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lunedì 25 novembre 2013

Ministero dello sviluppo economico Ris. 11-11-2013 n. 183341 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 71, comma 6, lett. c) - Requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande - Diploma di maturità scientifica con indirizzo sperimentale biologico.


Ministero dello sviluppo economico
Ris. 11-11-2013 n. 183341
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 71, comma 6, lett. c) - Requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande - Diploma di maturità scientifica con indirizzo sperimentale biologico.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 11 novembre 2013, n. 183341 (1).
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 71, comma 6, lett. c) - Requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande - Diploma di maturità scientifica con indirizzo sperimentale biologico.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Codesto Comune chiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c), del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., il diploma di maturità scientifica con indirizzo sperimentale biologico, possa considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande.


Al riguardo si precisa che la Circ. 15 aprile 2011, n. 3642/C, al punto 2.1 ha individuato i diplomi del secondo ciclo di istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore dall'anno scolastico 2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui in oggetto.
Si evidenzia, comunque, che la scrivente Direzione non ha ritenuto di dover includere i licei, considerato che nei piani formativi degli stessi non sono presenti materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Considerato, altresì, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei piani di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza, si è provveduto a valutare il percorso didattico inviato, nel quale, è stata riscontrata una evidente e significativa presenza di materie a carattere chimico, biochimico, biologico e microbiologico, che possono essere considerate nel loro insieme attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.
Di conseguenza, sulla base delle informazioni fornite riguardanti le materie presenti nel piano didattico quinquennale, la scrivente Direzione riconosce valido il titolo di studio in discorso.
Non è possibile, infatti, per la scrivente Direzione, stante quanto espressamente precisato in premessa alla Circ. 15 aprile 2011, n. 3642/C e nonostante le tabelle di confluenza allegate ai D.P.R. di riferimento, prescindere dalla presenza di materie e percorsi di studio che consentono il riconoscimento della qualificazione richiesta.


Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71
D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, art. 8
Circ. 15 aprile 2011, n. 3642/C

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