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martedì 23 aprile 2019

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 12 aprile 2019 Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (19A02595) (GU n.95 del 23-4-2019)



 MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 12 aprile 2019

Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione  di  norme
tecniche di  prevenzione  incendi,  ai  sensi  dell'articolo  15  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (19A02595)

(GU n.95 del 23-4-2019)


                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto il decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  recante  il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell'art.  11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  concernente  il  regolamento  per  la   semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 recante le
disposizioni relative alle modalita' di presentazione  delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015  recante
l'approvazione di norme tecniche di  prevenzione  incendi,  ai  sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  192  del  20
agosto 2015, e successive modificazioni;
  Ravvisata la necessita' di continuare l'azione di semplificazione e
razionalizzazione  dell'attuale   corpo   normativo   relativo   alla
prevenzione degli incendi, mediante l'utilizzo di un nuovo  approccio
metodologico piu' aderente al progresso tecnologico e  agli  standard
internazionali;
  Sentito il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139;

                              Decreta:

                               Art. 1

                  Modifiche all'art. 1 del decreto
               del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

  1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015
il comma 2 e' abrogato.

                               Art. 2

                  Modifiche all'art. 2 del decreto
               del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

  1. L'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015  e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 2 (Campo di applicazione e modalita' applicative).  -  1.  Le
norme tecniche  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  si  applicano  alla
progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attivita'  di
cui all'allegato I del decreto del  Presidente  della  Repubblica  1°
agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40;  da
42 a 47; da 50 a  54;  56;  57;  63;  64;  66,  ad  esclusione  delle
strutture turistico-ricettive all'aria aperta e  dei  rifugi  alpini;
67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a  71;  73;  75;  76.  Sono
fatte salve le modalita'  applicative  alternative  di  cui  all'art.
2-bis.
  2. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano  alle
attivita' di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
  3. Per gli  interventi  di  modifica  ovvero  di  ampliamento  alle
attivita' di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1,  comma  1,
si applicano a condizione che  le  misure  di  sicurezza  antincendio
esistenti,    nella    parte    dell'attivita'    non     interessata
dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
  4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle  attivita'
esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al  comma
3, si  continuano  ad  applicare  le  specifiche  norme  tecniche  di
prevenzione incendi di cui all'art. 5 comma 1-bis e, per  quanto  non
disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di  prevenzione  incendi
di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139. Nei casi previsti dal presente comma, e' fatta salva,  altresi',
la possibilita' per il responsabile dell'attivita'  di  applicare  le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, all'intera attivita'.
  5. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, possono essere  di
riferimento per la  progettazione,  la  realizzazione  e  l'esercizio
delle attivita' che non rientrano  nei  limiti  di  assoggettabilita'
previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della  Repubblica
1° agosto 2011, n.  151,  o  che  non  siano  elencate  nel  medesimo
allegato.».

                               Art. 3

              Introduzione dell'art. 2-bis del decreto
               del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

  1. Dopo l'art. 2 del decreto del  Ministro  dell'interno  3  agosto
2015 e' aggiunto il seguente articolo:
  «Art.  2-bis  (Modalita'  applicative   alternative).   -   1.   In
alternativa alle norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, e'  fatta
salva  la  possibilita'  di  applicare  le  norme  tecniche  indicate
all'art. 5, comma  1-bis,  per  le  seguenti  attivita',  cosi'  come
individuate ai punti di cui all'allegato I del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
    a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria
aperta e dei rifugi alpini;
    b) 67, ad esclusione degli asili nido;
    c) 69, limitatamente alle attivita' commerciali ove sia  prevista
la vendita e l'esposizione di beni;
    d) 71;
    e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali
adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.».

                               Art. 4

                  Modifiche all'art. 5 del decreto
               del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

  1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto  2015,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis. Alle attivita' per le  quali  vengono  applicate  le  norme
tecniche di cui all'art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti:
    a) decreto del 30 novembre  1983  recante  «Termini,  definizioni
generali e  simboli  grafici  di  prevenzione  incendi  e  successive
modificazioni»;
    b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti  di  reazione  al
fuoco dei  materiali  costituenti  le  condotte  di  distribuzione  e
ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
    c) decreto del 3 novembre  2004  recante  «disposizioni  relative
all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura
delle porte installate lungo le  vie  di  esodo,  relativamente  alla
sicurezza in caso di incendio»;
    d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti  di  reazione  al
fuoco  dei  prodotti   da   costruzione   installati   in   attivita'
disciplinate  da  specifiche  disposizioni  tecniche  di  prevenzione
incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
    e) decreto del 15  settembre  2005  recante  «Approvazione  della
regola tecnica di prevenzione incendi per i vani  degli  impianti  di
sollevamento  ubicati  nelle  attivita'  soggette  ai  controlli   di
prevenzione incendi;
    f) decreto del 16  febbraio  2007,  recante  «Classificazione  di
resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di  opere  da
costruzione»;
    g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni  di  resistenza
al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
    h) decreto del  20  dicembre  2012  recante  «Regola  tecnica  di
prevenzione incendi per gli  impianti  di  protezione  attiva  contro
l'incendio  installati  nelle  attivita'  soggette  ai  controlli  di
prevenzione incendi»;
    i) decreto del Ministro dell'interno  22  febbraio  2006  recante
«Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione, la costruzione  e  esercizio  di  edifici  e/o  locali
destinati ad uffici»;
    l) decreto  del  Ministro  dell'interno  9  aprile  1994  recante
«Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
costruzione    e    l'esercizio     delle     attivita'     ricettive
turistico-alberghiere»;
    m) decreto del  Ministro  dell'interno  6  ottobre  2003  recante
«Approvazione della  regola  tecnica  recante  l'aggiornamento  delle
disposizioni  di  prevenzione  incendi  per  le  attivita'  ricettive
turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»;
    n) decreto del  Ministro  dell'interno  14  luglio  2015  recante
«Disposizioni di  prevenzione  incendi  per  le  attivita'  ricettive
turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino
a 50»;
    o) decreto del Ministro dell'interno  1°  febbraio  1986  recante
«Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio delle
autorimesse e simili»;
    p) decreto del Ministro dell'interno  22  novembre  2002  recante
«Disposizioni in materia di parcamento di  autoveicoli  alimentati  a
gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al
sistema di sicurezza dell'impianto;
    q) decreto del  Ministro  dell'interno  26  agosto  1992  recante
«Norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica  e  successive
integrazioni»;
    r) decreto del  Ministro  dell'interno  27  luglio  2010  recante
«Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione, costruzione ed esercizio delle  attivita'  commerciali
con superficie superiore a 400 mq»;
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  Per  le  attivita'  di  cui  all'art.  2  in  regola  con  gli
adempimenti  previsti  agli  articoli  3,  4  e  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1°  agosto  2011,  n.  151,  il  presente
decreto non comporta adempimenti.».

                               Art. 5

                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Le modifiche introdotte  con  gli  articoli  1,  2,  3  e  4  si
applicano alle  attivita'  interessate  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.
  2. Il presente decreto entra in vigore  il  centottantesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 aprile 2019

                                    Il Ministro dell'interno: Salvini

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