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mercoledì 19 febbraio 2020

N. 20 SENTENZA 5 novembre 2019- 14 febbraio 2020 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Norme della Regione Lazio - Procedure concorsuali per l'assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale - Riconoscimento di uno specifico punteggio nell'ambito del curriculum formativo e professionale al personale che sia stato impiegato nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Lazio 2 maggio 2017, n. 4, art. 1, comma 1, lettera b), nel testo originario e in quello modificato dall'art. 17, comma 92, della legge della Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9. - Costituzione, art. 117, terzo comma. (GU n.8 del 19-2-2020 )



N. 20 SENTENZA 5 novembre 2019- 14 febbraio 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Sanita' pubblica - Norme della Regione Lazio - Procedure  concorsuali
  per l'assunzione di  personale  nelle  aziende  e  negli  enti  del
  servizio sanitario regionale  -  Riconoscimento  di  uno  specifico
  punteggio nell'ambito del curriculum formativo e  professionale  al
  personale che sia stato impiegato nelle aziende sanitarie regionali
  attraverso processi di esternalizzazione - Ricorso  del  Governo  -
  Denunciato contrasto con principi fondamentali  della  legislazione
  statale in materia di tutela della salute -  Non  fondatezza  della
  questione.
- Legge della Regione Lazio 2 maggio 2017, n. 4,  art.  1,  comma  1,
  lettera b), nel testo originario e in quello  modificato  dall'art.
  17, comma 92, della legge della Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.
(GU n.8 del 19-2-2020 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Aldo CAROSI;
Giudici :Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,
     
    ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lettera b), della legge della Regione  Lazio  2  maggio  2017,  n.  4
(Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle  aziende  e
negli enti del servizio sanitario regionale), promosso dal Presidente
del Consiglio dei ministri con  ricorso  notificato  il  30  giugno-3
luglio 2017, depositato in cancelleria il 7 luglio 2017, iscritto  al
n. 49 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 2017.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
    udito nell'udienza  pubblica  del  5  novembre  2019  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti;
    udito l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
    deliberato nella camera di consiglio del 5 novembre 2019.

                          Ritenuto in fatto

    1.-  Con  ricorso  notificato  il  30  giugno-3  luglio  2017   e
depositato il 7 luglio 2017 (reg. ric. n. 49 del 2017), il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. l, comma 1, lettera b),  della  legge  della
Regione Lazio 2  maggio  2017,  n.  4  (Disposizioni  in  materia  di
assunzione di personale nelle  aziende  e  negli  enti  del  servizio
sanitario regionale), in riferimento all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, relativamente alla materia «tutela della salute».
    1.1.- Espone il ricorrente che l'art. 1, comma  1,  della  citata
legge reg. Lazio n. 4 del 2017 prevede: «Ferme restando le competenze
attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione  del  piano  di
rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione: a) ai fini
dell'applicazione di quanto previsto dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 (Disciplina  delle  procedure
concorsuali riservate per  l'assunzione  di  personale  precario  del
comparto sanita') e  dall'articolo  l,  comma  543,  della  legge  28
dicembre  2015,  n.  208,   relativo   alle   procedure   concorsuali
straordinarie    per    l'assunzione     di     personale     medico,
tecnico-professionale  e  infermieristico,  si  considera,   per   il
personale in  possesso  dei  requisiti  ivi  richiesti,  il  servizio
svolto, anche in  deroga  alle  procedure  previste  dalla  normativa
regionale; b) al personale che non rientra nelle fattispecie  di  cui
alla lettera a), impiegato  in  forme  riconducibili  a  processi  di
esternalizzazione nell'assistenza diretta  o  indiretta  ai  pazienti
nelle aziende e negli enti del servizio  sanitario  regionale,  sara'
riconosciuto, nelle procedure concorsuali, un  punteggio  nell'ambito
del curriculum formativo e professionale in relazione  agli  anni  di
lavoro svolto».
    1.2.- Ad avviso del ricorrente, la disposizione  contenuta  nella
riportata lettera b) dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Lazio  n.
4 del 2017, nell'imporre alla commissione esaminatrice  di  assegnare
uno specifico punteggio, in relazione agli  anni  di  lavoro  svolto,
unicamente  al  personale  che  sia  stato  impiegato  nelle  aziende
sanitarie  regionali  attraverso   processi   di   esternalizzazione,
contrasta  con  i  criteri  di  valutazione  dei   titoli   stabiliti
nell'ambito della disciplina concorsuale del personale  del  Servizio
sanitario dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante  disciplina  concorsuale  del
personale  non  dirigenziale  del  Servizio  sanitario  nazionale)  e
dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10  dicembre
1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina  concorsuale  per  il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), emanati  in
attuazione dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
    Tali disposizioni statali distinguono i  criteri  di  valutazione
dei titoli in tre categorie (carriera, titoli accademici e di studio,
curriculum formativo e professionale) e stabiliscono che il punteggio
attribuibile  dalla  commissione  per  il  curriculum   formativo   e
professionale e' «globale», in  quanto  sono  valutate  le  attivita'
professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai
titoli  gia'  valutati  nelle   precedenti   categorie,   idonee   ad
evidenziare,   ulteriormente,   il    livello    di    qualificazione
professionale acquisito nell'arco della intera carriera e  specifiche
rispetto  alla  posizione  funzionale  da  conferire,   nonche'   gli
incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.
    Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, l'attribuzione di tale
punteggio globale da parte della commissione esaminatrice, che dovra'
essere  adeguatamente  motivato  con  riguardo  ai  singoli  elementi
documentali che hanno contribuito a determinarlo, «mira  a  garantire
un certo margine di discrezionalita'  riconosciuta  alla  Commissione
stessa, al fine di valutare  gli  elementi  del  curriculum  ritenuti
qualificanti rispetto all'incarico  da  ricoprire».  La  disposizione
regionale impugnata, nell'imporre invece un obbligo alla  commissione
esaminatrice  di  assegnare   un   distinto,   specifico   «punteggio
nell'ambito del curriculum formativo e professionale» per l'attivita'
svolta  attraverso  processi  di  esternalizzazione,   lederebbe   il
carattere  «globale»,  previsto  dalle  disposizioni   statali,   del
punteggio attribuibile per tale curriculum.
    Il  ricorrente  ritiene  pertanto  che   l'intervento   normativo
regionale «modifica ed  integra  la  griglia  recante  i  criteri  di
valutazione dei  titoli  stabilita  dalla  disciplina  statale  sopra
menzionata, incidendo altresi' sulla discrezionalita' attribuita alla
commissione da detta disciplina statale». In tal modo  esso  comporta
la  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  ponendosi  in
contrasto con i principi fondamentali in  materia  di  «tutela  della
salute» contenuti nella disciplina statale sopra  citata  costituente
parametro interposto.
    In proposito, la  difesa  statale  rappresenta  che  «[l]a  Corte
Costituzionale ha infatti affermato in  varie  occasioni  (sent.  nn.
422/2006; 295/2009; 181/2006; 251/2016) che i rapporti di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni sanitarie essendo  strumentali  alla
prestazione del servizio, e incidendo sulle condizioni  di  fruizione
delle prestazioni rese all'utenza,  condizionate  dalla  capacita'  e
professionalita' di tutti i sanitari addetti al  servizio,  attengono
alla potesta' legislativa regionale in materia concorrente di  tutela
della  salute.  Ne  consegue  il  doveroso  rispetto   dei   principi
fondamentali dettati dalla legge statale, tra cui devono  annoverarsi
quei principi, dati con riferimento alle modalita' e ai requisiti  di
accesso, che si collocano in una  prospettiva  di  miglioramento  del
"rendimento" del servizio offerto e dunque di garanzia, oltre che del
buon andamento dell'amministrazione e della  qualita'  dell'attivita'
assistenziale erogata».
    1.3.- Il ricorrente afferma poi che  la  disposizione  regionale,
nel riconoscere «l'assegnazione  di  "un  punteggio  nell'ambito  del
curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro
svolto..."  solo  ai  soggetti  impiegati  nelle  aziende   sanitarie
regionali attraverso processi di esternalizzazione [...], rischia  di
privilegiare  tale  categoria  di  concorrenti  rispetto   ad   altri
concorrenti   che,   partecipando    alle    procedure    concorsuali
straordinarie previste dalla  menzionata  l.  n.  208  del  2015  per
l'assunzione a tempo indeterminato, siano stati gia' assunti a  tempo
determinato nell'ambito del servizio sanitario  regionale  attraverso
procedure selettive ad evidenza pubblica».
    2.- La Regione Lazio si e' costituita con atto depositato  il  10
agosto 2017, riservandosi di presentare memoria difensiva.
    3.-   Successivamente   alla   presentazione   del   ricorso   la
disposizione impugnata e' stata modificata dall'art.  17,  comma  92,
della legge  della  Regione  Lazio  14  agosto  2017,  n.  9  (Misure
integrative, correttive e di  coordinamento  in  materia  di  finanza
pubblica regionale. Disposizioni varie), a decorrere  dal  17  agosto
2017,  nei  seguenti  termini:  «[a]lla  lettera  b)  del   comma   1
dell'articolo  1  della  legge  regionale  2  maggio   2017,   n.   4
(Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle  aziende  e
negli enti  del  servizio  sanitario  regionale)  sono  apportate  le
seguenti modifiche: a) le parole: "al personale che non rientra nella
fattispecie di cui alla lettera a)," sono sostituite dalle  seguenti:
"esaurite le procedure concorsuali straordinarie di cui alla  lettera
a), al personale non rientrante nelle fattispecie ivi  previste";  b)
le parole: "sara' riconosciuto, nelle  procedure  concorsuali,"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "viene  riconosciuto,  nelle  procedure
concorsuali successive"».
    4.- In prossimita' dell'udienza di  discussione,  originariamente
fissata per il  17  aprile  2018,  la  Regione  Lazio  ha  depositato
memoria, deducendo che la disposizione impugnata non comporta  alcuna
lesione della normativa statale e nemmeno dell'art. 117, terzo comma,
Cost., in  riferimento  ai  principi  in  materia  di  «tutela  della
salute»,  poiche'  essa  costituisce   espressione   della   potesta'
legislativa concorrente della Regione, specificando «quale  attivita'
professionale puo' essere considerata nell'attribuzione del punteggio
al curriculum».
    Nel sostenere che la intervenuta modifica normativa chiarisce che
la disposizione «si  applica  alle  procedure  concorsuali  ordinarie
eventualmente bandite dopo l'espletamento delle procedure concorsuali
straordinarie di cui al DPCM 6 marzo 2015 e all'articolo 1 comma  543
L. 208/2015», la Regione assume che in tal modo, per i  soggetti  che
partecipano  alle  procedure   concorsuali   ordinarie,   l'attivita'
sanitaria svolta in forma esternalizzata o interinale,  «non  potendo
esser valutata come  servizio  prestato,  viene  valutata  in  misura
minima nell'ambito del  curriculum,  quale  "attivita'  professionale
idonea ad evidenziare  ulteriormente  il  livello  di  qualificazione
personale acquisito", cosi' come previsto dall'art. 11 comma 1  lett.
c), del DPR 483/1997 e art. 11 comma 1 n. 4 lett. a) DPR 220/2001».
    La resistente ritiene che «[c]ontrariamente a quanto sostiene  la
difesa erariale la commissione  non  e'  obbligata  ad  assegnare  un
punteggio ai concorrenti,  integrando  in  tal  modo  la  griglia  di
valutazione prevista dalla normativa statale», limitandosi  la  norma
«ad  indicare  un  elemento  da  considerare  (l'attivita'  sanitaria
svolta) nell'ambito della valutazione del curriculum, il quale rimane
titolo valutabile nel suo insieme».
    Nel  contestare  l'interpretazione  della   norma   fornita   dal
ricorrente e  gli  effetti  che  ne  farebbe  discendere,  la  difesa
regionale sostiene che «i lavoratori gia'  assunti  con  contratti  a
tempo determinato da enti sanitari possono partecipare alle procedure
di assunzione straordinarie disciplinate dalla legge 208/2015, mentre
i lavoratori  impiegati  nelle  aziende  sanitarie  con  processi  di
esternalizzazione possono partecipare solo alle procedure concorsuali
ordinarie», ed afferma che,  in  riferimento  invece  alle  procedure
ordinarie  cui  possono  partecipare   entrambe   le   categorie   di
lavoratori, per coloro che  hanno  prestato  lavoro  alle  dipendenze
degli enti sanitari, il servizio svolto sara' valutato come titolo di
carriera in modo piu' incisivo,  mentre  per  i  soggetti  che  hanno
prestato attivita' interinale o come dipendenti  di  cooperative  per
aziende sanitarie, l'attivita' espletata verra'  considerata  per  la
valutazione del curriculum.
    La Regione assume che tale portata della previsione normativa  in
esame era gia' sufficientemente chiara nella formulazione  originaria
della  disposizione,  ancorche'  precisata  dalla   sua   intervenuta
modifica, e conclude chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque
non fondata la questione di legittimita'.
    4.1.-  Anche   il   ricorrente,   in   prossimita'   dell'udienza
originariamente  fissata,  ha   presentato   memoria   deducendo   la
irrilevanza,  ai  fini  del  giudizio  di  costituzionalita',   della
modifica cosi' apportata dall'art. 17, comma  92,  della  legge  reg.
Lazio n. 9 del 2017 alla disposizione impugnata.
    Secondo la difesa statale la novella non modifica sostanzialmente
i  profili  di  illegittimita'  gia'  ravvisati  nella   disposizione
impugnata, mentre, a sua volta, e' «censurabile per gli stessi motivi
in  quanto  lascia  invariato  l'obbligo  imposto  alla   commissione
esaminatrice di assegnare uno specifico punteggio, in relazione  agli
anni di lavoro svolto, unicamente  al  personale  sanitario  che  sia
stato impiegato nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi
di esternalizzazione».
    Confermata   pertanto   l'impugnativa   promossa    avverso    la
disposizione regionale in oggetto, il ricorrente, rappresentando  che
era nel frattempo emersa la possibilita' di un  intervento  normativo
da parte della Regione Lazio, inteso a modificare  l'art.  17,  comma
92, della legge regionale n. 9 del 2017, per superare  le  perduranti
criticita' recate dalla disposizione impugnata, chiedeva il rinvio  a
nuovo ruolo per consentire di definire l'iter normativo.
    5.- In assenza di un tale nuovo  intervento  normativo  ad  opera
della Regione Lazio, la questione e'  pervenuta  all'udienza  per  la
discussione.

                       Considerato in diritto

    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   promosso
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  l,  comma  1,
lettera b), della legge della Regione  Lazio  2  maggio  2017,  n.  4
(Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle  aziende  e
negli enti del servizio sanitario regionale), in riferimento all'art.
117, terzo comma,  della  Costituzione,  relativamente  alla  materia
«tutela della salute».
    1.1.- La disposizione impugnata stabilisce: «b) al personale  che
non rientra nelle fattispecie di cui alla lettera  a),  impiegato  in
forme riconducibili a processi di  esternalizzazione  nell'assistenza
diretta o indiretta ai  pazienti  nelle  aziende  e  negli  enti  del
servizio sanitario regionale,  sara'  riconosciuto,  nelle  procedure
concorsuali, un punteggio  nell'ambito  del  curriculum  formativo  e
professionale in relazione agli anni di lavoro svolto».
    1.2.- Secondo il ricorrente la disposizione regionale  violerebbe
l'art. 117, terzo comma, Cost., ledendo i  principi  fondamentali  in
materia di «tutela della salute» configurati  dalle  disposizioni  in
materia di  criteri  di  valutazione  dei  titoli  nell'ambito  della
disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario,  dettate
dagli artt. 11 del decreto del Presidente della Repubblica  27  marzo
2001,  n.  220  (Regolamento  recante  disciplina   concorsuale   del
personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) e 11 del
decreto del Presidente della Repubblica  10  dicembre  1997,  n.  483
(Regolamento recante  la  disciplina  concorsuale  per  il  personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), emanati in attuazione
dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
502  (Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a   norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
    In particolare la  difesa  statale  assume  che  la  disposizione
regionale contrasterebbe con i criteri di valutazione del  curriculum
professionale e formativo,  stabiliti  dalla  normativa  statale,  in
quanto modifica e integra la griglia recante i criteri di valutazione
dei titoli, e incide altresi' sulla discrezionalita' attribuita  alla
commissione, laddove le impone di assegnare uno specifico  punteggio,
in relazione agli anni di  lavoro  svolto,  unicamente  al  personale
sanitario che sia stato impiegato nelle aziende  sanitarie  regionali
attraverso processi di esternalizzazione.
    Inoltre, la disposizione  regionale  impugnata,  nel  riconoscere
l'assegnazione del predetto  punteggio  solo  ai  soggetti  impiegati
nelle   aziende   sanitarie   regionali   attraverso   processi    di
esternalizzazione, rischierebbe di  privilegiare  tale  categoria  di
concorrenti rispetto ad  altri  concorrenti  che,  partecipando  alle
procedure concorsuali straordinarie previste dalla legge 28  dicembre
2015, n. 208, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di  stabilita'  2016)»,  per
l'assunzione a tempo indeterminato, siano stati gia' assunti a  tempo
determinato nell'ambito del Servizio sanitario  regionale  attraverso
procedure selettive ad evidenza pubblica.
    Infine, il ricorrente assume che la sopravvenuta  modifica  della
disposizione in esame ad opera dell'art. 17, comma  92,  della  legge
della Regione  Lazio  14  agosto  2017,  n.  9  (Misure  integrative,
correttive  e  di  coordinamento  in  materia  di  finanza   pubblica
regionale. Disposizioni varie), a decorrere dal 17 agosto  2017,  non
incide sui prospettati termini della questione, lasciando  inalterati
i profili di illegittimita' riscontrati nella disposizione regionale.
    2.- In via preliminare, occorre verificare se la  novella  recata
dall'art. 17, comma 92, della legge reg. Lazio n.  9  del  2017,  non
oggetto  di  autonoma  impugnativa,  esplichi  effetti  sul  presente
giudizio, avendo il ricorrente sostenuto la sua irrilevanza in quanto
non avrebbe modificato il contenuto  sostanziale  della  disposizione
impugnata.
    2.1.- L'art. 17, comma 92, lettere a)  e  b),  della  legge  reg.
Lazio n. 9 del 2017 dispone,  con  decorrenza  dal  17  agosto  2017:
«[a]lla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge  regionale
2 maggio 2017,  n.  4  (Disposizioni  in  materia  di  assunzione  di
personale  nelle  aziende  e  negli  enti  del   servizio   sanitario
regionale) sono apportate le seguenti modifiche: a)  le  parole:  "al
personale che non rientra nella fattispecie di cui alla lettera  a),"
sono sostituite dalle seguenti: "esaurite  le  procedure  concorsuali
straordinarie di cui alla lettera a),  al  personale  non  rientrante
nelle fattispecie ivi previste"; b) le parole:  "sara'  riconosciuto,
nelle procedure concorsuali," sono sostituite dalle seguenti:  "viene
riconosciuto, nelle procedure concorsuali successive"».
    2.2.- Risulta evidente che tali  modifiche  lasciano  intatto  il
nucleo  precettivo  dell'originaria   versione   della   disposizione
regionale contestato dal ricorrente.
    Conseguentemente lo ius superveniens  non  incide  sul  contenuto
essenziale della questione, costituito dalla asserita  impossibilita'
per il legislatore regionale di disporre  in  ordine  ai  criteri  di
valutazione dei titoli come stabiliti  dalla  normativa  statale,  in
quanto integranti un  principio  fondamentale  da  essa  posto  nella
materia «tutela della salute».
    Pertanto, in forza del principio  di  effettivita'  della  tutela
delle parti nei giudizi in via di azione piu'  volte  ribadito  dalla
giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 87 del 2014,
n. 193 e n.  159  del  2012),  l'odierna  questione  va  estesa  alla
intervenuta modifica  normativa  della  disposizione  in  esame,  non
rilevando che  tale  modifica  non  sia  stata  oggetto  di  autonoma
impugnativa.
    3.- Nel merito la questione non e' fondata.
    3.1.- La disposizione regionale in esame inerisce al  sistema  di
valutazione del curriculum formativo e professionale  come  delineato
dalle ricordate disposizioni statali, prevedendo  l'attribuzione  nel
suo  ambito  di  un  punteggio  al  personale  impegnato   in   forme
esternalizzate di assistenza ai pazienti nelle aziende e  negli  enti
del Servizio sanitario regionale.
    Il thema decidendum del presente giudizio  e'  dunque  costituito
dalla prospettata lesione, ad opera del  legislatore  regionale,  dei
principi fondamentali in materia di «tutela  della  salute»  che,  ad
avviso del ricorrente, sono configurati dalle ricordate  disposizioni
statali in materia di criteri di valutazione dei  titoli  nell'ambito
della disciplina  concorsuale  per  l'assunzione  del  personale  del
Servizio sanitario nazionale.
    3.2.-  La  Regione  Lazio  non   contesta   la   riconducibilita'
dell'intervento normativo alla  materia  «tutela  della  salute»,  ma
afferma  che  esso  costituisce  legittima  espressione   della   sua
competenza concorrente nella  materia  stessa,  in  quanto  specifica
«quale    attivita'    professionale    puo'    essere    considerata
nell'attribuzione del punteggio al curriculum».
    3.3.- La causa et  ratio  dell'intervento  normativo  in  oggetto
sono, con ogni evidenza, individuabili nella esigenza  avvertita  dal
legislatore  regionale  di  integrare   il   risalente   sistema   di
valutazione  dei  titoli  ai  fini   del   curriculum   formativo   e
professionale configurato dalle previsioni  statali,  allo  scopo  di
tener conto della evoluzione del sistema organizzativo  e  funzionale
adottato dalla Regione Lazio per adempiere alle esigenze del Servizio
sanitario nazionale in esito alle profonde  innovazioni  dell'assetto
organizzativo del settore intervenute dopo  la  riforma  operata  dal
d.lgs. n. 502 del 1992.
    Occorre difatti rilevare che, anche a  seguito  degli  interventi
statali adottati, in particolare  a  partire  dalla  fine  del  primo
decennio del secolo, per contenere  la  spesa  pubblica  nel  settore
sanitario attraverso la riduzione dei costi per  il  personale  e  il
prolungato blocco del turnover, la Regione Lazio si e'  avvalsa,  per
l'assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle  aziende  e  negli
enti del Servizio sanitario regionale,  di  forme  esternalizzate  di
impiego, ossia di prestazioni  lavorative  svolte  da  dipendenti  di
cooperative  e  di  societa'  di  somministrazione  (gia'  di  lavoro
interinale).
    Al contempo, il ricorso alle  predette  modalita'  di  assistenza
diretta e indiretta ai pazienti e' stato reso possibile  anche  dalle
profonde  innovazioni  della  disciplina  in  materia  di  lavoro  e,
segnatamente,   di   lavoro   alle    dipendenze    della    pubblica
amministrazione, con applicazione  ad  esso  delle  forme  di  lavoro
flessibile previste dalle leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa.
    Pur non avendo avuto un  "rapporto  diretto"  con  il  datore  di
lavoro pubblico, i lavoratori  impiegati  in  forme  riconducibili  a
processi di  esternalizzazione  hanno  comunque  prestato  assistenza
diretta o indiretta ai  pazienti  nelle  aziende  e  negli  enti  del
Servizio  sanitario  regionale,  cosi'  contribuendo  a  garantire  i
livelli  essenziali  delle  prestazioni  nell'ambito   del   Servizio
sanitario.
    La Regione Lazio, pertanto,  ritiene  legittimo,  ai  fini  delle
procedure  di  assunzione  del  personale  nel   Servizio   sanitario
regionale,  riconoscere,  nell'ambito  del  curriculum  formativo   e
professionale,  l'esperienza  in  tal  modo  acquisita  dai  predetti
lavoratori nello  specifico  settore  per  il  quale  e'  indetta  la
procedura ordinaria di reclutamento, attesa la congruita' di una tale
esperienza con gli impieghi oggetto della procedura stessa.
    Diversamente, accedendo ad interpretazione rigorosa  dei  termini
«servizio reso» e «carriera» presenti  nelle  ricordate  disposizioni
statali,  in  assenza  della  previsione  regionale   in   esame   la
commissione non potrebbe operare autonomamente la valutazione di tali
esperienze, sicche' i lavoratori interessati,  pur  avendo  acquisito
specifica esperienza nel settore sanitario, sarebbero  equiparati  ad
aspiranti all'impiego presso il Servizio sanitario regionale privi di
specifiche conoscenze.
    4.- Alla stregua delle  considerazioni  svolte,  la  disposizione
regionale  in  esame  deve  ritenersi  legittima  espressione   della
competenza regionale concorrente in materia di «tutela della salute»,
in  quanto  apporta   una   integrazione   al   sistema   configurato
dall'ordinamento statale per profili non da esso considerati, ma  pur
sempre coerente con l'assetto e le finalita' del  sistema  valutativo
dei titoli da esso contemplato.
    4.1.- Con riguardo  alla  fattispecie  in  esame,  la  previsione
regionale  non   risulta   violare   alcun   principio   fondamentale
rinvenibile nella disciplina statale in materia.
    Nel rispetto dell'impianto generale configurato  dal  legislatore
statale, la Regione Lazio ha assunto, nell'esercizio della competenza
concorrente in materia di  «tutela  della  salute»,  una  misura  che
risulta oggettivamente e  ragionevolmente  conseguente  e  funzionale
alla concreta struttura organizzativa e gestionale da  essa  adottata
per assicurare  il  Servizio  sanitario,  nonche'  il  portato  delle
esperienze maturate nello specifico ambito territoriale  per  effetto
delle tipologie di prestazioni lavorative di cui  si  e'  avvalsa  la
Regione stessa nell'esercizio della  sua  competenza  in  materia  di
«organizzazione amministrativa».
    In  tal  senso  la  disposizione  regionale  in  oggetto  risulta
pienamente coerente  con  l'assetto  costituzionale  e  ordinamentale
nello specifico settore di attivita' in esame:  se  la  Regione  puo'
assicurare  i  servizi  di   assistenza   sanitaria   tramite   forme
esternalizzate  nell'esercizio  della  sua  competenza  residuale  in
materia di «organizzazione amministrativa» e, al contempo, di  quella
concorrente in materia  di  «tutela  della  salute»,  puo'  altresi',
avvalendosi di questa stessa competenza  concorrente,  prevedere  una
misura intesa a riconoscere, nell'ambito del curriculum  formativo  e
professionale,  l'esperienza  maturata  dai  soggetti  impiegati  nel
settore  sanitario  attraverso  forme  esternalizzate  che  intendano
concorrere per l'assunzione nel Servizio sanitario regionale.
    4.2.- Non  ostano  all'affermata  conclusione  le  considerazioni
svolte  dal  ricorrente  in  ordine  al   carattere   necessariamente
«globale» del punteggio attribuibile per il  curriculum  formativo  e
professionale,  imposto  dalle  norme  statali  evocate  come   norme
interposte.
    Difatti, se letta in  coerenza  con  il  complessivo  sistema  di
valutazione del curriculum formativo e  professionale  dettato  dalle
ricordate previsioni statali, la disposizione regionale  deve  essere
intesa nel senso di prevedere che, nell'ambito del punteggio  globale
stabilito per il curriculum formativo e professionale, la commissione
e' tenuta  a  enucleare  e  valutare  specificamente  quale  elemento
curriculare l'esperienza lavorativa prestata dal candidato  in  forme
esternalizzate.
    Parimenti  non  e'  ravvisabile  una  lesione  ad   opera   della
disposizione regionale in esame della sfera di  discrezionalita'  che
il sistema delineato dalle disposizioni  statali  attribuirebbe  alla
commissione di concorso.
    La discrezionalita', difatti, rimane integra  con  riguardo  alla
valutazione  della  concreta  incidenza  delle  predette   specifiche
esperienze lavorative  nella  determinazione  del  punteggio  globale
attribuibile al curriculum formativo e professionale, ovvero  in  che
termini e in che misura essa concorre all'attribuzione del  punteggio
globale, rimanendo affidato alla commissione il compito di operare la
concreta "pesatura" di tale  esperienza  lavorativa  nell'ambito  del
curriculum formativo e professionale.
    Inoltre, la disposizione regionale  prevede  che  la  valutazione
operi, genericamente, in relazione agli «anni  di  lavoro  svolto»  e
dunque lascia alla commissione amplissimi margini decisionali.
    4.3.- La considerazione consente anche di superare  la  ricordata
obiezione sollevata dalla difesa statale, secondo cui la disposizione
censurata comporterebbe il rischio di favorire i  soggetti  impiegati
attraverso  processi  di   esternalizzazione   «rispetto   ad   altri
concorrenti   che,   partecipando    alle    procedure    concorsuali
straordinarie  previste  dalla  menzionata  L.  208  del   2015   per
l'assunzione a tempo indeterminato, siano stati gia' assunti a  tempo
determinato nell'ambito del servizio sanitario  regionale  attraverso
procedure selettive ad evidenza pubblica».
    Il rischio cosi' paventato dal ricorrente non e' configurabile.
    Gia' si e' evidenziato che la disposizione impugnata opera al  di
fuori  delle  procedure  concorsuali  straordinarie  previste   dalla
ricordata normativa statale.
    D'altro canto l'attivita'  svolta  in  forma  diretta  presso  il
Servizio sanitario  regionale  e'  valutabile,  ove  ne  ricorrano  i
requisiti  previsti  dalla  legge  per  l'accesso  alla   professione
sanitaria cui inerisce il concorso, nell'ambito di altre categorie di
titoli contemplate dalle disposizioni statali.
    Inoltre, alla commissione compete comunque operare una  ponderata
e  motivata  differenziazione  fra  la   valutazione   dell'attivita'
espletata in forma diretta e la valutazione di quella svolta  tramite
processi di esternalizzazione, in considerazione della diversa natura
delle rispettive  tipologie  di  rapporto  di  lavoro,  laddove  poi,
naturalmente,  l'operato  della  commissione   rimane   soggetto   al
sindacato di legittimita'  in  ordine  al  corretto  uso  dei  poteri
discrezionali.
    5.- In conclusione, deve ritenersi che la disposizione  regionale
impugnata, interpretata nel senso innanzi  chiarito,  nel  costituire
esercizio  della  competenza  concorrente  regionale  in  materia  di
«tutela della salute», non viola alcun principio  fondamentale  della
legislazione statale in materia.
    Ne consegue la declaratoria di  non  fondatezza  della  questione
promossa con il ricorso in esame.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione  Lazio  2
maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di assunzione di personale
nelle aziende e negli enti del  servizio  sanitario  regionale),  nel
testo originario e in quello modificato dall'art. 17, comma 92, della
legge della Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9  (Misure  integrative,
correttive  e  di  coordinamento  in  materia  di  finanza   pubblica
regionale. Disposizioni varie) promossa, in riferimento all'art. 117,
terzo comma, della Costituzione, dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2019.

                                F.to:
                       Aldo CAROSI, Presidente
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2020.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA 

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