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mercoledì 16 aprile 2014

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 13-3-2014 n. 3/2014 Art. 12, D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito ai documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 13-3-2014 n. 3/2014
Art. 12, D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito ai documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente.
Emanata dal Ministero del lavoro delle politiche sociali, Commissione per gli interpelli.
Nota 13 marzo 2014, n. 3/2014 (1).

Art. 12, D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito ai documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente.


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(1) Emanata dal Ministero del lavoro delle politiche sociali, Commissione per gli interpelli.




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Al
 Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili





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Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente. In particolare l'interpellante chiede se ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008 l'impresa sia tenuta a consegnare:

- copia del modello LAV;

- consenso all'utilizzo dei dati sottoscritto da ogni lavoratore;

- copia del DUVRI della ditta appaltatrice;

- dichiarazione che i dipendenti dell'impresa sono in possesso del certificato di idoneità fisica;

- autocertificazione di idoneità tecnico professionale.

Al riguardo va premesso che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008 prevede l'obbligo per il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture di verificare, "con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione". In attesa dell'emanazione del suddetto decreto, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.

Il successivo comma stabilisce che "nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva."




Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene che, per il rispetto degli adempimenti previsti dal comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008, l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, sono elementi sufficienti a soddisfare la valutazione dell'idoneità tecnico professionale.

Inoltre la Commissione sottolinea che il datore di lavoro committente non può chiedere copia del DUVRI, dal momento che la redazione del suddetto documento, da allegare al contratto di appalto o di opera, è un obbligo, nei casi previsti, del datore di lavoro committente; questi può chiedere, viceversa, i documenti e le informazioni necessarie ai fini dell'elaborazione del DUVRI.

Laddove non ricorrano le condizioni per l'elaborazione del DUVRI restano fermi gli obblighi di cui al comma 2 dell'art. 26, del decreto in parola circa la cooperazione e il coordinamento.




Il Presidente della commissione


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