IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cosi' come
integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
490, concernente la riforma della disciplina dei Centri di assistenza
fiscale, di seguito denominati «CAF»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
concernente il regolamento recante norme per l'assistenza resa dai
Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai
sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto l'art. 3-bis, comma 10, e l'art. 7-quinquies, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente la
riconosciuta competenza tecnica allo svolgimento dell'attivita' di
assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di
redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma
1, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, prevista dall'art. 34, comma 4, del decreto legislativo n.
241 del 1997, da parte degli iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di cui all'art. 1, comma 4,
del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e nell'albo dei
consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, di
seguito denominati «professionisti abilitati»;
Visto, in particolare, l'art. 38, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997, come integrato dall'art. 1, comma 333,
della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in base al quale, per la
predetta attivita' di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso
decreto, ai CAF e, a decorrere dall'anno 2006, ai professionisti
abilitati spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato per
ciascuna dichiarazione annuale dei redditi, modello 730 elaborata e
trasmessa;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
che prevede che, a decorrere dal 2015, l'Agenzia delle entrate rende
disponibile al contribuente la dichiarazione precompilata ferma
restando la possibilita' per il contribuente di presentare la
dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalita'
ordinarie e che in caso di presentazione della dichiarazione di cui
all'art. 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.
164, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 dello
stesso decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernenti,
rispettivamente, limiti ai poteri di controllo e visto di
conformita';
Visto l'art. 4 dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014,
che prevede che la dichiarazione precompilata puo' essere accettata
ovvero modificata dal contribuente ed e' presentata all'Agenzia delle
entrate direttamente in via telematica oppure e' presentata al
proprio sostituto d'imposta ovvero a un CAF o a un professionista
abilitato presentando la relativa documentazione e che l'attivita' di
verifica di conformita' e' effettuata, ai sensi della lettera c) del
comma 3 dell'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
sui dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la
dichiarazione precompilata;
Visto l'art. 7 del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, che
ha disposto la soppressione dell'art. 38, comma 2, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'art. 18 del decreto 31
maggio 1999, n. 164, nella parte in cui prevedono il compenso a
favore dei sostituti d'imposta per l'attivita' di assistenza fiscale;
Visto, in particolare, l'art. 7 dello stesso decreto legislativo n.
175 del 2014, che prevede che con decreto ministeriale, da emanarsi
entro il 30 novembre 2014, sia rimodulata a partire dall'anno 2015
l'entita' dei compensi previsti dall'art. 38 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 e dall'art. 18 del decreto 31 maggio 1999, n.
164, per i CAF e professionisti abilitati, per tener conto del
diverso livello di responsabilita' nel nuovo processo di assistenza
fiscale, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29
dicembre 2014 concernente «Rimodulazione dei compensi spettanti ai
CAF e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza
fiscale, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175 "semplificazione fiscale"»;
Visto l'art. 1, comma 591, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016) con il quale, nell'ambito del programma
«Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della
fiscalita'» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie
e di bilancio», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
sono ridotte di 40 milioni di euro per l'anno 2016, di 70 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2019;
Visto l'art. 1, comma 591, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016) 2° periodo, che stabilisce che con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati i
compensi spettanti ai CAF ed ai professionisti abilitati in misura
tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al periodo precedente;
Ritenuto che la rimodulazione dei compensi, tenendo conto dei
diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti
abilitati, puo' essere effettuata in base al diverso impegno profuso
dagli stessi in ragione dell'assistenza prestata nelle ipotesi di
assenza di modifiche o in presenza di modifiche che comportano
variazione o integrazione dei dati indicati nella dichiarazione
precompilata nonche' dell'assistenza prestata in assenza della
dichiarazione precompilata ovvero nei casi di esonero dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione da parte del contribuente o di
rifiuto da parte dello stesso a delegare il CAF o il professionista
abilitato ad accedere alla propria dichiarazione precompilata;
Ritenuto, altresi', che l'ampliamento e il miglioramento della
qualita' dei dati portera' al progressivo sviluppo negli anni
successivi al 2016 delle dichiarazioni precompilate e,
conseguentemente, all'aumento del numero di dichiarazioni accettate
senza l'apporto di modifiche da parte dei contribuenti, con effetti
di risparmio come profilati nel citato art. 1, comma 591 della legge
28 dicembre 2015, n. 208;
Considerato che l'operazione di riduzione dei costi non puo' non
tenere conto degli complessi adempimenti e delle garanzie poste a
carico dei CAF e dei professionisti abilitati;
Decreta:
Art. 1
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, le misure dei
compensi di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, sono quelle determinate dall'art. 1 del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2015, n. 18.
Art. 2
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 591 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai
CAF ed ai professionisti abilitati non possono eccedere il limite di
euro 276.897.790,00 per l'anno 2016, euro 246.897.790,00 per gli anni
2017 e 2018 ed euro 216.897.790,00 a decorrere dall'anno 2019.
Qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari di cui
all'art. 1, l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti
superiore all'anzidetto limite di spesa annuale, gli importi dovuti a
ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2016
Il Ministro: Padoan
Nessun commento:
Posta un commento