n. 13674

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