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lunedì 26 marzo 2018

TAR marzo 2018:' ha ordinato al Ministero dell’Economia e delle Finanze di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe mediante la corresponsione ai ricorrenti delle somme agli stessi dovute e non ancora pagate,' Pubblicato il 26/03/2018 N. 03385/2018 REG.PROV.COLL. N. 04590/2015 REG.RIC.




TAR marzo 2018:' ha ordinato al Ministero dell’Economia e delle Finanze di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe mediante la corresponsione ai ricorrenti delle somme agli stessi dovute e non ancora pagate,'
Pubblicato il 26/03/2018
N. 03385/2018 REG.PROV.COLL. N. 04590/2015 REG.RIC.           

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4590 del 2015, proposto da:


……...


contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
per l’esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 24032 del 12.11.2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Vista la sentenza n. 9326 del 2015 con cui il Tribunale ha accolto il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ha ordinato al Ministero dell’Economia e delle Finanze di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe mediante la corresponsione ai ricorrenti delle somme agli stessi dovute e non ancora pagate, disponendo, nel contempo, la nomina di un commissario ad acta nella persona della “responsabile dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi” del su menzionato Ministero per il caso di persistente inottemperanza;

Considerato che, in seguito all’inerzia dell’Amministrazione, si è insediato il commissario ad acta nominato da questo Tribunale per l’esercizio dei poteri sostitutivi attribuitigli con la suddetta sentenza;

Visto il reclamo depositato in data 22 dicembre 2016, con cui i ricorrenti - a seguito della denuncia dell’inerzia del commissario ad acta – hanno, tra l’altro, chiesto al Tribunale di sostituire il Commissario;

Constatato che, a seguito di tale reclamo, sono già state emesse le ordinanze nn. 3052/2017, 6915/2017, 7999/2017 e, in ultimo, l’ordinanza n. 261/2018, di concessione di un’ulteriore proroga, pari a 60 gg., in ragione del riscontro di “valide condizioni per affermare che il Commissario sta procedendo all’espletamento dell’incarico ricevuto”, essendo stati effettuati i pagamenti a favore di numerosi ricorrenti, specificamente indicati;

Rilevato che, nel corso dell’odierna camera di consiglio, il difensore dei ricorrenti ha rappresentato che, a seguito dell’ordinanza n. 261/2018 di cui sopra, è stato effettuato il pagamento delle somme dovute anche nei confronti di xxxxxx;

Rilevato che – in ragione di quanto in precedenza riportato – sussistono giusti motivi per confermare che il Commissario ad acta si sta attivando per portare a compimento l’incarico allo stesso conferito;

Ritenuto che, ciò detto e, comunque, tenuto conto che, in virtù di documentazione acquisita in relazione a casi similari (in particolare, in esito all’ordinanza n. 6081 del 2017, inerente il ricorso R.G. n. 6308/2015), il Collegio è stato posto in condizione di apprendere la sussistenza di una serie di difficoltà oggettive che non sempre rendono possibile “un puntuale e costante adempimento degli oneri commissariali” da parte del Commissario ad acta nominato dalla Sezione nel rispetto delle prescrizioni di legge per l’ottemperanza alle pronunce di condanna emesse in esito a procedimenti instaurati per chiedere ed ottenere l’equo indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto), siano ravvisabili giusti motivi per disporre una proroga del termine già concesso al Commissario ad acta per ottemperare al giudicato mediante la corresponsione delle somme richieste dai ricorrenti e non ancora pagate, pari a 180 gg. dalla data di comunicazione o, ove antecedente, di notificazione della presente ordinanza di cui parte ricorrente è espressamente onerata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis):

- dispone una proroga del termine concesso al Commissario ad acta per ottemperare alla sentenza meglio indicato in epigrafe, mediante la corresponsione ai ricorrenti delle somme agli stessi dovute e non ancora pagate, pari a 180 giorni a decorrere dalla data di comunicazione o, ove antecedente, di notificazione della presente ordinanza, di cui parte ricorrente è espressamente onerata.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 16 gennaio 2019.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 con l'intervento dei Magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Mangia Elena Stanizzi
 
 
 
IL SEGRETARIO


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