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mercoledì 16 gennaio 2019

n. 4 ORDINANZA 5 dicembre 2018- 9 gennaio 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico al personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, con relativa spesa a carico del Consiglio regionale al di fuori del budget previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 4 del 2013. - Legge della Regione Lazio 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilita' regionale 2017), art. 3, comma 73, modificativo d......... (T-190004)

                          n. 4 ORDINANZA 5 dicembre 2018- 9 gennaio 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico al personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, con relativa spesa a carico del Consiglio regionale al di fuori del budget previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 4 del 2013. - Legge della Regione Lazio 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilita' regionale 2017), art. 3, comma 73, modificativo d......... (T-190004)

     N. 4 ORDINANZA 5 dicembre 2018- 9 gennaio 2019
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Applicazione del  contratto  nazionale  di  lavoro
  giornalistico  al  personale  iscritto   all'albo   nazionale   dei
  giornalisti, con relativa spesa a carico del Consiglio regionale al
  di fuori del budget previsto dall'art. 14 della legge regionale  n.
  4 del 2013. 
- Legge della Regione  Lazio  31  dicembre  2016,  n.  17  (Legge  di
  Stabilita'  regionale  2017),  art.  3,  comma   73,   modificativo
  dell'art. 37, comma 5, della legge della Regione Lazio 18  febbraio
  2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
  Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza  ed  al  personale
  regionale). 
-   
(GU n.3 del 16-1-2019 )

  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, 
  
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  3,  comma
73, della legge della Regione Lazio 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di
Stabilita' regionale 2017), modificativo dell'art. 37, comma 5, della
legge della Regione Lazio 18 febbraio  2002,  n.  6  (Disciplina  del
sistema organizzativo della Giunta e  del  Consiglio  e  disposizioni
relative alla dirigenza ed  al  personale  regionale),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 1°-3
marzo 2017, depositato in cancelleria l'8 marzo 2017, iscritto al  n.
29 del registro ricorsi 2017 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2017. 
    Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre  2018  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti. 
    Ritenuto che, con ricorso depositato l'8 marzo 2017 (reg. ric. n.
29 del 2017), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso,  in
riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione,  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 3,  comma  73,  della  legge
della Regione Lazio 31 dicembre 2016,  n.  17  (Legge  di  Stabilita'
regionale 2017), modificativo dell'art.  37,  comma  5,  della  legge
della Regione Lazio 18 febbraio 2002, n. 6  (Disciplina  del  sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio  e  disposizioni  relative
alla dirigenza ed al personale regionale); 
    che,  secondo   il   ricorrente,   la   disposizione   impugnata,
introducendo una deroga al limite previsto dall'art. 37, comma 4-bis,
della legge reg. Lazio n. 6 del 2002, introdotto dall'art. 14,  comma
4, lettera g), della legge della Regione Lazio 28 giugno 2013,  n.  4
(Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n.  213,  relativo  alla  riduzione  dei  costi  della
politica, nonche' misure in materia di razionalizzazione, controlli e
trasparenza dell'organizzazione degli  uffici  e  dei  servizi  della
Regione), si porrebbe in contrasto con l'art. 2, comma 1, lettera h),
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174  (Disposizioni  urgenti  in
materia di finanza e funzionamento degli enti  territoriali,  nonche'
ulteriori disposizioni in favore delle zone  terremotate  nel  maggio
2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n.
213, che, ai fini della riduzione  dei  costi  della  politica  nelle
Regioni, stabiliva l'individuazione  di  un  parametro  omogeneo  che
tenesse conto  del  numero  dei  consiglieri,  delle  dimensioni  del
territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna Regione; 
    che  tale  parametro  omogeneo  era   stato   individuato   dalla
Conferenza Stato-Regioni nella deliberazione del 6 dicembre  2012  ed
era stato, quindi, recepito nel citato art. 14 della legge reg. Lazio
n. 4 del 2013, successivamente derogato dalla disposizione impugnata; 
    che lo stesso  art.  2  del  d.l.  n.  174  del  2012  stabiliva,
espressamente, al comma 1, che le sue disposizioni sono emanate «[a]i
fini del coordinamento della finanza pubblica e per  il  contenimento
della spesa pubblica»; 
    che,  pertanto,  ad  avviso  del  ricorrente,   la   disposizione
impugnata, contrastando con i principi fondamentali di  coordinamento
della finanza pubblica, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost.; 
    che la Regione Lazio non si e' costituita in giudizio; 
    che,  nelle  more  del  giudizio,  la  deroga  introdotta   dalla
disposizione impugnata e' stata  abrogata  dall'art.  17,  comma  96,
della legge  della  Regione  Lazio  14  agosto  2017,  n.  9  (Misure
integrative, correttive e di  coordinamento  in  materia  di  finanza
pubblica regionale. Disposizioni varie); 
    che, con atto depositato in data 10 luglio  2018,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in
conformita' alla delibera adottata dal Consiglio dei  ministri  nella
seduta del 20 giugno 2018, per essere  venute  meno  le  ragioni  che
avevano  indotto  all'impugnazione   delle   disposizioni   regionali
sopraindicate. 
    Considerato che vi e' stata rinuncia  al  ricorso  da  parte  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    che, in  mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della  Regione
resistente, l'intervenuta  rinuncia  al  ricorso  in  via  principale
determina, ai sensi  dell'art.  23  delle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del  processo
(ex plurimis, ordinanze n. 60 e n. 55 del 2018; n. 112 e n.  100  del
2017; n. 137 e n. 27 del 2016). 
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale. 
      
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
      
          

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