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lunedì 25 novembre 2013

Ministero dello sviluppo economico Ris. 5-11-2013 n. 180104 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 71, comma 6, lett. b) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande -Amministratore con copertura assicurativa INAIL ma senza INPS.


Ministero dello sviluppo economico
Ris. 5-11-2013 n. 180104
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 71, comma 6, lett. b) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande -Amministratore con copertura assicurativa INAIL ma senza INPS.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 5 novembre 2013, n. 180104 (1).
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 71, comma 6, lett. b) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande -Amministratore con copertura assicurativa INAIL ma senza INPS.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Si fa riferimento alla mail con la quale codesta Regione chiede di conoscere se un soggetto legale rappresentante nell'ultimo quinquennio di due società operanti nel campo artigianale della produzione di pasticceria, il quale ha comunque svolto le proprie mansioni anche in qualità di socio lavoratore all'interno del laboratorio, possa essere considerato in possesso del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di attività commerciali operanti nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..
Evidenzia che il soggetto in discorso, in quanto non qualificato come lavoratore dipendente, non risulta iscritto alla gestione previdenziale INPS, né come dipendente e né come autonomo; con successiva mail, precisa, altresì, che lo stesso risulta invece iscritto all'INAIL continuativamente dal 2007 e ha percepito compensi con busta paga come amministratore delle società.
Chiede, pertanto, sulla base delle informazioni fornite se possa essere considerato in possesso della qualificazione in discorso.


Al riguardo si rappresenta quanto segue.


In via preliminare si precisa che l'art. 71, comma 6, lett. b), del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., riconosce il possesso del requisito professionale a chi ha"... per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".
È evidente, pertanto, che ai sensi della vigente normativa in materia l'opera prestata ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale deve essere comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.
Tale specifico obbligo alle prescritte forme assicurative posto dal legislatore, ad avviso della scrivente, scaturisce comunque dalla necessità di avere la certezza della formalità e della reale consistenza dell'attività lavorativa, soprattutto nel caso di particolari tipologie quali le collaborazioni familiari o la condizione di socio lavoratore.
La scrivente ha comunque avuto modo di precisare che possono essere ammessi, per evidenti ragioni di equità, anche mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti, come per esempio assicurazione INAIL e buste paga (cfr. Ris. 15 gennaio 2013, n. 5870).
Di conseguenza, sulla base delle informazioni fornite, le quali attestano che il soggetto in questione risulta iscritto all'INAIL continuativamente dal 2007, ha percepito compensi con busta paga come amministratore delle società, svolgendo pertanto mansioni adeguatamente qualificate, la scrivente ritiene di poterlo considerare in possesso del requisito professionale in discorso.


Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71
D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, art. 8

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