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Operazioni di Polizia e risarcimento danni: al giudice amministrativo le liti sulla procedura semplificata di liquidazione |
Ribaltato il verdetto di merito: sbaglia il Tar quando ritiene inammissibile il ricorso. Perché la controversia riguarda un procedimento amministrativo che consente la definizione in tempi rapidi della domanda risarcitoria |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2383/2009Reg.Dec.
N. 9193 Reg.Ric.
ANNO 2008
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9193/2008 proposto da @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avv. -
contro
Ministero
dell’interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma via dei
Portoghesi n. 12;
Prefettura
di Bologna-Ufficio Territoriale del Governo, Ministero della Difesa e
il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, tutti non costituiti;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sede di Lecce Sez. III, n. 3456/2007 del 9/10/2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2009 relatore il Consigliere -
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con
la sentenza gravata il TAR Puglia, sez. di Lecce, ha dichiarato
inammissibile il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso la
nota del 30 marzo 2006, prot. n. 2780/A.E.F. con cui la Prefettura di
Bologna ha declinato la competenza in ordine alla richiesta di
risarcimento, attesa la ritenuta inapplicabilità al caso di specie del
D.P.R. n. 388/1994.
Nel
dettaglio, il ricorrente, Assistente scelto della Polizia di Stato,
avendo riportato lesioni gravissime permanenti in occasione di un grave
sinistro occorso in Bologna in data 28 aprile 2000, ha impugnato, tra
l’altro per difetto di motivazione, la suindicata nota della Prefettura
di Bologna con cui è stato precluso l’accesso alla procedura di
liquidazione prevista e disciplinata dal D.P.R. n. 388/1994 per i danni a
persone e a cose “a seguito di operazioni di polizia”.
Con
la sentenza gravata il primo giudice, ha dichiarato inammissibile il
ricorso sull’assunto della natura di diritto soggettivo e non di
interesse legittimo della posizione soggettiva dedotta in giudizio.
Insorge l’appellante sostenendo l’erroneità della sentenza di cui chiede l’annullamento con rinvio.
All’udienza del 3 febbraio 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esplicate.
Il
Collegio non condivide, invero, la qualificazione fornita dal primo
giudice della posizione soggettiva azionata dal @@@@@@@ con il ricorso
di primo grado.
Invero,
con il ricorso di primo grado il @@@@@@@, lungi dall’azionare una
pretesa risarcitoria correlata alla violazione di diritti soggettivi, ha
fatto solo valere l’interesse a fruire della semplificata procedura di
liquidazione prevista dal D.P.R. n. 388/94 per i danni “a persone o cose
a seguito di operazioni di polizia”.
Il
ricorrente si è doluto in primo grado della determinazione della
Prefettura di Bologna nella parte in cui, per vero immotivatamente, è
stata esclusa l’applicabilità al caso di specie della disciplina dettata
dal D.P.R. n. 388/1994.
Ha
lamentato, quindi, con rimedio tipicamente impugnatorio, l’assunta
illegittimità delle modalità con cui l’Amministrazione ha esercitato il
potere riconosciutole nell’apprezzare la sussistenza dei presupposti di
applicabilità del D.P.R. n. 388/1994 e di fruibilità, pertanto, del
semplificato percorso procedimentale ivi regolamentato.
Si
tratta, peraltro, di un interesse senz’altro meritevole di tutela se
solo si considera che il citato D.P.R. n. 388/1994 disciplina un
procedimento amministrativo semplificato consentendo, allorché si tratti
di danni riportati in operazioni di polizia, l’accesso ad un percorso
procedimentale di definizione della domanda risarcitoria connotato da
una contrazione dei tempi di decisione e dal riconoscimento del potere
decisorio in capo ad Autorità terza, diversa da quella in ipotesi tenuta
al risarcimento.
Alla
stregua delle esposte ragioni va dunque accolto l’appello e, per
l’effetto, disposto l’annullamento della sentenza gravata con rinvio al
giudice di primo grado.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il
ricorso e, per l’effetto, annulla con rinvio la sentenza impugnata.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 3 febbraio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento
dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Roberto Garofoli Consigliere est.
Claudio Contessa Consigliere
Presidente
Claudio Varrone
Consigliere Segretario
Roberto Garofoli Giovanni Ceci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...20/04/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 9193/2008
FF
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