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mercoledì 23 ottobre 2019

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 2 ottobre 2019, n. 122 Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di eta' inferiore a quattro anni. (19G00130) (GU n.249 del 23-10-2019) Vigente al: 7-11-2019



 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 ottobre 2019, n. 122

Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del  Nuovo  codice  della
strada in materia di dispositivi antiabbandono  di  bambini  di  eta'
inferiore a quattro anni. (19G00130)

(GU n.249 del 23-10-2019)


 Vigente al: 7-11-2019 




                             IL MINISTRO
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 1° ottobre 2018, n. 117, che introduce l'obbligo  di
installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei
veicoli chiusi e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;
  Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9  luglio  2008,  che  stabilisce  procedure  relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la
decisione n. 3052/95/CE che, a decorrere dal 19  aprile  2020,  sara'
sostituito dal regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo  al  reciproco  riconoscimento
delle merci legalmente commercializzate in un altro  Stato  membro  e
che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;
  Vista  la  direttiva  2001/95/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla  sicurezza  generale  dei
prodotti applicabile ai prodotti  di  consumo  quando  la  pertinente
legislazione   di   armonizzazione   dell'Unione    non    disciplina
adeguatamente la sicurezza per uno di questi prodotti;
  Vista  la  direttiva  2007/46/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  5  settembre  2007,  che  istituisce  un  quadro  per
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche'  dei
sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli;
  Vista la legislazione di armonizzazione dell'Unione che  garantisce
la  salute  e  la  sicurezza  delle  apparecchiature   elettriche   o
elettroniche  ed,  in  particolare,  la  direttiva   2014/53/UE   del
Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   del   16   aprile   2014,
sull'armonizzazione delle leggi  degli  Stati  membri  relative  alla
messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature  radio  e  che
abroga la direttiva 1999/5/CE;
  Vista la legislazione di armonizzazione dell'Unione che  garantisce
la compatibilita' elettromagnetica delle apparecchiature elettriche o
elettroniche  ed,  in  particolare,  la  direttiva   2014/53/UE   del
Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   del   16   aprile   2014,
sull'armonizzazione delle leggi  degli  Stati  membri  relative  alla
messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature  radio  e  che
abroga  la  direttiva  1999/5/CE  e  la  direttiva   2014/30/UE   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   del   26   febbraio   2014,
sull'armonizzazione delle leggi  degli  Stati  membri  relative  alla
compatibilita' elettromagnetica;
  Vista la direttiva (UE) 2015/1535  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione;
  Visto il Regolamento n. 44 della Commissione economica per l'Europa
delle  Nazioni  Unite  (UN/ECE)  del  10  novembre   2010,   recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei  dispositivi  di
ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore»;
  Visto  il  Regolamento  n.  129  della  Commissione  economica  per
l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 10  giugno  2014,  recante:
«Prescrizioni  uniformi  relative  all'omologazione  di   dispositivi
avanzati di ritenuta per bambini usati a bordo dei veicoli a motore»;
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  il
nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 172;
  Considerata  la  necessita'   di   prevedere   le   caratteristiche
tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme  volto  a
prevenire l'abbandono dei bambini sui veicoli delle categorie M1, N1,
N2 e N3;
  Esperita la procedura  di  informazione  prevista  dall'articolo  5
della richiamata direttiva (UE) 2015/1535;
  Acquisito il parere favorevole della Commissione europea  contenuto
nella comunicazione TRIS (2019) 01997 del 22 luglio 2019;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  26  settembre
2019;
  Vista la  nota  del  30  settembre  2019,  con  cui  lo  schema  di
regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) veicolo:  un  veicolo  appartenente  ad  una  delle  categorie
internazionali M1, N1, N2 ed N3, cosi' come definite dalla  direttiva
2007/46/CE;
    b)  dispositivo  antiabbandono:  un   dispositivo   di   allarme,
costituito da uno o piu' elementi interconnessi, la cui  funzione  e'
quella di prevenire l'abbandono dei  bambini  di  eta'  inferiore  ai
quattro anni, a bordo dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e  N3  e
che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo;
    c) sistemi di ritenuta per bambini: quelli indicati  all'articolo
172, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
    d) normativa di armonizzazione dell'Unione: normativa dell'Unione
europea  che  armonizza  le  condizioni  di  commercializzazione  del
dispositivo antiabbandono quale prodotto;
    e) fabbricante:  persona  fisica  o  giuridica  che  fabbrica  un
dispositivo antiabbandono ovvero lo fa progettare o fabbricare e  che
lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
    f)  operatore  economico:  il  fabbricante,   l'importatore,   il
rappresentante  autorizzato  o  il   distributore   di   un   sistema
antiabbandono;
    g) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e  i  provvedimenti
adottati dalle autorita' pubbliche per garantire  che  i  dispositivi
antiabbandono siano conformi  ai  requisiti  stabiliti  dal  presente
regolamento;
    h)  autorita'  di  vigilanza  del  mercato:  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti;
    i) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di merci per la
distribuzione,  il  consumo  o  l'uso  sul  mercato  nell'ambito   di
un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

                               Art. 2

                       Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento si applica ai dispositivi antiabbandono,
di cui all'articolo 172 del codice della strada.
  2.  Il  presente  regolamento  non  pregiudica  la   normativa   di
armonizzazione dell'Unione.  Quando  i  dispositivi  contemplati  dal
presente  regolamento  rientrano  nel  campo  di  applicazione  della
normativa di armonizzazione dell'Unione, essi devono rispettare  tale
legislazione.

                               Art. 3

                      Caratteristiche generali

  1. Il dispositivo antiabbandono puo' essere:
    a) integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini;
    b) una dotazione di base o un accessorio  del  veicolo,  compresi
nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
    c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini  sia  dal
veicolo.

                               Art. 4

     Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali

  1. Quando sono immessi sul  mercato,  i  dispositivi  antiabbandono
aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3,  lettere  a)  e  b),
devono essere conformi alle prescrizioni riportate  nell'allegato  A,
punto 1, al presente regolamento.
  2. Quando sono immessi sul  mercato,  i  dispositivi  antiabbandono
aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, lettera  c),  devono
essere conformi alle prescrizioni riportate nell'allegato A, punti  1
e 2, al presente regolamento.

                               Art. 5

                     Obblighi per il fabbricante

  1. Quando un dispositivo antiabbandono e' messo a disposizione  sul
mercato, il fabbricante deve accertarsi che esso  sia  conforme  alle
prescrizioni tecniche costruttive e funzionali  essenziali  ai  sensi
dell'articolo 4. Il fabbricante redige la documentazione  tecnica  e,
su richiesta, la mette a disposizione dell'autorita' di vigilanza del
mercato.
  2. La documentazione tecnica di cui  al  comma  1,  deve  contenere
tutti  i  dati  o  dettagli  pertinenti  dei  mezzi  utilizzati   dal
fabbricante  per  garantire  che  il  dispositivo  antiabbandono  sia
conforme alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali,
come specificato all'articolo 4.
  3. Per il  dispositivo  di  cui  all'articolo  3,  lettera  c),  la
documentazione tecnica,  di  cui  ai  commi  1  e  2,  comprende  una
valutazione delle interazioni con il veicolo o il sistema di ritenuta
per bambini.
  4. Ai fini di cui  all'articolo  6,  il  fabbricante  rilascia  una
dichiarazione di conformita',  redatta  secondo  il  modello  di  cui
all'allegato B, e la rende disponibile su richiesta. Nel redigere  la
dichiarazione  di  conformita',   il   fabbricante   si   assume   la
responsabilita' della conformita' del dispositivo antiabbandono  alle
prescrizioni tecniche costruttive  e  funzionali  essenziali  di  cui
all'articolo 4.
  5. Ogni dispositivo antiabbandono deve  essere  accompagnato,  alla
vendita, dalle  prescrizioni  per  l'installazione,  comprendenti  le
indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l'uso
e la manutenzione, ad eccezione dei casi per i  quali  cio'  non  sia
richiesto dalla normativa di armonizzazione dell'Unione.

                               Art. 6

                        Vigilanza del mercato

  1.   La   vigilanza   del   mercato   per   quanto   riguarda    la
commercializzazione dei dispositivi antiabbandono e' effettuata dalla
Direzione generale per la motorizzazione, ai sensi del regolamento CE
n. 765/2008 e, a partire dal 16 luglio 2021, del  regolamento  UE  n.
2019/1020.

                               Art. 7

Dispositivi  antiabbandono  riconosciuti  da   altri   Stati   membri
  dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

  1. Si presumono conformi alle disposizioni del presente regolamento
i dispositivi  antiabbandono  legalmente  commercializzati  in  altri
Stati appartenenti all'Unione europea o in  Turchia,  o  originari  e
legalmente commercializzati in uno Stato appartenente  all'EFTA,  che
e' parte contraente dell'Accordo SEE.
  2.  L'applicazione  del  presente  regolamento  e'  soggetta   alle
disposizioni  del  regolamento  764/2008/CE  e  del  regolamento   UE
2019/515.
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 2 ottobre 2019

                                              Il Ministro: De Micheli
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2019
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, foglio n. 3460

                                                           Allegato A

                                                         (articolo 4)

     Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali

1. Caratteristiche funzionali essenziali
      a) Il dispositivo antiabbandono deve segnalare  l'abbandono  di
un bambino di eta' inferiore a 4  anni,  sul  veicolo  sul  quale  e'
trasportato, da parte del  conducente  del  veicolo  stesso  mediante
l'attivazione di uno dei segnali di cui alla lettera d);
      b)  il  dispositivo  deve  essere   in   grado   di   attivarsi
automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del
conducente;
      c)  il  dispositivo  deve  dare  un  segnale  di  conferma   al
conducente nel momento dell'avvenuta attivazione;
      d) nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessita' di  dare
un segnale di allarme, quest'ultimo deve essere in grado di  attirare
l'attenzione  del  conducente  tempestivamente  attraverso   appositi
segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili  all'interno
o all'esterno del veicolo;
      e)  il  dispositivo  antiabbandono  deve  essere  in  grado  di
attivare il sistema di comunicazione indicato alla lettera g);
      f) se alimentato da batteria, il  dispositivo  deve  essere  in
grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;
      g) i dispositivi antiabbandono  possono  essere  dotati  di  un
sistema di comunicazione automatico per l'invio, per mezzo delle reti
di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.
2. Caratteristiche tecnico-costruttive essenziali
      a) Il dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con
logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori;
      b) nell'interazione con il veicolo o con  apposito  sistema  di
ritenuta,  il  dispositivo  non  deve  in  alcun  modo  alterarne  le
caratteristiche di omologazione.

                                                           Allegato B

              Parte di provvedimento in formato grafico



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