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mercoledì 16 aprile 2014

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 13-3-2014 n. 4/2014 Art. 12, D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla corretta applicazione dell'allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81 del 2008 per la categoria autoferrotranvieri.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 13-3-2014 n. 4/2014
Art. 12, D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla corretta applicazione dell'allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81 del 2008 per la categoria autoferrotranvieri.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Commissione per gli interpelli.
Nota 13 marzo 2014, n. 4/2014 (1).

Art. 12, D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla corretta applicazione dell'allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81 del 2008 per la categoria autoferrotranvieri.


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(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Commissione per gli interpelli.




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All'
 Unione generale del lavoro autoferrotranvieri





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L'Unione Generale del Lavoro autoferrotranvieri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'applicazione dell'allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81 del 2008 per la categoria degli autoferrotranvieri.

Al riguardo va premesso che l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2008 prevede che "[...] con decreti, [...], si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella L. 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione."

Il comma 3, dell'articolo 3 prevede poi che "fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, nonché [...] le disposizioni tecniche del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, e del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla L. 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione."




Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni .

La L. n. 191 del 1974 riguarda la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività tipicamente industriali, attraverso disposizioni organizzative e di sicurezza interna nonché delle attività proprie dell'esercizio ferroviario e non anche le norme generali per l'igiene del lavoro, che erano disciplinate dal D.P.R. n. 303 del 1956. Pertanto, preso atto che le disposizioni del D.P.R. n. 303 del 1956 sono state trasposte nell'allegato IV del D.Lgs. n. 81 del 2008, la Commissione ritiene che, in riferimento alla predisposizione di locali di riposo e refezione e degli spogliatoi e armadi per il vestiario a favore del personale autoferrotranviere, in assenza di specifiche normative, trovi integrale applicazione l'allegato IV punto 1.11 e 1.12 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

È inoltre opportuno osservare che le particolari esigenze, connesse nel caso di specie al trasporto ferroviario, riguardano (come la Corte di Cassazione ha ritenuto per altri settori a seguito di un'interpretazione logica delle disposizioni legislative contenute nell'art. 3 del D.Lgs. n. 81 del 2008) problemi di organizzazione e di sicurezza interna alle strutture e non possono portare ad una sostanziale abrogazione di precise norme di legge nonché all'azzeramento o alla compressione delle garanzie che la legge riserva, senza differenza di sorta, a tutti i lavoratori ed a tutti i luoghi di lavoro nessuno escluso.




Il Presidente della commissione

Ing. Giuseppe Piegari


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