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Infortunio "in itinere": l'indennizzo va riconosciuto anche al lavoratore che non ha osservato lo Stop |
Il comportamento colposo del dipendente che ha determinato o concorso a determinare l'incidente non è idoneo ad escludere la tutela apprestata con la garanzia dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Ma il premio del datore aumenta |
(Sezione lavoro, sentenza n. 17655/09; depositata il 29 luglio) |
INFORTUNI SUL LAVORO
Cass. civ. Sez. lavoro, 29-07-2009, n. 17655
Cass. civ. Sez. lavoro, 29-07-2009, n. 17655
Svolgimento del processo
Con
sentenza depositata il 25 ottobre 2005 e notificata il 6 febbraio 2006,
la Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza parziale del 3
marzo 2004 e di quella definitiva del 14 aprile 2004 del Tribunale di
Como, ha respinto le domande proposte dalla Stamperia Selene s.r.l.
contro INAIL e contro S.S. con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 20 gennaio 2004.
La
domanda aveva investito la decisione dell'INAIL di elevare il tasso di
premio aziendale relativo all'assicurazione infortuni e malattie
professionali dal 38% al 48% a partire dal 1 gennaio 1997, a seguito di
un infortunio in itinere occorso al dipendente della società S.S. in
data (OMISSIS).
L'opposizione a tale
elevazione era stata motivata dalla società con l'assunto che
l'incidente automobilistico che aveva coinvolto lo S. si era verificato
per esclusiva colpa dello stesso (il quale, viaggiando con la propria
autovettura per recarsi al lavoro, non aveva rispettato uno stop), per
cui non avrebbe potuto essere riconosciuto come infortunio in itinere e
quindi indennizzabile.
La Corte territoriale,
aveva viceversa affermato che il comportamento colposo del lavoratore
che abbia determinato o concorso a determinare l'infortunio non è idoneo
ad escludere la tutela apprestata con la garanzia dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni, mentre, considerata anche le
circostanze del caso, il comportamento dello S. non era valutabile in
termini di l'assunzione da parte sua di un rischio elettivo tale da
escludere la qualificazione data e con essa l'indennizzabilità
dell'infortunio.
Per la cassazione di tale sentenza, propone ora ricorso la società, affidandolo a due motivi.
Resistono alle domande con separati controricorsi sia l'INAIL che S.S..
Motivi della decisione
1 - Col primo motivo, la società deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto.
In
proposito, sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe fatto
corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di
questa Corte in materia di infortunio in itinere, principi alla stregua
dei quali in tale tipo di infortunio il rischio elettivo andrebbe
valutato con maggiore ampiezza, così da ricomprendervi anche l'ipotesi
in cui il lavoratore violi le più importanti regole della circolazione
stradale, come certamente dovrebbe ritenersi quella relativa al rispetto
di uno stop nella circolazione stradale con autovettura privata (regola
pacificamente violata dallo S.).
2 - Col secondo motivo, la ricorrente deduce l'omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo.
La
Corte territoriale avrebbe infatti confutato il possibile paragone tra
un caso descritto in una sentenza di questa Corte suprema e quello
sottoposto al suo esame, ignorando peraltro altre sentenze di questa
stessa Corte, che avevano escluso la qualificazione come infortunio in
itinere di un incidente in cui il lavoratore aveva commesso una
infrazione del codice della strada simile a quella dello S..
Il ricorso, i cui due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, è infondato.
Va premesso che anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 12,
che prevede espressamente per la prima volta l'indennizzabilità
dell'infortunio in itinere, la riconducibilità di quest'ultimo
nell'ambito del rischio professionale e dell'assicurazione obbligatoria
infortuni e malattie professionali comportava per il datore di lavoro,
in ragione della natura essenzialmente assicurativa della relativa
tutela, l'assunzione di tutte le conseguenze contributive derivanti per
legge dalla verificazione di quell'evento dannoso, in particolare la
rilevanza anche di tale tipo di infortunio agli effetti del tasso
specifico aziendale del premio di assicurazione applicabile (cfr. Cass. 6
agosto 2002 n. 11792, 16 maggio 2003 n. 7698, 23 aprile 2004 n. 7717).
Per
quanto riguarda la tematica della rilevanza dell'elemento soggettivo
nella causazione dell'infortunio sul lavoro in genere (per lo sviluppo
completo dell'argomento, cfr. Cass. 6 agosto 2003 n. 11885), esclusa
l'indennizzabilità di questo in caso di dolo dell'assicurato nella
causazione dell'infortunio, alla stregua del D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1165, art. 11, comma 3, artt. 164 e 165, la giurisprudenza di questa
Corte ha ritenuto l'irrilevanza della colpa, nelle sue varie gradazioni,
anche se esclusiva (Cass. 4 dicembre 2001 n. 15312), in ragione del
carattere autonomo di tale disciplina rispetto a quella civilistica (per
la quale diversamente dispone l'art. 1900 c.c.), desunto in particolare dal D.P.R. n. 1124
cit., art. 11, comma 3, - laddove stabilisce che l'INAIL può esercitare
l'azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia
avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale - e
dipendente dall'oggetto fondamentale della assicurazione obbligatoria,
rappresentato dal rischio professionale.
E'
stato peraltro affermato che in caso di infortunio il comportamento del
lavoratore interrompe il nesso causale quando sia esorbitante, atipico
ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive
ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (Cass. 21
maggio 2002 n. 7454, 24 marzo 2004 n. 5920, 8 marzo 2006 n. 4980, 23
aprile 2009 n. 9689) nonchè quando costituisca la conseguenza
dell'assunzione di un rischio elettivo, qualificato come una deviazione
arbitraria dalle normali modalità operative per finalità personali,
comportante rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di
esecuzione della prestazione e quindi escludente l'"occasione di lavoro"
(cfr., ex plurimis, Cass. 29 settembre 2005 n. 19047 e 18 marzo 2004 n.
5525).
Tali regole, anticipando il contenuto del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12,
cit. (a sua volta utilizzabile nella valutazione degli infortuni
avvenuti in precedenza: cfr. Cass. 6 luglio 2007 n. 15266), sono state
ripetutamente ritenute applicabili anche all'infortunio in itinere, con
l'avvertenza che in questo caso viene richiesto un maggior grado di
responsabilità da parte del lavoratore, in ragione della temporanea sua
sottrazione all'ambito strettamente aziendale organizzato dal datore di
lavoro (cfr. ex plurimis, Cass. 3 agosto 2005 n. 16282 e 4 luglio 2007
n. 15047).
Ne consegue che non è stato
ritenuto indennizzabile l'infortunio in itinere in caso di deviazione
dal percorso diretto, di guida senza patente o in stato di ebbrezza o
sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e in genere in caso di
comportamenti che di per sè non sono abnormi, secondo il comune sentire,
ma comunque sono contrari a importanti norme di legge o di comune
prudenza.
Pertanto anche la violazione di
norme fondamentali di codice della strada, valutata nella sua gravità in
concreto rispetto alla norma violata, può integrare quel rischio
elettivo che esclude l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere
(Cass. n. 11885/03 cit.).
La Corte
territoriale ha fatto corretta applicazione, nel caso esaminato, dei
principi qui riassunti, analizzando le concrete condizioni psicologiche e
ambientali in cui si era verificato l'infortunio a causa
dell'inosservanza di uno stop da parte dello S. nel percorso da casa al
lavoro, per concludere, con un giudizio di merito ad essa riservato e
solo apoditticamente contestato dalla ricorrente col contrapporre ad
esso una propria diversa valutazione, che il comportamento
dell'assicurato non aveva comportato l'assunzione di un rischio elettivo
escludente la configurabilità di un infortunio in itinere
indennizzabile, con la relativa incidenza dello stesso sul piano della
determinazione del tasso del premio di assicurazione aziendale.
Sulla base delle considerazioni esposte, il ricorso va respinto.
L'andamento
oscillante del giudizio nei due gradi di merito costituisce la ragione
della decisione di compensare integralmente tra le parti le spese di
questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2009
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