Translate

martedì 10 marzo 2015

Consiglio di Stato: Operazioni di Polizia e risarcimento danni: al giudice amministrativo le liti sulla procedura semplificata di liquidazione Ribaltato il verdetto di merito: sbaglia il Tar quando ritiene inammissibile il ricorso. Perché la controversia riguarda un procedimento amministrativo che consente la definizione in tempi rapidi della domanda risarcitoria



Nuova pagina 1
Operazioni di Polizia e risarcimento danni: al giudice amministrativo le liti sulla procedura semplificata di liquidazione
Ribaltato il verdetto di merito: sbaglia il Tar quando ritiene inammissibile il ricorso. Perché la controversia riguarda un procedimento amministrativo che consente la definizione in tempi rapidi della domanda risarcitoria

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2383/2009
Reg.Dec.
N. 9193  Reg.Ric.
ANNO   2008
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9193/2008 proposto da @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avv. -
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
Prefettura di Bologna-Ufficio Territoriale del Governo, Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, tutti non costituiti;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sede di Lecce Sez. III, n. 3456/2007 del 9/10/2007.
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
     Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
     Visti gli atti tutti della causa;
     Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2009 relatore il Consigliere -
     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
     Con la sentenza gravata il TAR Puglia, sez. di Lecce, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso la nota del 30 marzo 2006, prot. n. 2780/A.E.F. con cui la Prefettura di Bologna ha declinato la competenza in ordine alla richiesta di risarcimento, attesa la ritenuta inapplicabilità al caso di specie del D.P.R. n. 388/1994.
     Nel dettaglio, il ricorrente, Assistente scelto della Polizia di Stato, avendo riportato lesioni gravissime permanenti in occasione di un grave sinistro occorso in Bologna in data 28 aprile 2000, ha impugnato, tra l’altro per difetto di motivazione, la suindicata nota della Prefettura di Bologna con cui è stato precluso l’accesso alla procedura di liquidazione prevista e disciplinata dal D.P.R. n. 388/1994 per i danni a persone e a cose “a seguito di operazioni di polizia”.
     Con la sentenza gravata il primo giudice, ha dichiarato inammissibile il ricorso sull’assunto della natura di diritto soggettivo e non di interesse legittimo della posizione soggettiva dedotta in giudizio.
     Insorge l’appellante sostenendo l’erroneità della sentenza di cui chiede l’annullamento con rinvio.
     All’udienza del 3 febbraio 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.
 
DIRITTO
     Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esplicate.
     Il Collegio non condivide, invero, la qualificazione fornita dal primo giudice della posizione soggettiva azionata dal @@@@@@@ con il ricorso di primo grado.
     Invero, con il ricorso di primo grado il @@@@@@@, lungi dall’azionare una pretesa risarcitoria correlata alla violazione di diritti soggettivi, ha fatto solo valere l’interesse a fruire della semplificata procedura di liquidazione prevista dal D.P.R. n. 388/94 per i danni “a persone o cose a seguito di operazioni di polizia”.
     Il ricorrente si è doluto in primo grado della determinazione della Prefettura di Bologna nella parte in cui, per vero immotivatamente, è stata esclusa l’applicabilità al caso di specie della disciplina dettata dal D.P.R. n. 388/1994.
     Ha lamentato, quindi, con rimedio tipicamente impugnatorio, l’assunta illegittimità delle modalità con cui l’Amministrazione ha esercitato il potere riconosciutole nell’apprezzare la sussistenza dei presupposti di applicabilità del D.P.R. n. 388/1994 e di fruibilità, pertanto, del semplificato percorso procedimentale ivi regolamentato.
     Si tratta, peraltro, di un interesse senz’altro meritevole di tutela se solo si considera che il citato D.P.R. n. 388/1994 disciplina un procedimento amministrativo semplificato consentendo, allorché si tratti di danni riportati in operazioni di polizia, l’accesso ad un percorso procedimentale di definizione della domanda risarcitoria connotato da una contrazione dei tempi di decisione e dal riconoscimento del potere decisorio in capo ad Autorità terza, diversa da quella in ipotesi tenuta al risarcimento.
     Alla stregua delle esposte ragioni va dunque accolto l’appello e, per l’effetto, disposto l’annullamento della sentenza gravata con rinvio al giudice di primo grado.
     Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla con rinvio la sentenza impugnata.
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
     Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone  Presidente
Paolo Buonvino  Consigliere
Aldo Fera   Consigliere
Roberto Garofoli  Consigliere est.
Claudio Contessa  Consigliere
 
Presidente
Claudio Varrone
Consigliere       Segretario
 
Roberto Garofoli     Giovanni Ceci

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il...20/04/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva


 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero..............................................................................................
 
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                    Il Direttore della Segreteria

 
N.R.G. 9193/2008

 FF

  

Nessun commento: