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martedì 13 settembre 2016

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 1 agosto 2016, n. 180 Regolamento recante modifiche al decreto 18 settembre 2008, n. 163, concernente la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (16G00191) (GU n.214 del 13-9-2016)



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1 agosto 2016, n. 180 
Regolamento recante modifiche al decreto 18 settembre 2008,  n.  163,
concernente la disciplina del concorso pubblico  per  l'accesso  alla
qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5,  comma
7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (16G00191) 
(GU n.214 del 13-9-2016)
 
 Vigente al: 28-9-2016  
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.  252»,  e  in
particolare  l'articolo  5,  disciplinante   l'assunzione,   mediante
concorso pubblico, dei vigili del fuoco; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 18  settembre  2008,  n.
163, disciplinante le modalita' di svolgimento del concorso  pubblico
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.
217; 
  Ravvisata la necessita'  di  apportare  alcuni  correttivi  a  tale
decreto con particolare riguardo alla prova preselettiva e alle prove
di esame della procedura concorsuale; 
  Effettuata l'informazione alle Organizzazioni  sindacali  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  21
aprile 2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
in data 19 maggio 2016; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifiche al decreto ministeriale 
                      18 settembre 2008, n. 163 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno
18 settembre 2008, n. 163, e' sostituito dal seguente: 
  «2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di  quesiti  a
risposta multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto
per l'accesso al concorso,  indicate  nel  bando  di  concorso  e  di
quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti  a  esplorare  le
capacita' intellettive e di  ragionamento.  Nell'ambito  della  prova
preselettiva, i quesiti sono raggruppati e ordinati  secondo  le  due
tipologie di cui al primo periodo.». 
  2. L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 18  settembre
2008, n. 163, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione  della
graduatoria finale). - 1. Le prove di esame sono  costituite  da  una
prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Tali prove sono seguite
dalla valutazione dei titoli. 
  2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli e'  fissato
un punteggio massimo complessivo pari  a  100  punti,  corrispondente
alla  somma  dei  seguenti  punteggi  massimi  attribuiti  a  ciascun
elemento di valutazione: 
  a) prova motorio-attitudinale,  suddivisa  in  quattro  moduli:  50
punti; 
  b) colloquio: 35 punti; 
  c) titoli: 15 punti. 
  3. Per ciascuno dei quattro moduli della prova motorio-attitudinale
e per il colloquio, di cui al comma 2, lettere a) e b), il  candidato
riceve dalla Commissione un voto compreso tra 1 e  10.  All'esito  di
ciascuna delle suddette prove al candidato e' attribuito un punteggio
corrispondente al prodotto tra il decimo del  voto  conseguito  nella
singola prova o modulo e il punteggio massimo previsto per la singola
prova o modulo, secondo la formula di calcolo di cui all'allegato  A,
che costituisce parte integrante del presente regolamento. 
  4.  La  prova  motorio-attitudinale  e'  diretta  ad  accertare  il
possesso dell'efficienza fisica e  la  predisposizione  all'esercizio
delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con  riferimento
all'utilizzo di attrezzature e mezzi  operativi,  e  si  articola  in
quattro moduli finalizzati ad  accertare  la  capacita'  pratica,  di
forza, di equilibrio,  di  coordinazione,  di  reazione  motoria,  di
acquaticita', nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita'  di  vigile
del fuoco. La tipologia e le modalita' di svolgimento dei moduli sono
indicate nel bando di concorso. 
  5. I candidati si presentano alla prova motorio-attitudinale muniti
di certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica,  dal
quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica  di
attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti  enti:
azienda  sanitaria  locale,  federazione  medico  sportiva  italiana,
centro convenzionato con la  federazione  medico  sportiva  italiana,
ambulatorio o studio autorizzato dalla  regione  di  appartenenza.  I
certificati devono  essere  rilasciati  in  data  non  antecedente  i
quarantacinque giorni  dall'effettuazione  della  prova.  La  mancata
presentazione  del  certificato  determina  la  non  ammissione   del
candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione
dal concorso. 
  6.  La  prova  motorio-attitudinale  si   intende   superata,   con
conseguente ammissione al colloquio,  se  il  candidato  ottiene  una
votazione di almeno 6/10 per ogni singolo  modulo  e  una  media  nei
quattro  moduli  di  almeno  7/10.   Al   superamento   della   prova
motorio-attitudinale  per  ogni   singolo   modulo   la   commissione
esaminatrice  di  cui  all'articolo  4  attribuisce   un   punteggio,
calcolato secondo la formula di cui al comma 3,  per  un  massimo  di
12,5. 
  7. Il colloquio verte sulle seguenti materie: 
  a) organizzazione e competenze del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco (elementi); 
  b) discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al titolo
di studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate  a
verificare  la   conoscenza   degli   elementi   di   base   relativi
all'attivita' del vigile del fuoco; 
  c) elementi di informatica di base e  conoscenze  di  base  di  una
lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate  nel  bando
di concorso. 
  8. Il colloquio si intende superato se  il  candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a  7/10.  Al  superamento  del  colloquio  la
commissione  esaminatrice  di  cui  all'articolo  4  attribuisce   un
punteggio, calcolato secondo la formula di cui al  comma  3,  per  un
massimo di 35. 
  9. I candidati che hanno superato entrambe le  prove  d'esame  sono
ammessi alla valutazione dei titoli. 
  10. I titoli valutabili sono indicati negli allegati  B  e  C,  che
costituiscono  parte  integrante  del  presente  regolamento.   Sono,
altresi',   valutabili   i   titoli   professionali   e   di   studio
corrispondenti  a  quelli   di   cui   all'allegato   C,   conseguiti
antecedentemente all'entrata in vigore  del  decreto  legislativo  17
ottobre 2005, n. 226. Per la corrispondenza dei diplomi di istruzione
tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione  professionale
si applicano,  rispettivamente,  la  tabella  di  confluenza  di  cui
all'allegato D al decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 88 e la tabella di  confluenza  di  cui  all'allegato  D  al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. Per  la
corrispondenza dei percorsi di istruzione e formazione  professionale
si tiene conto del decreto  Ministro  della  pubblica  istruzione  14
aprile 1997, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 117 del 22 maggio 1997. 
  11. A conclusione delle prove di  esame  e  della  valutazione  dei
titoli, la commissione esaminatrice forma la  graduatoria  di  merito
secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati,
determinata   sommando   le   votazioni   conseguite   nella    prova
motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione  dei  titoli.
Sulla  base  di  tale  graduatoria,   l'Amministrazione   redige   la
graduatoria finale del concorso, tenendo conto, a parita' di  merito,
dei titoli di preferenza di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487.  Con  decreto  del  Capo   del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono
dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in  graduatoria,
ivi compresi quelli derivanti  dalle  categorie  riservatarie.  Detto
decreto e' pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  del  personale  del
Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.». 
  3.  All'articolo  4  del  decreto  del  Ministro  dell'interno   18
settembre 2008, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Per  le  prove  di
lingua straniera e di  informatica  il  giudizio  e'  espresso  dalla
commissione con l'integrazione, ove  occorra,  di  un  esperto  delle
lingue straniere previste nel bando di concorso e di  un  esperto  di
informatica.»; 
  b) al comma 6, dopo le parole: «con successivo provvedimento»  sono
aggiunte le seguenti: «con le stesse modalita' di cui al comma 1». 
  4. L'allegato A al decreto del Ministro dell'interno  18  settembre
2008, n.  163,  e'  sostituito  dagli  allegati  A,  B  e  C  di  cui
all'allegato 1 al presente regolamento. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 1° agosto 2016 
 
                                                  Il Ministro: Alfano 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016 
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa,  reg.ne  prev.  n.
1721 
allegato

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