N. 21 SENTENZA 9 gennaio - 14 febbraio 2020
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Amministrazione pubblica - "Riforma Madia" - Revisione dei ruoli
delle Forze di polizia - Istituzione del ruolo direttivo ad
esaurimento della Polizia di Stato, in sostituzione del precedente
ruolo direttivo speciale (mai concretamente attivato) - Nomina dei
vincitori di concorso con la qualifica di vice commissario -
Decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo
corso di formazione - Denunciato contrasto con principi e criteri
direttivi della legge di delegazione, violazione dei principi di
ragionevolezza, di eguaglianza, di imparzialita' e di buon
andamento - Inammissibilita' delle questioni.
- Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, art. 2, comma 1, lettera
t), numero 1).
- Costituzione, artt. 3, 76 e 97.
(GU n.8 del 19-2-2020 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Aldo CAROSI;
Giudici :Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO,
Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,
Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
lettera t), numero 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
(Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a, della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), promosso dal Tribunale amministrativo
regionale per l'Abruzzo, sezione prima, nel procedimento vertente tra
P. B. e altri e il Ministero dell'interno, con ordinanza del 13
febbraio 2019, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 2019 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima
serie speciale, dell'anno 2019.
Visti l'atto di costituzione di P. B. e altri, nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 2019 il Giudice
relatore Aldo Carosi;
uditi l'avvocato Pietro Celli per P. B. e altri e l'avvocato
dello Stato Beatrice Gaia Fiduccia per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 9 gennaio 2020.
Ritenuto in fatto
1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale
amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione prima, ha sollevato
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
lettera t), numero 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
(Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a, della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), in riferimento agli artt. 3, 76 e 97
della Costituzione e in relazione all'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
La disposizione censurata, dopo aver istituito «il ruolo
direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato» in sostituzione del
precedente ruolo direttivo speciale, stabilisce che all'integrazione
della relativa dotazione organica si provveda mediante «un unico
concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unita', da bandire
entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in
servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare,
rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualita'
dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti:
300 per l'annualita' 2001; 300 per l'annualita' 2002; 300 per
l'annualita' 2003; 300 per l'annualita' 2004; 300 per l'annualita'
2005. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del
ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica
dalla data di inizio del primo corso di formazione [...].».
1.1.- Secondo il rimettente, la disposizione transitoria in
questione troverebbe giustificazione nella necessita' di porre
rimedio al disallineamento di carriera verificatosi a danno del
personale della Polizia di Stato, al quale sarebbe stata preclusa una
progressione di cui, viceversa, avrebbero beneficiato gli
appartenenti alle altre forze di polizia, nel cui ambito,
diversamente da quanto accaduto per la Polizia di Stato, analogo
ruolo direttivo sarebbe stato istituito e attuato.
Tuttavia, la prevista decorrenza giuridica ed economica
dell'inquadramento dei vincitori del concorso nella qualifica di vice
commissario dalla data di inizio del primo corso di formazione - in
concreto stabilita nel 26 febbraio 2018 con la nota del Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 15 febbraio
2018, n. 333-C/9041-2/80 - violerebbe il criterio direttivo della
«sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia»,
sancito dall'art. 8, comma 1, lettera a), della legge di delega n.
124 del 2015. Cio' in quanto la previsione non ovvierebbe al ritardo
nella progressione in carriera del personale interessato, senza che a
porvi rimedio possano soccorrere le asserite «misure compensative»
predisposte dal legislatore delegato, rappresentate da una dotazione
organica superiore a quella del precedente ruolo direttivo speciale,
da procedure semplificate di accesso (concorso per soli titoli) e
dall'accelerazione e agevolazione nell'avanzamento nelle qualifiche
successive a quella iniziale di vice commissario. Di qui la
violazione dell'art. 76 Cost.
Alla luce delle medesime considerazioni, la disposizione -
foriera di una disciplina specifica, concreta, destinata a un numero
determinato di soggetti e, dunque, da assoggettarsi allo scrutinio di
stretta costituzionalita' proprio delle leggi-provvedimento - sarebbe
irragionevole e lesiva del principio di uguaglianza, per aver
discriminato il personale della Polizia di Stato rispetto a quello
delle altre forze di polizia, trattandolo, quanto alla decorrenza
dell'inquadramento, alla stregua di tutti i dipendenti pubblici
nonostante la peculiarita' della situazione in cui versava. Ne
deriverebbe la violazione dell'art. 3 Cost.
Infine, la prevista decorrenza degli effetti giuridici ed
economici contrasterebbe con l'art. 97 Cost., sotto il profilo sia
dell'imparzialita' che del buon andamento dell'amministrazione, per
l'irragionevolezza di una misura inefficace rispetto all'obiettivo di
riallineamento, come dimostrato dalla possibilita' che il personale
del Corpo forestale dello Stato, avendo concretamente beneficiato
dell'istituzione del ruolo direttivo speciale, sopravanzi quello
della Polizia di Stato, in cui, a seguito della soppressione di tale
Corpo, e' in parte confluito.
1.2.- Quanto alla rilevanza delle questioni sollevate, il
rimettente riferisce che i ricorrenti, tutti appartenenti al ruolo
direttivo a esaurimento in quanto vincitori del concorso bandito per
la nomina alla qualifica di vice commissario, avrebbero agito in
giudizio per l'accertamento del diritto a essere inquadrati nel ruolo
con decorrenza dalla data in cui i posti - quelli rispetto a cui
ciascuno di essi e' stato dichiarato vincitore - sono risultati
disponibili per ciascuna annualita', con conseguente condanna in tal
senso dell'amministrazione e annullamento del provvedimento di
inquadramento concretamente adottato.
Dopo aver motivato in ordine alla sussistenza della propria
giurisdizione e competenza, il TAR Abruzzo evidenzia che, ove le
questioni fossero ritenute fondate, il ricorso andrebbe accolto,
riconoscendo la pretesa azionata, con conseguente caducazione dei
provvedimenti applicativi. Viceversa, il ricorso andrebbe respinto.
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, deducendo l'inammissibilita' o, comunque, l'infondatezza delle
questioni sollevate.
2.1.- Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le
questioni sarebbero inammissibili anzitutto in quanto il rimettente,
pur avendo respinto con sentenza non definitiva - di cui si
preannuncia l'impugnazione - tutte le eccezioni preliminari e
pregiudiziali sollevate nel giudizio principale, avrebbe omesso di
riprodurre nell'ordinanza le ragioni che hanno condotto alla
decisione, impedendo a questa Corte il controllo di non arbitrarieta'
della motivazione.
In secondo luogo, non sarebbero stati impugnati gli atti di
inquadramento del personale, non destinati a venir meno
automaticamente per effetto dell'eventuale declaratoria
d'incostituzionalita' della norma di cui sono applicazione, nemmeno
nell'ipotesi in cui si accedesse alla tesi della sua natura di
legge-provvedimento, con conseguente irrilevanza delle questioni
sollevate.
Esse, inoltre, sarebbero prive del carattere di incidentalita',
stante la coincidenza tra il petitum di accertamento dell'azione
esperita nel giudizio a quo e quello del giudizio di
costituzionalita'. Quest'ultimo, peraltro, sarebbe indeterminato -
atteso che, a fronte di un dispositivo generico, da cui desumere la
mera ablazione della norma censurata, dalla motivazione
dell'ordinanza si evincerebbe la richiesta di una pronuncia di tipo
manipolativo-additivo - o comunque implicherebbe scelte affidate alla
discrezionalita' del legislatore, in difetto di soluzioni
costituzionalmente obbligate.
2.2.- Nel merito, le questioni sollevate sarebbero infondate.
Dopo aver negato che la disposizione censurata possa essere
annoverata tra le leggi-provvedimento, non essendo autoapplicativa, e
quindi assoggettata a uno scrutinio di stretta costituzionalita', il
Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia come, in virtu' della
legge di delega, la «sostanziale equiordinazione» delle forze di
polizia dovesse avvenire ferme restando «le peculiarita'
ordinamentali e funzionali» di ciascuna di esse, il cui regime,
pertanto, non sarebbe evocabile quale tertium comparationis per lo
scrutinio ai sensi dell'art. 3 Cost.
Al riguardo, occorrerebbe tener presente che la concreta
istituzione del precedente ruolo direttivo speciale della Polizia di
Stato e' stata sospesa dall'art. 1, comma 261, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»,
in attesa del riordino dei ruoli del personale delle forze di
polizia, secondo una ragionevole valutazione del legislatore.
In tale contesto, le misure compensative che hanno accompagnato
la norma censurata non mirerebbero a ovviare a un vulnus di
costituzionalita', ma sarebbero il frutto di scelte riservate
all'apprezzamento politico del legislatore e comunque idonee ad
aumentare le chance di accesso e ad accelerare la progressione in
carriera. Sarebbe, viceversa, l'invocata retrodatazione degli effetti
giuridici ed economici a presentare connotati di irragionevolezza e
di disparita' di trattamento, disallineandoli dalle funzioni
concretamente svolte e creando una posizione di privilegio
nell'ambito della Polizia di Stato determinata dal contemporaneo
mantenimento delle misure compensative. Il tutto a beneficio di
soggetti che sono, si', risultati vincitori del concorso bandito in
ritardo, ma avrebbero avuto solo la possibilita' e non certo la
sicurezza di vincere quelli non celebrati tempestivamente e, quindi,
di accedere al ruolo direttivo speciale all'epoca esistente.
3.- Si sono costituiti i ricorrenti del giudizio principale, i
quali, nel condividere gli argomenti svolti dal rimettente,
evidenziano come per altri ruoli della Polizia di Stato viga il
«principio dell'annualita'», secondo cui l'accesso alla qualifica
iniziale o l'avanzamento a quella superiore avviene, nel limite dei
posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, a seguito di nomina
conseguente al superamento di un corso di formazione, con decorrenza
giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello delle vacanze
ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del
corso.
Con memoria depositata in prossimita' dell'udienza, i ricorrenti,
dopo aver ripercorso le vicende normative e processuali che hanno
riguardato il ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato,
replicano alle eccezioni del Presidente del Consiglio dei ministri -
tra l'altro, sostenendo che il petitum dell'ordinanza di rimessione
debba essere inteso quale meramente ablativo della norma censurata -
argomentando a sostegno dell'ammissibilita' e della fondatezza delle
questioni sollevate.
Considerato in diritto
1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale
amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione prima, ha sollevato
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
lettera t), numero 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
(Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a, della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), in riferimento agli artt. 3, 76 e 97
della Costituzione e in relazione all'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015 n. 124 (Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
La disposizione censurata, dopo aver istituito «il ruolo
direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato» in sostituzione del
precedente ruolo direttivo speciale, stabilisce che all'integrazione
della relativa dotazione organica si provveda mediante «un unico
concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unita', da bandire
entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in
servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare,
rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualita'
dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti:
300 per l'annualita' 2001; 300 per l'annualita' 2002; 300 per
l'annualita' 2003; 300 per l'annualita' 2004; 300 per l'annualita'
2005. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del
ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica
dalla data di inizio del primo corso di formazione [...].».
Secondo il giudice a quo, la disposizione transitoria in
questione troverebbe giustificazione nella necessita' di porre
rimedio al disallineamento di carriera verificatosi a danno del
personale della Polizia di Stato, nel cui ambito, diversamente dalle
altre forze di polizia, il ruolo direttivo speciale originariamente
previsto non sarebbe mai stato concretamente attivato, prima per
l'inerzia dell'amministrazione e, poi, per effetto della sospensione
disposta dall'art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)».
Ad avviso del rimettente, la decorrenza dell'inquadramento dalla
data di inizio del primo corso di formazione, successivamente
individuata nel 26 febbraio 2018, violerebbe il criterio direttivo
della «sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di
polizia», sancito dall'art. 8, comma 1, lettera a), della legge di
delega n. 124 del 2015, in quanto non consentirebbe di ovviare al
pregiudizio verificatosi, senza che a porvi rimedio possano
soccorrere le «misure compensative» predisposte dal legislatore
delegato, rappresentate da una dotazione organica superiore a quella
del precedente ruolo direttivo speciale, da procedure semplificate di
accesso (concorso per soli titoli) e dall'accelerazione e
agevolazione nell'avanzamento nelle qualifiche successive a quella
iniziale di vice commissario. Di qui la dedotta violazione dell'art.
76 Cost.
Alla luce delle medesime considerazioni, la disposizione sarebbe
irragionevole e lesiva del principio di uguaglianza, per aver
discriminato il personale della Polizia di Stato rispetto a quello
delle altre forze di polizia, trattandolo, quanto alla decorrenza
dell'inquadramento, alla stregua di tutti i dipendenti pubblici,
nonostante la peculiarita' della situazione in cui versava, onde la
violazione dell'art. 3 Cost.
Infine, la prevista decorrenza degli effetti giuridici ed
economici contrasterebbe con l'art. 97 Cost., sotto il profilo sia
dell'imparzialita' che del buon andamento dell'amministrazione, per
l'irragionevolezza di una misura inefficace rispetto all'obiettivo di
riallineamento perseguito.
2.- Tanto premesso, le questioni sollevate sono inammissibili.
Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce, tra l'altro,
l'indeterminatezza e l'ambiguita' del petitum formulato nel giudizio
incidentale, nell'incertezza che si invochi un intervento meramente
ablativo o, piuttosto, manipolativo-additivo; in quest'ultimo caso
incidendo nella discrezionalita' del legislatore in mancanza di una
soluzione costituzionalmente obbligata.
Effettivamente, il giudice a quo non delimita con chiarezza il
petitum, ne' nella parte motivazionale dell'atto di rimessione ne'
nel dispositivo, in cui si limita a dichiarare rilevanti e non
manifestamente infondate le questioni sollevate, rimettendole a
questa Corte «per le determinazioni di competenza».
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'ambiguita' e
l'indeterminatezza del petitum costituiscono motivo di
inammissibilita', cosi' come l'incertezza circa l'intervento
richiesto, se meramente ablativo oppure manipolativo-additivo, della
normativa censurata (ex plurimis, sentenza n. 239 del 2019).
E' da aggiungere che una mera caducazione della previsione
afferente alla decorrenza dell'inquadramento non sarebbe idonea a far
conseguire il risultato, auspicato dal rimettente, di ottenere la
sostanziale equiordinazione del personale delle forze di polizia
perseguito dal legislatore delegante e, pertanto, cio' rende comunque
inammissibili le questioni (sentenze n. 239 del 2019 e n. 210 del
2015).
Analogamente precluso, d'altra parte, risulterebbe un intervento
manipolativo-additivo di retrodatazione dell'inquadramento alla data
in cui i posti banditi sono risultati disponibili per ciascuna
annualita' dal 2001 al 2005, come domandato dai ricorrenti nel
giudizio a quo, considerato quanto costantemente affermato da questa
Corte in ordine all'inammissibilita' delle questioni di legittimita'
costituzionale quando «il petitum, tenuto conto del contenuto
dell'intervento additivo richiesto dal rimettente [...] si connota
[...] per un cospicuo tasso di manipolativita'» (ex multis, ordinanza
n. 12 del 2017).
Al riguardo, si deve anzitutto evidenziare che la retrodatazione
ipotizzata comporterebbe per il personale interessato un risultato
diverso e piu' favorevole rispetto a quello che avrebbe conseguito
ove i concorsi previsti con riferimento al ruolo direttivo speciale
della Polizia di Stato fossero stati tempestivamente banditi, atteso
che il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli
del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma
dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78),
istitutivo di detto ruolo, non disponeva che l'inquadramento dei
vincitori retroagisse al momento della disponibilita' dei posti da
mettere a concorso.
In secondo luogo, la retrodatazione si cumulerebbe con le misure
compensative previste dalla disposizione censurata (aumento della
dotazione organica; concorso per soli titoli e non piu' per titoli ed
esame, scritto e orale; abbreviazione - sino a dodici anni - del
tempo necessario per l'accesso all'odierna qualifica apicale di
commissario capo; suo conseguimento a ruolo aperto e non piu' a ruolo
chiuso), privandole di giustificazione a tutto vantaggio del
personale della Polizia di Stato, in tal modo non piu' discriminato
bensi' privilegiato rispetto agli altri corpi di polizia. In tale
prospettiva sarebbe accentuato il disallineamento delle carriere che,
viceversa, la legge di delega voleva sostanzialmente equiordinare,
anche nella disciplina transitoria.
Non risultano rinvenibili utili referenti normativi che possano
orientare univocamente l'intervento auspicato. In particolare, tali
non sono le disposizioni relative al meccanismo di progressione in
carriera previsto per altre qualifiche del personale della Polizia di
Stato - nomina a vice sovrintendente (art. 24-quater, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia»), a vice sovrintendente tecnico (art. 20-quater,
comma 7, del decreto del Presidente della repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica») e a vice ispettore
tecnico (art. 25-ter, comma 6, del d.P.R. n. 337 del 1982) - evocate
nell'ordinanza di rimessione e negli atti delle parti costituite.
Anzitutto, esse scindono la decorrenza giuridica da quella economica,
ancorando la prima al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui
si sono verificate le vacanze e la seconda alla data di conclusione
del corso. Inoltre, da un lato, prevedono che, in caso di
frequentazione con esito positivo, il vincitore acquisisca la
qualifica inziale del ruolo, mentre, nel caso di quello direttivo
speciale e di quello ad esaurimento, al buon esito e' correlato il
passaggio dalla qualifica iniziale di vice commissario, rivestita
gia' durante il corso, a quella immediatamente superiore di
commissario, situazione con cui risulta incompatibile una decorrenza
retroattiva; dall'altro, dette disposizioni, diversamente da quella
censurata, non sono volte a ovviare a un pregiudizio di carriera
determinatosi nell'arco del tempo per fattori esogeni, non hanno
finalita' compensativo-risarcitorie e postulano l'immediata
successione tra identificazione delle vacanze, procedura selettiva,
corso di formazione e nomina dei vincitori, con uno iato temporale di
oltre un decennio tra la prima e le attivita' seguenti.
Alla luce di quanto precede, considerata la discrezionalita' di
cui gode il legislatore in ordine all'articolazione delle carriere e
dei passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici (ex plurimis,
sentenza n. 230 del 2014), specie nel transito da un regime all'altro
(sentenza n. 217 del 1997), anche con riguardo alle forze di polizia
(sentenze n. 442 del 2005 e n. 63 del 1998; ordinanza n. 296 del
2000), e' evidente come la retrodatazione dell'inquadramento, lungi
dal costituire l'unica modalita' ipotizzabile per ovviare al
pregiudizio patito dal personale interessato dalla norma censurata,
costituisca soluzione altamente creativa e non costituzionalmente
imposta.
Da tanto consegue l'inammissibilita' delle questioni sollevate.
Le ulteriori eccezioni d'inammissibilita' formulate
dall'Avvocatura generale dello Stato - relative all'omessa
riproduzione, nell'ordinanza di rimessione, delle ragioni che hanno
condotto al rigetto con sentenza non definitiva di tutte le eccezioni
preliminari e pregiudiziali sollevate nel giudizio principale,
nonche' all'irrilevanza delle questioni per omessa impugnazione degli
atti di inquadramento del personale - restano assorbite.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera t), numero 1), del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, lettera a, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione e in relazione
all'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124
(Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), dal Tribunale amministrativo regionale
per l'Abruzzo, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2020.
F.to:
Aldo CAROSI, Presidente
e Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Amministrazione pubblica - "Riforma Madia" - Revisione dei ruoli
delle Forze di polizia - Istituzione del ruolo direttivo ad
esaurimento della Polizia di Stato, in sostituzione del precedente
ruolo direttivo speciale (mai concretamente attivato) - Nomina dei
vincitori di concorso con la qualifica di vice commissario -
Decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo
corso di formazione - Denunciato contrasto con principi e criteri
direttivi della legge di delegazione, violazione dei principi di
ragionevolezza, di eguaglianza, di imparzialita' e di buon
andamento - Inammissibilita' delle questioni.
- Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, art. 2, comma 1, lettera
t), numero 1).
- Costituzione, artt. 3, 76 e 97.
(GU n.8 del 19-2-2020 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Aldo CAROSI;
Giudici :Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO,
Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,
Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
lettera t), numero 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
(Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a, della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), promosso dal Tribunale amministrativo
regionale per l'Abruzzo, sezione prima, nel procedimento vertente tra
P. B. e altri e il Ministero dell'interno, con ordinanza del 13
febbraio 2019, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 2019 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima
serie speciale, dell'anno 2019.
Visti l'atto di costituzione di P. B. e altri, nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 2019 il Giudice
relatore Aldo Carosi;
uditi l'avvocato Pietro Celli per P. B. e altri e l'avvocato
dello Stato Beatrice Gaia Fiduccia per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 9 gennaio 2020.
Ritenuto in fatto
1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale
amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione prima, ha sollevato
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
lettera t), numero 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
(Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a, della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), in riferimento agli artt. 3, 76 e 97
della Costituzione e in relazione all'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
La disposizione censurata, dopo aver istituito «il ruolo
direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato» in sostituzione del
precedente ruolo direttivo speciale, stabilisce che all'integrazione
della relativa dotazione organica si provveda mediante «un unico
concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unita', da bandire
entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in
servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare,
rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualita'
dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti:
300 per l'annualita' 2001; 300 per l'annualita' 2002; 300 per
l'annualita' 2003; 300 per l'annualita' 2004; 300 per l'annualita'
2005. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del
ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica
dalla data di inizio del primo corso di formazione [...].».
1.1.- Secondo il rimettente, la disposizione transitoria in
questione troverebbe giustificazione nella necessita' di porre
rimedio al disallineamento di carriera verificatosi a danno del
personale della Polizia di Stato, al quale sarebbe stata preclusa una
progressione di cui, viceversa, avrebbero beneficiato gli
appartenenti alle altre forze di polizia, nel cui ambito,
diversamente da quanto accaduto per la Polizia di Stato, analogo
ruolo direttivo sarebbe stato istituito e attuato.
Tuttavia, la prevista decorrenza giuridica ed economica
dell'inquadramento dei vincitori del concorso nella qualifica di vice
commissario dalla data di inizio del primo corso di formazione - in
concreto stabilita nel 26 febbraio 2018 con la nota del Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 15 febbraio
2018, n. 333-C/9041-2/80 - violerebbe il criterio direttivo della
«sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia»,
sancito dall'art. 8, comma 1, lettera a), della legge di delega n.
124 del 2015. Cio' in quanto la previsione non ovvierebbe al ritardo
nella progressione in carriera del personale interessato, senza che a
porvi rimedio possano soccorrere le asserite «misure compensative»
predisposte dal legislatore delegato, rappresentate da una dotazione
organica superiore a quella del precedente ruolo direttivo speciale,
da procedure semplificate di accesso (concorso per soli titoli) e
dall'accelerazione e agevolazione nell'avanzamento nelle qualifiche
successive a quella iniziale di vice commissario. Di qui la
violazione dell'art. 76 Cost.
Alla luce delle medesime considerazioni, la disposizione -
foriera di una disciplina specifica, concreta, destinata a un numero
determinato di soggetti e, dunque, da assoggettarsi allo scrutinio di
stretta costituzionalita' proprio delle leggi-provvedimento - sarebbe
irragionevole e lesiva del principio di uguaglianza, per aver
discriminato il personale della Polizia di Stato rispetto a quello
delle altre forze di polizia, trattandolo, quanto alla decorrenza
dell'inquadramento, alla stregua di tutti i dipendenti pubblici
nonostante la peculiarita' della situazione in cui versava. Ne
deriverebbe la violazione dell'art. 3 Cost.
Infine, la prevista decorrenza degli effetti giuridici ed
economici contrasterebbe con l'art. 97 Cost., sotto il profilo sia
dell'imparzialita' che del buon andamento dell'amministrazione, per
l'irragionevolezza di una misura inefficace rispetto all'obiettivo di
riallineamento, come dimostrato dalla possibilita' che il personale
del Corpo forestale dello Stato, avendo concretamente beneficiato
dell'istituzione del ruolo direttivo speciale, sopravanzi quello
della Polizia di Stato, in cui, a seguito della soppressione di tale
Corpo, e' in parte confluito.
1.2.- Quanto alla rilevanza delle questioni sollevate, il
rimettente riferisce che i ricorrenti, tutti appartenenti al ruolo
direttivo a esaurimento in quanto vincitori del concorso bandito per
la nomina alla qualifica di vice commissario, avrebbero agito in
giudizio per l'accertamento del diritto a essere inquadrati nel ruolo
con decorrenza dalla data in cui i posti - quelli rispetto a cui
ciascuno di essi e' stato dichiarato vincitore - sono risultati
disponibili per ciascuna annualita', con conseguente condanna in tal
senso dell'amministrazione e annullamento del provvedimento di
inquadramento concretamente adottato.
Dopo aver motivato in ordine alla sussistenza della propria
giurisdizione e competenza, il TAR Abruzzo evidenzia che, ove le
questioni fossero ritenute fondate, il ricorso andrebbe accolto,
riconoscendo la pretesa azionata, con conseguente caducazione dei
provvedimenti applicativi. Viceversa, il ricorso andrebbe respinto.
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, deducendo l'inammissibilita' o, comunque, l'infondatezza delle
questioni sollevate.
2.1.- Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le
questioni sarebbero inammissibili anzitutto in quanto il rimettente,
pur avendo respinto con sentenza non definitiva - di cui si
preannuncia l'impugnazione - tutte le eccezioni preliminari e
pregiudiziali sollevate nel giudizio principale, avrebbe omesso di
riprodurre nell'ordinanza le ragioni che hanno condotto alla
decisione, impedendo a questa Corte il controllo di non arbitrarieta'
della motivazione.
In secondo luogo, non sarebbero stati impugnati gli atti di
inquadramento del personale, non destinati a venir meno
automaticamente per effetto dell'eventuale declaratoria
d'incostituzionalita' della norma di cui sono applicazione, nemmeno
nell'ipotesi in cui si accedesse alla tesi della sua natura di
legge-provvedimento, con conseguente irrilevanza delle questioni
sollevate.
Esse, inoltre, sarebbero prive del carattere di incidentalita',
stante la coincidenza tra il petitum di accertamento dell'azione
esperita nel giudizio a quo e quello del giudizio di
costituzionalita'. Quest'ultimo, peraltro, sarebbe indeterminato -
atteso che, a fronte di un dispositivo generico, da cui desumere la
mera ablazione della norma censurata, dalla motivazione
dell'ordinanza si evincerebbe la richiesta di una pronuncia di tipo
manipolativo-additivo - o comunque implicherebbe scelte affidate alla
discrezionalita' del legislatore, in difetto di soluzioni
costituzionalmente obbligate.
2.2.- Nel merito, le questioni sollevate sarebbero infondate.
Dopo aver negato che la disposizione censurata possa essere
annoverata tra le leggi-provvedimento, non essendo autoapplicativa, e
quindi assoggettata a uno scrutinio di stretta costituzionalita', il
Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia come, in virtu' della
legge di delega, la «sostanziale equiordinazione» delle forze di
polizia dovesse avvenire ferme restando «le peculiarita'
ordinamentali e funzionali» di ciascuna di esse, il cui regime,
pertanto, non sarebbe evocabile quale tertium comparationis per lo
scrutinio ai sensi dell'art. 3 Cost.
Al riguardo, occorrerebbe tener presente che la concreta
istituzione del precedente ruolo direttivo speciale della Polizia di
Stato e' stata sospesa dall'art. 1, comma 261, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»,
in attesa del riordino dei ruoli del personale delle forze di
polizia, secondo una ragionevole valutazione del legislatore.
In tale contesto, le misure compensative che hanno accompagnato
la norma censurata non mirerebbero a ovviare a un vulnus di
costituzionalita', ma sarebbero il frutto di scelte riservate
all'apprezzamento politico del legislatore e comunque idonee ad
aumentare le chance di accesso e ad accelerare la progressione in
carriera. Sarebbe, viceversa, l'invocata retrodatazione degli effetti
giuridici ed economici a presentare connotati di irragionevolezza e
di disparita' di trattamento, disallineandoli dalle funzioni
concretamente svolte e creando una posizione di privilegio
nell'ambito della Polizia di Stato determinata dal contemporaneo
mantenimento delle misure compensative. Il tutto a beneficio di
soggetti che sono, si', risultati vincitori del concorso bandito in
ritardo, ma avrebbero avuto solo la possibilita' e non certo la
sicurezza di vincere quelli non celebrati tempestivamente e, quindi,
di accedere al ruolo direttivo speciale all'epoca esistente.
3.- Si sono costituiti i ricorrenti del giudizio principale, i
quali, nel condividere gli argomenti svolti dal rimettente,
evidenziano come per altri ruoli della Polizia di Stato viga il
«principio dell'annualita'», secondo cui l'accesso alla qualifica
iniziale o l'avanzamento a quella superiore avviene, nel limite dei
posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, a seguito di nomina
conseguente al superamento di un corso di formazione, con decorrenza
giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello delle vacanze
ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del
corso.
Con memoria depositata in prossimita' dell'udienza, i ricorrenti,
dopo aver ripercorso le vicende normative e processuali che hanno
riguardato il ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato,
replicano alle eccezioni del Presidente del Consiglio dei ministri -
tra l'altro, sostenendo che il petitum dell'ordinanza di rimessione
debba essere inteso quale meramente ablativo della norma censurata -
argomentando a sostegno dell'ammissibilita' e della fondatezza delle
questioni sollevate.
Considerato in diritto
1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale
amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione prima, ha sollevato
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
lettera t), numero 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
(Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a, della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), in riferimento agli artt. 3, 76 e 97
della Costituzione e in relazione all'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015 n. 124 (Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
La disposizione censurata, dopo aver istituito «il ruolo
direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato» in sostituzione del
precedente ruolo direttivo speciale, stabilisce che all'integrazione
della relativa dotazione organica si provveda mediante «un unico
concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unita', da bandire
entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in
servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare,
rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualita'
dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti:
300 per l'annualita' 2001; 300 per l'annualita' 2002; 300 per
l'annualita' 2003; 300 per l'annualita' 2004; 300 per l'annualita'
2005. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del
ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica
dalla data di inizio del primo corso di formazione [...].».
Secondo il giudice a quo, la disposizione transitoria in
questione troverebbe giustificazione nella necessita' di porre
rimedio al disallineamento di carriera verificatosi a danno del
personale della Polizia di Stato, nel cui ambito, diversamente dalle
altre forze di polizia, il ruolo direttivo speciale originariamente
previsto non sarebbe mai stato concretamente attivato, prima per
l'inerzia dell'amministrazione e, poi, per effetto della sospensione
disposta dall'art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)».
Ad avviso del rimettente, la decorrenza dell'inquadramento dalla
data di inizio del primo corso di formazione, successivamente
individuata nel 26 febbraio 2018, violerebbe il criterio direttivo
della «sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di
polizia», sancito dall'art. 8, comma 1, lettera a), della legge di
delega n. 124 del 2015, in quanto non consentirebbe di ovviare al
pregiudizio verificatosi, senza che a porvi rimedio possano
soccorrere le «misure compensative» predisposte dal legislatore
delegato, rappresentate da una dotazione organica superiore a quella
del precedente ruolo direttivo speciale, da procedure semplificate di
accesso (concorso per soli titoli) e dall'accelerazione e
agevolazione nell'avanzamento nelle qualifiche successive a quella
iniziale di vice commissario. Di qui la dedotta violazione dell'art.
76 Cost.
Alla luce delle medesime considerazioni, la disposizione sarebbe
irragionevole e lesiva del principio di uguaglianza, per aver
discriminato il personale della Polizia di Stato rispetto a quello
delle altre forze di polizia, trattandolo, quanto alla decorrenza
dell'inquadramento, alla stregua di tutti i dipendenti pubblici,
nonostante la peculiarita' della situazione in cui versava, onde la
violazione dell'art. 3 Cost.
Infine, la prevista decorrenza degli effetti giuridici ed
economici contrasterebbe con l'art. 97 Cost., sotto il profilo sia
dell'imparzialita' che del buon andamento dell'amministrazione, per
l'irragionevolezza di una misura inefficace rispetto all'obiettivo di
riallineamento perseguito.
2.- Tanto premesso, le questioni sollevate sono inammissibili.
Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce, tra l'altro,
l'indeterminatezza e l'ambiguita' del petitum formulato nel giudizio
incidentale, nell'incertezza che si invochi un intervento meramente
ablativo o, piuttosto, manipolativo-additivo; in quest'ultimo caso
incidendo nella discrezionalita' del legislatore in mancanza di una
soluzione costituzionalmente obbligata.
Effettivamente, il giudice a quo non delimita con chiarezza il
petitum, ne' nella parte motivazionale dell'atto di rimessione ne'
nel dispositivo, in cui si limita a dichiarare rilevanti e non
manifestamente infondate le questioni sollevate, rimettendole a
questa Corte «per le determinazioni di competenza».
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'ambiguita' e
l'indeterminatezza del petitum costituiscono motivo di
inammissibilita', cosi' come l'incertezza circa l'intervento
richiesto, se meramente ablativo oppure manipolativo-additivo, della
normativa censurata (ex plurimis, sentenza n. 239 del 2019).
E' da aggiungere che una mera caducazione della previsione
afferente alla decorrenza dell'inquadramento non sarebbe idonea a far
conseguire il risultato, auspicato dal rimettente, di ottenere la
sostanziale equiordinazione del personale delle forze di polizia
perseguito dal legislatore delegante e, pertanto, cio' rende comunque
inammissibili le questioni (sentenze n. 239 del 2019 e n. 210 del
2015).
Analogamente precluso, d'altra parte, risulterebbe un intervento
manipolativo-additivo di retrodatazione dell'inquadramento alla data
in cui i posti banditi sono risultati disponibili per ciascuna
annualita' dal 2001 al 2005, come domandato dai ricorrenti nel
giudizio a quo, considerato quanto costantemente affermato da questa
Corte in ordine all'inammissibilita' delle questioni di legittimita'
costituzionale quando «il petitum, tenuto conto del contenuto
dell'intervento additivo richiesto dal rimettente [...] si connota
[...] per un cospicuo tasso di manipolativita'» (ex multis, ordinanza
n. 12 del 2017).
Al riguardo, si deve anzitutto evidenziare che la retrodatazione
ipotizzata comporterebbe per il personale interessato un risultato
diverso e piu' favorevole rispetto a quello che avrebbe conseguito
ove i concorsi previsti con riferimento al ruolo direttivo speciale
della Polizia di Stato fossero stati tempestivamente banditi, atteso
che il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli
del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma
dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78),
istitutivo di detto ruolo, non disponeva che l'inquadramento dei
vincitori retroagisse al momento della disponibilita' dei posti da
mettere a concorso.
In secondo luogo, la retrodatazione si cumulerebbe con le misure
compensative previste dalla disposizione censurata (aumento della
dotazione organica; concorso per soli titoli e non piu' per titoli ed
esame, scritto e orale; abbreviazione - sino a dodici anni - del
tempo necessario per l'accesso all'odierna qualifica apicale di
commissario capo; suo conseguimento a ruolo aperto e non piu' a ruolo
chiuso), privandole di giustificazione a tutto vantaggio del
personale della Polizia di Stato, in tal modo non piu' discriminato
bensi' privilegiato rispetto agli altri corpi di polizia. In tale
prospettiva sarebbe accentuato il disallineamento delle carriere che,
viceversa, la legge di delega voleva sostanzialmente equiordinare,
anche nella disciplina transitoria.
Non risultano rinvenibili utili referenti normativi che possano
orientare univocamente l'intervento auspicato. In particolare, tali
non sono le disposizioni relative al meccanismo di progressione in
carriera previsto per altre qualifiche del personale della Polizia di
Stato - nomina a vice sovrintendente (art. 24-quater, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia»), a vice sovrintendente tecnico (art. 20-quater,
comma 7, del decreto del Presidente della repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica») e a vice ispettore
tecnico (art. 25-ter, comma 6, del d.P.R. n. 337 del 1982) - evocate
nell'ordinanza di rimessione e negli atti delle parti costituite.
Anzitutto, esse scindono la decorrenza giuridica da quella economica,
ancorando la prima al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui
si sono verificate le vacanze e la seconda alla data di conclusione
del corso. Inoltre, da un lato, prevedono che, in caso di
frequentazione con esito positivo, il vincitore acquisisca la
qualifica inziale del ruolo, mentre, nel caso di quello direttivo
speciale e di quello ad esaurimento, al buon esito e' correlato il
passaggio dalla qualifica iniziale di vice commissario, rivestita
gia' durante il corso, a quella immediatamente superiore di
commissario, situazione con cui risulta incompatibile una decorrenza
retroattiva; dall'altro, dette disposizioni, diversamente da quella
censurata, non sono volte a ovviare a un pregiudizio di carriera
determinatosi nell'arco del tempo per fattori esogeni, non hanno
finalita' compensativo-risarcitorie e postulano l'immediata
successione tra identificazione delle vacanze, procedura selettiva,
corso di formazione e nomina dei vincitori, con uno iato temporale di
oltre un decennio tra la prima e le attivita' seguenti.
Alla luce di quanto precede, considerata la discrezionalita' di
cui gode il legislatore in ordine all'articolazione delle carriere e
dei passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici (ex plurimis,
sentenza n. 230 del 2014), specie nel transito da un regime all'altro
(sentenza n. 217 del 1997), anche con riguardo alle forze di polizia
(sentenze n. 442 del 2005 e n. 63 del 1998; ordinanza n. 296 del
2000), e' evidente come la retrodatazione dell'inquadramento, lungi
dal costituire l'unica modalita' ipotizzabile per ovviare al
pregiudizio patito dal personale interessato dalla norma censurata,
costituisca soluzione altamente creativa e non costituzionalmente
imposta.
Da tanto consegue l'inammissibilita' delle questioni sollevate.
Le ulteriori eccezioni d'inammissibilita' formulate
dall'Avvocatura generale dello Stato - relative all'omessa
riproduzione, nell'ordinanza di rimessione, delle ragioni che hanno
condotto al rigetto con sentenza non definitiva di tutte le eccezioni
preliminari e pregiudiziali sollevate nel giudizio principale,
nonche' all'irrilevanza delle questioni per omessa impugnazione degli
atti di inquadramento del personale - restano assorbite.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera t), numero 1), del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, lettera a, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione e in relazione
all'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124
(Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), dal Tribunale amministrativo regionale
per l'Abruzzo, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2020.
F.to:
Aldo CAROSI, Presidente
e Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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