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mercoledì 23 ottobre 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 2 ottobre 2019, n. 122 Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di eta' inferiore a quattro anni. (19G00130) (GU n.249 del 23-10-2019) Vigente al: 7-11-2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 ottobre 2019, n. 122
Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della
strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di eta'
inferiore a quattro anni. (19G00130)
(GU n.249 del 23-10-2019)
Vigente al: 7-11-2019
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1° ottobre 2018, n. 117, che introduce l'obbligo di
installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei
veicoli chiusi e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;
Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la
decisione n. 3052/95/CE che, a decorrere dal 19 aprile 2020, sara'
sostituito dal regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento
delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e
che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;
Vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei
prodotti applicabile ai prodotti di consumo quando la pertinente
legislazione di armonizzazione dell'Unione non disciplina
adeguatamente la sicurezza per uno di questi prodotti;
Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei
sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli;
Vista la legislazione di armonizzazione dell'Unione che garantisce
la salute e la sicurezza delle apparecchiature elettriche o
elettroniche ed, in particolare, la direttiva 2014/53/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE;
Vista la legislazione di armonizzazione dell'Unione che garantisce
la compatibilita' elettromagnetica delle apparecchiature elettriche o
elettroniche ed, in particolare, la direttiva 2014/53/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE e la direttiva 2014/30/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica;
Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del
Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione;
Visto il Regolamento n. 44 della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 10 novembre 2010, recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di
ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore»;
Visto il Regolamento n. 129 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 10 giugno 2014, recante:
«Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi
avanzati di ritenuta per bambini usati a bordo dei veicoli a motore»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il
nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 172;
Considerata la necessita' di prevedere le caratteristiche
tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme volto a
prevenire l'abbandono dei bambini sui veicoli delle categorie M1, N1,
N2 e N3;
Esperita la procedura di informazione prevista dall'articolo 5
della richiamata direttiva (UE) 2015/1535;
Acquisito il parere favorevole della Commissione europea contenuto
nella comunicazione TRIS (2019) 01997 del 22 luglio 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre
2019;
Vista la nota del 30 settembre 2019, con cui lo schema di
regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) veicolo: un veicolo appartenente ad una delle categorie
internazionali M1, N1, N2 ed N3, cosi' come definite dalla direttiva
2007/46/CE;
b) dispositivo antiabbandono: un dispositivo di allarme,
costituito da uno o piu' elementi interconnessi, la cui funzione e'
quella di prevenire l'abbandono dei bambini di eta' inferiore ai
quattro anni, a bordo dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 e
che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo;
c) sistemi di ritenuta per bambini: quelli indicati all'articolo
172, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
d) normativa di armonizzazione dell'Unione: normativa dell'Unione
europea che armonizza le condizioni di commercializzazione del
dispositivo antiabbandono quale prodotto;
e) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un
dispositivo antiabbandono ovvero lo fa progettare o fabbricare e che
lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
f) operatore economico: il fabbricante, l'importatore, il
rappresentante autorizzato o il distributore di un sistema
antiabbandono;
g) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e i provvedimenti
adottati dalle autorita' pubbliche per garantire che i dispositivi
antiabbandono siano conformi ai requisiti stabiliti dal presente
regolamento;
h) autorita' di vigilanza del mercato: il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
i) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di merci per la
distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nell'ambito di
un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai dispositivi antiabbandono,
di cui all'articolo 172 del codice della strada.
2. Il presente regolamento non pregiudica la normativa di
armonizzazione dell'Unione. Quando i dispositivi contemplati dal
presente regolamento rientrano nel campo di applicazione della
normativa di armonizzazione dell'Unione, essi devono rispettare tale
legislazione.
Art. 3
Caratteristiche generali
1. Il dispositivo antiabbandono puo' essere:
a) integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini;
b) una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi
nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal
veicolo.
Art. 4
Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali
1. Quando sono immessi sul mercato, i dispositivi antiabbandono
aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, lettere a) e b),
devono essere conformi alle prescrizioni riportate nell'allegato A,
punto 1, al presente regolamento.
2. Quando sono immessi sul mercato, i dispositivi antiabbandono
aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, lettera c), devono
essere conformi alle prescrizioni riportate nell'allegato A, punti 1
e 2, al presente regolamento.
Art. 5
Obblighi per il fabbricante
1. Quando un dispositivo antiabbandono e' messo a disposizione sul
mercato, il fabbricante deve accertarsi che esso sia conforme alle
prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali ai sensi
dell'articolo 4. Il fabbricante redige la documentazione tecnica e,
su richiesta, la mette a disposizione dell'autorita' di vigilanza del
mercato.
2. La documentazione tecnica di cui al comma 1, deve contenere
tutti i dati o dettagli pertinenti dei mezzi utilizzati dal
fabbricante per garantire che il dispositivo antiabbandono sia
conforme alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali,
come specificato all'articolo 4.
3. Per il dispositivo di cui all'articolo 3, lettera c), la
documentazione tecnica, di cui ai commi 1 e 2, comprende una
valutazione delle interazioni con il veicolo o il sistema di ritenuta
per bambini.
4. Ai fini di cui all'articolo 6, il fabbricante rilascia una
dichiarazione di conformita', redatta secondo il modello di cui
all'allegato B, e la rende disponibile su richiesta. Nel redigere la
dichiarazione di conformita', il fabbricante si assume la
responsabilita' della conformita' del dispositivo antiabbandono alle
prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali di cui
all'articolo 4.
5. Ogni dispositivo antiabbandono deve essere accompagnato, alla
vendita, dalle prescrizioni per l'installazione, comprendenti le
indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l'uso
e la manutenzione, ad eccezione dei casi per i quali cio' non sia
richiesto dalla normativa di armonizzazione dell'Unione.
Art. 6
Vigilanza del mercato
1. La vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei dispositivi antiabbandono e' effettuata dalla
Direzione generale per la motorizzazione, ai sensi del regolamento CE
n. 765/2008 e, a partire dal 16 luglio 2021, del regolamento UE n.
2019/1020.
Art. 7
Dispositivi antiabbandono riconosciuti da altri Stati membri
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
1. Si presumono conformi alle disposizioni del presente regolamento
i dispositivi antiabbandono legalmente commercializzati in altri
Stati appartenenti all'Unione europea o in Turchia, o originari e
legalmente commercializzati in uno Stato appartenente all'EFTA, che
e' parte contraente dell'Accordo SEE.
2. L'applicazione del presente regolamento e' soggetta alle
disposizioni del regolamento 764/2008/CE e del regolamento UE
2019/515.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 2 ottobre 2019
Il Ministro: De Micheli
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2019
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, reg. n. 1, foglio n. 3460
Allegato A
(articolo 4)
Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali
1. Caratteristiche funzionali essenziali
a) Il dispositivo antiabbandono deve segnalare l'abbandono di
un bambino di eta' inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale e'
trasportato, da parte del conducente del veicolo stesso mediante
l'attivazione di uno dei segnali di cui alla lettera d);
b) il dispositivo deve essere in grado di attivarsi
automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del
conducente;
c) il dispositivo deve dare un segnale di conferma al
conducente nel momento dell'avvenuta attivazione;
d) nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessita' di dare
un segnale di allarme, quest'ultimo deve essere in grado di attirare
l'attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi
segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all'interno
o all'esterno del veicolo;
e) il dispositivo antiabbandono deve essere in grado di
attivare il sistema di comunicazione indicato alla lettera g);
f) se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in
grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;
g) i dispositivi antiabbandono possono essere dotati di un
sistema di comunicazione automatico per l'invio, per mezzo delle reti
di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.
2. Caratteristiche tecnico-costruttive essenziali
a) Il dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con
logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori;
b) nell'interazione con il veicolo o con apposito sistema di
ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alterarne le
caratteristiche di omologazione.
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
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