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martedì 23 aprile 2019
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 12 aprile 2019 Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (19A02595) (GU n.95 del 23-4-2019)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 12 aprile 2019
Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme
tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (19A02595)
(GU n.95 del 23-4-2019)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente il regolamento per la semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 recante le
disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante
l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 20
agosto 2015, e successive modificazioni;
Ravvisata la necessita' di continuare l'azione di semplificazione e
razionalizzazione dell'attuale corpo normativo relativo alla
prevenzione degli incendi, mediante l'utilizzo di un nuovo approccio
metodologico piu' aderente al progresso tecnologico e agli standard
internazionali;
Sentito il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 1 del decreto
del Ministro dell'interno 3 agosto 2015
1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015
il comma 2 e' abrogato.
Art. 2
Modifiche all'art. 2 del decreto
del Ministro dell'interno 3 agosto 2015
1. L'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Campo di applicazione e modalita' applicative). - 1. Le
norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alla
progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attivita' di
cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da
42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle
strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini;
67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76. Sono
fatte salve le modalita' applicative alternative di cui all'art.
2-bis.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alle
attivita' di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle
attivita' di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1,
si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio
esistenti, nella parte dell'attivita' non interessata
dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attivita'
esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma
3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di
prevenzione incendi di cui all'art. 5 comma 1-bis e, per quanto non
disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi
di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139. Nei casi previsti dal presente comma, e' fatta salva, altresi',
la possibilita' per il responsabile dell'attivita' di applicare le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, all'intera attivita'.
5. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, possono essere di
riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio
delle attivita' che non rientrano nei limiti di assoggettabilita'
previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo
allegato.».
Art. 3
Introduzione dell'art. 2-bis del decreto
del Ministro dell'interno 3 agosto 2015
1. Dopo l'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto
2015 e' aggiunto il seguente articolo:
«Art. 2-bis (Modalita' applicative alternative). - 1. In
alternativa alle norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, e' fatta
salva la possibilita' di applicare le norme tecniche indicate
all'art. 5, comma 1-bis, per le seguenti attivita', cosi' come
individuate ai punti di cui all'allegato I del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria
aperta e dei rifugi alpini;
b) 67, ad esclusione degli asili nido;
c) 69, limitatamente alle attivita' commerciali ove sia prevista
la vendita e l'esposizione di beni;
d) 71;
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali
adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.».
Art. 4
Modifiche all'art. 5 del decreto
del Ministro dell'interno 3 agosto 2015
1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Alle attivita' per le quali vengono applicate le norme
tecniche di cui all'art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti:
a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni
generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive
modificazioni»;
b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al
fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e
ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
c) decreto del 3 novembre 2004 recante «disposizioni relative
all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura
delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla
sicurezza in caso di incendio»;
d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al
fuoco dei prodotti da costruzione installati in attivita'
disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione
incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di
sollevamento ubicati nelle attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi;
f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di
resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da
costruzione»;
g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza
al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di
prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro
l'incendio installati nelle attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi»;
i) decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006 recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e esercizio di edifici e/o locali
destinati ad uffici»;
l) decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive
turistico-alberghiere»;
m) decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003 recante
«Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle
disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive
turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»;
n) decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015 recante
«Disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive
turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino
a 50»;
o) decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986 recante
«Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio delle
autorimesse e simili»;
p) decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2002 recante
«Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a
gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al
sistema di sicurezza dell'impianto;
q) decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante
«Norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica e successive
integrazioni»;
r) decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010 recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita' commerciali
con superficie superiore a 400 mq»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per le attivita' di cui all'art. 2 in regola con gli
adempimenti previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il presente
decreto non comporta adempimenti.».
Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
1. Le modifiche introdotte con gli articoli 1, 2, 3 e 4 si
applicano alle attivita' interessate a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2019
Il Ministro dell'interno: Salvini
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