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mercoledì 16 aprile 2014

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 13-3-2014 n. 8/2014 Art. 12, D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo all'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 13-3-2014 n. 8/2014
Art. 12, D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo all'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Commissione per gli interpelli.
Nota 13 marzo 2014, n. 8/2014 (1).

Art. 12, D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo all'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari.


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(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Commissione per gli interpelli.




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Alla
 Federazione Italiana cronometristi





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La Federazione Italiana Cronometristi ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'obbligatorietà della redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81 del 2008 da parte delle "associazioni periferiche affiliate a questa Federazione, non avente personale dipendente ma che si avvalgono dell'ausilio di volontari nei confronti dei quali può essere disposto un rimborso spese di importo annuo comunque di gran lunga inferiore a € 7.500,00".

Al riguardo va premesso che l'art. 2, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81 del 2008 definisce lavoratore la "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari".

Inoltre il successivo art. 3, comma 12-bis, riporta che "nei confronti dei volontari di cui alla L. 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso dì spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla L. 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto".




Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene che il regime applicabile, per i soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito (o con mero rimborso spese) per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla L. n. 398 del 1991 e all'art. 90 della L. n. 289 del 2002, sia quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, per i quali l'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 81 del 2008 dispone l'applicazione dell'art. 21.

Inoltre, è opportuno evidenziare che, l'art. 3 comma 12-bis del decreto in parola, prevede anche che qualora i soggetti di cui sopra svolgano la loro "prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione".

Restano fermi i principi generali di diritto che impongono al responsabile dell'impianto o dell'associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità - da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia - di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito delle attività di riferimento dell'associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto, ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni civili e penali nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità.




Il Presidente della commissione

Ing. Giuseppe Piegari


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