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martedì 23 giugno 2015

N. 102 ORDINANZA 29 aprile - 5 giugno 2015 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia e urbanistica - Strutture turistico-ricettive all'aria aperta - Unita' abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, anche se collocati permanentemente entro il perimetro di strutture ricettive regolarmente autorizzate - Irrilevanza dei titoli abilitativi. - Legge della Regione Campania 26 marzo 1993, n. 13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta), art. 2, comma 1, come sostituito dall'art. 1, comma 129, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)». - (GU n.23 del 10-6-2015 )



  N. 102 ORDINANZA 29 aprile - 5 giugno 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Edilizia  e  urbanistica  -  Strutture  turistico-ricettive  all'aria
  aperta - Unita' abitative quali tende ed altri  mezzi  autonomi  di
  pernottamento,  anche  se  collocati   permanentemente   entro   il
  perimetro  di  strutture  ricettive  regolarmente   autorizzate   -
  Irrilevanza dei titoli abilitativi. 
- Legge della Regione Campania 26 marzo 1993, n. 13  (Disciplina  dei
  complessi turistico-ricettivi all'aria aperta), art.  2,  comma  1,
  come sostituito dall'art. 1, comma 129, della  legge  regionale  15
  marzo 2011, n. 4,  recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del
  bilancio  annuale  2011  e  pluriennale  2011-2013  della   Regione
  Campania (Legge finanziaria regionale 2011)». 
-   
(GU n.23 del 10-6-2015 )

  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
della legge della Regione Campania 26 marzo 1993, n.  13  (Disciplina
dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta),  come  sostituito
dall'art. 1, comma 129, della legge regionale 15 marzo  2011,  n.  4,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  2011  e
pluriennale  2011-2013  della  Regione  Campania  (Legge  finanziaria
regionale 2011)», promosso  dal  Tribunale  amministrativo  regionale
della Campania  -  sezione  staccata  di  Salerno,  nel  procedimento
vertente tra T.L. ed altri e il Comune  di  San  Mauro  Cilento,  con
ordinanza del 24 gennaio  2014,  iscritta  al  n.  135  del  registro
ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2014. 
    Visti gli atti di costituzione di T.L., di S.M. ed  altri,  nella
qualita' di eredi di T.D., nonche' l'atto di intervento della Regione
Campania; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  28  aprile  2015  il  Giudice
relatore Giuseppe Frigo; 
    uditi gli avvocati Laura Clarizia per T.L. e per S.M.  ed  altri,
nella qualita' di eredi di  T.D.  e  Almerina  Bove  per  la  Regione
Campania. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 24  gennaio  2014,  il  Tribunale
amministrativo  regionale  della  Campania  -  sezione  staccata   di
Salerno, ha sollevato, in riferimento all'art.  117,  secondo  comma,
lettera  s),  e  terzo  comma,  della  Costituzione,   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, della  legge  della
Regione Campania 26 marzo  1993,  n.  13  (Disciplina  dei  complessi
turistico-ricettivi all'aria aperta), come  sostituito  dall'art.  1,
comma 129, della  legge  regionale  15  marzo  2011,  n.  4,  recante
«Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2011   e
pluriennale  2011-2013  della  Regione  Campania  (Legge  finanziaria
regionale 2011)», nella parte in cui prevede che le unita'  abitative
quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte,
maxi caravan e case mobili, anche se collocate permanentemente  entro
il perimetro dei campeggi regolarmente autorizzati, non costituiscono
attivita' rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici; 
    che il giudice a quo premette di essere  investito  del  ricorso,
proposto dai titolari di una struttura ricettiva adibita a campeggio,
per l'annullamento del diniego di rinnovo dell'autorizzazione  e  del
diniego del permesso di costruire in sanatoria per opere abusivamente
realizzate  all'interno  di  detta   struttura,   situata   in   zona
paesaggisticamente  vincolata  in  base  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  ai
sensi dell'articolo  10  della  legge  6  luglio  2002,  n.  137),  e
sottoposta  alle  prescrizioni  del  Piano  territoriale   paesistico
approvato con decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali
del 4 ottobre 1997 (Approvazione del  piano  territoriale  paesistico
del Cilento costiero); 
    che, in particolare, il diniego di rinnovo dell'autorizzazione e'
fondato  sulla  irregolarita'  della  struttura  ricettiva  sotto  il
profilo urbanistico e paesaggistico; 
    che parte ricorrente,  tuttavia,  contesta  la  legittimita'  del
provvedimento  adottato,  alla  luce  della  disposizione   regionale
censurata, la quale dispone che: «I campeggi sono esercizi  ricettivi
aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati in aree  recintate
per la sosta in apposite piazzole  e  per  il  soggiorno  di  turisti
provvisti, di norma, di unita' abitative quali tende ed  altri  mezzi
autonomi di  pernottamento,  quali  roulotte,  maxi  caravan  e  case
mobili. Tali installazioni anche se collocate  permanentemente  entro
il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate,  non
costituiscono attivita' rilevanti  ai  fini  urbanistici,  edilizi  e
paesaggistici. A tal fine i predetti allestimenti devono:  conservare
i  meccanismi  di  rotazione  in  funzione,   non   possedere   alcun
collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle
reti tecnologiche,  gli  accessori  e  le  pertinenze  devono  essere
removibili in ogni momento»; 
    che, in ordine alla  rilevanza,  il  giudice  a  quo  precisa  di
ritenere il provvedimento conforme alla normativa regionale  vigente,
atteso che la relativa applicazione  renderebbe  legittime  sotto  il
profilo urbanistico, paesaggistico ed ambientale anche le roulottes e
le case mobili "permanenti", come quelle oggetto del  suo  esame,  le
quali  non  vengono  rimosse  alla  fine  della  stagione  estiva  ma
rimangono all'interno della  struttura  ricettiva  per  finalita'  di
custodia e di rimessaggio; 
    che il giudice rimettente dubita, tuttavia, della legittimita' di
detta disposizione, innanzitutto, in riferimento all'art. 117,  terzo
comma, Cost., in  quanto  contrasta  con  la  disciplina  legislativa
statale di principio emanata in materia di «governo  del  territorio»
dagli artt. 3 e 10 del d.P.R. 6 giugno  2001,  n.  380  (Testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia  -
Testo A); 
    che l'art.  3,  comma  1,  lettera  e),  del  menzionato  decreto
qualifica, difatti, come «interventi di nuova costruzione» quelli  di
trasformazione edilizia ed urbanistica  del  territorio,  disponendo,
tra  l'altro,  alla  medesima  lettera  e.5),  che  e'  comunque   da
considerarsi  tale  «l'installazione  di  manufatti  leggeri,   anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,  quali  roulottes,
campers,  case  mobili,  imbarcazioni,  che  siano  utilizzati   come
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure  come  depositi,  magazzini  e
simili, e che non  siano  diretti  a  soddisfare  esigenze  meramente
temporanee»; 
    che l'art. 10, comma 1, lettera a), del citato d.P.R. n. 380  del
2001 stabilisce, poi,  che  gli  interventi  di  «nuova  costruzione»
costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e
sono subordinati a permesso di costruire; 
    che dalle richiamate disposizioni si evince  che,  in  base  alla
normativa statale,  ogni  trasformazione  permanente  del  territorio
necessita di titolo  abilitativo  e  cio'  anche  ove  si  tratti  di
strutture mobili allorche' esse non abbiano carattere precario  (sono
richiamate le sentenze n. 171 del 2012 e n. 278 del 2010); 
    che, difatti, il discrimine tra  necessita'  o  meno  del  titolo
abilitativo e' dato dal duplice elemento della precarieta'  oggettiva
dell'intervento, in base alle tipologie dei materiali  utilizzati,  e
della  precarieta'  funzionale,  caratterizzata  dalla  temporaneita'
dello stesso; 
    che, secondo il TAR campano, nella norma  in  esame  difetterebbe
sia il requisito della precarieta' oggettiva,  sia,  in  particolare,
quello della precarieta' funzionale, dal momento che  l'installazione
di  «unita'  abitative  quali  tende  ed  altri  mezzi  autonomi   di
pernottamento, quali  roulotte,  maxi  caravan  e  case  mobili»  non
costituisce,  ai  sensi  della  richiamata  disposizione,   attivita'
rilevante ai fini urbanistico, edilizio  e  paesaggistico,  anche  se
tali  installazioni  sono  collocate  all'interno   della   struttura
ricettiva permanentemente; 
    che la disposizione in esame sarebbe, inoltre,  lesiva  dell'art.
117, secondo comma, lettera s), Cost.,  che  riserva  allo  Stato  la
potesta' legislativa esclusiva in materia di  «tutela  dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali», in quanto  contrasta  con  gli
artt. 142, 146, 149 e 167 del d.lgs. n. 42 del 2004; 
    che, difatti, la norma regionale in  esame,  nello  stabilire  la
"irrilevanza"  ai  fini   paesaggistici   delle   opere   da   questa
contemplate, anche se collocate permanentemente  entro  il  perimetro
delle strutture ricettive, si porrebbe in  contrasto  con  le  citate
disposizioni, in quanto sottrae al controllo ed all'autorizzazione di
cui alla normativa  statale  una  categoria  di  interventi  che,  di
contro, non e' espressamente esentata, secondo  le  disposizioni  del
codice   dei   beni   culturali,   dall'obbligo   di   autorizzazione
paesaggistica; 
    che, infine, la disposizione censurata  sarebbe  altresi'  lesiva
dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),   Cost.,   in   quanto
contrastante con la disciplina prevista dagli artt.  11  e  13  della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)  che
prevedono il regolamento del parco ed il nulla osta dell'ente  parco,
a cui e' demandata la verifica della conformita' tra le  disposizioni
del piano e del regolamento e l'intervento; 
    che la norma regionale in esame,  non  prevedendo  iniziative  di
controllo  o  di  verifica  dell'impatto   ambientale,   sottrae   le
installazioni da essa disciplinate  alla  specifica  tutela  prevista
dalla legge statale, impedendo, in particolare, l'accertamento  della
osservanza del divieto, sancito dal menzionato art. 11, comma  3,  di
compiere attivita' e di realizzare opere che possano compromettere la
salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati; 
    che si sono costituite la Regione Campania ed  i  ricorrenti  nel
giudizio  a  quo,  che  hanno  concluso  per   l'inammissibilita'   e
l'infondatezza della questione. 
    Considerato  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Campania - sezione staccata di  Salerno,  dubita  della  legittimita'
costituzionale dell'art.  2,  comma  1,  della  legge  della  Regione
Campania  26  marzo   1993,   n.   13   (Disciplina   dei   complessi
turistico-ricettivi all'aria aperta), come  sostituito  dall'art.  1,
comma 129, della  legge  regionale  15  marzo  2011,  n.  4,  recante
«Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2011   e
pluriennale  2011-2013  della  Regione  Campania  (Legge  finanziaria
regionale 2011)», deducendone il contrasto con  l'art.  117,  secondo
comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, nella parte  in
cui prevede che le  unita'  abitative  quali  tende  ed  altri  mezzi
autonomi di  pernottamento,  come  roulottes,  maxi  caravan  e  case
mobili, anche se collocate permanentemente  entro  il  perimetro  dei
campeggi  regolarmente  autorizzati,  non   costituiscono   attivita'
rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici; 
    che, in  particolare,  il  giudice  rimettente  assume  che  tale
disposizione violi, innanzitutto, l'art. 117, terzo comma, Cost.,  in
quanto contrasta con la disciplina legislativa statale  di  principio
emanata in materia di «governo del territorio» dagli artt. 3 e 10 del
d.P.R.  6  giugno  2001,  n.  380  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A); 
    che l'art. 3, comma 1, lettera e), del menzionato decreto,  nella
formulazione originaria,  qualifica,  difatti,  come  «interventi  di
nuova costruzione» quelli di trasformazione edilizia  ed  urbanistica
del territorio, disponendo, tra l'altro, alla medesima lettera  e.5),
che e' comunque da considerarsi tale  «l'installazione  di  manufatti
leggeri, anche prefabbricati, e di  strutture  di  qualsiasi  genere,
quali  roulottes,  campers,  case  mobili,  imbarcazioni,  che  siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, e che non siano  diretti  a  soddisfare  esigenze
meramente temporanee»; 
    che l'art. 10, comma 1, lettera a), del citato d.P.R. n. 380  del
2001 stabilisce, poi,  che  gli  interventi  di  «nuova  costruzione»
costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e
sono subordinati a permesso di costruire; 
    che,  peraltro,  come  riferito  dal   giudice   rimettente,   la
formulazione  dell'art.  3,  comma  1,  lettera  e.5),   e'   mutata,
successivamente all'adozione  dei  provvedimenti  impugnati  e  prima
della redazione dell'ordinanza, in virtu' dell'art. 41, comma 4,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69  (Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, che vi ha aggiunto  le  parole  «ancorche'  siano
installati,  con  temporaneo  ancoraggio  al  suolo,  all'interno  di
strutture  ricettive  all'aperto,  in  conformita'   alla   normativa
regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti»; 
    che, successivamente all'ordinanza di rimessione, la disposizione
e' stata  nuovamente  riformulata  dall'art.  10-ter,  comma  1,  del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure  urgenti  per  l'emergenza
abitativa, per  il  mercato  delle  costruzioni  e  per  Expo  2015),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 che,
sostituendo la parola «ancorche'» con le parole  «e  salvo  che»,  ha
attribuito all'inciso finale un significato diametralmente opposto; 
    che, pertanto - a prescindere da ogni ulteriore rilievo in ordine
all'eccezione di inammissibilita', sollevata dalla parte privata, per
omessa motivazione sulle  ragioni  di  infondatezza  degli  ulteriori
motivi di ricorso -, va disposta, in virtu' del costante orientamento
di questa Corte in base al quale  spetta  al  giudice  rimettente  la
valutazione  dell'incidenza  della  normativa  sopravvenuta   e,   in
particolare, del  mutamento  del  parametro  interposto  (da  ultimo,
ordinanza n. 35 del 2015), la restituzione degli  atti  al  Tribunale
amministrativo  regionale  della  Campania  -  sezione  staccata   di
Salerno. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    ordina la restituzione degli  atti  al  Tribunale  amministrativo
regionale della Campania - sezione staccata di Salerno. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                      Giuseppe FRIGO, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI 
 

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