IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi
dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
Visti, in particolare, l'art. 30, che dispone che ogni Stato membro
designi uno o piu' organismi responsabili dell'applicazione del
regolamento stesso, e l'art. 32, che fa carico agli Stati membri di
definire il regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle
disposizioni stabilite dal citato regolamento, individuando le
fattispecie sanzionabili, l'entita' delle sanzioni, le procedure per
l'applicazione, introducendo, altresi', oneri informativi a favore
dei passeggeri e diritti specifici in occasione di ritardi,
soppressioni di treni e mancate coincidenze e statuendo, inoltre, una
serie di disposizioni per le persone con disabilita' e per le persone
a mobilita' ridotta;
Visto il decreto legislativo del 17 aprile 2014, n. 70, recante:
«Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del
regolamento n. 1371/2007», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 103 del 6 maggio 2014;
Visto l'art. 3 del citato decreto n. 70 del 2014, che individua
l'organismo di controllo, di cui all'art. 30 del richiamato
regolamento, nell'Autorita' di regolazione dei trasporti,
assegnandole in via esclusiva la competenza per lo svolgimento delle
funzioni relative all'applicazione del regolamento medesimo, al fine
di garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri;
Visto, altresi', l'art. 4 che stabilisce che ogni passeggero, dopo
aver presentato un reclamo all'impresa ferroviaria, trascorsi trenta
giorni dalla presentazione puo' presentare un reclamo all'organismo
di controllo per presunte infrazioni al citato regolamento n.
1371/2007;
Visto, in particolare, il comma 5 del predetto art. 4 che dispone
che, per i servizi di competenza regionale e locale, i reclami
possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali,
da individuarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole
regioni, le quali provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni
elemento utile ai fini della definizione del procedimento per
l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, all'Autorita' di
regolazione dei trasporti con periodicita' mensile;
Visto il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le
violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371, relativo
ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
emanato dall'Autorita' di regolazione dei trasporti in data 4 luglio
2014, ed in particolare l'art. 3, comma 4, che prevede che le norme
relative alla presentazione del reclamo all'Autorita' si applicano
anche ai reclami inoltrati dalle competenti strutture regionali, come
individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
Viste le indicazioni fornite dalle singole regioni, che hanno
individuato le strutture competenti ad espletare le suddette
funzioni;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7
maggio 2015;
Decreta:
Art. 1
1. Sono individuate le seguenti strutture regionali deputate a
ricevere i reclami per i servizi di competenza regionale e locale, a
seguito di presunte infrazioni al regolamento (CE) n. 1371/2007,
secondo le specifiche disposizioni procedurali contenute nel decreto
legislativo 17 aprile 2014, n. 70:
a) regione Abruzzo: dipartimento trasporti, mobilita', turismo e
cultura - viale Bovio n. 425 - 65124 Pescara;
b) regione Basilicata: dipartimento ambiente, territorio,
infrastrutture, opere pubbliche e trasporti - ufficio trasporti -
corso Garibaldi n. 139 - 85100 Potenza;
c) regione Calabria: dipartimento infrastrutture - settore
trasporti - via Mole' n. 79 - 88100 Catanzaro;
d) regione Campania: direzione generale per la mobilita' - centro
direzionale is. c3 - 80143 Napoli;
e) regione Emilia-Romagna: servizio ferrovie - viale Aldo Moro n.
30 - 40125 Bologna;
f) regione Friuli-Venezia Giulia: direzione centrale
infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale, lavori
pubblici, universita' - servizio mobilita' - via Giulia n. 75/1 -
34126 Trieste;
g) regione Lazio: direzione regionale territorio, urbanistica,
mobilita' e rifiuti - area trasporto ferroviario e ad impianti fissi
- viale del Tintoretto n. 432 - 00147 Roma;
h) regione Liguria: dipartimento trasporti, porti, lavori pubblici
ed edilizia - settore trasporti - via D'Annunzio n. 111 - 16100
Genova;
i) regione Lombardia: direzione generale infrastrutture e mobilita'
-piazza Citta' di Lombardia n. 1 - 20124 Milano;
l) regione Marche: viabilita' regionale e gestione del trasporto -
via Tiziano n. 44 - 60125 Ancona;
m) regione Molise: direzione area quarta - servizio mobilita' -
ufficio gestione servizi ferroviari ed impianti fissi - viale Elena
n. 1 - 86100 Campobasso;
n) regione Piemonte: direzione opere pubbliche, difesa del suolo,
montagne, foreste, protezione civile, trasporti e logistica. Settore
A18-240 - servizi di trasporto pubblico - corso Stati Uniti n. 21 -
10128 Torino;
o) regione Puglia: ufficio controllo e regolarita' esercizio
trasporto pubblico locale c/o servizio programmazione e gestione del
trasporto pubblico locale - via G. Gentile n. 52 - 70126 Bari;
p) regione Sardegna: direzione generale dell'assessorato regionale
dei trasporti - via XXIX Novembre 1847 n. 41 - 09123 Cagliari;
q) regione Sicilia: assessorato delle infrastrutture e della
mobilita' - dipartimento delle infrastrutture, della mobilita' e dei
trasporti - servizio 4 - trasporto ferroviario regionale - via
Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo;
r) regione Toscana: direzione generale politiche mobilita',
infrastrutture e trasporto pubblico locale;
s) regione Umbria: ambito di coordinamento: territorio,
infrastruttura e mobilita' - piazza Partigiani n. 1 - 06121 Perugia;
t) regione Valle D'Aosta: dipartimento trasporti aeroporto e
ferrovie - 32, loc. Autoport - 11020 Pollein (Aosta);
u) regione Veneto: dipartimento riforma settore trasporti - sezione
mobilita' - ufficio ferroviario - Calle Priuli Cannareggio n. 99 -
30121 Venezia;
v) provincia autonoma di Bolzano: agenzia provinciale per la
mobilita' - via Renon n. 10/d - 39100 Bolzano;
z) provincia autonoma di Trento: servizio trasporti pubblici -
piazza Dante n. 15 - 38122 Trento.
2. Le regioni trasmettono, con periodicita' mensile, all'Autorita'
di regolazione dei trasporti i reclami di cui al comma 1, unitamente
ad ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per
l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.
Art. 2
1. I reclami possono essere trasmessi a mezzo posta elettronica
certificata, posta elettronica e posta ordinaria. Ogni regione
pubblica sul proprio sito internet tutti gli indirizzi cui
trasmettere i reclami, ogni indicazione utile alla presentazione
degli stessi, inclusa la modulistica da utilizzare, nonche' eventuali
cambi di competenza dell'ufficio, di denominazione o di indirizzo
indicati nel presente decreto, previa comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il
trasporto e le infrastrutture ferroviarie.
2. Per i servizi di competenza regionale e locale, ogni regione e'
tenuta, altresi', a dare ampia diffusione alle procedure relative
all'iter di segnalazione di presunte infrazioni al regolamento
europeo da parte delle imprese ferroviarie.
Roma, 29 maggio 2015
Il Ministro: Delrio
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