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martedì 23 giugno 2015

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 29 maggio 2015 Individuazione delle strutture regionali deputate a ricevere i reclami a seguito di presunte infrazioni accertate in relazione ai servizi ferroviari di competenza regionale e locale. (15A04677) (GU n.143 del 23-6-2015)



         MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 maggio 2015 
Individuazione  delle  strutture  regionali  deputate  a  ricevere  i
reclami a seguito di presunte infrazioni accertate  in  relazione  ai
servizi ferroviari di competenza regionale e locale. (15A04677) 
(GU n.143 del 23-6-2015)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti  e  agli  obblighi
dei passeggeri nel trasporto ferroviario; 
  Visti, in particolare, l'art. 30, che dispone che ogni Stato membro
designi uno  o  piu'  organismi  responsabili  dell'applicazione  del
regolamento stesso, e l'art. 32, che fa carico agli Stati  membri  di
definire il regime sanzionatorio applicabile per  inosservanza  delle
disposizioni  stabilite  dal  citato  regolamento,  individuando   le
fattispecie sanzionabili, l'entita' delle sanzioni, le procedure  per
l'applicazione, introducendo, altresi', oneri  informativi  a  favore
dei  passeggeri  e  diritti  specifici  in  occasione   di   ritardi,
soppressioni di treni e mancate coincidenze e statuendo, inoltre, una
serie di disposizioni per le persone con disabilita' e per le persone
a mobilita' ridotta; 
  Visto il decreto legislativo del 17 aprile 2014,  n.  70,  recante:
«Disciplina sanzionatoria per le violazioni  delle  disposizioni  del
regolamento n. 1371/2007»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
serie generale - n. 103 del 6 maggio 2014; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto n. 70  del  2014,  che  individua
l'organismo  di  controllo,  di  cui  all'art.  30   del   richiamato
regolamento,   nell'Autorita'   di   regolazione    dei    trasporti,
assegnandole in via esclusiva la competenza per lo svolgimento  delle
funzioni relative all'applicazione del regolamento medesimo, al  fine
di garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri; 
  Visto, altresi', l'art. 4 che stabilisce che ogni passeggero,  dopo
aver presentato un reclamo all'impresa ferroviaria, trascorsi  trenta
giorni dalla presentazione puo' presentare un  reclamo  all'organismo
di  controllo  per  presunte  infrazioni  al  citato  regolamento  n.
1371/2007; 
  Visto, in particolare, il comma 5 del predetto art. 4  che  dispone
che, per i servizi  di  competenza  regionale  e  locale,  i  reclami
possono essere inoltrati anche alle competenti  strutture  regionali,
da individuarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dalle   singole
regioni, le quali  provvedono  a  trasmetterli,  unitamente  ad  ogni
elemento  utile  ai  fini  della  definizione  del  procedimento  per
l'accertamento  e  l'irrogazione  delle  sanzioni,  all'Autorita'  di
regolazione dei trasporti con periodicita' mensile; 
  Visto  il  regolamento  sul  procedimento  sanzionatorio   per   le
violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371,  relativo
ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel  trasporto  ferroviario
emanato dall'Autorita' di regolazione dei trasporti in data 4  luglio
2014, ed in particolare l'art. 3, comma 4, che prevede che  le  norme
relative alla presentazione del reclamo  all'Autorita'  si  applicano
anche ai reclami inoltrati dalle competenti strutture regionali, come
individuate con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
  Viste le indicazioni  fornite  dalle  singole  regioni,  che  hanno
individuato  le  strutture  competenti  ad  espletare   le   suddette
funzioni; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7
maggio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono individuate le  seguenti  strutture  regionali  deputate  a
ricevere i reclami per i servizi di competenza regionale e locale,  a
seguito di presunte infrazioni  al  regolamento  (CE)  n.  1371/2007,
secondo le specifiche disposizioni procedurali contenute nel  decreto
legislativo 17 aprile 2014, n. 70: 
  a) regione Abruzzo: dipartimento trasporti,  mobilita',  turismo  e
cultura - viale Bovio n. 425 - 65124 Pescara; 
  b)   regione   Basilicata:   dipartimento   ambiente,   territorio,
infrastrutture, opere pubbliche e trasporti  -  ufficio  trasporti  -
corso Garibaldi n. 139 - 85100 Potenza; 
  c)  regione  Calabria:  dipartimento   infrastrutture   -   settore
trasporti - via Mole' n. 79 - 88100 Catanzaro; 
  d) regione Campania: direzione generale per la mobilita'  -  centro
direzionale is. c3 - 80143 Napoli; 
  e) regione Emilia-Romagna: servizio ferrovie - viale Aldo  Moro  n.
30 - 40125 Bologna; 
  f)    regione    Friuli-Venezia    Giulia:    direzione    centrale
infrastrutture,  mobilita',   pianificazione   territoriale,   lavori
pubblici, universita' - servizio mobilita' - via  Giulia  n.  75/1  -
34126 Trieste; 
  g) regione  Lazio:  direzione  regionale  territorio,  urbanistica,
mobilita' e rifiuti - area trasporto ferroviario e ad impianti  fissi
- viale del Tintoretto n. 432 - 00147 Roma; 
  h) regione Liguria: dipartimento trasporti, porti, lavori  pubblici
ed edilizia - settore trasporti -  via  D'Annunzio  n.  111  -  16100
Genova; 
  i) regione Lombardia: direzione generale infrastrutture e mobilita'
-piazza Citta' di Lombardia n. 1 - 20124 Milano; 
  l) regione Marche: viabilita' regionale e gestione del trasporto  -
via Tiziano n. 44 - 60125 Ancona; 
  m) regione Molise: direzione area quarta  -  servizio  mobilita'  -
ufficio gestione servizi ferroviari ed impianti fissi -  viale  Elena
n. 1 - 86100 Campobasso; 
  n) regione Piemonte: direzione opere pubbliche, difesa  del  suolo,
montagne, foreste, protezione civile, trasporti e logistica.  Settore
A18-240 - servizi di trasporto pubblico - corso Stati Uniti n.  21  -
10128 Torino; 
  o)  regione  Puglia:  ufficio  controllo  e  regolarita'  esercizio
trasporto pubblico locale c/o servizio programmazione e gestione  del
trasporto pubblico locale - via G. Gentile n. 52 - 70126 Bari; 
  p) regione Sardegna: direzione generale dell'assessorato  regionale
dei trasporti - via XXIX Novembre 1847 n. 41 - 09123 Cagliari; 
  q)  regione  Sicilia:  assessorato  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' - dipartimento delle infrastrutture, della mobilita' e  dei
trasporti - servizio  4  -  trasporto  ferroviario  regionale  -  via
Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo; 
  r)  regione  Toscana:  direzione  generale   politiche   mobilita',
infrastrutture e trasporto pubblico locale; 
  s)   regione   Umbria:   ambito   di   coordinamento:   territorio,
infrastruttura e mobilita' - piazza Partigiani n. 1 - 06121 Perugia; 
  t)  regione  Valle  D'Aosta:  dipartimento  trasporti  aeroporto  e
ferrovie - 32, loc. Autoport - 11020 Pollein (Aosta); 
  u) regione Veneto: dipartimento riforma settore trasporti - sezione
mobilita' - ufficio ferroviario - Calle Priuli Cannareggio  n.  99  -
30121 Venezia; 
  v) provincia  autonoma  di  Bolzano:  agenzia  provinciale  per  la
mobilita' - via Renon n. 10/d - 39100 Bolzano; 
  z) provincia autonoma di  Trento:  servizio  trasporti  pubblici  -
piazza Dante n. 15 - 38122 Trento. 
  2. Le regioni trasmettono, con periodicita' mensile,  all'Autorita'
di regolazione dei trasporti i reclami di cui al comma 1,  unitamente
ad ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per
l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni. 
                               Art. 2 
 
  1. I reclami possono essere trasmessi  a  mezzo  posta  elettronica
certificata,  posta  elettronica  e  posta  ordinaria.  Ogni  regione
pubblica  sul  proprio  sito  internet  tutti   gli   indirizzi   cui
trasmettere i reclami,  ogni  indicazione  utile  alla  presentazione
degli stessi, inclusa la modulistica da utilizzare, nonche' eventuali
cambi di competenza dell'ufficio, di  denominazione  o  di  indirizzo
indicati nel presente  decreto,  previa  comunicazione  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  -  Direzione  generale  per  il
trasporto e le infrastrutture ferroviarie. 
  2. Per i servizi di competenza regionale e locale, ogni regione  e'
tenuta, altresi', a dare ampia  diffusione  alle  procedure  relative
all'iter  di  segnalazione  di  presunte  infrazioni  al  regolamento
europeo da parte delle imprese ferroviarie. 
    Roma, 29 maggio 2015 
 
                                                  Il Ministro: Delrio 

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