MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
DECRETO 24 dicembre 2019, n. 177
Regolamento recante i criteri e le modalita' di attribuzione e di
utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma
604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. (20G00018)
(GU n.41 del 19-2-2020)
Vigente al: 5-3-2020
Capo I
Disposizioni generali
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI E PER IL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge
finanziaria 2008);
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia per
l'Italia digitale;
Visto l'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, la Tabella
n. 13 dello stato di previsione del Ministero delle attivita'
culturali e del turismo che al capitolo 1430 ha stanziato, nella
sezione II, per gli anni 2018 e 2019 e per le stesse finalita' la
dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 979, della legge
n. 208 del 2015;
Visto l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, ai sensi del quale «a tutti i residenti nel territorio nazionale
in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di
validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nel 2019, e'
assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240 milioni di
euro, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti
per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal
vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed
eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi
naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di
teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai
fini del computo del valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti gli importi nominali da assegnare
nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalita' di
attribuzione e di utilizzo della Carta»;
Visto l'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 giugno 2019,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.
81, che aggiunge, tra i prodotti acquistabili con la Carta
elettronica di cui l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, i prodotti dell'editoria audiovisiva;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
settembre 2016, n. 187, e successive modificazioni, recante
«Regolamento recante i criteri e le modalita' di attribuzione e di
utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma
979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive
modificazioni»;
Tenuto conto dell'attuazione delle analoghe misure di
riconoscimento di una Carta elettronica ai neo-diciottenni gia'
realizzate negli anni 2016, 2017 e 2018 e, in particolare, della
realizzazione di una apposita piattaforma informatica dedicata e
della definizione e implementazione delle modalita' di registrazione
dei beneficiari e degli operatori commerciali, della emissione e
validazione dei buoni di spesa, della fatturazione;
Rilevato che beneficiari e beni acquistabili con la Carta
elettronica sono i medesimi gia' previsti nelle precedenti analoghe
misure attuate negli anni precedenti e regolate dal sopra menzionato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016,
n. 187, con la sola integrazione dei prodotti dell'editoria
audiovisiva tra i beni acquistabili;
Ritenuto opportuno, al fine di assicurare la migliore continuita'
delle iniziative e di non determinare costi aggiuntivi per
l'amministrazione ne' nuovi oneri per gli operatori gia' attivi sulla
predetta piattaforma informatica dedicata, di continuare ad
utilizzare tale strumento;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del
5 dicembre 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, effettuata con nota del 19 dicembre 2019;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di
attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, di seguito
«Carta», prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre
2018, n. 145.
Art. 2
Carta elettronica
1. Il valore nominale di ciascuna Carta e' pari all'importo di 500
euro.
2. La Carta e' realizzata in forma di applicazione informatica,
utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della
normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con
riferimento, in particolare alle modalita' e ai tempi di
conservazione dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della
Carta secondo le modalita' previste dall'articolo 5 e delle strutture
e degli esercizi commerciali presso cui e' possibile utilizzare la
Carta secondo le modalita' stabilite dall'articolo 7.
4. L'applicazione prevede la generazione, nell'area riservata di
ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con
codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o
servizi consentiti dall'articolo 1, comma 604, della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
Art. 3
Beneficiari della Carta
1. La Carta e' concessa ai residenti nel territorio nazionale in
possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di
validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2019.
2. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il
Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini
e imprese, di seguito «SPID», gestito dall'Agenzia per l'Italia
digitale. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione della
identita' digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 24 ottobre 2014. Attraverso il medesimo sistema SPID, e'
acquisito l'indirizzo e-mail dei beneficiari, che l'amministrazione
responsabile tratta secondo quanto previsto dall'articolo 10 per la
realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo
della Carta elettronica.
Art. 4
Soggetti responsabili
per la realizzazione della Carta
1. L'amministrazione responsabile per l'attuazione del presente
decreto e' il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, di seguito «MIBACT». A tal fine, il MIBACT si avvale, nel
rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati
personali, dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19,
comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle societa'
SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. e CONSAP -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.
Capo II
Funzionamento della carta
Art. 5
Attivazione della Carta
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le
credenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sulla piattaforma
informatica dedicata, attiva all'indirizzo
https://www.18app.italia.it/. La registrazione e' consentita fino al
31 agosto 2020.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun
soggetto beneficiario registrato e' attribuita una Carta, per un
importo pari a 500 euro, per l'acquisto di:
a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e
spettacoli dal vivo;
b) libri;
c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali,
monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
d) musica registrata;
e) corsi di musica;
f) corsi di teatro;
g) corsi di lingua straniera;
h) prodotti dell'editoria audiovisiva.
Art. 6
Uso della Carta
1. La Carta e' utilizzabile, entro e non oltre il 28 febbraio 2021,
da parte dei beneficiari per acquisti presso le strutture e gli
esercizi di cui all'articolo 7.
2. La Carta e' usata attraverso buoni di spesa, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di spesa e' individuale e
nominativo e puo' essere speso esclusivamente dal beneficiario
registrato.
3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i
dati richiesti sulla piattaforma elettronica, e impiegati per gli
acquisti. I buoni possono altresi' essere stampati.
4. L'accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti
accreditati ai sensi dell'articolo 7 determina la riduzione, pari
all'importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in
capo al beneficiario.
5. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano
variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario.
Art. 7
Registrazione di strutture, imprese e esercizi commerciali ed
accettazione dei buoni
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, le imprese e
gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e
teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali,
le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal
vivo, presso i quali e' possibile utilizzare la Carta sono inseriti,
a cura del MIBACT, in un apposito elenco, consultabile sulla
piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo
https://www.18app.italia.it/.
2. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali e' previsto un
biglietto di ingresso, e' curato dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo.
3. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di
esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIBACT puo'
stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali,
nonche' con associazioni di categoria.
4. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i
titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi
interessati si registrano, entro e non oltre il 31 agosto 2020, sulla
piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene
tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle
entrate, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO
dell'attivita' prevalentemente svolta, della denominazione e dei
luoghi dove viene svolta l'attivita', della tipologia di beni e
servizi, la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati
esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1,
comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonche'
l'accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative
alla fatturazione.
5. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei
soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le
modalita' stabilite dal presente decreto, nonche' l'obbligo della
tenuta di un «registro vendite», da compilare in conformita' a quanto
previsto nelle condizioni di uso, redatte nel rispetto della
normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali,
accettate in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e
alle transazioni realizzate con la Carta.
Art. 8
Fatturazione e liquidazione
1. A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento
dell'acquisto secondo le modalita' di cui all'articolo 2, e'
riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e
inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono
di spesa medesimo. Il credito e' registrato nell'apposita area
disponibile sulla piattaforma dedicata.
2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, redatta in
conformita' alle specifiche linee guida pubblicate consultabili sulla
piattaforma dedicata, il soggetto ottiene l'accredito di un importo
pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante
acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla
piattaforma informatica dedicata, nonche' dalla piattaforma di
fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al
riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 9
Controlli e sanzioni
1. Il MIBACT vigila sul corretto funzionamento della Carta e puo'
provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle
norme del presente decreto, alla disattivazione della Carta di uno
dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di una struttura, di
un'impresa o di un esercizio commerciale ammessi, nonche' al diniego
di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente
o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, fatte salve le
ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. Nei casi di cui
al primo periodo, il MIBACT puo' disporre in via cautelare, con
provvedimento motivato, la sospensione dell'erogazione degli
accrediti ovvero, in presenza di condotte piu' gravi o reiterate, la
sospensione dall'elenco di cui all'articolo 7, comma 1.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
1. Il MIBACT assicura il trattamento dei dati personali ai sensi
della normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei
compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta
elettronica prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30
dicembre 2018, n. 145. SOGEI e CONSAP sono Responsabili del
trattamento dei dati personali cui il MIBACT, in qualita' di Titolare
del trattamento, ricorre. A tal fine, il MIBACT provvede alla stipula
del contratto o atto giuridico previsto dall'articolo 28 del
Regolamento (UE) 2016/679 e disciplina, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, le modalita' e i tempi della gestione
e conservazione dei dati personali, nonche' gli obblighi e le
responsabilita' reciproche fra il Titolare e i Responsabili del
trattamento.
Art. 11
Norme finanziarie
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del
presente decreto si provvede, per l'anno 2019 mediante corrispondente
utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 980
dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, come rideterminata dal
comma 604 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in misura pari
a 240 milioni di euro per l'anno 2019. Le risorse sono impegnate
entro il 31 dicembre 2019 e possono essere spese entro il 31 dicembre
2021.
2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1,
SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'uso della
Carta e trasmette al MIBACT, al Ministero dell'economia e delle
finanze e a CONSAP, entro il giorno 10 di ciascun mese, la
rendicontazione riferita alla mensilita' precedente delle Carte
attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di
esaurimento delle risorse disponibili SOGEI non procede a ulteriori
attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5, comma 2, e da'
tempestiva comunicazione alle Amministrazioni interessate anche al
fine di adottare le necessarie iniziative per la ripresa dei
riconoscimenti del beneficio di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Art. 12
Disposizioni finali
1. La registrazione da parte di esercenti strutture, imprese e
esercizi commerciali gia' effettuata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e
successive modificazioni, sulla piattaforma
https://www.18app.italia.it/ resta valida ai fini del presente
decreto. La continuazione dell'attivita' di tali soggetti sulla
citata piattaforma equivale ad accettazione delle condizioni e degli
obblighi di cui al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 24 dicembre 2019
Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
e per il turismo
Franceschini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 223
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