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Pedoni – Attraversamento della
carreggiata al di fuori degli appositi attraversamenti – Conseguenze –
Verbale di contestazione – omessa indicazione della norma violata –
Efficacia dell’atto – Conseguenze (Cass. Civ., sez. II, 18 gennaio 2009,
n. 11421)
Cass. civ. Sez. II, 18-05-2009, n. 11421 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.E.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio
dell'avvocato JANARI LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato SUSINI
MARCELLO;
- ricorrente -
e contro
COMUNE
MASSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo STUDIO DIONISIO, rappresentato e
difeso dall'avvocato MUSSI GUIDO;
- resistente -
avverso la sentenza n. 319/2004 della GIUDICE DI PACE di MASSA, depositata il 27/09/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO RICCARDO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
B.E.
proponeva ricorso in opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Massa
avverso il verbale emesso il 30.1.2004 dalla, Polizia Municipale del
Comune di Massa, con il quale gli era stata contestata la violazione di
cui all'art. 190 C.d.S., comma 2, perchè "quale pedone, attraversava la
carreggiata senza servirsi dei passaggi esistenti a distanza inferiore a
100 m.".
A sostegno della opposizione
contestava la veridicità del fatto attribuitogli ed eccepiva la mancata
indicazione nel verbale della norma che prevedeva l'applicazione della
sanzione.
Con sentenza del 27.7.2004 il Giudice di Pace adito ha respinto il ricorso.
Avverso
tale sentenza il B. ha proposto un ricorso articolato in tre motivi cui
il Comune di Massa ha resistito con controricorso;
entrambe le parti hanno successivamente depositato delle memorie.
Motivi della decisione
Con
il primo motivo il ricorrente denuncia errata applicazione dell'art.
190 C.d.S., comma 2 secondo cui "I pedoni per attraversare la
carreggiata devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei
sottopassaggi e dei soprapassaggi." in quanto non era stato provato che
il B. stesse attraversando la sede stradale, cosicchè mancava il
presupposto per l'applicazione della norma stessa.
Con
il secondo motivo il B. assume che, mentre nel verbale con il quale gli
era stato contestata l'infrazione sopra menzionata, si legge che "ad
una prima impressione" il veicolo che aveva investito l'esponente si
trovava nella posizione "post urto", nel prosieguo tale circostanza non
era stata accertata; il ricorrente aggiunge che la chiazza di sangue
dell'investito, individuata nel rilievo planimetrico, deponeva in favore
di quest'ultimo in quanto posta in prossimità delle autovetture
parcheggiate proprio laddove, al momento dell'investimento, si trovava
fermo il B..
Con il terzo motivo il
ricorrente, deducendo omessa motivazione, sostiene che il Giudice di
Pace di Massa ha basato la propria decisione esclusivamente sul fatto
che dal verbale redatto dalla Polizia Municipale era risultato che
l'esponente stava attraversando la strada senza fornire a tale
conclusione alcun sostegno argomentativo.
Infine
il B. deduce che la sentenza impugnata ha disatteso, senza alcuna
motivazione, l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla mancata
indicazione, nel verbale suddetto, della norma violata.
Le
enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di
connessione, sono infondate. Sotto un primo profilo si osserva che la
sentenza impugnata ha ritenuto che le affermazioni del B. - secondo cui
egli il (OMISSIS) aveva attraversato la via (OMISSIS) sulle strisce
pedonali, ovvero non stava attraversando la suddetta via - erano state
smentite dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Massa, secondo
cui l'attuale ricorrente,il suddetto giorno, aveva attraversato la via
(OMISSIS) al di fuori delle strisce pedonali poste a circa 20 metri dal
luogo dell'attraversamento.
Pertanto il
Giudice di Pace di Massa ha indicato con puntualità la fonte probatoria
del suo convincimento, consistente nel rapporto della Polizia Municipale
di Massa; d'altra parte le risultanze di tale rapporto non risultano
contraddette da nessun elemento oggettivo di segno contrario, invero non
dedotto neppure dal ricorrente.
Si è quindi
in presenza di un accertamento di fatto, sorretto da logica e
sufficiente seppur concisa motivazione, come tale insindacabile in
questa sede, dove il B.; del resto, si limita a prospettare una diversa
ricostruzione della vicenda che ha dato luogo alla presente
controversia, trascurando di considerare i poteri in proposito devoluti
al giudice di merito.
Con riferimento poi al
motivo di opposizione, relativo alla mancata indicazione nel verbale
suddetto della norma che prevede l'applicazione della sanzione, il
giudice di Pace ha affermato che la specifica indicazione della norma,
che vieta la condotta contestata, non è elemento essenziale dell'atto
amministrativo, non essendo necessario che l'atto richiami, di volta in
volta, tutte le norme applicate al caso di specie.
Orbene
tale statuizione è immune dal profilo di censura sollevato dal
ricorrente, posto che, in tema di sanzioni amministrative per violazione
del Codice della Strada, la mancata (o la meno specifica) indicazione
della norma, che prevede la sanzione contestata; non comporta di per sè
la nullità della contestazione della violazione, ove l'interessato sia
stato posto in condizione di conoscere il fatto ascrittogli e la
contestazione sia stata idonea a garantire l'esercizio del diritto di
difesa al quale la contestazione medesima è preordinata (Cass. 17.2.2006
n. 3536; Cass. 30.1.2008 n. 2201), e considerato che nella specie il B.
non ha dedotto in proposito alcuna lesione del suo diritto di difesa.
Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 400,00 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2009
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