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lunedì 25 novembre 2013

Ministero dello sviluppo economico Ris. 5-11-2013 n. 180297 Quesito in materia di esercizi di vicinato - Preparazione caffè all'interno dei locali destinati ad attività di commercio al dettaglio - Quesito.




Ministero dello sviluppo economico
Ris. 5-11-2013 n. 180297
Quesito in materia di esercizi di vicinato - Preparazione caffè all'interno dei locali destinati ad attività di commercio al dettaglio - Quesito.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 5 novembre 2013, n. 180297 (1).
Quesito in materia di esercizi di vicinato - Preparazione caffè all'interno dei locali destinati ad attività di commercio al dettaglio - Quesito.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede chiarimenti in merito alla possibilità di installare, presso un esercizio di vicinato del settore non alimentare, una macchina automatica per la preparazione del caffè del tipo cialda monouso, anche con riferimento a quanto evidenziato da parte della scrivente Direzione nella nota n. 116136 del 17 maggio 2012.
Fa presente di ritenere che nonostante si tratti solo di cialde monouso, l'attività di manipolazione dell'alimento da parte dell'esercente, seppur modesta, è finalizzata al consumo diretto del bene e pertanto rientrerebbe nell'ambito della somministrazione; di conseguenza non ritiene possibile l'installazione di tale macchina presso un esercizio di vicinato in quanto ciò configurerebbe una elusione della normativa disciplinante le attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Chiede, infine, quale sia la normativa da applicare qualora l'esercente si limiti alla sola vendita al cliente della cialda monouso, lasciando a quest'ultimo la facoltà di utilizzare a sua discrezione la macchina per la preparazione del caffè.


Al riguardo si rappresenta quanto segue.


In via preliminare si precisa che l'esercizio di vicinato in questione appartiene al settore merceologico non alimentare; il titolare, pertanto, al momento della presentazione della SCIA ha dovuto attestare i soli requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.
Qualora, invece, intenda riservare una parte dell'esercizio di vicinato alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare deve presentare un'ulteriore SCIA e attestare anche il possesso dei requisiti professionali ai sensi dell'art. 71, comma 6 del medesimo D.Lgs. n. 59/2010.
Premesso quanto sopra, la scrivente evidenzia che l'art. 3, comma 1, lett. f-bis) del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.
L'installazione di una macchina automatica per il caffè del tipo indicato, pertanto, configurerebbe un consumo sul posto che in un esercizio di vicinato appartenente al settore merceologico non alimentare non è consentito dalla norma innanzi indicata.
Altresì, come più volte ribadito, si evidenzia che la norma che consente negli esercizi di vicinato del settore merceologico alimentare il consumo sul posto, non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e s.m.i. (cfr. punto 8.1 della Circ. 28 settembre 2006, n. 3603/C e nota 8 maggio 2013, n. 75893).
Fermo quanto sopra, pertanto, anche qualora il titolare dell'esercizio di vicinato in questione adibisca una parte del locale al settore merceologico alimentare non potrebbe offrire un servizio di consumo sul posto utilizzando la macchina per il caffè in discorso in quanto attrezzatura tradizionalmente utilizzata negli esercizi di somministrazione, come peraltro già ribadito nel parere citato da codesto Comune.
Ovviamente, la circostanza in cui tale macchina per il caffè venisse utilizzata all'interno dell'esercizio di vicinato al fine di offrire la consumazione gratuitamente ai clienti non configurerebbe esercizio dell'attività commerciale e pertanto ammissibile ai fini indicati.


Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71
D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, art. 8
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 3
L. 25 agosto 1991, n. 287

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