N. 112
ORDINANZA
27 maggio - 15 giugno 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Assistenza - Prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti - Estensione agli stranieri legalmente soggiornanti sul territorio dello Stato titolari della carta di soggiorno ed ai loro figli minori. - Legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti), art. 4, comma 3, come sostituito dall'art. 49, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999), e modificato dall'art. 87, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002), vigente fino al 29 dicembre 2010 (prima della modifica apportata dall'art. 45 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento − legge finanziaria provinciale 2011»). -(GU n.24 del 17-6-2015 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Marta CARTABIA;
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana
SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3,
della legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 1998, n. 7
(Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi
civili, dei ciechi civili e dei sordomuti), come sostituito dall'art.
49, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto
1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per
l'anno 1999), e modificato dall'art. 87, comma 2, della legge della
Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate
con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002), vigente fino al
29 dicembre 2010 (prima della modifica apportata dall'art. 45 della
legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e
pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento - legge
finanziaria provinciale 2011»), promosso dal Tribunale ordinario di
Trento, nel procedimento vertente tra S.O. e la Provincia autonoma di
Trento, con ordinanza del 5 febbraio 2014, iscritta al n. 93 del
registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2014.
Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;
udito nell'udienza pubblica del 27 maggio 2015 il Giudice
relatore Nicolo' Zanon;
udito l'avvocato Maria Cristina Lista per la Provincia autonoma
di Trento.
Ritenuto che, con l'ordinanza menzionata in epigrafe, il
Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 32, 34, 35 e 38
della Costituzione ed all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 4, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento
15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in
favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti),
come sostituito dall'art. 49, comma 1, della legge della Provincia
autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con
l'assestamento del bilancio per l'anno 1999), e modificato dall'art.
87, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 19
febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra di finanza
pubblica per l'anno 2002), vigente fino al 29 dicembre 2010 (prima
della modifica apportata dall'art. 45 della legge della Provincia
autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della
Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2011»);
che tale disposizione prevedeva l'estensione delle prestazioni
assistenziali, contemplate dal precedente art. 3, ai soggetti
residenti in Provincia di Trento e in possesso dei requisiti previsti
dai successivi artt. 5, 6 e 7, ai rifugiati stranieri, agli apolidi e
ai cittadini della Repubblica di S. Marino in base alle vigenti
convenzioni internazionali, nonche' agli stranieri considerati dal
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), come modificato dal decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113 (Disposizioni correttive al testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47,
comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40), e ai loro figli minori,
purche' titolari della carta di soggiorno;
che la questione di legittimita' costituzionale e' stata
sollevata nel corso di un giudizio instaurato da un cittadino
albanese, nato il 24 luglio 1995 e regolarmente soggiornante in
Italia dal 28 gennaio 2003 in forza di permessi di soggiorno sempre
rinnovati, affetto da paraparesi spastica ereditaria accertata
dall'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Trento;
che il ricorrente aveva chiesto alla Provincia autonoma di
Trento, con decorrenza dal dicembre 2003, l'erogazione dell'assegno
mensile per gli invalidi civili minorenni, previsto e disciplinato
dalla norma impugnata;
che, con provvedimenti del 13 marzo 2013 e del 5 aprile 2013, la
Provincia autonoma di Trento ha riconosciuto la spettanza di tale
assegno solo a partire dal mese di gennaio del 2011, dal momento che,
per il periodo dal dicembre 2003 al dicembre 2010, la norma allora in
vigore non consentiva l'erogazione della provvidenza assistenziale,
in quanto, pur possedendo il ricorrente tutti gli altri requisiti
previsti dalla norma, non risultava titolare della carta di
soggiorno, richiesta invece dalla norma impugnata, prima della
modifica apportata dall'art. 45, comma 1, della legge della Provincia
autonoma di Trento n. 27 del 2010, il quale, con effetto decorrente
dal 1° gennaio 2011, aveva escluso la necessaria titolarita' della
carta di soggiorno ai fini del godimento dell'assegno, richiedendo
solo un titolo di soggiorno di durata non inferiore ad un anno
(questo pacificamente posseduto dal ricorrente);
che il ricorso al giudice del lavoro era volto proprio ad
ottenere la condanna al pagamento dell'assegno anche per il periodo
dal dicembre 2003 al dicembre 2010, previa declaratoria di
incostituzionalita' della norma di cui all'art. 4, comma 3, della
legge della Provincia autonoma di Trento n. 7 del 1998, nella
formulazione applicabile ratione temporis, nella parte in cui
prevedeva, come requisito per l'accesso alla provvidenza
assistenziale, la titolarita' della carta di soggiorno;
che il Tribunale ordinario di Trento, in accoglimento della
sollevata eccezione di illegittimita' costituzionale, ha osservato,
in punto di rilevanza della questione, che l'art. 45, comma 8, della
legge della Provincia autonoma di Trento n. 27 del 2010 dispone che
la nuova disciplina si applica solo ai giudizi gia' pendenti al
momento della sua entrata in vigore (29 dicembre 2010), laddove il
ricorso introduttivo del giudizio risulta depositato solo in data 2
dicembre 2013;
che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice
rimettente ha richiamato, riportandone ampi stralci, diverse sentenze
della Corte costituzionale, pronunciate in materia identica, sebbene
aventi ad oggetto provvidenze assistenziali disciplinate dalla legge
nazionale;
che il rimettente ha, in particolare, richiamato: la sentenza n.
329 del 2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordinava
al requisito della titolarita' della carta di soggiorno la
concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel
territorio dello Stato della indennita' di frequenza di cui all'art.
1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina
delle indennita' di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre
1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza
economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e
istituzione di un'indennita' di frequenza per i minori invalidi); la
sentenza n. 187 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000,
nella parte in cui subordinava al requisito della titolarita' della
carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente
soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di
invalidita' di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118
(Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove
norme in favore dei mutilati ed invalidi civili); la sentenza n. 306
del 2008, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.
80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e dell'art. 9, comma 1, del
d.lgs. n. 286 del 1998 - come modificato dall'art. 9, comma 1, della
legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo), e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva
2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi
soggiornanti di lungo periodo) - nella parte in cui escludevano che
l'indennita' di accompagnamento, di cui all'art. l della legge 11
febbraio 1980, n. 18 (Indennita' di accompagnamento agli invalidi
civili totalmente inabili), potesse essere attribuita agli stranieri
extracomunitari soltanto perche' essi non risultavano in possesso dei
requisiti di reddito gia' stabiliti per la carta di soggiorno e poi
previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
che il rimettente ha trascritto alcuni passaggi motivazionali
delle sentenze richiamate, concludendo nel senso che «non sembra
dubbio che i medesimi principi costituzionali debbano essere
applicati anche al cit. art. 4, terzo comma, della legge della
Provincia autonoma di Trento, 15.06.1998, n. 7 [...] vigente fino al
29.12.2010 (prima della modifica effettuata dall'art. 45, primo
comma, della legge provinciale 27.12.2010, n. 27, entrata in vigore
il successivo giorno 29)»;
che il giudice a quo ha, infine, ricordato che la competenza
legislativa esclusiva spettante alla Provincia autonoma di Trento, in
materia di assistenza e beneficienza pubblica, incontra i limiti
previsti dall'art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972 che, ad avviso del
giudice rimettente, «per i motivi sopra evidenziati, la legge della
Provincia autonoma non sembra aver rispettato»;
che nel giudizio si e' costituita la Provincia autonoma di
Trento, concludendo per la inammissibilita' e infondatezza della
questione, con riserva di esporre con successiva memoria le ragioni a
supporto delle conclusioni;
che, con memoria depositata in vista dell'udienza, la Provincia
autonoma di Trento ha illustrato le preannunciate ragioni, precisando
che il tutore del minore albanese, pur avendo ottenuto, gia' in data
2 marzo 2004, l'accertamento sanitario delle difficolta' persistenti
a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta', decideva
di avvalersi di tale certificato solo in data 19 settembre 2012,
presentando domanda per ottenere la provvidenza prevista dalla legge
provinciale a far data dal primo giorno del mese successivo alla
domanda di accertamento sanitario;
che la difesa provinciale ha eccepito l'inammissibilita' della
questione per erronea identificazione del thema decidendum, in quanto
l'ostacolo normativo che si frappone al riconoscimento della
provvidenza a far data dall'accertamento sanitario di invalidita'
civile e' costituito non dalla norma sostanziale impugnata, bensi'
dalla norma transitoria che ha accompagnato la modifica introdotta
dal legislatore provinciale del 2010, costituita dall'art. 45, comma
8, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 27 del 2010, che
ha previsto l'applicazione della norma nella nuova (e piu'
favorevole) formulazione anche (e solo) ai giudizi gia' pendenti alla
data di entrata in vigore della modifica, laddove sia la domanda
amministrativa sia quella giudiziale sono state proposte in data
successiva, con conseguente inapplicabilita' della disposizione come
modificata;
che, non essendo stata impugnata anche la norma transitoria, ne
conseguirebbe l'irrilevanza della questione di legittimita'
costituzionale per il giudizio a quo, dal momento che discriminatoria
non sarebbe la norma impugnata nella versione anteriore alla modifica
operata nel 2010, bensi' la disciplina transitoria prevista dal
legislatore provinciale, che avrebbe escluso la retroattivita' della
modifica;
che la difesa provinciale sostiene, in ogni caso, l'infondatezza
della questione, in quanto la norma impugnata, nel momento in cui e'
stata sollevata l'eccezione di illegittimita' costituzionale, si era
gia' adeguata ai principi costituzionali invocati a supporto della
sollevata questione.
Considerato che il Tribunale ordinario di Trento dubita della
legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11,
32, 34, 35 e 38 della Costituzione ed all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), dell'art. 4, comma 3, della
legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 1998, n. 7
(Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi
civili, dei ciechi civili e dei sordomuti), come sostituito dall'art.
49, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto
1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per
l'anno 1999), e modificato dall'art. 87, comma 2, della legge della
Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate
con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002), vigente fino al
29 dicembre 2010 (prima della modifica apportata dall'art. 45 della
legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e
pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento - legge
finanziaria provinciale 2011»);
che, ad avviso del rimettente, tale disposizione contrasterebbe
con i parametri evocati in base ai principi espressi da varie
sentenze della Corte costituzionale, pronunciate in materia identica,
sebbene aventi ad oggetto provvidenze assistenziali disciplinate
dalla legge nazionale, dichiarata incostituzionale nella parte in cui
subordinava al requisito della titolarita' della carta di soggiorno
la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio
dello Stato di diversi benefici assistenziali;
che, sempre secondo il rimettente, la norma impugnata non
sembrerebbe rispettare neppure i limiti imposti, dall'art. 4 del
d.P.R. n. 670 del 1972, all'esercizio della competenza legislativa
esclusiva spettante alla Provincia autonoma di Trento in materia di
assistenza e beneficienza pubblica;
che, tuttavia, la motivazione dell'ordinanza di rimessione non
contiene indicazioni sufficienti per una completa ricostruzione della
fattispecie, necessaria al fine di valutare la rilevanza della
questione di legittimita' costituzionale;
che, in particolare, l'ordinanza non chiarisce le esatte
scansioni temporali del procedimento amministrativo avviato per il
riconoscimento della provvidenza assistenziale disciplinata dalla
norma impugnata, non essendo stato precisato se la domanda
amministrativa di concessione dell'assegno, distinta da quella volta
all'accertamento del requisito sanitario presupposto, sia stata
presentata in data antecedente o successiva all'entrata in vigore
della modifica apportata con la legge della Provincia autonoma di
Trento n. 27 del 2010;
che - alla luce del principio di autosufficienza dell'ordinanza
di rimessione (sentenza n. 338 del 2011) - tale carenza costituisce
motivo di inammissibilita' della questione di legittimita'
costituzionale (ex plurimis, da ultimo, ordinanza n. 36 del 2015), in
quanto preclusiva della valutazione sulla rilevanza (sentenza n. 25
del 2015; ordinanze n. 183 e n. 176 del 2014, n. 93 del 2012), non
essendo stati forniti sufficienti elementi che consentano di valutare
l'applicabilita' della normativa transitoria di cui all'art. 45,
comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 27 del
2010;
che ulteriore motivo di inammissibilita' della sollevata
questione si rinviene nelle modalita' illustrative sia dei parametri
di costituzionalita' che si assumono violati, sia delle ragioni della
non manifesta infondatezza;
che il giudice rimettente, infatti, ha richiamato, riportandone
ampi stralci, diverse sentenze di questa Corte, pronunciate in
materia identica, sebbene aventi ad oggetto provvidenze assistenziali
disciplinate dalla legge nazionale, limitandosi a considerare, del
tutto apoditticamente, applicabili «i medesimi principi
costituzionali» anche alla norma impugnata, nella formulazione
vigente fino al 29 dicembre 2010;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini
del necessario scrutinio sulla rilevanza della questione, nonche' dei
profili della sua non manifesta infondatezza, il giudice rimettente
non puo' esimersi dal fornire, nell'atto di promovimento,
un'esauriente ed autonoma motivazione, dovendosi escludere che il
mero recepimento o la semplice prospettazione di argomenti sviluppati
dalle parti o rinvenuti nella giurisprudenza (sentenza n. 234 del
2011; ordinanze n. 59 del 2004 e n. 432 del 2000), anche
costituzionale, equivalgano a chiarire, per se' stessi, le ragioni
per le quali "quel" giudice reputi che la norma applicabile in "quel"
processo risulti in contrasto con il dettato costituzionale (nello
stesso senso, sentenza n. 22 del 2015);
che l'enunciata carenza non appare, nella specie, emendabile
neppure attraverso una sorta di "interpretazione contenutistica"
dell'ordinanza di rimessione medesima: quanto alle ragioni della
prospettata incostituzionalita', infatti, se si esclude uno
sbrigativo accenno cumulativo alla violazione degli artt. 2, 3, 10,
11 (parametro, quest'ultimo, mai richiamato negli stralci di
motivazione riprodotti nell'ordinanza di rimessione), 32, 35
(parametro, del pari, mai richiamato negli stralci di motivazione
riprodotti nell'ordinanza di rimessione), 38 e 117 Cost.
(quest'ultimo non indicato, poi, nel dispositivo dell'ordinanza di
rimessione), non risultano indicati, con autonomo apprezzamento,
specifici vizi della normativa censurata (giammai oggetto delle
sentenze richiamate, che si riferiscono in realta' alla normativa
statale in materia assistenziale e per istituti diversi), ne' risulta
operata alcuna autonoma selezione di profili di illegittimita', in
riferimento a specifici parametri, rispetto a quelli complessivamente
rintracciati nelle sentenze riprodotte per stralcio parziale della
parte motiva, e tale da poter essere considerata idonea a
circostanziare e a rendere "autosufficiente" la questione proposta;
che assolutamente laconica (oltre che espressa in forma
dubitativa), infine, appare la prospettata violazione dell'art. 4 del
d.P.R. n. 670 del 1972, in quanto, dopo aver ricordato che la
competenza legislativa esclusiva spettante alla Provincia autonoma di
Trento, in materia di assistenza e beneficienza pubblica, incontra i
limiti previsti dal citato art. 4, il giudice rimettente si e'
limitato ad affermare che tali limiti «per i motivi sopra
evidenziati, la legge della Provincia autonoma non sembra aver
rispettato», senza alcuna esplicitazione delle ragioni poste alla
base di una tale affermazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della
Provincia autonoma di Trento 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli
interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi
civili e dei sordomuti), come sostituito dall'art. 49, comma 1, della
legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3 (Misure
collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999), e
modificato dall'art. 87, comma 2, della legge della Provincia
autonoma di Trento 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la
manovra di finanza pubblica per l'anno 2002), vigente fino al 29
dicembre 2010 (prima della modifica apportata dall'art. 45 della
legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e
pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento - legge
finanziaria provinciale 2011»), sollevata, in riferimento agli artt.
2, 3, 10, 11, 32, 34, 35 e 38 della Costituzione ed all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Tribunale
ordinario di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 maggio 2015.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Nicolo' ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2015.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
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