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martedì 10 marzo 2015

Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-01341 presentato da SOTTANELLI Giulio Cesare testo di Venerdì 6 marzo 2015, seduta n. 386   SOTTANELLI. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:    il lavoratore turnista e quello non turnista sono soggetti al medesimo sistema contrattualistico, ai fini della definizione di lavoro ordinario e lavoro straordinario, nonché a quello disciplinante l'attività prestata in giorno festivo e festivo infrasettimanale; ...



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01341
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo di
Venerdì 6 marzo 2015, seduta n. 386

SOTTANELLI. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   il lavoratore turnista e quello non turnista sono soggetti al medesimo sistema contrattualistico, ai fini della definizione di lavoro ordinario e lavoro straordinario, nonché a quello disciplinante l'attività prestata in giorno festivo e festivo infrasettimanale;
   l'orario ordinario di lavoro per il personale turnista è di 35 ore settimanali articolate su 5 giorni. Il comandante è tenuto alla programmazione mensile dei turni di lavoro nel rispetto dell'orario ordinario di lavoro settimanale contrattuale;
   i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro possono essere, conseguentemente, chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi, sia nelle giornate festive (domeniche e infrasettimanali), nel rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei turni di lavoro;
   può accadere che nel turno possano cadere giornate festive (domeniche e festività infrasettimanali) e che al personale turnista che presta attività lavorativa in giornata festiva infrasettimanale come in quella domenicale secondo le previsioni del turno di lavoro, spetti il compenso previsto dall'articolo 22, comma 5, del CCNL (la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione). Al lavoratore turnista chiamato in via ordinaria a lavorare di domenica compete inoltre il riposo compensativo (il recupero) in giorno diverso dalla domenica;
   lo stesso vale per il lavoratore turnista chiamato in via ordinaria a lavorare di festivo infrasettimanale. Nella programmazione dei turni di lavoro si deve prevedere il riposo compensativo (riferito al festivo infrasettimanale lavorato) in aggiunta al riposo settimanale;
   occorre evidenziare che, nel caso di festività infrasettimanali il debito orario settimanale (il normale orario di lavoro) di tutti i dipendenti (turnisti e non turnisti) dell'ente si riduce delle ore che non vengono lavorate nel giorno della festività infrasettimanale (di una giornata);
   sia i turnisti che i non turnisti hanno diritto al riconoscimento dei giorni festivi infrasettimanali quali giorni di riposo in aggiunta alle ferie. Il non turnista riposa il giorno festivo infrasettimanale, il turnista può riposare anche in altra data secondo la programmazione dei turno (come per il lavoro in turno festivo domenicale);
   non esiste, dal punto di vista normativo, alcuna differenza di trattamento fra lavoratori turisti e non turnisti. Tanto meno il contratto collettivo nazionale del lavoro prevede una espressa deroga al diritto al riposo nelle festività infrasettimanali. Il lavoro ordinario pertanto è uguale per entrambi. Al lavoratore non turnista viene corrisposta la medesima e stessa retribuzione «ordinaria» anche nella settimana ove ricada il festivo infrasettimanale benché non lavorato. Stessa regola quindi per il lavoratore turista soggetto alla stessa normativa, soggetto pertanto al diritto al riposo;
   nel comune di Teramo l'organizzazione della polizia municipale prevede personale turista e personale non turista. Al personale non turista per il festivo infrasettimanale viene previsto il riposo. Al personale turista per il festivo infrasettimanale se lavorato (per la mancata fruizione del festivo infrasettimanale) nella programmazione dei turni non viene previsto il riposo compensativo;
   a parere dell'interrogante, si è in presenza di una errata quantificazione dell'orario normale (ordinario) di lavoro. Infatti, il debito orario (il normale orario di lavoro), in carenza della richiamato riposo compensativo viene aggravato da un plus orario non dovuto dal dipendente turista coinvolto che patisce un danno quantificabile nelle ore prestate in una giornata lavorativa resa in giorno festivo infrasettimanale;
   tutto ciò causa una grave disparità di trattamento. Il personale turista, infatti si trova nell'arco dell'anno a lavorare fino a 12 giorni in più del restante personale dipendente (il numero delle giornate dipende dalla coincidenza delle festività infrasettimanali con le domeniche) –:
   quali urgenti iniziative intenda porre in essere per equilibrare la situazione di disparità descritta in premessa, tra lavoratori turnisti e non e se non ritenga opportuno dare i necessari chiarimenti interpretativi in merito alla situazione dei lavoratori turnisti chiamati a lavorare in un giorno festivo infrasettimanale e per i quali dovrebbe essere previsto il riposo compensativo (riferito al festivo infrasettimanale lavorato), in aggiunta al riposo settimanale. (3-01341)

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