N. 4
ORDINANZA
5 dicembre 2018- 9 gennaio 2019
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico al personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, con relativa spesa a carico del Consiglio regionale al di fuori del budget previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 4 del 2013. - Legge della Regione Lazio 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilita' regionale 2017), art. 3, comma 73, modificativo dell'art. 37, comma 5, della legge della Regione Lazio 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale). -(GU n.3 del 16-1-2019 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,
Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de
PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA,
Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca
ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma
73, della legge della Regione Lazio 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di
Stabilita' regionale 2017), modificativo dell'art. 37, comma 5, della
legge della Regione Lazio 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni
relative alla dirigenza ed al personale regionale), promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 1°-3
marzo 2017, depositato in cancelleria l'8 marzo 2017, iscritto al n.
29 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2017.
Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2018 il Giudice
relatore Giulio Prosperetti.
Ritenuto che, con ricorso depositato l'8 marzo 2017 (reg. ric. n.
29 del 2017), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in
riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 73, della legge
della Regione Lazio 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilita'
regionale 2017), modificativo dell'art. 37, comma 5, della legge
della Regione Lazio 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative
alla dirigenza ed al personale regionale);
che, secondo il ricorrente, la disposizione impugnata,
introducendo una deroga al limite previsto dall'art. 37, comma 4-bis,
della legge reg. Lazio n. 6 del 2002, introdotto dall'art. 14, comma
4, lettera g), della legge della Regione Lazio 28 giugno 2013, n. 4
(Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della
politica, nonche' misure in materia di razionalizzazione, controlli e
trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della
Regione), si porrebbe in contrasto con l'art. 2, comma 1, lettera h),
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche'
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n.
213, che, ai fini della riduzione dei costi della politica nelle
Regioni, stabiliva l'individuazione di un parametro omogeneo che
tenesse conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del
territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna Regione;
che tale parametro omogeneo era stato individuato dalla
Conferenza Stato-Regioni nella deliberazione del 6 dicembre 2012 ed
era stato, quindi, recepito nel citato art. 14 della legge reg. Lazio
n. 4 del 2013, successivamente derogato dalla disposizione impugnata;
che lo stesso art. 2 del d.l. n. 174 del 2012 stabiliva,
espressamente, al comma 1, che le sue disposizioni sono emanate «[a]i
fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento
della spesa pubblica»;
che, pertanto, ad avviso del ricorrente, la disposizione
impugnata, contrastando con i principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost.;
che la Regione Lazio non si e' costituita in giudizio;
che, nelle more del giudizio, la deroga introdotta dalla
disposizione impugnata e' stata abrogata dall'art. 17, comma 96,
della legge della Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9 (Misure
integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza
pubblica regionale. Disposizioni varie);
che, con atto depositato in data 10 luglio 2018, il Presidente
del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in
conformita' alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella
seduta del 20 giugno 2018, per essere venute meno le ragioni che
avevano indotto all'impugnazione delle disposizioni regionali
sopraindicate.
Considerato che vi e' stata rinuncia al ricorso da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri;
che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione
resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale
determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo
(ex plurimis, ordinanze n. 60 e n. 55 del 2018; n. 112 e n. 100 del
2017; n. 137 e n. 27 del 2016).
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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