Ministero dello sviluppo economico
Ris. 8-10-2013 n. 163542
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande - Attestato di frequenza corso di panetteria - Viaggiatore piazzista 5 livello ccnl alimentari piccola media industria - Agente di commercio - Diploma maturità scientifica.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 8 ottobre 2013, n. 163542 (1).
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande - Attestato di frequenza corso di panetteria - Viaggiatore piazzista 5 livello ccnl alimentari piccola media industria - Agente di commercio - Diploma maturità scientifica.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail nella quale la S.V. chiede la verifica del possesso del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di attività commerciali al dettaglio relative alla vendita di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. ad opera del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, per un soggetto in possesso di:
1. un attestato di frequenza di un corso di panetteria presso la ISCOM Bologna della durata di 48 ore;
2. un diploma di maturità scientifica conseguito nell'anno 1981;
3. una pratica lavorativa in qualità di lavoratore dipendente con la mansione di viaggiatore piazzista con inquadramento al livello 5 del ccnl alimentari - piccola media industria per oltre due anni nell'ultimo quinquennio;
4. una pratica lavorativa in qualità di agente di commercio di prodotti alimentari dal 2003 al 2010.
Al riguardo al scrivente Direzione rappresenta quanto segue.
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e successive integrazioni e modificazioni ad opera del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, ai fini della verifica del possesso della qualificazione professionale richiesta, al citato art. 71, comma 6, dispone che "L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti".
Con riferimento al possesso del diploma di maturità scientifica, la scrivente precisa che la circolare esplicativa Circ. 15 aprile 2011, n. 3642/C contenente alcune indicazioni relative all'applicazione delle nuove disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione, ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, al punto 2.1 ha individuato i diplomi del secondo ciclo di istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore dall'anno scolastico 2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui in oggetto.
Sottolinea, altresì, di non aver ritenuto di includere i licei, considerato che nei piani formativi degli stessi non sono presenti materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Di conseguenza, sulla base delle indicazioni fornite dalla S.V. e dalla citata circolare la scrivente non può riconoscere valido il titolo di studio in discorso in quanto non rispondente a quanto richiesto dal dettato normativo.
Con riferimento al possesso dell'attestato di frequenza del corso di panetteria della durata di 48 ore, la scrivente ritiene che lo stesso non rientri tra quelli indicati alle lett. a) e c) del su indicato art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59 del 2010.
Non si tratta, infatti, né di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o universitario, né di un titolo di studio rilasciato da altra scuola ad indirizzo professionale almeno triennale (sulla base delle informazioni fornite, infatti, si evince che l'effettiva durata del corso è stata di sole 48 ore) né di un corso abilitante all'avvio e all'esercizio di un'attività commerciale che, in tal senso e con tale specifica finalità, è autorizzato dalla Regione competente per territorio.
Di conseguenza, sulla base delle indicazioni fornite la scrivente non può riconoscere valido l'attestato di frequenza in discorso.
Con riferimento all'attività lavorativa svolta in qualità di agente e rappresentante di commercio di prodotti alimentari, si precisa che la scrivente ha già avuto modo di esprimersi al riguardo, sostenendo che la stessa non può ritenersi valida ai fini della dimostrazione del possesso della qualificazione professionale in discorso, tesi peraltro già sostenuta anche in vigenza dell'art. 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Con riferimento all'attività lavorativa svolta in qualità di viaggiatore piazzista con inquadramento al livello 5 del ccnl alimentari - piccola e media industria si precisa quanto segue.
Stante il disposto della lett. b) del comma 6 del citato art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 2010, la scrivente precisa che la qualifica del lavoratore deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.
I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.
A titolo esemplificativo si evidenzia che con riguardo ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell'ambito del settore terziario, ovvero il ccnl per i dipendenti del terziario, commercio, distribuzione e servizi e il ccnl per i dipendenti del turismo e pubblici esercizi, si considerano in possesso della qualificazione professionale in discorso i soggetti inquadrati almeno al QUARTO livello di entrambi i citati contratti.
Stante quanto sopra, il soggetto in questione è un lavoratore dipendente con qualifica di "Viaggiatore e piazzista", con inquadramento al livello 5 del ccnl alimentari - piccola e media industria.
Ai sensi del ccnl indicato, al 5 livello appartengono "i viaggiatori o i piazzisti di 2° categoria e cioè gli impiegati d'ordine, comunque denominati, assunti stabilmente dall'azienda con l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provvedano contemporaneamente alla loro diretta consegna".
Ad avviso della scrivente, a prescindere dal livello di inquadramento, la tipologia di mansione effettuata, così come anche illustrata dalla declaratoria di riferimento, non consente di poter considerare valida tale pratica professionale in quanto l'attività oggettivamente svolta non attiene né alla vendita, né all'amministrazione, né alla preparazione degli alimenti.
Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71
D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, art. 8
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 5
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