N. 20 SENTENZA 5 novembre 2019- 14 febbraio 2020
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Lazio - Procedure concorsuali
per l'assunzione di personale nelle aziende e negli enti del
servizio sanitario regionale - Riconoscimento di uno specifico
punteggio nell'ambito del curriculum formativo e professionale al
personale che sia stato impiegato nelle aziende sanitarie regionali
attraverso processi di esternalizzazione - Ricorso del Governo -
Denunciato contrasto con principi fondamentali della legislazione
statale in materia di tutela della salute - Non fondatezza della
questione.
- Legge della Regione Lazio 2 maggio 2017, n. 4, art. 1, comma 1,
lettera b), nel testo originario e in quello modificato dall'art.
17, comma 92, della legge della Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.
(GU n.8 del 19-2-2020 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Aldo CAROSI;
Giudici :Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lettera b), della legge della Regione Lazio 2 maggio 2017, n. 4
(Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e
negli enti del servizio sanitario regionale), promosso dal Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 giugno-3
luglio 2017, depositato in cancelleria il 7 luglio 2017, iscritto al
n. 49 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 2017.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 2019 il Giudice
relatore Giulio Prosperetti;
udito l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 5 novembre 2019.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso notificato il 30 giugno-3 luglio 2017 e
depositato il 7 luglio 2017 (reg. ric. n. 49 del 2017), il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita'
costituzionale dell'art. l, comma 1, lettera b), della legge della
Regione Lazio 2 maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di
assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio
sanitario regionale), in riferimento all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, relativamente alla materia «tutela della salute».
1.1.- Espone il ricorrente che l'art. 1, comma 1, della citata
legge reg. Lazio n. 4 del 2017 prevede: «Ferme restando le competenze
attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di
rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione: a) ai fini
dell'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure
concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del
comparto sanita') e dall'articolo l, comma 543, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, relativo alle procedure concorsuali
straordinarie per l'assunzione di personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico, si considera, per il
personale in possesso dei requisiti ivi richiesti, il servizio
svolto, anche in deroga alle procedure previste dalla normativa
regionale; b) al personale che non rientra nelle fattispecie di cui
alla lettera a), impiegato in forme riconducibili a processi di
esternalizzazione nell'assistenza diretta o indiretta ai pazienti
nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale, sara'
riconosciuto, nelle procedure concorsuali, un punteggio nell'ambito
del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di
lavoro svolto».
1.2.- Ad avviso del ricorrente, la disposizione contenuta nella
riportata lettera b) dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Lazio n.
4 del 2017, nell'imporre alla commissione esaminatrice di assegnare
uno specifico punteggio, in relazione agli anni di lavoro svolto,
unicamente al personale che sia stato impiegato nelle aziende
sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione,
contrasta con i criteri di valutazione dei titoli stabiliti
nell'ambito della disciplina concorsuale del personale del Servizio
sanitario dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del
personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) e
dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), emanati in
attuazione dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
Tali disposizioni statali distinguono i criteri di valutazione
dei titoli in tre categorie (carriera, titoli accademici e di studio,
curriculum formativo e professionale) e stabiliscono che il punteggio
attribuibile dalla commissione per il curriculum formativo e
professionale e' «globale», in quanto sono valutate le attivita'
professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai
titoli gia' valutati nelle precedenti categorie, idonee ad
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione
professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche
rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonche' gli
incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, l'attribuzione di tale
punteggio globale da parte della commissione esaminatrice, che dovra'
essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi
documentali che hanno contribuito a determinarlo, «mira a garantire
un certo margine di discrezionalita' riconosciuta alla Commissione
stessa, al fine di valutare gli elementi del curriculum ritenuti
qualificanti rispetto all'incarico da ricoprire». La disposizione
regionale impugnata, nell'imporre invece un obbligo alla commissione
esaminatrice di assegnare un distinto, specifico «punteggio
nell'ambito del curriculum formativo e professionale» per l'attivita'
svolta attraverso processi di esternalizzazione, lederebbe il
carattere «globale», previsto dalle disposizioni statali, del
punteggio attribuibile per tale curriculum.
Il ricorrente ritiene pertanto che l'intervento normativo
regionale «modifica ed integra la griglia recante i criteri di
valutazione dei titoli stabilita dalla disciplina statale sopra
menzionata, incidendo altresi' sulla discrezionalita' attribuita alla
commissione da detta disciplina statale». In tal modo esso comporta
la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in
contrasto con i principi fondamentali in materia di «tutela della
salute» contenuti nella disciplina statale sopra citata costituente
parametro interposto.
In proposito, la difesa statale rappresenta che «[l]a Corte
Costituzionale ha infatti affermato in varie occasioni (sent. nn.
422/2006; 295/2009; 181/2006; 251/2016) che i rapporti di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni sanitarie essendo strumentali alla
prestazione del servizio, e incidendo sulle condizioni di fruizione
delle prestazioni rese all'utenza, condizionate dalla capacita' e
professionalita' di tutti i sanitari addetti al servizio, attengono
alla potesta' legislativa regionale in materia concorrente di tutela
della salute. Ne consegue il doveroso rispetto dei principi
fondamentali dettati dalla legge statale, tra cui devono annoverarsi
quei principi, dati con riferimento alle modalita' e ai requisiti di
accesso, che si collocano in una prospettiva di miglioramento del
"rendimento" del servizio offerto e dunque di garanzia, oltre che del
buon andamento dell'amministrazione e della qualita' dell'attivita'
assistenziale erogata».
1.3.- Il ricorrente afferma poi che la disposizione regionale,
nel riconoscere «l'assegnazione di "un punteggio nell'ambito del
curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro
svolto..." solo ai soggetti impiegati nelle aziende sanitarie
regionali attraverso processi di esternalizzazione [...], rischia di
privilegiare tale categoria di concorrenti rispetto ad altri
concorrenti che, partecipando alle procedure concorsuali
straordinarie previste dalla menzionata l. n. 208 del 2015 per
l'assunzione a tempo indeterminato, siano stati gia' assunti a tempo
determinato nell'ambito del servizio sanitario regionale attraverso
procedure selettive ad evidenza pubblica».
2.- La Regione Lazio si e' costituita con atto depositato il 10
agosto 2017, riservandosi di presentare memoria difensiva.
3.- Successivamente alla presentazione del ricorso la
disposizione impugnata e' stata modificata dall'art. 17, comma 92,
della legge della Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9 (Misure
integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza
pubblica regionale. Disposizioni varie), a decorrere dal 17 agosto
2017, nei seguenti termini: «[a]lla lettera b) del comma 1
dell'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 4
(Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e
negli enti del servizio sanitario regionale) sono apportate le
seguenti modifiche: a) le parole: "al personale che non rientra nella
fattispecie di cui alla lettera a)," sono sostituite dalle seguenti:
"esaurite le procedure concorsuali straordinarie di cui alla lettera
a), al personale non rientrante nelle fattispecie ivi previste"; b)
le parole: "sara' riconosciuto, nelle procedure concorsuali," sono
sostituite dalle seguenti: "viene riconosciuto, nelle procedure
concorsuali successive"».
4.- In prossimita' dell'udienza di discussione, originariamente
fissata per il 17 aprile 2018, la Regione Lazio ha depositato
memoria, deducendo che la disposizione impugnata non comporta alcuna
lesione della normativa statale e nemmeno dell'art. 117, terzo comma,
Cost., in riferimento ai principi in materia di «tutela della
salute», poiche' essa costituisce espressione della potesta'
legislativa concorrente della Regione, specificando «quale attivita'
professionale puo' essere considerata nell'attribuzione del punteggio
al curriculum».
Nel sostenere che la intervenuta modifica normativa chiarisce che
la disposizione «si applica alle procedure concorsuali ordinarie
eventualmente bandite dopo l'espletamento delle procedure concorsuali
straordinarie di cui al DPCM 6 marzo 2015 e all'articolo 1 comma 543
L. 208/2015», la Regione assume che in tal modo, per i soggetti che
partecipano alle procedure concorsuali ordinarie, l'attivita'
sanitaria svolta in forma esternalizzata o interinale, «non potendo
esser valutata come servizio prestato, viene valutata in misura
minima nell'ambito del curriculum, quale "attivita' professionale
idonea ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione
personale acquisito", cosi' come previsto dall'art. 11 comma 1 lett.
c), del DPR 483/1997 e art. 11 comma 1 n. 4 lett. a) DPR 220/2001».
La resistente ritiene che «[c]ontrariamente a quanto sostiene la
difesa erariale la commissione non e' obbligata ad assegnare un
punteggio ai concorrenti, integrando in tal modo la griglia di
valutazione prevista dalla normativa statale», limitandosi la norma
«ad indicare un elemento da considerare (l'attivita' sanitaria
svolta) nell'ambito della valutazione del curriculum, il quale rimane
titolo valutabile nel suo insieme».
Nel contestare l'interpretazione della norma fornita dal
ricorrente e gli effetti che ne farebbe discendere, la difesa
regionale sostiene che «i lavoratori gia' assunti con contratti a
tempo determinato da enti sanitari possono partecipare alle procedure
di assunzione straordinarie disciplinate dalla legge 208/2015, mentre
i lavoratori impiegati nelle aziende sanitarie con processi di
esternalizzazione possono partecipare solo alle procedure concorsuali
ordinarie», ed afferma che, in riferimento invece alle procedure
ordinarie cui possono partecipare entrambe le categorie di
lavoratori, per coloro che hanno prestato lavoro alle dipendenze
degli enti sanitari, il servizio svolto sara' valutato come titolo di
carriera in modo piu' incisivo, mentre per i soggetti che hanno
prestato attivita' interinale o come dipendenti di cooperative per
aziende sanitarie, l'attivita' espletata verra' considerata per la
valutazione del curriculum.
La Regione assume che tale portata della previsione normativa in
esame era gia' sufficientemente chiara nella formulazione originaria
della disposizione, ancorche' precisata dalla sua intervenuta
modifica, e conclude chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque
non fondata la questione di legittimita'.
4.1.- Anche il ricorrente, in prossimita' dell'udienza
originariamente fissata, ha presentato memoria deducendo la
irrilevanza, ai fini del giudizio di costituzionalita', della
modifica cosi' apportata dall'art. 17, comma 92, della legge reg.
Lazio n. 9 del 2017 alla disposizione impugnata.
Secondo la difesa statale la novella non modifica sostanzialmente
i profili di illegittimita' gia' ravvisati nella disposizione
impugnata, mentre, a sua volta, e' «censurabile per gli stessi motivi
in quanto lascia invariato l'obbligo imposto alla commissione
esaminatrice di assegnare uno specifico punteggio, in relazione agli
anni di lavoro svolto, unicamente al personale sanitario che sia
stato impiegato nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi
di esternalizzazione».
Confermata pertanto l'impugnativa promossa avverso la
disposizione regionale in oggetto, il ricorrente, rappresentando che
era nel frattempo emersa la possibilita' di un intervento normativo
da parte della Regione Lazio, inteso a modificare l'art. 17, comma
92, della legge regionale n. 9 del 2017, per superare le perduranti
criticita' recate dalla disposizione impugnata, chiedeva il rinvio a
nuovo ruolo per consentire di definire l'iter normativo.
5.- In assenza di un tale nuovo intervento normativo ad opera
della Regione Lazio, la questione e' pervenuta all'udienza per la
discussione.
Considerato in diritto
1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso
questione di legittimita' costituzionale dell'art. l, comma 1,
lettera b), della legge della Regione Lazio 2 maggio 2017, n. 4
(Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e
negli enti del servizio sanitario regionale), in riferimento all'art.
117, terzo comma, della Costituzione, relativamente alla materia
«tutela della salute».
1.1.- La disposizione impugnata stabilisce: «b) al personale che
non rientra nelle fattispecie di cui alla lettera a), impiegato in
forme riconducibili a processi di esternalizzazione nell'assistenza
diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del
servizio sanitario regionale, sara' riconosciuto, nelle procedure
concorsuali, un punteggio nell'ambito del curriculum formativo e
professionale in relazione agli anni di lavoro svolto».
1.2.- Secondo il ricorrente la disposizione regionale violerebbe
l'art. 117, terzo comma, Cost., ledendo i principi fondamentali in
materia di «tutela della salute» configurati dalle disposizioni in
materia di criteri di valutazione dei titoli nell'ambito della
disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario, dettate
dagli artt. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del
personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) e 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483
(Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), emanati in attuazione
dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
In particolare la difesa statale assume che la disposizione
regionale contrasterebbe con i criteri di valutazione del curriculum
professionale e formativo, stabiliti dalla normativa statale, in
quanto modifica e integra la griglia recante i criteri di valutazione
dei titoli, e incide altresi' sulla discrezionalita' attribuita alla
commissione, laddove le impone di assegnare uno specifico punteggio,
in relazione agli anni di lavoro svolto, unicamente al personale
sanitario che sia stato impiegato nelle aziende sanitarie regionali
attraverso processi di esternalizzazione.
Inoltre, la disposizione regionale impugnata, nel riconoscere
l'assegnazione del predetto punteggio solo ai soggetti impiegati
nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di
esternalizzazione, rischierebbe di privilegiare tale categoria di
concorrenti rispetto ad altri concorrenti che, partecipando alle
procedure concorsuali straordinarie previste dalla legge 28 dicembre
2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», per
l'assunzione a tempo indeterminato, siano stati gia' assunti a tempo
determinato nell'ambito del Servizio sanitario regionale attraverso
procedure selettive ad evidenza pubblica.
Infine, il ricorrente assume che la sopravvenuta modifica della
disposizione in esame ad opera dell'art. 17, comma 92, della legge
della Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative,
correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica
regionale. Disposizioni varie), a decorrere dal 17 agosto 2017, non
incide sui prospettati termini della questione, lasciando inalterati
i profili di illegittimita' riscontrati nella disposizione regionale.
2.- In via preliminare, occorre verificare se la novella recata
dall'art. 17, comma 92, della legge reg. Lazio n. 9 del 2017, non
oggetto di autonoma impugnativa, esplichi effetti sul presente
giudizio, avendo il ricorrente sostenuto la sua irrilevanza in quanto
non avrebbe modificato il contenuto sostanziale della disposizione
impugnata.
2.1.- L'art. 17, comma 92, lettere a) e b), della legge reg.
Lazio n. 9 del 2017 dispone, con decorrenza dal 17 agosto 2017:
«[a]lla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale
2 maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di assunzione di
personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario
regionale) sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "al
personale che non rientra nella fattispecie di cui alla lettera a),"
sono sostituite dalle seguenti: "esaurite le procedure concorsuali
straordinarie di cui alla lettera a), al personale non rientrante
nelle fattispecie ivi previste"; b) le parole: "sara' riconosciuto,
nelle procedure concorsuali," sono sostituite dalle seguenti: "viene
riconosciuto, nelle procedure concorsuali successive"».
2.2.- Risulta evidente che tali modifiche lasciano intatto il
nucleo precettivo dell'originaria versione della disposizione
regionale contestato dal ricorrente.
Conseguentemente lo ius superveniens non incide sul contenuto
essenziale della questione, costituito dalla asserita impossibilita'
per il legislatore regionale di disporre in ordine ai criteri di
valutazione dei titoli come stabiliti dalla normativa statale, in
quanto integranti un principio fondamentale da essa posto nella
materia «tutela della salute».
Pertanto, in forza del principio di effettivita' della tutela
delle parti nei giudizi in via di azione piu' volte ribadito dalla
giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 87 del 2014,
n. 193 e n. 159 del 2012), l'odierna questione va estesa alla
intervenuta modifica normativa della disposizione in esame, non
rilevando che tale modifica non sia stata oggetto di autonoma
impugnativa.
3.- Nel merito la questione non e' fondata.
3.1.- La disposizione regionale in esame inerisce al sistema di
valutazione del curriculum formativo e professionale come delineato
dalle ricordate disposizioni statali, prevedendo l'attribuzione nel
suo ambito di un punteggio al personale impegnato in forme
esternalizzate di assistenza ai pazienti nelle aziende e negli enti
del Servizio sanitario regionale.
Il thema decidendum del presente giudizio e' dunque costituito
dalla prospettata lesione, ad opera del legislatore regionale, dei
principi fondamentali in materia di «tutela della salute» che, ad
avviso del ricorrente, sono configurati dalle ricordate disposizioni
statali in materia di criteri di valutazione dei titoli nell'ambito
della disciplina concorsuale per l'assunzione del personale del
Servizio sanitario nazionale.
3.2.- La Regione Lazio non contesta la riconducibilita'
dell'intervento normativo alla materia «tutela della salute», ma
afferma che esso costituisce legittima espressione della sua
competenza concorrente nella materia stessa, in quanto specifica
«quale attivita' professionale puo' essere considerata
nell'attribuzione del punteggio al curriculum».
3.3.- La causa et ratio dell'intervento normativo in oggetto
sono, con ogni evidenza, individuabili nella esigenza avvertita dal
legislatore regionale di integrare il risalente sistema di
valutazione dei titoli ai fini del curriculum formativo e
professionale configurato dalle previsioni statali, allo scopo di
tener conto della evoluzione del sistema organizzativo e funzionale
adottato dalla Regione Lazio per adempiere alle esigenze del Servizio
sanitario nazionale in esito alle profonde innovazioni dell'assetto
organizzativo del settore intervenute dopo la riforma operata dal
d.lgs. n. 502 del 1992.
Occorre difatti rilevare che, anche a seguito degli interventi
statali adottati, in particolare a partire dalla fine del primo
decennio del secolo, per contenere la spesa pubblica nel settore
sanitario attraverso la riduzione dei costi per il personale e il
prolungato blocco del turnover, la Regione Lazio si e' avvalsa, per
l'assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli
enti del Servizio sanitario regionale, di forme esternalizzate di
impiego, ossia di prestazioni lavorative svolte da dipendenti di
cooperative e di societa' di somministrazione (gia' di lavoro
interinale).
Al contempo, il ricorso alle predette modalita' di assistenza
diretta e indiretta ai pazienti e' stato reso possibile anche dalle
profonde innovazioni della disciplina in materia di lavoro e,
segnatamente, di lavoro alle dipendenze della pubblica
amministrazione, con applicazione ad esso delle forme di lavoro
flessibile previste dalle leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa.
Pur non avendo avuto un "rapporto diretto" con il datore di
lavoro pubblico, i lavoratori impiegati in forme riconducibili a
processi di esternalizzazione hanno comunque prestato assistenza
diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del
Servizio sanitario regionale, cosi' contribuendo a garantire i
livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito del Servizio
sanitario.
La Regione Lazio, pertanto, ritiene legittimo, ai fini delle
procedure di assunzione del personale nel Servizio sanitario
regionale, riconoscere, nell'ambito del curriculum formativo e
professionale, l'esperienza in tal modo acquisita dai predetti
lavoratori nello specifico settore per il quale e' indetta la
procedura ordinaria di reclutamento, attesa la congruita' di una tale
esperienza con gli impieghi oggetto della procedura stessa.
Diversamente, accedendo ad interpretazione rigorosa dei termini
«servizio reso» e «carriera» presenti nelle ricordate disposizioni
statali, in assenza della previsione regionale in esame la
commissione non potrebbe operare autonomamente la valutazione di tali
esperienze, sicche' i lavoratori interessati, pur avendo acquisito
specifica esperienza nel settore sanitario, sarebbero equiparati ad
aspiranti all'impiego presso il Servizio sanitario regionale privi di
specifiche conoscenze.
4.- Alla stregua delle considerazioni svolte, la disposizione
regionale in esame deve ritenersi legittima espressione della
competenza regionale concorrente in materia di «tutela della salute»,
in quanto apporta una integrazione al sistema configurato
dall'ordinamento statale per profili non da esso considerati, ma pur
sempre coerente con l'assetto e le finalita' del sistema valutativo
dei titoli da esso contemplato.
4.1.- Con riguardo alla fattispecie in esame, la previsione
regionale non risulta violare alcun principio fondamentale
rinvenibile nella disciplina statale in materia.
Nel rispetto dell'impianto generale configurato dal legislatore
statale, la Regione Lazio ha assunto, nell'esercizio della competenza
concorrente in materia di «tutela della salute», una misura che
risulta oggettivamente e ragionevolmente conseguente e funzionale
alla concreta struttura organizzativa e gestionale da essa adottata
per assicurare il Servizio sanitario, nonche' il portato delle
esperienze maturate nello specifico ambito territoriale per effetto
delle tipologie di prestazioni lavorative di cui si e' avvalsa la
Regione stessa nell'esercizio della sua competenza in materia di
«organizzazione amministrativa».
In tal senso la disposizione regionale in oggetto risulta
pienamente coerente con l'assetto costituzionale e ordinamentale
nello specifico settore di attivita' in esame: se la Regione puo'
assicurare i servizi di assistenza sanitaria tramite forme
esternalizzate nell'esercizio della sua competenza residuale in
materia di «organizzazione amministrativa» e, al contempo, di quella
concorrente in materia di «tutela della salute», puo' altresi',
avvalendosi di questa stessa competenza concorrente, prevedere una
misura intesa a riconoscere, nell'ambito del curriculum formativo e
professionale, l'esperienza maturata dai soggetti impiegati nel
settore sanitario attraverso forme esternalizzate che intendano
concorrere per l'assunzione nel Servizio sanitario regionale.
4.2.- Non ostano all'affermata conclusione le considerazioni
svolte dal ricorrente in ordine al carattere necessariamente
«globale» del punteggio attribuibile per il curriculum formativo e
professionale, imposto dalle norme statali evocate come norme
interposte.
Difatti, se letta in coerenza con il complessivo sistema di
valutazione del curriculum formativo e professionale dettato dalle
ricordate previsioni statali, la disposizione regionale deve essere
intesa nel senso di prevedere che, nell'ambito del punteggio globale
stabilito per il curriculum formativo e professionale, la commissione
e' tenuta a enucleare e valutare specificamente quale elemento
curriculare l'esperienza lavorativa prestata dal candidato in forme
esternalizzate.
Parimenti non e' ravvisabile una lesione ad opera della
disposizione regionale in esame della sfera di discrezionalita' che
il sistema delineato dalle disposizioni statali attribuirebbe alla
commissione di concorso.
La discrezionalita', difatti, rimane integra con riguardo alla
valutazione della concreta incidenza delle predette specifiche
esperienze lavorative nella determinazione del punteggio globale
attribuibile al curriculum formativo e professionale, ovvero in che
termini e in che misura essa concorre all'attribuzione del punteggio
globale, rimanendo affidato alla commissione il compito di operare la
concreta "pesatura" di tale esperienza lavorativa nell'ambito del
curriculum formativo e professionale.
Inoltre, la disposizione regionale prevede che la valutazione
operi, genericamente, in relazione agli «anni di lavoro svolto» e
dunque lascia alla commissione amplissimi margini decisionali.
4.3.- La considerazione consente anche di superare la ricordata
obiezione sollevata dalla difesa statale, secondo cui la disposizione
censurata comporterebbe il rischio di favorire i soggetti impiegati
attraverso processi di esternalizzazione «rispetto ad altri
concorrenti che, partecipando alle procedure concorsuali
straordinarie previste dalla menzionata L. 208 del 2015 per
l'assunzione a tempo indeterminato, siano stati gia' assunti a tempo
determinato nell'ambito del servizio sanitario regionale attraverso
procedure selettive ad evidenza pubblica».
Il rischio cosi' paventato dal ricorrente non e' configurabile.
Gia' si e' evidenziato che la disposizione impugnata opera al di
fuori delle procedure concorsuali straordinarie previste dalla
ricordata normativa statale.
D'altro canto l'attivita' svolta in forma diretta presso il
Servizio sanitario regionale e' valutabile, ove ne ricorrano i
requisiti previsti dalla legge per l'accesso alla professione
sanitaria cui inerisce il concorso, nell'ambito di altre categorie di
titoli contemplate dalle disposizioni statali.
Inoltre, alla commissione compete comunque operare una ponderata
e motivata differenziazione fra la valutazione dell'attivita'
espletata in forma diretta e la valutazione di quella svolta tramite
processi di esternalizzazione, in considerazione della diversa natura
delle rispettive tipologie di rapporto di lavoro, laddove poi,
naturalmente, l'operato della commissione rimane soggetto al
sindacato di legittimita' in ordine al corretto uso dei poteri
discrezionali.
5.- In conclusione, deve ritenersi che la disposizione regionale
impugnata, interpretata nel senso innanzi chiarito, nel costituire
esercizio della competenza concorrente regionale in materia di
«tutela della salute», non viola alcun principio fondamentale della
legislazione statale in materia.
Ne consegue la declaratoria di non fondatezza della questione
promossa con il ricorso in esame.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lazio 2
maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di assunzione di personale
nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale), nel
testo originario e in quello modificato dall'art. 17, comma 92, della
legge della Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative,
correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica
regionale. Disposizioni varie) promossa, in riferimento all'art. 117,
terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2019.
F.to:
Aldo CAROSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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