MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
CONCORSO
Concorso pubblico, per esami, a dieci posti nella qualifica di
funzionario amministrativo - contabile vice direttore del ruolo dei
funzionari amministrativo contabili direttori del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
(GU n.43 del 9-6-2015)
IL CAPO DIPARTIMENTO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante
"Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante il
"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229";
Visto il decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78
recante il "Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";
Visto il decreto del Ministro dell'Interno 24 luglio 2014, n. 131
"Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico,
di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari
amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco";
Visto l'art. 1, commi 2 lettera d) e 3 del decreto del Ministro
dell'Interno 8 ottobre 2012, n. 197 concernente il "Regolamento
recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per
l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62,
88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato" ed il relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l'art. 8 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito
nella legge 4 aprile 2012 n. 35, in tema di semplificazione per la
partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174 concernente il "Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche" e, in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non
puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per
l'accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell'Interno;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la "Riforma degli
ordinamenti didattici universitari";
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009 recante
"Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi";
Visto il decreto del Ministro dell'Interno n.1 del 21 novembre
2005, recante l'individuazione delle classi delle lauree magistrali
per l'accesso alla carriera dei funzionari amministrativo-contabili
direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili";
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77
recante "Disciplina del Servizio civile nazionale a norma
dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64";
Visto l'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
recante "Codice dell'ordinamento militare";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il
"Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 recante
"Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego";
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
settembre 2013, con il quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile -
e' stato autorizzato ad avviare la procedura concorsuale pubblica per
il reclutamento di 10 unita' nella qualifica di Funzionario
amministrativo contabile vice direttore del ruolo dei funzionari
amministrativo - contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco;
Considerato che l'imprevedibilita' del numero delle istanze di
partecipazione al concorso rende necessario stabilire il diario
dell'eventuale prova preselettiva e delle prove d'esame mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie
Speciale Concorsi ed Esami, nonche' sul sito del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
http://www.vigilfuoco.it;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per esami, a 10 posti nella
qualifica di Funzionario amministrativo - contabile vice direttore
del ruolo dei funzionari amministrativo contabili direttori del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Ai sensi dell'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, il venti per cento dei posti e' riservato al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso di una
delle lauree magistrali tra quelle previste dal successivo art. 2,
comma 1, lett. e) e degli altri requisiti prescritti e che abbia
prestato sette anni di effettivo servizio alla data del bando di
indizione del concorso. E' ammesso a fruire di tale riserva il
personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.
77, il dieci per cento dei posti e' riservato a coloro che abbiano
svolto per almeno dodici mesi, alla data di scadenza del termine
utile stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione,
il servizio civile nelle attivita' istituzionali del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
Ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66 - codice dell'ordinamento militare - il due per cento dei posti e'
riservato agli ufficiali che abbiano terminato senza demerito, alla
data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione
della domanda di partecipazione, la ferma biennale.
I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati
idonei.
Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve
devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) eta' non superiore agli anni 45.
Non e' soggetta ai limiti massimi di eta', ai sensi dell'art. 1
comma 3 del decreto del Ministro dell'Interno 8 ottobre 2012, n. 197,
la partecipazione al concorso del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco destinatario della riserva del venti per cento dei
posti di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217.
d) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo
i requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, art. 2, comma 1, numero 3) e dal regolamento del
Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78;
e) possesso della laurea magistrale, di cui al decreto del
Ministro dell'Interno n. 1 del 21 novembre 2005, appartenente ad una
delle classi delle lauree specialistiche in:
- giurisprudenza (22/S);
- scienze dell'economia (64/S),
- scienze della politica (70/S),
- scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S),
- scienze economico - aziendali (84/S),
- teoria e tecniche della normazione e dell'informazione
giuridica (102/S)
cosi' come equiparate ai sensi del decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca di concerto con il
Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio
2009 e relativa tabella.
I titoli di studio conseguiti all'estero presso universita' e
istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono
stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e
riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia. Sara' cura
del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi
del provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della
richiesta di equiparazione o equivalenza del titolo di studio
conseguito all'estero nonche' l'ente competente al riconoscimento;
f) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui agli
articoli 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato una condanna a pena detentiva per reati non colposi ovvero
siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche' coloro che
siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la
presentazione delle domande di partecipazione.
Art. 3
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.
Art. 4
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile all'indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it, seguendo
le istruzioni ivi specificate.
La procedura di compilazione ed invio on line della domanda deve
essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie
Speciale Concorsi ed Esami.
Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della
domanda coincida con un giorno festivo, il termine e' prorogato al
giorno successivo non festivo.
La data di presentazione on line della domanda di partecipazione
al concorso e' certificata dal sistema informatico che, alle ore
24.00 del termine utile, non permettera' piu' l'invio del modulo
elettronico.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico di
acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di
posticipare il termine per il solo invio on line delle stesse, fermo
restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il
possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e
dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonche' all'indirizzo
https://concorsi.vigilfuoco.it
Dopo aver effettuato la registrazione ed aver inserito i dati
richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda che,
senza alcuna variazione, sara' sottoscritta e consegnata il giorno
stabilito per l'eventuale prova preselettiva oppure per la prima
prova scritta.
Le dichiarazioni sono rese dai candidati nella domanda ai sensi
degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. I
candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle
sanzioni penali cui possono andare incontro in caso di falsita' in
atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del predetto
decreto.
L'Amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni ed integrazioni sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive, anche per gli effetti dell'art. 75 del
citato D.P.R.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) l'esatta indicazione della residenza anagrafica;
d) il codice fiscale;
e) gli estremi di un documento di riconoscimento;
f) il possesso della cittadinanza italiana;
g) il godimento dei diritti politici;
h) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, primo
comma, punto e) del presente bando, precisando la classe di laurea,
l'ateneo e la data di conseguimento. Nel caso in cui il titolo di
studio sia stato conseguito all'estero presso universita' e istituti
di istruzione universitaria, il candidato deve indicare gli estremi
del provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della
richiesta di equiparazione o equivalenza del titolo di studio
conseguito all'estero nonche' l'ente competente al riconoscimento;
i) di non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi
militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici
uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
j) di non avere riportato condanne a pena detentiva per reati non
colposi;
k) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
l) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese,
francese, spagnolo e tedesco;
m) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art. 5
del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni nonche', per "i coniugati e i non coniugati con riguardo
al numero dei figli a carico" (punto 18 del predetto art. 5, comma
4), la specifica di non avere/avere figli a carico ed eventuale
indicazione del numero;
n) di essere o non essere appartenenti al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
o) l'eventuale diritto alle riserve dei posti di cui all'art. 1
del presente bando;
p) di essere a conoscenza del testo integrale del bando di
concorso.
La persona, che dichiara di essere portatrice di handicap ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, deve indicare la percentuale di invalidita' e
specificare se - in relazione alla propria disabilita' - necessita di
ausili nonche' di eventuali tempi aggiuntivi, per sostenere le prove
d'esame. Tali dichiarazioni sono da comprovare indicando gli estremi
di apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura
pubblica in relazione all'handicap.
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive
eventuali variazioni di indirizzo a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile -
Direzione Centrale per gli affari generali - Ufficio II - Affari
concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi
d'accesso - via Cavour 5 - 00184 Roma, o attraverso l'utilizzo della
posta elettronica certificata da inviare al seguente indirizzo
ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro
dell'Interno 24 luglio 2014, n. 131.
Art. 6
Presentazione alle prove
Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova preselettiva e
le prove d'esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato;
e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La mancata presentazione alla prova preselettiva, alle prove
scritte o anche soltanto ad una di esse e' considerata rinuncia al
concorso, quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova
orale e' considerata rinuncia al concorso.
Art. 7
Prova preselettiva
Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte
il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione dei candidati alle
prove d'esame puo' essere subordinata al superamento di una prova
preselettiva.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
Speciale Concorsi ed Esami - del 9 ottobre 2015, nonche' sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it, sara' data comunicazione
della sede, della data, dell'ora e delle modalita' dell'eventuale
prova preselettiva o delle prove scritte.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati.
L'eventuale prova preselettiva consiste nella risoluzione di
quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle
prove di esame.
Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificato dall'art. 25 del decreto legge 20 giugno 2014, n. 90
convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, la persona
handicappata affetta da invalidita' uguale o superiore all'80% non e'
tenuta a sostenere la prova preselettiva.
Alle operazioni di preselezione sovrintende la Commissione
esaminatrice di cui al precedente articolo 5.
La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante
procedimenti automatizzati.
La prova si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a 6/10 (sei/decimi).
E' ammesso a sostenere le prove d'esame di cui al successivo art.
8 un numero di candidati pari a venti volte i posti messi a concorso,
secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva. Sono
ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato
un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
La Commissione redige la graduatoria della prova preselettiva
secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati e tale
graduatoria e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami - e' data notizia, con
valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati
ammessi a sostenere le successive prove di esame.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Art. 8
Prove d'esame
Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una
prova orale.
Le due prove scritte vertono sulle seguenti materie:
a) diritto amministrativo;
b) contabilita' di Stato.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove
scritte, sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale;
b) diritto civile;
c) diritto comunitario;
d) legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni
sul lavoro;
e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai
delitti contro la pubblica amministrazione;
f) elementi di diritto del lavoro;
g) elementi di diritto sindacale, con particolare riferimento al
C.C.N.L. del personale della pubblica amministrazione;
h) lingua straniera, a scelta del candidato, tra inglese,
francese, spagnolo e tedesco;
i) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse;
l) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare
riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 9
Formazione della graduatoria
La Commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle
risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti
conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale.
L'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso,
tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito di cui
al comma 1, dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al
termine di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di
partecipazione.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.
Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti
d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno
dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui
all'art.1 del presente bando e/o di possedere titoli di preferenza,
devono trasmettere, ad integrazione della domanda, dichiarazioni
sostitutive, comprensive degli elementi indispensabili per lo
svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.
Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse, con le
modalita' previste dagli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e
integrazioni, a mezzo raccomandata postale, con avviso di
ricevimento, al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione
Centrale per gli affari generali - Ufficio II -Affari concorsuali e
contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso - via
Cavour 5 - 00184 Roma, o attraverso l'utilizzo della posta
elettronica certificata da inviare all'indirizzo
ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine
perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante per la
trasmissione a mezzo raccomandata o la data di invio on line per
l'inoltro a mezzo posta certificata.
Art. 10
Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale
Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile e' approvata la graduatoria
finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle
categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato sul Bollettino
Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it, con avviso della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª
Serie Speciale Concorsi ed Esami.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge e nei confronti di tutti gli interessati.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.
Art. 11
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in
materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti
dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'Interno -
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile - Direzione Centrale per gli affari generali - Ufficio
II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei
concorsi d'accesso - Roma e trattati, anche attraverso procedure
informatizzate, per le finalita' di gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli
di preferenza.
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano
nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonche' il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione Centrale per gli
affari generali - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso -
Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso - via Cavour 5 - 00184
Roma.
Il responsabile del procedimento concorsuale e del trattamento
dei dati e' il Dirigente dell'Ufficio per la gestione dei concorsi
d'accesso dell'Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso della
Direzione Centrale per gli affari generali.
Art. 12
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in
quanto compatibile, la normativa vigente in materia.
Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami -
nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it.
Roma, 22 maggio 2015
Il capo dipartimento: Musolino
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