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mercoledì 19 febbraio 2020

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO DECRETO 24 dicembre 2019, n. 177 Regolamento recante i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. (20G00018) (GU n.41 del 19-2-2020) Vigente al: 5-3-2020



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
DECRETO 24 dicembre 2019, n. 177
Regolamento recante i criteri e le modalita'  di  attribuzione  e  di
utilizzo della Carta elettronica,  prevista  dall'articolo  1,  comma
604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. (20G00018)
(GU n.41 del 19-2-2020)
  Vigente al: 5-3-2020 
Capo I
Disposizioni generali



                IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA'
                     CULTURALI E PER IL TURISMO

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni,  recante  «Disciplina  dell'attivita'   di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (Legge
finanziaria 2008);
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
  Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia  per
l'Italia digitale;
  Visto l'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre  2015,
n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato»;
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, la  Tabella
n. 13  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle  attivita'
culturali e del turismo che al  capitolo  1430  ha  stanziato,  nella
sezione II, per gli anni 2018 e 2019 e per  le  stesse  finalita'  la
dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 979,  della  legge
n. 208 del 2015;
  Visto l'articolo 1, comma 604, della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, ai sensi del quale «a tutti i residenti nel territorio nazionale
in possesso, ove previsto, di  permesso  di  soggiorno  in  corso  di
validita', i quali compiono  diciotto  anni  di  eta'  nel  2019,  e'
assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240 milioni di
euro, una Carta elettronica, utilizzabile  per  acquistare  biglietti
per rappresentazioni teatrali e  cinematografiche  e  spettacoli  dal
vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre  ed
eventi culturali, monumenti, gallerie, aree  archeologiche  e  parchi
naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di
teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate  con  la  Carta  non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non  rilevano  ai
fini  del  computo  del  valore  dell'indicatore   della   situazione
economica equivalente. Con decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze,  sono  definiti  gli  importi  nominali  da  assegnare
nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e  le  modalita'  di
attribuzione e di utilizzo della Carta»;
  Visto l'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 giugno  2019,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  2019,  n.
81,  che  aggiunge,  tra  i  prodotti  acquistabili  con   la   Carta
elettronica di cui l'articolo 1, comma 604, della legge  30  dicembre
2018, n. 145, i prodotti dell'editoria audiovisiva;
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante «Approvazione del  nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali»;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
settembre  2016,  n.  187,  e   successive   modificazioni,   recante
«Regolamento recante i criteri e le modalita' di  attribuzione  e  di
utilizzo della Carta elettronica,  prevista  dall'articolo  1,  comma
979,  della  legge  28   dicembre   2015,   n.   208   e   successive
modificazioni»;
  Tenuto   conto   dell'attuazione   delle   analoghe    misure    di
riconoscimento di  una  Carta  elettronica  ai  neo-diciottenni  gia'
realizzate negli anni 2016, 2017 e  2018  e,  in  particolare,  della
realizzazione di una  apposita  piattaforma  informatica  dedicata  e
della definizione e implementazione delle modalita' di  registrazione
dei beneficiari e degli  operatori  commerciali,  della  emissione  e
validazione dei buoni di spesa, della fatturazione;
  Rilevato  che  beneficiari  e  beni  acquistabili  con   la   Carta
elettronica sono i medesimi gia' previsti nelle  precedenti  analoghe
misure attuate negli anni precedenti e regolate dal sopra  menzionato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre  2016,
n.  187,  con  la  sola  integrazione  dei   prodotti   dell'editoria
audiovisiva tra i beni acquistabili;
  Ritenuto opportuno, al fine di assicurare la  migliore  continuita'
delle  iniziative  e  di  non  determinare   costi   aggiuntivi   per
l'amministrazione ne' nuovi oneri per gli operatori gia' attivi sulla
predetta  piattaforma  informatica   dedicata,   di   continuare   ad
utilizzare tale strumento;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza  del
5 dicembre 2019;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, effettuata con nota del 19 dicembre 2019;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


                               Oggetto

  1. Il presente decreto disciplina  i  criteri  e  le  modalita'  di
attribuzione e  di  utilizzo  della  Carta  elettronica,  di  seguito
«Carta», prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre
2018, n. 145.
                               Art. 2


                          Carta elettronica

  1. Il valore nominale di ciascuna Carta e' pari all'importo di  500
euro.
  2. La Carta e' realizzata in  forma  di  applicazione  informatica,
utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel  rispetto  della
normativa vigente in materia di trattamento dei dati  personali,  con
riferimento,  in  particolare  alle   modalita'   e   ai   tempi   di
conservazione dei dati personali.
  3. L'applicazione richiede la registrazione dei  beneficiari  della
Carta secondo le modalita' previste dall'articolo 5 e delle strutture
e degli esercizi commerciali presso cui e'  possibile  utilizzare  la
Carta secondo le modalita' stabilite dall'articolo 7.
  4. L'applicazione prevede la generazione,  nell'area  riservata  di
ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa  elettronici,  con
codice identificativo, associati ad un acquisto di  uno  dei  beni  o
servizi  consentiti  dall'articolo  1,  comma  604,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145.
                               Art. 3


                       Beneficiari della Carta

  1. La Carta e' concessa ai residenti nel  territorio  nazionale  in
possesso,  ove  previsto,  di  permesso  di  soggiorno  in  corso  di
validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2019.
  2. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati  attraverso  il
Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini
e imprese, di  seguito  «SPID»,  gestito  dall'Agenzia  per  l'Italia
digitale. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione della
identita' digitale ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 24 ottobre 2014. Attraverso il medesimo sistema SPID, e'
acquisito l'indirizzo e-mail dei beneficiari,  che  l'amministrazione
responsabile tratta secondo quanto previsto dall'articolo 10  per  la
realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione  e  all'utilizzo
della Carta elettronica.
                               Art. 4


                        Soggetti responsabili
                  per la realizzazione della Carta

  1. L'amministrazione responsabile  per  l'attuazione  del  presente
decreto e' il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per  il
turismo, di seguito «MIBACT». A tal fine, il MIBACT  si  avvale,  nel
rispetto della normativa vigente in materia di trattamento  dei  dati
personali, dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi o  maggiori
oneri per il bilancio dello Stato,  e,  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  delle  societa'
SOGEI  -  Societa'  generale  d'informatica   S.p.a.   e   CONSAP   -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.
Capo II
Funzionamento della carta

                               Art. 5


                       Attivazione della Carta

  1. I soggetti  beneficiari  provvedono  a  registrarsi,  usando  le
credenziali ai sensi dell'articolo  3,  comma  2,  sulla  piattaforma
informatica          dedicata,          attiva          all'indirizzo
https://www.18app.italia.it/. La registrazione e' consentita fino  al
31 agosto 2020.
  2. Fermo restando quanto  stabilito  dall'articolo  11,  a  ciascun
soggetto beneficiario registrato e'  attribuita  una  Carta,  per  un
importo pari a 500 euro, per l'acquisto di:
    a) biglietti per rappresentazioni teatrali e  cinematografiche  e
spettacoli dal vivo;
    b) libri;
    c) titoli  di  accesso  a  musei,  mostre  ed  eventi  culturali,
monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
    d) musica registrata;
    e) corsi di musica;
    f) corsi di teatro;
    g) corsi di lingua straniera;
    h) prodotti dell'editoria audiovisiva.
                               Art. 6


                           Uso della Carta

  1. La Carta e' utilizzabile, entro e non oltre il 28 febbraio 2021,
da parte dei beneficiari per  acquisti  presso  le  strutture  e  gli
esercizi di cui all'articolo 7.
  2.  La  Carta  e'  usata  attraverso  buoni  di  spesa,  ai   sensi
dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di  spesa  e'  individuale  e
nominativo  e  puo'  essere  speso  esclusivamente  dal  beneficiario
registrato.
  3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i
dati richiesti sulla piattaforma elettronica,  e  impiegati  per  gli
acquisti. I buoni possono altresi' essere stampati.
  4.  L'accettazione  del  buono  di  spesa  da  parte  dei  soggetti
accreditati ai sensi dell'articolo 7  determina  la  riduzione,  pari
all'importo del buono di spesa medesimo, del credito  disponibile  in
capo al beneficiario.
  5. I buoni  di  spesa  generati,  ma  non  spesi,  non  determinano
variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario.
                               Art. 7


Registrazione  di  strutture,  imprese  e  esercizi  commerciali   ed
                       accettazione dei buoni

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12,  le  imprese  e
gli esercizi commerciali, le sale  cinematografiche,  da  concerto  e
teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi  naturali,
le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli  dal
vivo, presso i quali e' possibile utilizzare la Carta sono  inseriti,
a  cura  del  MIBACT,  in  un  apposito  elenco,  consultabile  sulla
piattaforma    informatica     dedicata,     attiva     all'indirizzo
https://www.18app.italia.it/.
  2. L'elenco dei parchi  nazionali,  per  i  quali  e'  previsto  un
biglietto di ingresso, e' curato  dal  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo.
  3. Per  agevolare  la  registrazione  di  specifiche  categorie  di
esercenti o di determinate  istituzioni  pubbliche,  il  MIBACT  puo'
stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri  per  il
bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali,
nonche' con associazioni di categoria.
  4. Ai fini dell'inserimento  nell'elenco  di  cui  al  comma  1,  i
titolari o i legali rappresentanti delle strutture e  degli  esercizi
interessati si registrano, entro e non oltre il 31 agosto 2020, sulla
piattaforma  informatica  dedicata.  La  registrazione,  che  avviene
tramite  l'utilizzo  delle  credenziali  fornite  dall'Agenzia  delle
entrate, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO
dell'attivita' prevalentemente  svolta,  della  denominazione  e  dei
luoghi dove viene svolta  l'attivita',  della  tipologia  di  beni  e
servizi, la dichiarazione che i  buoni  di  spesa  saranno  accettati
esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo  1,
comma  604,  della  legge  30  dicembre   2018,   n.   145,   nonche'
l'accettazione delle condizioni di uso e  delle  specifiche  relative
alla fatturazione.
  5.  L'avvenuta  registrazione  implica  l'obbligo,  da  parte   dei
soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa  secondo  le
modalita' stabilite dal presente  decreto,  nonche'  l'obbligo  della
tenuta di un «registro vendite», da compilare in conformita' a quanto
previsto  nelle  condizioni  di  uso,  redatte  nel  rispetto   della
normativa vigente in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali,
accettate in sede di registrazione, con i dati  riferiti  ai  beni  e
alle transazioni realizzate con la Carta.
                               Art. 8


                     Fatturazione e liquidazione

  1. A seguito  dell'accettazione  del  buono  di  spesa  al  momento
dell'acquisto  secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo  2,   e'
riconosciuto un credito di pari  importo  al  soggetto  registrato  e
inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il  buono
di spesa  medesimo.  Il  credito  e'  registrato  nell'apposita  area
disponibile sulla piattaforma dedicata.
  2. In seguito ad  emissione  di  fattura  elettronica,  redatta  in
conformita' alle specifiche linee guida pubblicate consultabili sulla
piattaforma dedicata, il soggetto ottiene l'accredito di  un  importo
pari a quello del credito maturato.  A  tal  fine,  CONSAP,  mediante
acquisizione  dei   dati   dall'apposita   area   disponibile   sulla
piattaforma  informatica  dedicata,  nonche'  dalla  piattaforma   di
fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede  al
riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.
Capo III
Disposizioni finali

                               Art. 9


                        Controlli e sanzioni

  1. Il MIBACT vigila sul corretto funzionamento della Carta  e  puo'
provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di  violazioni  delle
norme del presente decreto, alla disattivazione della  Carta  di  uno
dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di una struttura, di
un'impresa o di un esercizio commerciale ammessi, nonche' al  diniego
di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente
o eventualmente utilizzate per spese inammissibili,  fatte  salve  le
ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. Nei casi di  cui
al primo periodo, il MIBACT  puo'  disporre  in  via  cautelare,  con
provvedimento  motivato,   la   sospensione   dell'erogazione   degli
accrediti ovvero, in presenza di condotte piu' gravi o reiterate,  la
sospensione dall'elenco di cui all'articolo 7, comma 1.
                               Art. 10


                   Trattamento dei dati personali

  1. Il MIBACT assicura il trattamento dei dati  personali  ai  sensi
della normativa vigente,  limitandolo  alla  sola  realizzazione  dei
compiti  attinenti  all'attribuzione  e  all'utilizzo   della   Carta
elettronica prevista dall'articolo  1,  comma  604,  della  legge  30
dicembre  2018,  n.  145.  SOGEI  e  CONSAP  sono  Responsabili   del
trattamento dei dati personali cui il MIBACT, in qualita' di Titolare
del trattamento, ricorre. A tal fine, il MIBACT provvede alla stipula
del  contratto  o  atto  giuridico  previsto  dall'articolo  28   del
Regolamento (UE) 2016/679 e disciplina, sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, le modalita' e i tempi della  gestione
e conservazione  dei  dati  personali,  nonche'  gli  obblighi  e  le
responsabilita' reciproche fra  il  Titolare  e  i  Responsabili  del
trattamento.
                               Art. 11


                          Norme finanziarie

  1.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del
presente decreto si provvede, per l'anno 2019 mediante corrispondente
utilizzo  dell'autorizzazione  di  spesa  di   cui   al   comma   980
dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, come  rideterminata  dal
comma 604 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in misura  pari
a 240 milioni di euro per l'anno  2019.  Le  risorse  sono  impegnate
entro il 31 dicembre 2019 e possono essere spese entro il 31 dicembre
2021.
  2. Ai fini del rispetto del limite di spesa  di  cui  al  comma  1,
SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti  dall'uso  della
Carta e trasmette al  MIBACT,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  e  a  CONSAP,  entro  il  giorno  10  di  ciascun  mese,  la
rendicontazione  riferita  alla  mensilita'  precedente  delle  Carte
attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri.  In  caso  di
esaurimento delle risorse disponibili SOGEI non procede  a  ulteriori
attribuzioni dell'importo di cui  all'articolo  5,  comma  2,  e  da'
tempestiva comunicazione alle Amministrazioni  interessate  anche  al
fine  di  adottare  le  necessarie  iniziative  per  la  ripresa  dei
riconoscimenti del beneficio di cui all'articolo 5, comma 2.
  3. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
                               Art. 12


                         Disposizioni finali

  1. La registrazione da parte  di  esercenti  strutture,  imprese  e
esercizi  commerciali  gia'  effettuata  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016,  n.  187,  e
successive         modificazioni,          sulla          piattaforma
https://www.18app.italia.it/  resta  valida  ai  fini  del   presente
decreto. La  continuazione  dell'attivita'  di  tali  soggetti  sulla
citata piattaforma equivale ad accettazione delle condizioni e  degli
obblighi di cui al presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Roma, 24 dicembre 2019

                                              Il Ministro per i beni 
                                             e le attivita' culturali
                                                 e per il turismo   
                                                   Franceschini     
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze     
        Gualtieri       

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 223 

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