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Le multe per l'uso del cellulare in auto sono valide anche senza contestazione immediata
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 08-06-2009, n. 13118
Cass. civ. Sez. II, 08-06-2009, n. 13118
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
P.T.
impugna la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 18938 del 2005, che
rigettava la sua opposizione al verbale di accertamento n. (OMISSIS)
redatto dal corpo della Polizia municipale di Roma per la violazione di
cui dell'art. 172 C.d.S., commi 2 e 3, per aver fatto uso del telefonino
in violazione delle dette disposizioni.
L'opponente forniva una ricostruzione del fatto, prospettando l'errore di percezione del verbalizzante.
Il
Giudice di Pace rigettava l'opposizione, ritenendo che le informazioni
contenute nel verbale potessero essere contestate soltanto con la
querela di falso.
L'odierna ricorrente
articola due motivi di ricorso. Coi primo deduce vizi di motivazione
area l'attribuibilità, nel caso di specie, della fede privilegiata alle
dichiarazioni del pubblico ufficiale.
Col secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2700 c.c.,
non potendosi estendere la fede privilegiata di quella norma anche agli
apprezzamenti personali, direttamente collegati alla percezione
sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non
potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo.
Resiste con controricorso la parte intimata.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c.,
il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale,
concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude
con richiesta di rigetto del ricorso per la sua manifesta infondatezza.
Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.
Sostiene
la ricorrente che non poteva essere attribuita fede privilegiata alle
dichiarazioni relative all'uso del telefonino, costituendo queste un
apprezzamento personale, perchè mediato attraverso l'occasionale
percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente
non da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo.
Rilevava,
infatti, che l'agente operante non aveva neanche proceduto alla
immediata contestazione, concludendo che doveva essere, quindi, una
certa distanza tra punto d'osservazione e il punto di ritenuta
violazione, tale da consentire il dedotto errore di percezione. Su tali
aspetti non vi era stata alcuna motivazione, poichè il giudice si era
limitato a ritenere che il verbale poteva essere impugnato soltanto con
la querela di falso.
Occorre osservare in
primo luogo che, in effetti, il Giudice di Pace ha motivato il rigetto
dell'opposizione facendo sinteticamente riferimento alla necessità di
impugnare con querela di falso l'accertamento contenuto del verbale con
riferimento all'uso del telefono cellulare. Di qui il ricorso, che
evidenzia come l'accertamento in questione per la sua modalità (distanza
dal veicolo e posizione dell'agente) poteva determinare anche la
possibilità di erronea percezione da parte dell'agente, così non
consentendo l'inclusione nell'ipotesi di accertamenti di fatto per i
quali questa Corte ha ritenuto necessaria la querela di falso.
Occorre,
però, osservare che correttamente il Giudice di Pace ha rigettato il
ricorso, perchè lo stesso si limita a prospettare una diversa
ricostruzione dei fatti rispetto a quella che risultava dal verbale
senza offrire alcuna prova di quanto affermato. Infatti, l'affermazione
circa il possibile errore di percezione da parte dell'agente non può
essere fondata su una valutazione presuntiva in ordine alla sua distanza
rispetto al luogo in cui si sarebbe verificata la violazione, posto che
si sarebbe dovuto provare la posizione effettiva dell'agente rispetto a
quella del veicolo, così da poter in concreto valutare se a tale
distanza si potesse incorrere in tale errore. Inoltre, non è neppure
sufficiente dedurre la lontananza dell'agente dal luogo della violazione
soltanto sulla base dell'omessa immediata contestazione, posto che tale
accertamento può essere effettuato anche a distanza che non permette,
per svariati motivi, il fermo del veicolo. Nè è stato chiesto di fornire
la prova che si stava in quel momento, come viene affermato nel
ricorso, utilizzando il telefono cellulare con un sistema consentito da
legge.
Dal verbale, fino a prova contraria
(nemmeno richiesta), risultava che l'agente aveva accertato l'uso
irregolare del telefono cellulare da una posizione tale da non
consentire anche l'immediata contestazione.
Il ricorso va, quindi, respinto così integrata la motivazione per quanto su indicato.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2009
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