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lunedì 14 maggio 2018

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 27 aprile 2018 Specifiche tecniche e modalita' operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonche' la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014. (18A03278) (GU n.110 del 14-5-2018)

 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 aprile 2018

Specifiche  tecniche  e  modalita'  operative  del  Sistema   tessera
sanitaria  per  consentire  la  compilazione  agevolata  delle  spese
sanitarie e veterinarie sul sito dell'Agenzia delle entrate,  nonche'
la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie  spese
sanitarie, in attuazione dell'articolo 3, comma  3-bis,  del  decreto
legislativo n. 175/2014. (18A03278)

(GU n.110 del 14-5-2018)




                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326
(Sistema Tessera Sanitaria);
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio  2008,
attuativo del comma 5-bis del citato art. 50;
  Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175  del  2014,
in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei
redditi, le aziende sanitarie locali,  le  aziende  ospedaliere,  gli
istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico,  i  policlinici
universitari,  le  farmacie,  pubbliche  e  private,  i  presidi   di
specialistica ambulatoriale,  le  strutture  per  l'erogazione  delle
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa,  gli
altri presidi e strutture accreditati per  l'erogazione  dei  servizi
sanitari e  gli  iscritti  all'albo  dei  medici  chirurghi  e  degli
odontoiatri, nonche' le strutture autorizzate  per  l'erogazione  dei
servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai  dati  relativi
alle prestazioni sanitarie erogate a partire  dal  1°  gennaio  2016,
inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le  modalita'  previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo  2008,
attuativo dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  i  dati  relativi  alle
prestazioni sanitarie, ad esclusione  di  quelle  gia'  previste  nel
comma 2, ai fini della loro messa a disposizione  dell'Agenzia  delle
entrate;
  Visto il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015  del  direttore
dell'Agenzia delle  entrate,  attuativo  dell'art.  3,  comma  5  del
decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  concernente   le
modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi  2  e  3  del
citato art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre  2014,  n.
175;
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
luglio 2015, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  185  dell'11
agosto 2015, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175;
  Visto il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016  del  direttore
dell'Agenzia delle  entrate,  attuativo  dell'art.  3,  comma  5  del
decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  come  modificato
dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre  2015,  n.
208 (Legge stabilita' 2016); 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  2
agosto 2016, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  dell'11
agosto 2016, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n.  175,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  949,
lettera a) della legge 28 dicembre 2015,  n.  208  (Legge  stabilita'
2016);
  Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21  novembre  2014,
n. 175, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  sono  individuati  termini   e   modalita'   per   la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati  relativi
alle spese che danno diritto a deduzioni  dal  reddito  o  detrazioni
dall'imposta diverse da quelle gia' individuate indicate nei commi 1,
2 e 3 dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre  2014,
n. 175;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  1°
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  214  del  13
settembre 2016, attuativo del citato art.  3,  comma  4  del  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
  Visto  il  provvedimento  n.  142369  del  15  settembre  2016  del
direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 2,
del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  1°
settembre 2016;
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  225  del  26
settembre 2016, attuativo dell'art. 3, comma 1,  del  citato  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016;
  Visto il provvedimento n. 76048 del 9  aprile  2018  del  Direttore
dell'Agenzia delle  entrate  con  cui  viene  introdotta,  a  partire
dall'anno d'imposta 2017, la  possibilita'  per  il  contribuente  di
rettificare i dati delle spese sanitarie e  veterinarie,  nell'ambito
di un servizio per la compilazione agevolata del quadro relativo agli
oneri deducibili e detraibili della dichiarazione dei redditi;
  Considerata la  necessita'  di  dover  modificare  il  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015,  al  fine
di prevedere le specifiche  tecniche  e  le  modalita'  operative  di
compilazione agevolata da parte del contribuente  di  cui  al  citato
provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, concernente Disposizioni comuni in  materia  di  accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto l'art. 1, comma 949, lettera b) della Legge stabilita'  2016,
il quale ha modificato il citato art. 3 del  decreto  Legislativo  21
novembre 2014, n. 175, aggiungendo il comma 3-bis, il  quale  prevede
che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione  della
dichiarazione dei redditi precompilata,  possono  consultare  i  dati
relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal  Sistema  tessera
sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art.  3  del  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
  Visti l'art. 7 del decreto 2  agosto  2016  nonche'  l'art.  7  del
decreto 16 settembre 2016, i quali prevedono,  tra  l'altro,  che  il
Sistema Tessera Sanitaria conserva, in archivi distinti  e  separati,
per le finalita' di cui al citato art. 3, comma  3-bis  del  medesimo
decreto legislativo 21  novembre  2014,  n.  175,  i  dati  trasmessi
telematicamente al Sistema tessera sanitaria,  comprensivi  dei  dati
comunicati nell'ambito della  compilazione  agevolata  da  parte  del
contribuente di cui al citato provvedimento n.  76048  del  9  aprile
2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate;
  Visto il parere favorevole del garante per la protezione  dei  dati
personali n. 300 del 5 luglio 2017 sulle specifiche tecniche  per  la
consultazione dei dati di cui al predetto art.  3,  comma  3-bis  del
medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
  Considerato che la consultazione da parte del cittadino di  cui  al
predetto art. 3, comma 3-bis  del  medesimo  decreto  legislativo  21
novembre 2014, n. 175 debba riguardare anche  i  dati  oggetto  della
compilazione agevolata di cui al citato provvedimento n. 76048 del  9
aprile 2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
Codice per la protezione dei dati personali;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
  Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
  Acquisito  il  parere  del  garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 26 aprile 2018, ai sensi dell'art. 154, comma
4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

                              Decreta:

                               Art. 1


                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  31
luglio 2015», il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 attuativo
dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo  21  novembre  2014,  n.
175;
    b) «provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  29
luglio 2016», il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 attuativo
dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo  21  novembre  2014,  n.
175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a)  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilita' 2016);
    c) «provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  9
aprile 2018», il provvedimento n. 76048 del 9  aprile  2018  con  cui
l'Agenzia delle entrate  introduce,  a  partire  dall'anno  d'imposta
2017, la possibilita' per il contribuente di rettificare i dati delle
spese sanitarie e veterinarie, nell'ambito  di  un  servizio  per  la
compilazione agevolata del quadro relativo agli  oneri  deducibili  e
detraibili della dichiarazione dei redditi;
    d) «decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero  dell'economia
e delle  finanze  del  31  luglio  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attutivo dell'art.  3  comma  3
del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
    e) «decreto 2 agosto 2016»: decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 187 dell'11 agosto 2016 attuativo dell'art. 3 comma 3 del  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
    f) «decreto del 1° settembre 2016 del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze», decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
13 settembre  2016,  attuativo  dell'art.  3,  comma  4  del  decreto
legislativo n. 175 del 2014;
    g)  «decreto  16   settembre   2016»:   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, attuativo  dell'art.
3, comma 1, del citato decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 1° settembre 2016;
    h) «tipologie di spesa»: le tipologie di prestazioni  di  cui  al
paragrafo 2.1.1 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015;
    i) «documento fiscale»,  le  ricevute  di  pagamento,  fatture  e
scontrini fiscali  relativi  alle  spese  sanitarie  sostenute  dagli
assistiti per il pagamento del ticket  ovvero  per  l'acquisto  delle
prestazioni sanitarie, ovvero relative ai  rimborsi  erogati  per  le
spese  sanitarie   sostenute   dagli   assistiti,   ai   fini   della
predisposizione   da   parte   dell'Agenzia   delle   entrate   della
dichiarazione dei redditi precompilata;
    j)  «scontrino  parlante»,  lo  scontrino  fiscale  emesso  dalle
farmacie ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;
    k)  «rimborsi»,  i  rimborsi  per  prestazioni  non   erogate   o
parzialmente erogate;
    l)  «contribuente  dichiarante»,  il  contribuente   che   accede
all'applicazione web della  dichiarazione  precompilata  ed  effettua
operazioni  nella  fase  di   modifica   dei   dati   della   propria
dichiarazione dei redditi;
    m)  «compilazione   agevolata»,   sistema   con   il   quale   il
contribuente, dopo aver visualizzato i dati di dettaglio degli  oneri
comunicati dai  soggetti  terzi,  utilizzati  o  non  utilizzati  per
l'elaborazione della dichiarazione, puo' correggerli,  modificandoli,
integrandoli  o  cancellandoli,  ai  sensi  del   provvedimento   del
direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018;
    n)  «CAD»,  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modificazioni,   recante   «Codice   dell'amministrazione
digitale»;
    o) «Codice», il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e
successive modificazioni, recante «Codice in  materia  di  protezione
dei dati personali»;
    p) «Nuovo regolamento privacy», il regolamento n. 2016/679/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (Regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati);
    q) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto  disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;

                               Art. 2

Spese sanitarie e veterinarie: consultazione e modifica dei  dati  da
  parte del contribuente. Modifiche al decreto 31 luglio 2015

  1.  In  conformita'  con  quanto  previsto  al  punto   2.3.2   del
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018,
al decreto 31 luglio 2015 sono aggiunti i seguenti articoli:
    «Art. 5-bis (Consultazione e  rettifica  dei  dati  di  dettaglio
relativi  alle  spese  sanitarie   e   veterinarie   da   parte   del
contribuente). - 1. Dall'anno  d'imposta  2017,  in  conformita'  con
quanto previsto  al  punto  2.3.2  del  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle  entrate  9  aprile  2018,  il  Sistema  TS  rende
disponibili all'Agenzia delle entrate le  funzionalita'  riferite  ai
dati delle spese sanitarie di cui all'art. 5, comma 1,  del  presente
decreto, nonche' dell'art. 6 del decreto 2 agosto 2016 e dell'art.  6
del  decreto  16  settembre  2016,  necessarie  per  la  compilazione
agevolata dei medesimi  dati  da  parte  del  contribuente  sul  sito
dell'Agenzia  delle  entrate,  anche  con  riferimento   alle   spese
sostenute per i familiari a carico e ai relativi rimborsi.
  2. Dall'anno d'imposta 2017, in conformita' con quanto previsto  al
punto  5.3.2  del  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS  rende  disponibili  all'Agenzia
delle  entrate  le  funzionalita'  riferite  ai  dati   delle   spese
veterinarie di  cui  dell'art.  6  del  decreto  16  settembre  2016,
necessarie per la compilazione agevolata dei medesimi dati  da  parte
del contribuente sul  sito  dell'Agenzia  delle  entrate,  anche  con
riferimento alle spese sostenute e ai relativi rimborsi.
  3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, il Sistema  TS,  solo  a
fronte   dell'attivazione   della   funzionalita'   di   compilazione
agevolata, rende disponibili  all'Agenzia  dell'entrate  le  seguenti
funzionalita' in cooperazione applicativa, secondo  le  modalita'  di
cui al paragrafo 4.3 dell'Allegato B:
    a) consultazione dei dati di dettaglio, comprensivi dei  dati  di
cui al comma 4;
    b) inserimento di un nuovo documento fiscale di spesa o  rimborso
da  utilizzare  nella  dichiarazione  dei  redditi.  Il  contribuente
dichiarante, con riferimento al nuovo documento fiscale o rimborso da
inserire, deve indicare la data di  pagamento/rimborso,  il  soggetto
che ha emesso il documento fiscale e  l'importo  della  spesa  o  del
rimborso, indicando,  facoltativamente,  anche  la  partita  IVA  del
soggetto che ha emesso il documento fiscale e il numero del documento
fiscale. Se la spesa sanitaria e' riferita a un familiare  a  carico,
il contribuente deve inserire la relativa percentuale di sostenimento
della spesa;
    c) modifica di un  documento  fiscale  di  spesa  o  rimborso  da
utilizzare  nella  dichiarazione   dei   redditi.   Il   contribuente
dichiarante puo' modificare l'importo del documento di  spesa  o  del
rimborso e l'indicazione  di  utilizzo  della  spesa  ai  fini  della
precompilata  da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate.  Se  la  spesa
sanitaria e' riferita a un familiare a carico, il  contribuente  puo'
modificare la percentuale di sostenimento della spesa;
    d) indicazione di non utilizzo nella dichiarazione dei redditi di
un documento fiscale di spesa o rimborso;
    e)  calcolo  della  somma  complessiva  delle   spese   sanitarie
afferenti al contribuente dichiarante e/o ai suoi familiari a carico,
sulla  base  delle  relative  percentuali  di  carico  nonche'  delle
variazioni di cui alle lettere b), c) e d). L'esito dell'elaborazione
viene memorizzato in  una  base  dati  apposita  e  reso  disponibile
all'Agenzia delle entrate.
  4. Per le finalita' di cui al comma 3, con riferimento  ai  singoli
contribuenti che si avvalgono del servizio di compilazione agevolata,
a partire dalla data di cui al  punto  2.3.2  del  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018,  l'Agenzia  delle
entrate rende disponibili al Sistema TS le informazioni concernenti:
    a) il codice fiscale del  contribuente  dichiarante  e  i  codici
fiscali e le relative percentuali di carico fiscale dei  familiari  a
carico  inseriti  nella  dichiarazione   precompilata.   Qualora   il
contribuente, in fase di compilazione della  dichiarazione,  aggiunga
ulteriori familiari a carico con la relativa percentuale  di  carico,
l'Agenzia delle entrate rende disponibili tali dati al Sistema TS che
attiva la sola  funzionalita'  di  inserimento  di  una  nuova  spesa
sanitaria o rimborso, di cui al comma 3,  lettera  b),  del  presente
articolo;
    b) le tipologie di spese relative ai soggetti di cui alla lettera
a) che l'Agenzia delle entrate non ha utilizzato per la  elaborazione
della dichiarazione precompilata.
  5. Il Sistema TS memorizza le informazioni di cui ai commi 2 e 3 in
archivi distinti, secondo le modalita' di cui all'art. 4 del presente
decreto.
  Art. 5-ter  (Trattamento  del  Sistema  TS  delle  spese  sanitarie
oggetto della compilazione agevolata). - 1. Il Sistema  TS  memorizza
le informazioni di cui all'art. 5-bis in archivi distinti, secondo le
modalita' di cui all'art. 4 del presente decreto nonche' dell'art.  7
del decreto 2 agosto 2016.
  Art. 5-quater (Disponibilita' all'Agenzia delle  entrate  dei  dati
delle  spese  sanitarie  e  veterinarie  oggetto  della  compilazione
agevolata). - 1. Ad integrazione della fornitura di cui  all'art.  5,
comma 1,  del  presente  decreto,  il  Sistema  TS,  tramite  sistemi
informatici, rende  disponibili  all'accesso  esclusivo  dell'Agenzia
delle entrate i totali delle spese sanitarie e  veterinarie  riferite
al  contribuente  dichiarante  e  il  totale  delle  spese  sanitarie
riferite ai suoi familiari a carico, di cui all'art. 5-bis, comma  3,
lettera e), secondo le modalita' di cui all'Allegato B.
  2. Per le sole  finalita'  di  controllo  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in conformita'
con quanto previsto al punto 2.3.3 del  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle  entrate  9  aprile  2018,  il  Sistema  TS  rende
disponibili ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate le  informazioni
di dettaglio rettificate di cui all'art. 5-bis del presente  decreto,
secondo le modalita' di cui all'Allegato B.
  Art. 5-quinquies (Consultazione da parte del cittadino delle  spese
sanitarie). - 1. Il Sistema TS rende disponibili per la consultazione
di cui all'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo  21  novembre
2014, n. 175 i dati delle spese sanitarie di cui:
    a) all'art. 7 del decreto 2 agosto 2016;
    b) all'art. 7 del decreto 16 settembre 2016;
    c) all'art. 5-ter del presente decreto.
  2. Per i dati di cui al comma 1 lettere a) e  b),  dal  1°  gennaio
dell'anno  di  riferimento  della  spesa  al  31  gennaio   dell'anno
successivo, il cittadino potra' inviare una segnalazione al  soggetto
inviante ai  fini  della  eventuale  correzione  dei  medesimi  dati,
utilizzando le funzionalita' messe a disposizione dal Sistema TS.
  3. A fronte delle segnalazioni di cui al comma  2,  il  Sistema  TS
inoltra la  medesima  segnalazione  di  errore  al  soggetto  che  ha
trasmesso i dati oggetto di segnalazione, al fine  di  consentire  la
correzione dei  dati  e  il  relativo  invio,  nei  termini  previsti
dall'Allegato A del presente decreto.
  4. Le funzionalita' del Sistema TS di cui al presente articolo sono
riportate nell'Allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto.»

                               Art. 3


Modalita' tecniche per la messa a disposizione dei  dati  all'Agenzia
                            delle entrate

  1. Il disciplinare tecnico Allegato B, del decreto 31 luglio  2015,
e' sostituito dall'Allegato B che costituisce  parte  integrante  del
presente decreto.

                               Art. 4


  Modifiche al decreto 2 agosto 2016 e al decreto 16 settembre 2016

  1. Al decreto 2  agosto  2016,  come  modificato  dal  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  del  14  dicembre  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) all'art. 3, comma 3, le parole «al capitolo 4.9  dell'Allegato
A del decreto 31  luglio  2015»  sono  sostituite  dalle  parole  «al
capitolo 4.6 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015»;
    b) all'art. 5, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art.  5
del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime
di cui all'art. 4 del decreto 31 luglio 2015»;
    c) all'art. 6, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art.  6
del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime
di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015».
  2. Al decreto 16 settembre 2016, come modificato  dal  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  del  14  dicembre  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) all'art. 3, comma 1, le parole «al capitolo 4.9  dell'Allegato
A del decreto 31  luglio  2015»  sono  sostituite  dalle  parole  «al
capitolo 4.6 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015»;
    b) all'art. 3, comma 1, le parole «La trasmissione  dei  dati  di
cui  al  presente  decreto»  sono   sostituite   dalle   parole   «La
trasmissione dei  dati  relativi  alle  spese  sanitarie  di  cui  al
presente decreto»;
    c) all'art. 3, e' inserito il seguente comma 2  «La  trasmissione
dei dati relativi alle spese veterinarie di cui al  presente  decreto
sono prorogati al  28  febbraio  dell'anno  successivo  a  quello  di
sostenimento delle spese, come modificato dal comma 3-bis dell'art. 7
del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con  legge  n.
19 del 27 febbraio 2017»;
    d) all'art. 5, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art.  5
del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime
di cui all'art. 4 del decreto 31 luglio 2015»;
    e) all'art. 6, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art.  6
del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime
di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 27 aprile 2018

                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco

                             ALLEGATO B

      Disciplinare Tecnico riguardante il trattamento dei dati
          da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate
                       da parte del Sistema TS

              Parte di provvedimento in formato grafico



                             ALLEGATO C

Disciplinare Tecnico riguardante la funzione di Consultazione di cui
 all'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014,
      n. 175 e all'art. 5-quinquies del decreto 31 luglio 2015

              Parte di provvedimento in formato grafico




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