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lunedì 25 novembre 2013

Ministero dello sviluppo economico Ris. 7-11-2013 n. 181476 Quesito: D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. Art. 71, comma 6, lett. c). Requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande - Valutazione titolo di studio - "Esperto caseario".


Ministero dello sviluppo economico
Ris. 7-11-2013 n. 181476
Quesito: D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. Art. 71, comma 6, lett. c). Requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande - Valutazione titolo di studio - "Esperto caseario".
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 7 novembre 2013, n. 181476 (1).
Quesito: D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. Art. 71, comma 6, lett. c). Requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande - Valutazione titolo di studio - "Esperto caseario".
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Si fa riferimento alla vostra mail, con la quale si chiede se possa ritenersi in possesso della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lettera c) del D.Lgs. 25 marzo 2010, n. 59, il soggetto in possesso del titolo di studio di "esperto caseario".
A tale riguardo si evidenzia che il decreto in questione all'art. 71, comma 6, lett. c), richiede il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale: di conseguenza un titolo di studio biennale non è contemplato tra quelli sopra elencati.
Si precisa, inoltre, che la valutazione sulla validità di un titolo si studio è fondata sulla verifica dei programmi prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.
Su detta base infatti va valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi.


Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71
D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, art. 8

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