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mercoledì 10 giugno 2015

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE CONCORSO Concorso pubblico, per esami, a dieci posti nella qualifica di funzionario amministrativo - contabile vice direttore del ruolo dei funzionari amministrativo contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (GU n.43 del 9-6-2015)



 MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
CONCORSO

Concorso pubblico, per  esami,  a  dieci  posti  nella  qualifica  di
  funzionario amministrativo - contabile vice direttore del ruolo dei
  funzionari amministrativo contabili direttori del  Corpo  nazionale
  dei vigili del fuoco.

(GU n.43 del 9-6-2015)



                        IL CAPO DIPARTIMENTO

    Visto il decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.  217  recante
"Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";
    Visto il decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.  139  recante  il
"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a  norma  dell'articolo  11
della legge 29 luglio 2003, n. 229";
    Visto il decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008,  n.  78
recante il "Regolamento concernente i requisiti di idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";
    Visto il decreto del Ministro dell'Interno 24 luglio 2014, n. 131
"Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso  pubblico,
di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo  dei  funzionari
amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco";
    Visto l'art. 1, commi 2 lettera d) e 3 del decreto  del  Ministro
dell'Interno 8 ottobre  2012,  n.  197  concernente  il  "Regolamento
recante  norme  per  l'individuazione  dei   limiti   di   eta'   per
l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli  del  personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62,
88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.
217";
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante  il  "Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato"   ed   il   relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio  1957,  n.  686  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche"   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 concernente il "Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei  pubblici  impieghi"  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto l'art. 8 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito
nella legge 4 aprile 2012 n. 35, in tema di  semplificazione  per  la
partecipazione a concorsi e prove selettive;
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n.  174  concernente  il  "Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni   pubbliche"   e,   in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai  sensi  del  quale  non
puo'  prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana  per
l'accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell'Interno;
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la "Riforma degli
ordinamenti didattici universitari";
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della  Ricerca  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   Pubblica
Amministrazione  e  l'Innovazione   del   9   luglio   2009   recante
"Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio  ordinamento,  lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree  magistrali  (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai  fini  della  partecipazione  ai  pubblici
concorsi";
    Visto il decreto del Ministro dell'Interno n.1  del  21  novembre
2005, recante l'individuazione delle classi delle  lauree  magistrali
per l'accesso alla carriera dei  funzionari  amministrativo-contabili
direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e  i  diritti  delle  persone  handicappate  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68  recante  "Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili";
    Visto l'art. 13 del decreto legislativo  5  aprile  2002,  n.  77
recante  "Disciplina  del   Servizio   civile   nazionale   a   norma
dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64";
    Visto l'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66
recante "Codice dell'ordinamento militare";
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184 concernente il "Regolamento recante disciplina in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi";
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa"   e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  recante  il
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  recante  il
"Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198  recante  il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246";
    Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5  recante
"Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego";
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione";
    Visto il decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33  recante  il
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni" e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  23
settembre 2013, con il quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa  civile  -
e' stato autorizzato ad avviare la procedura concorsuale pubblica per
il  reclutamento  di  10  unita'  nella  qualifica   di   Funzionario
amministrativo contabile vice  direttore  del  ruolo  dei  funzionari
amministrativo - contabili direttori del Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco;
    Considerato che l'imprevedibilita' del numero  delle  istanze  di
partecipazione al  concorso  rende  necessario  stabilire  il  diario
dell'eventuale prova preselettiva  e  delle  prove  d'esame  mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª  Serie
Speciale Concorsi ed Esami, nonche' sul  sito  del  Dipartimento  dei
vigili del  fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile
http://www.vigilfuoco.it;

                              Decreta:


                               Art. 1


                          Posti a concorso


    E' indetto un concorso pubblico, per  esami,  a  10  posti  nella
qualifica di Funzionario amministrativo -  contabile  vice  direttore
del ruolo dei funzionari amministrativo contabili direttori del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
    Ai sensi dell'art. 119,  comma  4,  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, il venti per cento dei posti  e'  riservato  al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso di una
delle lauree magistrali tra quelle previste dal  successivo  art.  2,
comma 1, lett. e) e degli altri  requisiti  prescritti  e  che  abbia
prestato sette anni di effettivo servizio  alla  data  del  bando  di
indizione del concorso. E'  ammesso  a  fruire  di  tale  riserva  il
personale che, nel  triennio  precedente,  non  abbia  riportato  una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
    Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile  2002,  n.
77, il dieci per cento dei posti e' riservato a  coloro  che  abbiano
svolto per almeno dodici mesi, alla  data  di  scadenza  del  termine
utile stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione,
il servizio civile nelle attivita' istituzionali del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco.
    Ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66 - codice dell'ordinamento militare - il due per cento dei posti e'
riservato agli ufficiali che abbiano terminato senza  demerito,  alla
data di scadenza del termine utile  stabilito  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione, la ferma biennale.
    I posti riservati, non coperti per mancanza  di  vincitori,  sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli  altri  candidati
idonei.
    Coloro che intendano avvalersi  di  una  delle  suddette  riserve
devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 2


                       Requisiti di ammissione


    Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
    a) cittadinanza italiana;
    b) godimento dei diritti politici;
    c) eta' non superiore agli anni 45.
    Non e' soggetta ai limiti massimi di eta', ai sensi  dell'art.  1
comma 3 del decreto del Ministro dell'Interno 8 ottobre 2012, n. 197,
la partecipazione al concorso del personale del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco destinatario della riserva del venti per  cento  dei
posti di cui all'art.  119,  comma  4,  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217.
    d) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo
i requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, art. 2, comma 1, numero 3) e dal regolamento del
Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78;
    e) possesso della  laurea  magistrale,  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'Interno n. 1 del 21 novembre 2005, appartenente ad  una
delle classi delle lauree specialistiche in:
    - giurisprudenza (22/S);
    - scienze dell'economia (64/S),
    - scienze della politica (70/S),
    - scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S),
    - scienze economico - aziendali (84/S),
    -  teoria  e  tecniche  della  normazione   e   dell'informazione
giuridica (102/S)
    cosi'  come  equiparate  ai  sensi  del  decreto   del   Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca di concerto con  il
Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio
2009 e relativa tabella.
    I titoli di studio conseguiti  all'estero  presso  universita'  e
istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se  sono
stati  dichiarati  equivalenti  a  titoli  universitari  italiani   e
riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia. Sara'  cura
del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi
del  provvedimento  di  equiparazione  o  equivalenza  ovvero   della
richiesta  di  equiparazione  o  equivalenza  del  titolo  di  studio
conseguito all'estero nonche' l'ente competente al riconoscimento;
    f) possesso delle qualita' morali  e  di  condotta  di  cui  agli
articoli 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e 35,  comma  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
forze armate e dai  corpi  militarmente  organizzati  o  che  abbiano
riportato una condanna a pena detentiva per reati non colposi  ovvero
siano stati sottoposti a misura di  prevenzione  nonche'  coloro  che
siano stati destituiti da pubblici uffici o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento ovvero siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego
statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    I requisiti di ammissione devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  stabilito   nel   presente   bando   per   la
presentazione delle domande di partecipazione.

                               Art. 3


                       Esclusione dal concorso


    Nelle more della verifica del possesso dei requisiti,  tutti  gli
aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
    L'Amministrazione puo' disporre in  ogni  momento,  con  motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per  difetto  dei  requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei  termini  perentori
stabiliti nel presente bando.

                               Art. 4


                      Domanda di partecipazione


    La domanda di partecipazione al concorso  deve  essere  compilata
utilizzando  la  procedura  informatica  disponibile  sul  sito   del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile all'indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it,  seguendo
le istruzioni ivi specificate.
    La procedura di compilazione ed invio on line della domanda  deve
essere effettuata entro il termine perentorio di  trenta  giorni  che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del  presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -  4ª  Serie
Speciale Concorsi ed Esami.
    Qualora l'ultimo giorno per  la  presentazione  telematica  della
domanda coincida con un giorno festivo, il termine  e'  prorogato  al
giorno successivo non festivo.
    La data di presentazione on line della domanda di  partecipazione
al concorso e' certificata dal  sistema  informatico  che,  alle  ore
24.00 del termine utile, non  permettera'  piu'  l'invio  del  modulo
elettronico.
    Non sono ammesse altre forme  di  produzione  o  di  invio  delle
domande di partecipazione al concorso.
    In  caso  di  avaria  temporanea  del  sistema   informatico   di
acquisizione  delle  domande,   l'Amministrazione   si   riserva   di
posticipare il termine per il solo invio on line delle stesse,  fermo
restando il termine di scadenza previsto nel presente  bando  per  il
possesso dei requisiti  e  dei  titoli.  Dell'avvenuto  ripristino  e
dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso  sul  sito  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa   civile   http://www.vigilfuoco.it   nonche'    all'indirizzo
https://concorsi.vigilfuoco.it
    Dopo aver effettuato la registrazione ed  aver  inserito  i  dati
richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda  che,
senza alcuna variazione, sara' sottoscritta e  consegnata  il  giorno
stabilito per l'eventuale prova  preselettiva  oppure  per  la  prima
prova scritta.
    Le dichiarazioni sono rese dai candidati nella domanda  ai  sensi
degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed  integrazioni.  I
candidati dichiarano nella  domanda  di  essere  a  conoscenza  delle
sanzioni penali cui possono andare incontro in caso  di  falsita'  in
atti e dichiarazioni mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del  predetto
decreto.
    L'Amministrazione procedera' ai controlli previsti  dall'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e successive modificazioni ed integrazioni  sulla  veridicita'  delle
dichiarazioni sostitutive, anche per gli  effetti  dell'art.  75  del
citato D.P.R.
    Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
    a) cognome e nome;
    b) luogo e data di nascita;
    c) l'esatta indicazione della residenza anagrafica;
    d) il codice fiscale;
    e) gli estremi di un documento di riconoscimento;
    f) il possesso della cittadinanza italiana;
    g) il godimento dei diritti politici;
    h) il possesso del titolo di studio  di  cui  all'art.  2,  primo
comma, punto e) del presente bando, precisando la classe  di  laurea,
l'ateneo e la data di conseguimento. Nel caso in  cui  il  titolo  di
studio sia stato conseguito all'estero presso universita' e  istituti
di istruzione universitaria, il candidato deve indicare  gli  estremi
del  provvedimento  di  equiparazione  o  equivalenza  ovvero   della
richiesta  di  equiparazione  o  equivalenza  del  titolo  di  studio
conseguito all'estero nonche' l'ente competente al riconoscimento;
    i) di non essere stati espulsi dalle forze  armate  e  dai  corpi
militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da  pubblici
uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica  amministrazione
per  persistente  insufficiente  rendimento,  di  non  essere   stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai  sensi  dell'art.  127,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3;
    j) di non avere riportato condanne a pena detentiva per reati non
colposi;
    k) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
    l) la lingua straniera prescelta per il  colloquio  tra  inglese,
francese, spagnolo e tedesco;
    m) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art. 5
del D.P.R. 9 maggio  1994,  n.  487  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni nonche', per "i coniugati e i non coniugati con riguardo
al numero dei figli a carico" (punto 18 del predetto  art.  5,  comma
4), la specifica di non  avere/avere  figli  a  carico  ed  eventuale
indicazione del numero;
    n) di essere o non essere appartenenti  al  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco;
    o) l'eventuale diritto alle riserve dei posti di cui  all'art.  1
del presente bando;
    p) di essere a  conoscenza  del  testo  integrale  del  bando  di
concorso.
    La persona, che dichiara di  essere  portatrice  di  handicap  ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive  modificazioni
ed integrazioni,  deve  indicare  la  percentuale  di  invalidita'  e
specificare se - in relazione alla propria disabilita' - necessita di
ausili nonche' di eventuali tempi aggiuntivi, per sostenere le  prove
d'esame. Tali dichiarazioni sono da comprovare indicando gli  estremi
di apposita  certificazione  rilasciata  dalla  competente  struttura
pubblica in relazione all'handicap.
    Il candidato ha inoltre l'obbligo  di  comunicare  le  successive
eventuali variazioni di indirizzo a mezzo raccomandata con avviso  di
ricevimento indirizzata al Ministero dell'Interno - Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  -
Direzione Centrale per gli affari generali  -  Ufficio  II  -  Affari
concorsuali e contenzioso - Ufficio  per  la  gestione  dei  concorsi
d'accesso - via Cavour 5 - 00184 Roma, o attraverso l'utilizzo  della
posta  elettronica  certificata  da  inviare  al  seguente  indirizzo
ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it.
    L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita'  in  caso  di
dispersione di comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o  incomplete
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo  indicato  nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o comunque  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 5


                      Commissione esaminatrice


    La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa  civile,  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  del  Ministro
dell'Interno 24 luglio 2014, n. 131.

                               Art. 6


                      Presentazione alle prove


    Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova  preselettiva  e
le prove d'esame, i candidati devono presentarsi muniti  di  uno  dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
    a) carta d'identita';
    b) patente di guida;
    c) passaporto;
    d) tessera di riconoscimento rilasciata  da  una  Amministrazione
dello Stato;
    e) altro documento di riconoscimento previsto  dall'art.  35  del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n.  445  e
successive modificazioni ed integrazioni.
    La mancata presentazione  alla  prova  preselettiva,  alle  prove
scritte o anche soltanto ad una di esse e'  considerata  rinuncia  al
concorso, quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.
    La mancata presentazione, senza giustificato motivo,  alla  prova
orale e' considerata rinuncia al concorso.

                               Art. 7


                         Prova preselettiva


    Qualora il numero delle domande presentate superi di venti  volte
il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione dei candidati alle
prove d'esame puo' essere subordinata al  superamento  di  una  prova
preselettiva.
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
Speciale Concorsi ed Esami - del 9 ottobre 2015, nonche' sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa  civile  http://www.vigilfuoco.it,  sara'  data  comunicazione
della sede, della data, dell'ora  e  delle  modalita'  dell'eventuale
prova preselettiva o delle prove scritte.
    Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti  gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati.
    L'eventuale prova  preselettiva  consiste  nella  risoluzione  di
quesiti a risposta multipla  vertenti  sulle  materie  oggetto  delle
prove di esame.
    Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  come
modificato dall'art. 25 del decreto  legge  20  giugno  2014,  n.  90
convertito  nella  legge  11  agosto  2014,  n.   114,   la   persona
handicappata affetta da invalidita' uguale o superiore all'80% non e'
tenuta a sostenere la prova preselettiva.
    Alle  operazioni  di  preselezione  sovrintende  la   Commissione
esaminatrice di cui al precedente articolo 5.
    La  correzione  degli  elaborati  e'  effettuata  anche  mediante
procedimenti automatizzati.
    La  prova  si  intende  superata  se  il  candidato  riporta  una
votazione non inferiore a 6/10 (sei/decimi).
    E' ammesso a sostenere le prove d'esame di cui al successivo art.
8 un numero di candidati pari a venti volte i posti messi a concorso,
secondo l'ordine della graduatoria  della  prova  preselettiva.  Sono
ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato
un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
    La Commissione redige la  graduatoria  della  prova  preselettiva
secondo l'ordine della  votazione  riportata  dai  candidati  e  tale
graduatoria e' approvata con decreto del Capo  del  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
    Mediante  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana - 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami - e' data notizia, con
valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul  sito
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della
difesa  civile  http://www.vigilfuoco.it  dell'elenco  dei  candidati
ammessi a sostenere le successive prove di esame.
    Il  punteggio  della  prova  preselettiva   non   concorre   alla
formazione del voto finale di merito.

                               Art. 8


                            Prove d'esame


    Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e  da  una
prova orale.
    Le due prove scritte vertono sulle seguenti materie:
    a) diritto amministrativo;
    b) contabilita' di Stato.
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che  abbiano  riportato
in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore  a  21/30
(ventuno/trentesimi).
    La prova  orale  verte,  oltre  che  sulle  materie  delle  prove
scritte, sulle seguenti materie:
    a) diritto costituzionale;
    b) diritto civile;
    c) diritto comunitario;
    d) legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni
sul lavoro;
    e) elementi di diritto penale,  con  particolare  riferimento  ai
delitti contro la pubblica amministrazione;
    f) elementi di diritto del lavoro;
    g) elementi di diritto sindacale, con particolare riferimento  al
C.C.N.L. del personale della pubblica amministrazione;
    h)  lingua  straniera,  a  scelta  del  candidato,  tra  inglese,
francese, spagnolo e tedesco;
    i) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse;
    l)  ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con   particolare
riferimento al  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile.
    La prova orale si intende superata se il  candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

                               Art. 9


                    Formazione della graduatoria


    La Commissione forma la graduatoria di merito  sulla  base  delle
risultanze  delle  prove  di  esame,  sommando  la  media  dei   voti
conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale.
    L'Amministrazione redige  la  graduatoria  finale  del  concorso,
tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito di  cui
al comma 1, dei titoli di preferenza  previsti  dall'articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modificazioni ed integrazioni.
    Se a conclusione  delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
    I predetti  titoli  di  preferenza  devono  essere  posseduti  al
termine di scadenza stabilito per la presentazione della  domanda  di
partecipazione.
    Non sono valutati  i  titoli  non  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso.
    Al  fine  di  consentire  lo   svolgimento   degli   accertamenti
d'ufficio,  coloro  che  nella  domanda   di   partecipazione   hanno
dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di  cui
all'art.1 del presente bando e/o di possedere titoli  di  preferenza,
devono trasmettere,  ad  integrazione  della  domanda,  dichiarazioni
sostitutive,  comprensive  degli  elementi  indispensabili   per   lo
svolgimento  delle  verifiche  necessarie,  redatte  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.
    Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse, con  le
modalita' previste dagli artt. 46 e 47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e  successive  modifiche  e
integrazioni,  a  mezzo   raccomandata   postale,   con   avviso   di
ricevimento, al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili  del
fuoco, del soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  -  Direzione
Centrale per gli affari generali - Ufficio II -Affari  concorsuali  e
contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi  d'accesso  -  via
Cavour  5  -  00184  Roma,  o  attraverso  l'utilizzo   della   posta
elettronica      certificata      da      inviare       all'indirizzo
ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non  oltre  il  termine
perentorio di quindici giorni, che decorre dal  giorno  successivo  a
quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal  fine
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale  accettante  per  la
trasmissione a mezzo raccomandata o la data  di  invio  on  line  per
l'inoltro a mezzo posta certificata.

                               Art. 10


        Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale


    Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile e' approvata  la  graduatoria
finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati in  graduatoria,  ivi  compresi  quelli  appartenenti  alle
categorie riservatarie. Detto decreto e'  pubblicato  sul  Bollettino
Ufficiale del Personale  del  Ministero  dell'Interno  sul  sito  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa   civile   http://www.vigilfuoco.it,    con    avviso    della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª
Serie Speciale Concorsi ed Esami.
    Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli  effetti  di
legge e nei confronti di tutti gli interessati.
    Dalla data  di  pubblicazione  del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per le eventuali impugnative.

                               Art. 11


                   Trattamento dei dati personali


    Ai sensi del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il  Codice  in
materia di protezione dei dati personali, i  dati  personali  forniti
dai candidati  sono  raccolti  presso  il  Ministero  dell'Interno  -
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile - Direzione Centrale per gli affari generali -  Ufficio
II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la  gestione  dei
concorsi d'accesso - Roma  e  trattati,  anche  attraverso  procedure
informatizzate, per le finalita' di gestione del concorso.
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di ammissione, delle riserve e  dei  titoli
di preferenza.
    Le medesime informazioni  possono  essere  comunicate  unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
candidato.
    L'interessato gode dei diritti del citato  riferimento  normativo
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati  che  lo  riguardano
nonche' alcuni diritti complementari,  tra  cui  il  diritto  di  far
rettificare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge  nonche'  il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
    Tali diritti  possono  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Ministero dell'Interno -  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione Centrale per  gli
affari generali - Ufficio II - Affari  concorsuali  e  contenzioso  -
Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso - via Cavour 5 - 00184
Roma.
    Il responsabile del procedimento concorsuale  e  del  trattamento
dei dati e' il Dirigente dell'Ufficio per la  gestione  dei  concorsi
d'accesso dell'Ufficio II - Affari concorsuali  e  contenzioso  della
Direzione Centrale per gli affari generali.

                               Art. 12


                        Norme di salvaguardia


    Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in
quanto compatibile, la normativa vigente in materia.
    Avverso  il  presente  bando   e'   ammesso   ricorso   in   sede
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data.
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale  Concorsi  ed  Esami  -
nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso
pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it.
      Roma, 22 maggio 2015

                                       Il capo dipartimento: Musolino

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