MERCOLEDÌ 07 NOVEMBRE 2018 15.55.22
POLIZIASALUTE
SANITA': LA POLIZIA ASSUME 81 MEDICI, AL VIA CONCORSO =
Sono 17 le specializzazioni richieste Roma, 7 nov. (AdnKronos Salute) - La Polizia di Stato assume 81 medici con diverse specializzazioni. Le domande di partecipazione al concorso pubblico si potranno presentare da oggi fino alle 23.59 del 6 dicembre 2018, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all'indirizzo (www.concorsionline.poliziadistato.it). "Il candidato potrà accedere al portale utilizzando unicamente il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), con le relative credenziali (username e password) - sottolinea una nota sul sito della Polizia - tali credenziali potranno essere ottenute rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), seguendo le informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it". I posti messi a concorso nel bando sono suddivisi nelle seguenti specializzazioni: Medicina del lavoro: 30 posti; Medicina legale: 15 posti; Cardiologia: 6 posti; Psichiatria: 7 posti; Ortopedia: 3 posti; Endocrinologia: 3 posti; Oftalmologia: 2 posti; Otorinolaringoiatria: 2 posti; Medicina dello sport: 2 posti; Chirurgia generale ed equipollenti: 2 posti; Anestesia e rianimazione: 2 posti; Malattie infettive: 2 posti; Patologia clinica: 1 posto; Dermatologia: 1 posto; Medicina interna ed equipollenti: 1 posto; Radiodiagnostica: 1 posto; Igiene: 1 posto. (Com-Frm/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 07-NOV-18 15:55 NNNN
MINISTERO DELL'INTERNO
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ottantuno
posti di medico della carriera dei medici della Polizia di Stato.
(GU n.88 del 6-11-2018)
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante «Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, e successive modifiche
ed integrazioni, recante «Modifiche agli ordinamenti del personale
della Pubblica Sicurezza»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed
integrazioni, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della Pubblica Sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 338 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Ordinamento
dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato»;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472,
recante «Copertura finanziaria del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di
attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale
della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia»,
che determina la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati
presso il Centro studi di Fermo;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli
ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di Finanza
nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
Penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare,
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia,
disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di
polizia giudiziaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi», e successive modifiche;
Visto l'art. 3, commi 6 e 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127
recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Riordino dei ruoli del personale
dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5,
comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed, in particolare,
l'art. 46, primo comma, nel quale e' previsto che l'accesso alle
qualifiche iniziali delle carriere dei medici e dei medici veterinari
della Polizia di Stato avvenga mediante concorso pubblico per titoli
ed esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Codice in materia di protezione
dei dati personali»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198
contenente «Regolamento per i requisiti di idoneita' fisica, psichica
ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato
e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come
modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007, e successive integrazioni, recante
«Determinazioni delle classi di laurea magistrale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante
l'equiparazione tra i diplomi di lauree di vecchio ordinamento lauree
specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai pubblici
concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice
dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo», e in
particolare l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207 recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di
polizia» e, in particolare, l'art. 3, comma 6, che prevede, per la
partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di
Stato, la possibilita' di conseguire il prescritto titolo di studio
entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103
concernente i «Limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi
pubblici di accesso ai ruoli e alle carriere del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, attivita'
tecnico-scientifica o tecnica ed alle carriere dei medici e dei
medici veterinari»;
Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018 recante «Disciplina
dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di polizia,
dei funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari
di polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della polizia
di stato»;
Considerata la necessita' di bandire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l'assunzione di ottantuno medici della Polizia
di Stato;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'assunzione di ottantuno medici da immettere nella qualifica
iniziale della carriera dei medici della Polizia di Stato, aperto ai
cittadini italiani in possesso dei requisiti elencati al successivo
art. 3, per le seguenti specializzazioni:
Medicina del lavoro: 30 posti;
Medicina legale: 15 posti;
Cardiologia: 6 posti;
Psichiatria: 7 posti;
Otorinolaringoiatria: 2 posti;
Oftalmologia: 2 posti;
Ortopedia: 3 posti;
Medicina dello sport: 2 posti;
Patologia clinica: 1 posto;
Dermatologia: 1 posto;
Endocrinologia: 3 posti;
Medicina interna ed equipollenti: 1 posto;
Chirurgia generale ed equipollenti: 2 posti;
Anestesia e rianimazione: 2 posti;
Malattie infettive: 2 posti;
Radiodiagnostica: 1 posto;
Igiene: 1 posto.
Art. 2
Riserve di posti per categorie specifiche di candidati
1. Nell'ambito degli ottantuno posti, di cui al precedente art.
1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in
possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono
rispettivamente riservati:
A. 16 posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti
in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del
personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente
alle Forze di Polizia o alle Forze Armate, come stabiliscono l'art. 1
legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e l'art. 9 decreto-legge 1 gennaio
2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n.
30;
B. 1 posto, ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali, che abbiano terminato senza
demerito la ferma biennale;
C. 1 posto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 21 settembre
1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, a coloro
che hanno conseguito il diploma di maturita' presso il Centro studi
di Fermo.
2. I posti oggetto delle riserve elencate nel comma precedente,
qualora non fossero coperti per mancanza di vincitori, saranno
assegnati, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito, agli
altri candidati idonei non vincitori.
Art. 3
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al
concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualita' morali e di condotta previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) non aver compiuto il 35° anno di eta'. Quest'ultimo limite
e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo
servizio militare prestato dai concorrenti;
e) essere in possesso dell'idoneita' psico-fisica e
attitudinale previste dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale
30 giugno 2003, n. 198 e tabelle ivi richiamate;
f) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia e del diploma di specializzazione richiesto per il posto
per cui si concorre, conseguiti presso una Universita' della
Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario
equiparato;
g) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della
professione di medico-chirurgo;
h) essere iscritti all'albo professionale dell'ordine dei
medici-chirurghi.
2. I requisiti, di cui al precedente comma, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ad
eccezione del diploma di specializzazione, che puo' essere conseguito
entro la data di svolgimento della prima prova d'esame, o se sara'
disposta, della prova preselettiva che la precedera'. I requisiti
devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di
eta', a pena di esclusione, sino al termine della procedura
concorsuale.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono
stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati,
destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, nonche' coloro che sono sospesi cautelarmente dal
servizio a norma dell'art 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e coloro che abbiano riportato
condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati
sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
4. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al
concorso l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati
all'immissione nella carriera dei medici della Polizia di Stato.
5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti
della condotta e delle qualita' morali, delle idoneita' fisica,
psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva
la responsabilita' penale, il candidato decadra' dai benefici
conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore,
sulla base di una dichiarazione non veritiera.
6. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti
prescritti, verra' disposta in qualunque momento con decreto
motivato.
Art. 4
Domanda di partecipazione - modalita' telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile
all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si
dovra' cliccare sull'icona «Concorso pubblico»). A quest'ultima
procedura informatica, il candidato potra' accedere unicamente
tramite il Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID), con le
relative credenziali (username e password), che dovra' previamente
ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati
presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (A.G.I.D.), come da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it
2. Una volta completata la suddetta procedura online, il
candidato potra' scaricare e stampare copia della domanda inviata.
3. Qualora il candidato volesse modificare la domanda gia'
trasmessa, la dovra' annullare per inviarne una nuova versione, entro
il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla
scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non
ricevera' piu' dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
personalmente intestata, dove intende ricevere le comunicazioni
relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) la specializzazione per cui concorre;
g) se intende concorrere ai posti riservati di cui all'art. 2,
comma 1, lettere A), B) e C), del presente bando;
h) il diploma di laurea in medicina e chirurgia richiesto per
la partecipazione al concorso, con l'indicazione dell'Universita'
della Repubblica italiana o dell'Istituto universitario equiparato,
che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre
informazioni previste, in proposito, dalla procedura online;
i) di essere abilitato all'esercizio della professione medica,
indicando i relativi estremi;
j) l'ordine professionale al quale e' iscritto e la data di
iscrizione all'albo;
k) il titolo di specializzazione conseguito o da conseguire,
entro la prima prova concorsuale, richiesto per il posto per cui
concorre;
l) la lingua, a scelta tra inglese, francese, tedesco e
spagnolo, nella quale intende sostenere la verifica della conoscenza
della lingua straniera, in sede di prova d'esame orale;
m) se iscritto alle liste elettorali, o in caso negativo il
motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
n) eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o
per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o
comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313. In caso positivo, il candidato dovra'
precisare la data di ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria che
lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;
o) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, specificando se sia stato espulso dalle Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituito o licenziato
da pubblici uffici, o dispensato dall'impiego per persistente
insufficiente rendimento, oppure decaduto dall'impiego, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o sospeso cautelarmente dal
servizio a norma dell'art 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
p) per il candidato di sesso maschile, la posizione nei
riguardi degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985,
di non essere obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio
civile, oppure di avere rinunciato formalmente allo status di
obiettore;
q) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati
all'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, in quanto
compatibili con i requisiti previsti per l'accesso nei ruoli della
Polizia di Stato;
r) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Si avvisa che i titoli di preferenza non specificamente
indicati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno
presi in considerazione.
6. Il candidato deve segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica
certificata, dichiarato nella suddetta domanda di partecipazione, con
apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it, allegando a tal fine
copia di un proprio documento d'identita' valido.
7. L'Amministrazione non sara' responsabile qualora il candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte od
incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito,
ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento
dell'indirizzo o recapito.
Art. 5
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto
del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza,
e' presieduta da un consigliere di Stato o da un magistrato o da un
avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di
Stato, oppure da un prefetto, anche collocato in quiescenza da non
oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di
concorso, ed e' cosi' composta:
a) due medici della Polizia di Stato con qualifica non
inferiore a primo dirigente medico;
b) due docenti universitari o ricercatori universitari.
La Commissione e' altresi' integrata da un docente universitario,
o da un medico della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a
primo dirigente, esperto in ciascuna delle specializzazioni indicate
nel bando di concorso.
Per la prova nella lingua straniera e per la prova di
informatica, la Commissione esaminatrice, sara' integrata da un
esperto nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della
Polizia di Stato, esperto in informatica.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del
personale dell'Amministrazione civile dell'interno.
4. Con il decreto di cui al primo comma o con provvedimento
successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per
i titolari.
5. La Commissione esaminatrice e le Commissioni di cui agli
articoli 11 e 12 del presente bando si avvalgono di personale di
supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 6
Fasi di svolgimento del concorso
1. Nell'ipotesi in cui si debba svolgere la prova preselettiva,
stabilita dall'art. 7 del presente bando, il concorso si articolera'
nelle seguenti fasi:
prova preselettiva;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
prove scritte;
valutazione dei titoli dei candidati;
prova orale.
2. Se la prova preselettiva non sara' disposta, il concorso si
articolera' nelle seguenti fasi:
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
prove scritte;
valutazione dei titoli dei candidati;
prova orale.
3. In relazione al numero dei candidati o per motivi
organizzativi, l'Amministrazione puo' procedere agli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali anche dopo la prova scritta o prima o
dopo la prova orale e comunque nell'ordine ritenuto piu' funzionale
allo svolgimento della procedura concorsuale.
4. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai precedenti primo e
secondo comma, comporta l'esclusione dal concorso.
5. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
«con riserva».
Art. 7
Eventuale prova preselettiva e relativo diario
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e,
comunque, non inferiore a tremila, sara' svolta una prova
preselettiva volta a selezionare i candidati da ammettere ai
successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere esattamente a un
questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla,
sulle seguenti materie: patologia clinica e biochimica clinica,
anatomia patologica, farmacologia e tossicologia clinica, statistica
sanitaria, normativa sanitaria.
3. Le modalita' di predisposizione dei quesiti e di attribuzione
dei relativi punteggi sono stabilite dall'art. 9 del decreto del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 17
luglio 2018.
4. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento della prova
preselettiva saranno pubblicati sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it il 17 dicembre 2018.
5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l'esclusione di diritto dal concorso.
6. La banca dati dei 5000 quesiti, che saranno utilizzati per
elaborare i questionari per la prova preselettiva, sara' pubblicata
almeno trenta giorni prima dell'inizio dello svolgimento della
medesima prova, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 8
Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva
1. La prova preselettiva si svolgera' per gruppi di candidati,
suddivisi per ordine alfabetico, in base al diario pubblicato sul
sito istituzionale www.poliziadistato.it
2. Il questionario conterra' quaranta quesiti per ciascuna delle
discipline indicate nell'art. 7, comma 2 del presente bando. I
candidati dovranno rispondere al questionario entro il tempo massimo
complessivo stabilito dalla Commissione esaminatrice, che sara'
pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
3. Le modalita' di svolgimento della prova preselettiva sono
stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati
dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva,
muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto
magnetico, nonche' di un valido documento di identita'.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova
preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di
qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
6. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai concorrenti
di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della Commissione esaminatrice.
Art. 9
Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva
1. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo
punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della
graduatoria finale di merito, saranno effettuati con idonea
strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed
apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la Commissione
esaminatrice formera' la graduatoria della prova preselettiva sulla
base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte
dei candidati.
3. La graduatoria sara' pubblicata in forma integrale ed anonima
sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, mentre la
documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato
sara' visionabile nell'area personale riservata all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it
4. La graduatoria della prova preselettiva sara' approvata con
decreto del direttore centrale per le risorse umane e ne sara' dato
avviso sul sito istituzionale, con valore di notifica a tutti gli
effetti.
Art. 10
Convocazioni agli accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. In base all'ordine decrescente della graduatoria della prova
preselettiva sara' convocato, ai successivi accertamenti psico-fisico
ed attitudinali, un numero di candidati pari a dieci volte il numero
dei posti messi a concorso, nonche', in soprannumero, i candidati che
hanno riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i
limiti dell'aliquota predetta.
2. Qualora la prova preselettiva non sia stata disposta, tutti i
candidati saranno convocati, salvo quanto stabilito dall'art. 6,
comma 3 del presente bando, ai previsti accertamenti psico-fisici ed
attitudinali, secondo le modalita' pubblicate sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it .
3. In entrambi i casi previsti dai precedenti commi, la sede e il
diario degli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno
pubblicati, almeno quindici giorni prima, sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it
Art. 11
Svolgimento degli accertamenti psico-fisici
1. I candidati convocati secondo quanto previsto dal precedente
art. 10, saranno sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a
cura di una Commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia
- Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da:
a) un primo dirigente medico che la presiede;
b) quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con
qualifica inferiore a primo dirigente.
2. A tal fine, i candidati saranno sottoposti ad un esame
clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e
di laboratorio, secondo le modalita' indicate nelle «Disposizioni per
l'accertamento dei requisiti psico-fisici» da pubblicare sul sito
www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio degli
accertamenti.
3. Tutti i candidati, all'atto della presentazione ai predetti
accertamenti, dovranno esibire un valido documento di riconoscimento
e, a pena di esclusione dal concorso, la seguente documentazione
sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi a quella della
presentazione:
a) certificato anamnestico, come da facsimile allegato al
presente bando (allegato 1), sottoscritto dal medico di cui all'art.
25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'interessato, con
particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali elencate
nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198. In proposito, il
candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti
utili ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il
S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice
identificativo regionale:
1 esame emocromocitometrico con formula;
2 esame chimico e microscopico delle urine;
3 creatininemia;
4 gamma GT;
5 glicemia;
6 GOT (AST);
7 GPT (ALT);
8 HbsAg;
9 Anti HbsAg;
10 Anti Hbc;
11 Anti HCV;
12 Uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
4. La Commissione potra', inoltre, disporre, ai fini di una piu'
completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione
di certificati sanitari ritenuti utili.
5. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneita' del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso che sara' disposta
con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, saranno
esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per
gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi
ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata
dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto
per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 12
Svolgimento degli accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una
Commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza e composta da:
a) un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di
Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non inferiore a
direttore tecnico superiore, che la presiede;
b) quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di
Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore a
direttore tecnico superiore.
2. Per le finalita' di cui al successivo comma 3, ultimo periodo,
la suddetta Commissione e' integrata con due appartenenti alla
carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice
questore, in possesso della qualifica di perito in materia di
selezione attitudinale. Le funzioni di segretario sono svolte da un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un
funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile
dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza.
3. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con
l'attivita' di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo
degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari e in
un colloquio psico-attitudinale. Il candidato e' sottoposto,
altresi', ad una intervista tecnica strutturata, condotta da un
funzionario di Polizia, in possesso della qualifica di perito in
materia di selezione attitudinale, di cui al precedente comma 2,
finalizzata all'accertamento del bagaglio culturale di contesto,
delle pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi
tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito
e' riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di
valutazione ai fini del giudizio di idoneita'.
4. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli
psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale puo'
richiedere al Presidente della Commissione la ripetizione del
colloquio in sede collegiale.
5. Il giudizio della Commissione per l'accertamento delle
qualita' attitudinali e' definitivo e comporta l'esclusione dal
concorso in caso di inidoneita' del candidato, che sara' disposta con
decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno
esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per
gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati saranno ammessi a una seduta appositamente fissata dalla
Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo
svolgimento degli accertamenti stessi.
7. Le modalita' di svolgimento degli accertamenti attitudinali
sono riportate nelle «Disposizioni per l'espletamento degli
accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio degli
accertamenti.
Art. 13
Convocazione alle prove scritte e relativo diario
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali previsti, saranno convocati alle prove scritte, come da
diario che sara' pubblicato sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it il giorno 8 febbraio 2019. Quest'ultima
pubblicazione varra' come notifica, a tutti gli effetti, nei
confronti dei candidati.
2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati
dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte,
muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto
magnetico, nonche' di un valido documento di identita'.
3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte, saranno esclusi di
diritto dal concorso.
Art. 14
Prove d'esame
1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed una
prova orale.
2. Le due prove scritte, una di carattere «generale» ed una
«specialistica», della durata massima di otto ore ciascuna, vertono
sulle seguenti materie:
a) prova scritta di carattere «generale»: patologia speciale
medica o patologia speciale chirurgica;
b) prova scritta «specialistica»: differenziata in base alle
materie proprie delle diverse aree di specializzazione previste dal
presente bando.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
riportato una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno
21/30, con un voto non inferiore a 18/30 per ciascuna prova scritta.
4. La Commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno
dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a 18/30 non procede
alla valutazione dell'altro.
5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, verte su: semeiotica e clinica medica; semeiotica e clinica
chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza; medicina legale e di
antropologia criminale; medicina del lavoro e protezione
antinfortunistica; igiene e medicina preventiva. Il colloquio
comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua
straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel presente
bando, nonche' dell'informatica.
6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera
consiste in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un
testo, nonche' in una conversazione. L'accertamento della conoscenza
dell'informatica e' diretta a verificare il possesso, da parte del
candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in
linea con gli standard europei e puo' prevedere anche una
dimostrazione pratica di utilizzo dei piu' noti applicativi di
supporto all'attivita' d'ufficio.
7. La prova d'esame orale si intende superata con una votazione
di almeno 18/30.
Art. 15
Svolgimento delle prove scritte
1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati
possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note ne'
richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari
linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del
relativo controllo.
2. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di
comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito
usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti,
calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o
telematico. E' vietato, altresi' portare al seguito carta da
scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita', con
penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente
su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del Presidente o di
un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di
vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra
o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento
dell'elaborato, e' escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che piu' candidati abbiano copiato,
l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati
coinvolti.
6. La Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura
l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta
i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della
prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di
valutazione delle prove medesime.
Art. 16
Titoli valutabili
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
a) laurea in medicina e chirurgia:
1) da 91/110 a 110/110: punti 0,25 per ogni punto, fino a
punti 5;
2) 110 con lode: punti 6;
b) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni
pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico),
fino a punti 1,50;
c) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti
4,50;
d) specializzazione indicata come requisito per la
partecipazione al concorso:
1) da 61/70 a 70/70: punti 0,5 per ogni punto, fino ad un
massimo di 5 punti;
2) 70/70 con lode: punti 6;
e) altre specializzazioni diverse da quella indicata quale
requisito per la partecipazione al concorso per l'accesso alla
carriera dei medici, fino a punti 2;
f) dottorato di ricerca, fino a punti 1,5;
g) master universitario, fino a punti 1;
h) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino
a punti 1,60;
i) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti
1,90;
j) pubblicazioni scientifiche, fino a punti 5.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data
di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei
candidati che hanno superato le prove d'esame scritte. Il punteggio
attribuito ai titoli di ciascun candidato e' comunicato
all'interessato prima che sostenga la prova orale.
4. Il candidato che ha superato le prove scritte deve inviare,
entro il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova
orale, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili
anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000. A tal fine, i candidati potranno
utilizzare un'apposita funzionalita' presente all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it , oppure trasmettere i
citati documenti mediante la propria posta elettronica certificata
all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione
esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione
degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di
valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le
determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del
verbale della Commissione esaminatrice sul sito istituzionale,
unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
Art. 17
Svolgimento della prova orale
1. L'ammissione alla prova d'esame orale sara' comunicata al
candidato interessato, assieme all'indicazione del voto riportato
nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per
lo svolgimento della prova.
2. Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non
avra' ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi.
3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
4. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice
formera' l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato.
5. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della
Commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula
in cui si svolge la prova.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno esclusi di
diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e
documentati motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati
saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla
Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo
svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 18
Presentazione dei documenti
Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d'esame saranno invitati a far
pervenire all'Amministrazione, entro il termine perentorio di
quindici giorni dall'avviso che riceveranno in tal senso, i documenti
attestanti il possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare
alle riserve di posti, e dei titoli di preferenza, gia' indicati
nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine i candidati
potranno utilizzare un'apposita funzionalita' presente all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it, oppure trasmettere i citati
documenti mediante la propria posta elettronica certificata
all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
Art. 19
Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
1. Espletate le prove d'esame, la Commissione elabora una
graduatoria generale e tante graduatorie di merito quante sono le
specializzazioni previste nel bando di concorso, redatte sulla base
della votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma dei
voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova
orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.
2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza sono approvate la graduatoria generale e le
graduatorie di merito per ciascuna delle specializzazioni indicate
nel bando di concorso e sono dichiarati i relativi vincitori. Per i
posti messi a concorso per ogni specializzazione, eventualmente non
coperti per mancanza di specialisti idonei, sono dichiarati vincitori
i restanti candidati, seguendo l'ordine della graduatoria generale.
3. Con il decreto di cui al comma 2 i vincitori sono inseriti in
un'unica graduatoria finale sulla base della votazione complessiva
conseguita, tenendo conto delle riserve dei posti previste dall'art.
2 del presente bando, nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle
vigenti disposizioni.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul sito istituzionale e
se ne dara' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
con valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 20
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per
le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati mediante una
banca dati automatizzata presso il Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le
risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del
concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati.
3. Si applicano in proposito, anche ai fini dell'esercizio dei
diritti riservati agli interessati nei confronti del Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza responsabile, le
previsioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente,
potranno essere trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo di posta
elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
Art. 21
Provvedimenti di autotutela
Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo'
revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire
o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 22
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it
2. Il presente decreto e i suoi allegati saranno pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al T.A.R. entro
sessanta giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data della
pubblicazione.
Roma, 5 novembre 2018
Il Capo della Polizia
Direttore generale
della pubblica sicurezza
Gabrielli
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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