Translate
mercoledì 16 gennaio 2019
N. 5 SENTENZA 22 novembre 2018- 11 gennaio 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Trasporto - Trasporto di viaggiatori - Divieto, per le imprese che svolgono attivita' di noleggio bus con conducente, di utilizzare veicoli di eta' superiore a quindici anni qualora gli stessi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri - Cancellazione di detti veicoli dagli elenchi di quelli autorizzati. - Legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), art. 12, commi 1 e 2. - (GU n.3 del 16-1-2019 )
N. 5 SENTENZA 22 novembre 2018- 11 gennaio 2019
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Trasporto - Trasporto di viaggiatori - Divieto, per le imprese che
svolgono attivita' di noleggio bus con conducente, di utilizzare
veicoli di eta' superiore a quindici anni qualora gli stessi
abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri -
Cancellazione di detti veicoli dagli elenchi di quelli autorizzati.
- Legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in
materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di
autobus con conducente), art. 12, commi 1 e 2.
-
(GU n.3 del 16-1-2019 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,
Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de
PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA,
Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca
ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12, commi 1
e 2, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme
in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio
di autobus con conducente), promosso dal Tribunale amministrativo
regionale per il Piemonte nel procedimento vertente tra l'Autoturismo
Giachino srl e la Citta' Metropolitana di Torino, con ordinanza
dell'11 gennaio 2018, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima
serie speciale, dell'anno 2018.
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2018 il Giudice
relatore Daria de Pretis.
Ritenuto in fatto
1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte,
sezione seconda, solleva questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26
giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), come
modificati dall'art. 46 della legge della Regione Piemonte 11 marzo
2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), in
riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo e secondo comma, della
Costituzione. L'art. 12, comma 1 (rubricato «Qualita' degli
autobus»), dispone che, «[n]elle more dell'entrata in vigore di
apposita normativa nazionale in materia di requisiti di eta' dei
veicoli adibiti ad attivita' di noleggio di autobus con conducente,
al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e dei lavoratori, e'
vietato alle imprese autorizzate all'esercizio di tale attivita'
l'utilizzo di veicoli di eta' superiore a quindici anni qualora essi
abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri
certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti». Il
comma 2 aggiunge che «[i] veicoli per i quali e' previsto il divieto
di utilizzo di cui al comma 1 sono cancellati dagli elenchi relativi
ai veicoli autorizzati all'attivita' di noleggio di autobus con
conducente. L'impresa autorizzata, qualora non fornisca i dati
relativi all'eta' e alla percorrenza dei propri veicoli oppure nel
caso in cui fornisca dati non veritieri, e' soggetta alla sospensione
dell'autorizzazione da un minimo di trenta ad un massimo di sessanta
giorni».
La questione di legittimita' costituzionale trae origine da un
ricorso proposto davanti al TAR Piemonte da Autoturismo Giachino srl
contro la Citta' Metropolitana di Torino. La ricorrente, che esercita
l'attivita' di noleggio di autobus con conducente, ha impugnato il
provvedimento del 16 settembre 2016, prot. n. 107143, con il quale la
Citta' Metropolitana di Torino ha ingiunto alla ricorrente di
alienare entro quindici giorni due autobus, in asserita ottemperanza
a quanto disposto dall'art. 12 della citata legge reg. Piemonte n. 22
del 2006. Entrambi gli automezzi, infatti, riferisce l'ordinanza,
risultavano immatricolati da piu' di quindici anni e gia' alla data
del 4 aprile 2014 avevano percorso piu' di un milione di chilometri.
La societa' ricorrente ha impugnato l'atto di ingiunzione ad
alienare, denunciando l'incostituzionalita' della citata disposizione
legislativa regionale per contrasto con gli articoli 3, 41 e 117
Cost., in relazione alla disciplina statale contenuta nella legge 11
agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attivita' di trasporto di
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).
Il giudice rimettente ricorda che l'attivita' di noleggio di
autobus con conducente e' regolata a livello nazionale dalla citata
legge n. 218 del 2003 e riferisce che la legge reg. Piemonte n. 22
del 2006 ha delegato alle province il rilascio delle autorizzazioni e
le funzioni di vigilanza sulle imprese che effettuano il noleggio
(art. 3), ha regolamentato il procedimento di rilascio
dell'autorizzazione e i casi di sospensione e revoca e ha fissato il
divieto contestato nel giudizio a quo (artt. 4, 8 e 9).
Il TAR Piemonte ritiene, in primo luogo, che «la norma regionale
qui controversa finirebbe per introdurre un requisito di esercizio
non previsto dal diritto europeo e intrinsecamente discriminatorio,
nei confronti delle imprese stabilite nella Regione Piemonte, in
violazione dell'art. 3 della Costituzione nonche' dell'art. 117,
primo comma, della Costituzione, che impone alle regioni di
conformarsi ai vincoli dell'ordinamento comunitario». Il rimettente
invoca il principio di uguaglianza davanti alla legge, sancito
dall'art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
(CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a
Strasburgo il 7 dicembre 2007, e rileva che il regolamento (CE) n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per
esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la
direttiva 96/26/CE del Consiglio, «non detta alcuna prescrizione in
ordine alle caratteristiche degli automezzi che possono essere
acquistati ed utilizzati dalle imprese di trasporto».
Secondo il giudice a quo, inoltre, «[s]ul piano costituzionale»
la norma regionale si porrebbe «in diretto contrasto con la natura
"trasversale" e prevalente della tutela della libera concorrenza,
sancita dalla direttiva 2006/123/CE». Le regioni non potrebbero
introdurre nell'ordinamento «previsioni atte a distorcere il
confronto concorrenziale e la liberta' d'impresa sul piano
interspaziale, ossia tra territori regionali differenti». Il
rimettente richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 165 del
2014 (che ha dichiarato incostituzionali alcune norme della legge
della Regione Toscana in materia di commercio) e rileva che la citata
legge n. 218 del 2003 «non prevede limitazioni all'utilizzo di
autobus usati» ne' «prevede limitazioni territoriali per le imprese
autorizzate». Osserva inoltre che «[l']art. 4 della legge n. 218 del
2003 non attribuisce alle Regioni il potere di disciplinare in senso
piu' restrittivo la tipologia di automezzi utilizzabili dalle imprese
autorizzate».
Pertanto, «la norma regionale piemontese darebbe luogo a
violazione degli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione,
introducendo una gravosa restrizione all'utilizzo di autobus usati
nei confronti dei soli operatori economici iscritti nel registro
della Regione Piemonte, al di fuori dei principi stabiliti dalla
legge statale».
Il TAR Piemonte invoca, a sostegno dell'illegittimita' della
norma censurata, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del
2016, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12,
comma 3, della stessa legge reg. Piemonte n. 22 del 2006, che vietava
l'incremento del parco autobus con mezzi usati. Il rimettente ricorda
che, in quella sentenza, la Corte ha affermato che, «[c]on la legge
n. 218 del 2003, il legislatore statale ha dunque inteso definire il
punto di equilibrio fra il libero esercizio dell'attivita' di
trasporto e gli interessi pubblici interferenti con tale liberta'», e
che «[i]l bilanciamento cosi' operato - fra la liberta' di iniziativa
economica e gli altri interessi costituzionali - costituendo
espressione della potesta' legislativa statale nella materia della
"tutela della concorrenza", definisce un assetto degli interessi che
il legislatore regionale non e' legittimato ad alterare».
Infine, il giudice a quo osserva che, ove la norma censurata
«trovasse la propria giustificazione nell'obiettivo di salvaguardare
la sicurezza (in particolare, la sicurezza della circolazione e degli
utenti trasportati) e di tutelare l'ambiente (in particolare, per il
contenimento delle emissioni inquinanti), la norma regionale si
porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, della
Costituzione, che riserva alla potesta' esclusiva statale le materie
della sicurezza (lettera h) e della tutela dell'ambiente (lettera
s)».
In conclusione, il TAR Piemonte solleva questione di
costituzionalita' dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge reg.
Piemonte n. 22 del 2006, «nella parte in cui vieta alle imprese
iscritte al registro regionale "l'utilizzo di veicoli di eta'
superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una
percorrenza di un milione di chilometri"», per violazione degli
articoli 3, 41 e 117, primo e secondo comma, Cost.
2.- Nel giudizio di legittimita' costituzionale non e'
intervenuto il Presidente della Regione Piemonte ne' si sono
costituite le parti del giudizio a quo.
Considerato in diritto
1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte,
sezione seconda, dubita della legittimita' costituzionale dell'art.
12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006,
n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente), come modificati
dall'art. 46 della legge della Regione Piemonte 11 marzo 2015, n. 3
(Disposizioni regionali in materia di semplificazione), in
riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo e secondo comma, della
Costituzione. L'art. 12, comma 1 (rubricato «Qualita' degli
autobus»), dispone che, «[n]elle more dell'entrata in vigore di
apposita normativa nazionale in materia di requisiti di eta' dei
veicoli adibiti ad attivita' di noleggio di autobus con conducente,
al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e dei lavoratori, e'
vietato alle imprese autorizzate all'esercizio di tale attivita'
l'utilizzo di veicoli di eta' superiore a quindici anni qualora essi
abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri
certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti». Il
comma 2 aggiunge che «[i] veicoli per i quali e' previsto il divieto
di utilizzo di cui al comma 1 sono cancellati dagli elenchi relativi
ai veicoli autorizzati all'attivita' di noleggio di autobus con
conducente. L'impresa autorizzata, qualora non fornisca i dati
relativi all'eta' e alla percorrenza dei propri veicoli oppure nel
caso in cui fornisca dati non veritieri, e' soggetta alla sospensione
dell'autorizzazione da un minimo di trenta ad un massimo di sessanta
giorni».
Il giudice rimettente solleva tre questioni di legittimita'
costituzionale: a) la norma regionale «finirebbe per introdurre un
requisito di esercizio non previsto dal diritto europeo e
intrinsecamente discriminatorio, nei confronti delle imprese
stabilite nella Regione Piemonte, in violazione dell'art. 3 della
Costituzione nonche' dell'art. 117, primo comma, della Costituzione,
che impone alle regioni di conformarsi ai vincoli dell'ordinamento
comunitario»; b) essa si porrebbe «in diretto contrasto con la natura
"trasversale" e prevalente della tutela della libera concorrenza» e
introdurrebbe «una gravosa restrizione all'utilizzo di autobus usati
nei confronti dei soli operatori economici iscritti nel registro
della Regione Piemonte, al di fuori dei principi stabiliti dalla
legge statale» (il riferimento e' alla legge 11 agosto 2003, n. 218,
recante «Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente»), violando
cosi' gli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost.; c) ove
il divieto contestato «trovasse la propria giustificazione
nell'obiettivo di salvaguardare la sicurezza (in particolare, la
sicurezza della circolazione e degli utenti trasportati) e di
tutelare l'ambiente (in particolare, per il contenimento delle
emissioni inquinanti), la norma regionale si porrebbe in contrasto
con l'art. 117, secondo comma, della Costituzione, che riserva alla
potesta' esclusiva statale le materie della sicurezza (lettera h) e
della tutela dell'ambiente (lettera s)».
2.- La seconda delle questioni sollevate dal giudice rimettente
e' fondata con riferimento alla violazione dell'art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost.
Essa ha carattere misto, di sostanza e di competenza, in quanto
il giudice a quo invoca congiuntamente gli artt. 3 e 41 Cost. e
l'art. 117 Cost., essendo da intendere il riferimento a quest'ultima
disposizione, alla luce degli argomenti spesi dal rimettente, come
denuncia della lesione della competenza statale esclusiva in materia
di «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e,
Cost.).
Il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autoveicolo con
conducente (di seguito: NCC) costituisce un «autoservizi[o]
pubblic[o] non di linea», ai sensi dell'art. 1 della legge 15 gennaio
1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea). Prima della riforma del Titolo V
della Parte II della Costituzione, esso rientrava nella competenza
regionale concorrente in materia di «tranvie e linee automobilistiche
di interesse regionale», che comprendeva «i servizi pubblici di
trasporto di persone e merci» (art. 84 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attuazione della
delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»). Gli
artt. 4 e 5 della legge n. 21 del 1992, che indicavano gli oggetti
delle competenze regionali e comunali, non comprendevano i requisiti
di sicurezza dei veicoli. Questi ultimi rientravano infatti nella
competenza esclusiva statale, come confermato da questa Corte,
secondo cui «[l]e attribuzioni dello Stato, delle regioni e delle
province autonome, nella materia delle linee automobilistiche di
interesse regionale, come definite, in riferimento agli artt. 117 e
118 della Costituzione, in particolare dall'art. 3 del d.P.R. 14
gennaio 1972, n. 5 e dagli artt. 84 e 85 del d.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, si ripartiscono secondo criteri funzionali basati
precipuamente sul livello e sul tipo degli interessi da tutelare»,
cosicche' «alla competenza di organi dello Stato e' riservata,
secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze n. 2 del 1993 e n. 58
del 1976), la sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti,
essendo connessa alla protezione dell'interesse generale
dell'incolumita' dei cittadini, che esige uniformita' di parametri di
valutazione per tutto il territorio nazionale, mentre alle regioni
spettano le competenze, che si riferiscono alla regolarita' e alle
diverse modalita' di svolgimento delle tramvie e delle linee
automobilistiche, cioe' sostanzialmente alla gestione del servizio,
in quanto si tratta di profili tipicamente inerenti al rapporto tra
concedente e concessionario» (sentenza n. 135 del 1997).
La disciplina diretta a garantire la sicurezza della
circolazione, in relazione alle caratteristiche dei veicoli, e'
contenuta nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), e nelle norme attuative. Il codice della strada
dispone, all'art. 1, che «[l]a sicurezza delle persone, nella
circolazione stradale, rientra tra le finalita' primarie di ordine
sociale ed economico perseguite dallo Stato», e poi regola sia le
«caratteristiche costruttive e funzionali» dei veicoli a motore («che
interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia
la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento»), ai fini
dell'omologazione iniziale (artt. 71, 75, 76, 77), sia i requisiti e
i controlli volti a garantire l'efficienza dei veicoli in
circolazione (artt. 79 e 80). In particolare, l'art. 80 prevede per
gli autobus la revisione annuale (comma 4), da effettuarsi presso
l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.
A sua volta, la normativa di attuazione del codice (decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il
«Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada») detta le prescrizioni tecniche riguardanti sia l'efficienza
"originaria" dei veicoli (artt. 227 e 228) sia quella "successiva"
dei veicoli in circolazione, ai fini della revisione (artt. 237 e
238). I controlli tecnici periodici dei veicoli a motore sono poi
stati disciplinati in modo dettagliato dalla direttiva 2014/45/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai
controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE, e dal decreto
ministeriale 19 maggio 2017 (Recepimento della direttiva 2014/45/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai
controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE), che la recepisce.
La competenza esclusiva statale sulla disciplina tecnica e sulla
materia della sicurezza della circolazione e dei trasporti e'
confermata dagli artt. 98 (in materia di viabilita') e 104 (in
materia di trasporti) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59), e, in relazione al trasporto pubblico locale,
dall'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Dopo la riforma del Titolo V, mentre la materia del servizio
pubblico di trasporto, di linea e non di linea, e' transitata
nell'ambito della competenza regionale residuale (ex multis, sentenze
n. 137 e n. 78 del 2018, n. 30 del 2016 e n. 452 del 2007), la
materia della sicurezza della circolazione e dei veicoli e' rimasta
di competenza esclusiva statale (sentenze n. 77 del 2013, n. 223 del
2010 e n. 428 del 2004). Per quel che riguarda piu' precisamente la
revisione dei veicoli, la sua disciplina «si innesta nelle materie
della sicurezza e dell'ambiente» (sentenza n. 77 del 2013).
2.1.- La normativa statale dedicata al noleggio di autobus con
conducente adottata con la citata legge n. 218 del 2003 e' peraltro
rivolta anche a tutelare la concorrenza nell'attivita' di NCC (art.
1, commi 1 e 2), allo scopo di garantire in particolare «la
trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di accesso delle
imprese al mercato, nonche' il libero esercizio dell'attivita' in
riferimento alla libera circolazione delle persone», oltre che «la
sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneita' dei requisiti
professionali, la tutela delle condizioni di lavoro» (art. 1, comma
4).
Cosi', l'art. 3 della medesima legge prevede una competenza
ministeriale in materia di misura delle sanzioni pecuniarie e
sospensione e revoca dell'autorizzazione, «al fine di garantire
condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e
di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base
territoriale». E l'art. 4, dedicato agli «Adempimenti delle regioni»,
richiede che gli atti normativi regionali in materia di NCC «siano
rispondenti ai criteri di tutela della liberta' di concorrenza di cui
alla presente legge» (comma 1).
Quanto alla sicurezza, la legge n. 218 del 2003 si occupa dei
requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attivita',
dell'autorizzazione richiesta, dei controlli, delle sanzioni, mentre,
in relazione ai requisiti "oggettivi" dei veicoli, l'art. 2 si limita
a prescrivere che le imprese esercenti servizi di noleggio di autobus
con conducente utilizzino «autobus rispondenti alle caratteristiche
tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilita'» (comma 1),
rinviando implicitamente al complesso della normativa statale in
materia di requisiti tecnici dei veicoli.
La legge n. 218 del 2003 costituisce dunque esercizio delle
competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza
(art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e di sicurezza (art. 117,
secondo comma, lettera h, Cost.) e concilia i due interessi,
potenzialmente confliggenti, al libero esercizio dell'attivita' di
NCC e alla sicurezza del trasporto. La sintesi fra questi interessi
viene definita in una disciplina uniforme in materia di sicurezza,
finalizzata a garantire condizioni omogenee di mercato e l'assenza di
distorsioni della concorrenza su base territoriale.
La disciplina statale, che, come visto, prescrive espressamente
alle regioni di adottare atti normativi «rispondenti ai criteri di
tutela della liberta' di concorrenza di cui alla presente legge»
(art. 4, comma 1, della legge n. 218 del 2003), condiziona la
competenza legislativa residuale regionale in materia di servizio
pubblico di trasporto (nel caso di specie, non di linea). La logica e
la lettera delle disposizioni statali richiamate, lette in
connessione con il complesso della disciplina statale in materia di
controlli tecnici dei veicoli (illustrata sopra), precludono alle
regioni di introdurre un ulteriore requisito attinente all'efficienza
tecnica del veicolo, che finisce per limitare l'esercizio dell'NCC da
parte degli operatori "interni" e per creare dunque una distorsione
della concorrenza su base territoriale.
Per tali ragioni, questa Corte ha gia' dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di un'altra disposizione della stessa
legge della Regione Piemonte, analoga a quella oggetto del presente
giudizio, che disponeva che «[g]li incrementi del parco autobus
successivi al rilascio dell'autorizzazione sono effettuati con
autobus nuovi» (art. 12, comma 3, legge reg. Piemonte n. 22 del 2006,
abrogato nelle more del relativo giudizio), osservando, tra l'altro,
che «i citati artt. 1 e 4 della legge n. 218 del 2003 devono essere
intesi nel senso che, essendosi assunto il legislatore statale il
compito di conciliare la liberta' di iniziativa economica con
l'esigenza di sicurezza dei viaggiatori (art. 1), le regioni sono
abilitate a regolare gli oggetti indicati dalla stessa legge statale
(art. 4) e, in generale, la gestione del servizio (sentenze n. 30 del
1998 e n. 135 del 1997), ma non possono introdurre, a carico delle
imprese di trasporto aventi sede nel territorio regionale, limiti
che, lungi dal rispettare i "criteri di tutela della liberta' di
concorrenza" fissati nella legge statale (art. 4, comma 1),
penalizzerebbero gli operatori "interni", data l'assenza di
delimitazioni territoriali delle autorizzazioni rilasciate nelle
altre regioni (art. 5, comma 3)» (sentenza n. 30 del 2016).
Anche nel caso della previsione regionale qui censurata si deve
pertanto concludere nel senso che essa incide negativamente sul
livello di tutela della concorrenza fissato dalla legge statale. Per
quanto di contenuto in se' non irragionevole, la disposizione eccede
dunque l'ambito costituzionalmente definito della potesta'
legislativa regionale.
Di conseguenza deve essere dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte
n. 22 del 2006, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera
e), Cost.
3.- Le altre questioni sollevate dal rimettente restano
assorbite.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, commi 1 e
2, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in
materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di
autobus con conducente).
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 gennaio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento