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lunedì 25 novembre 2013

Ministero dello sviluppo economico Ris. 7-11-2013 n. 181714 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e successive integrazioni e correzioni - Art. 71, comma 6, lett. c) - Requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande - Diploma di Perito Aziendale e corrispondente in lingue estere.


Ministero dello sviluppo economico
Ris. 7-11-2013 n. 181714
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e successive integrazioni e correzioni - Art. 71, comma 6, lett. c) - Requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande - Diploma di Perito Aziendale e corrispondente in lingue estere.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 7 novembre 2013, n. 181714 (1).
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e successive integrazioni e correzioni - Art. 71, comma 6, lett. c) - Requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande - Diploma di Perito Aziendale e corrispondente in lingue estere.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Si fa riferimento alla mail con la quale la S.V. chiede se il possesso del Diploma di " Perito Aziendale e corrispondente in lingue" estere possa considerarsi requisito valido ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lettera c), del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, integrato e corretto dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.


Al riguardo si fa presente quanto segue.


Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e successive integrazioni e modificazioni ad opera del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, ai fini della verifica del possesso della qualificazione professionale richiesta al citato articolo 71, comma 6, dispone che «L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un 'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
"(..) c.... essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola di indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"».
Con riferimento al possesso dei titoli di studi indicati si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o scuola professionale almeno triennale, non può che essere fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del titolo medesimo.
Al riguardo si evidenzia che la circolare esplicativa, Circ. 15 aprile 2011, n. 3642/C, contenente alcune indicazioni relative all'applicazione delle nuove disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione, al punto 2.1 ha individuato i diplomi del secondo ciclo d'istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore dall'anno scolastico 2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui in oggetto.
Sulla base della tabella di confluenza allegata al D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.
Con riferimento al Diploma di "Perito aziendale e corrispondente in lingue estere", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 è nel settore "Economico", indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing", articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.
Stante quanto sopra si precisa, comunque, che la scrivente Direzione ha già avuto modo di trattare un titolo di studio analogo considerandolo valido in quanto nel piano di studi era contemplata la materia "Merceologia", la cui presenza in ambito didattico è considerata condizione sufficiente all'acquisizione del requisito professionale in oggetto.
Ciò significa che solo ove nel piano di studi detta materia fosse prevista, il titolo in discorso potrebbe ritenersi valido al fine della dimostrazione del possesso del requisito professionale.


Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71
D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, art. 8
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88

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