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mercoledì 19 febbraio 2020

N. 21 SENTENZA 9 gennaio - 14 febbraio 2020 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Amministrazione pubblica - "Riforma Madia" - Revisione dei ruoli delle Forze di polizia - Istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, in sostituzione del precedente ruolo direttivo speciale (mai concretamente attivato) - Nomina dei vincitori di concorso con la qualifica di vice commissario - Decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione - Denunciato contrasto con principi e criteri direttivi della legge di delegazione, violazione dei principi di ragionevolezza, di eguaglianza, di imparzialita' e di buon andamento - Inammissibilita' delle questioni. - Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, art. 2, comma 1, lettera t), numero 1). - Costituzione, artt. 3, 76 e 97. (GU n.8 del 19-2-2020 )

N. 21 SENTENZA 9 gennaio - 14 febbraio 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Amministrazione pubblica - "Riforma  Madia"  -  Revisione  dei  ruoli
  delle Forze  di  polizia  -  Istituzione  del  ruolo  direttivo  ad
  esaurimento della Polizia di Stato, in sostituzione del  precedente
  ruolo direttivo speciale (mai concretamente attivato) - Nomina  dei
  vincitori di concorso  con  la  qualifica  di  vice  commissario  -
  Decorrenza giuridica ed economica dalla data di  inizio  del  primo
  corso di formazione - Denunciato contrasto con principi  e  criteri
  direttivi della legge di delegazione, violazione  dei  principi  di
  ragionevolezza,  di  eguaglianza,  di  imparzialita'  e   di   buon
  andamento - Inammissibilita' delle questioni.
- Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, art. 2, comma 1, lettera
  t), numero 1).
- Costituzione, artt. 3, 76 e 97.
(GU n.8 del 19-2-2020 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Aldo CAROSI;
Giudici :Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,
  Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,
  Augusto Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,
  Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,
     
    ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
lettera t), numero 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95
(Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a, della legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche),  promosso  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per l'Abruzzo, sezione prima, nel procedimento vertente tra
P. B. e altri e il  Ministero  dell'interno,  con  ordinanza  del  13
febbraio 2019, iscritta al  n.  87  del  registro  ordinanze  2019  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  24,  prima
serie speciale, dell'anno 2019.
    Visti l'atto di costituzione di P. B. e altri, nonche' l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    udito nell'udienza  pubblica  del  3  dicembre  2019  il  Giudice
relatore Aldo Carosi;
    uditi l'avvocato Pietro Celli per P.  B.  e  altri  e  l'avvocato
dello Stato Beatrice Gaia Fiduccia per il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri;
    deliberato nella camera di consiglio del 9 gennaio 2020.

                          Ritenuto in fatto

    1.-  Con  l'ordinanza  indicata   in   epigrafe,   il   Tribunale
amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione prima,  ha  sollevato
questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  comma  1,
lettera t), numero 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95
(Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a, della legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche), in riferimento agli  artt.  3,  76  e  97
della Costituzione e in relazione all'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
    La  disposizione  censurata,  dopo  aver  istituito   «il   ruolo
direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato» in sostituzione  del
precedente ruolo direttivo speciale, stabilisce che  all'integrazione
della relativa dotazione organica  si  provveda  mediante  «un  unico
concorso, per titoli, per la copertura di 1.500  unita',  da  bandire
entro il 30 settembre 2017, riservato  ai  sostituti  commissari,  in
servizio   al   1°   gennaio   2017,   che   potevano    partecipare,
rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per  le  annualita'
dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del  decreto  legislativo  5
ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente  il  giorno  precedente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti:
300 per  l'annualita'  2001;  300  per  l'annualita'  2002;  300  per
l'annualita' 2003; 300 per l'annualita' 2004;  300  per  l'annualita'
2005. I vincitori del concorso  sono  nominati  vice  commissari  del
ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed  economica
dalla data di inizio del primo corso di formazione [...].».
    1.1.- Secondo  il  rimettente,  la  disposizione  transitoria  in
questione  troverebbe  giustificazione  nella  necessita'  di   porre
rimedio al disallineamento  di  carriera  verificatosi  a  danno  del
personale della Polizia di Stato, al quale sarebbe stata preclusa una
progressione   di   cui,   viceversa,   avrebbero   beneficiato   gli
appartenenti  alle  altre  forze  di   polizia,   nel   cui   ambito,
diversamente da quanto accaduto per  la  Polizia  di  Stato,  analogo
ruolo direttivo sarebbe stato istituito e attuato.
    Tuttavia,  la  prevista   decorrenza   giuridica   ed   economica
dell'inquadramento dei vincitori del concorso nella qualifica di vice
commissario dalla data di inizio del primo corso di formazione  -  in
concreto stabilita nel 26 febbraio 2018 con  la  nota  del  Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 15  febbraio
2018, n. 333-C/9041-2/80 - violerebbe  il  criterio  direttivo  della
«sostanziale equiordinazione del personale delle Forze  di  polizia»,
sancito dall'art. 8, comma 1, lettera a), della legge  di  delega  n.
124 del 2015. Cio' in quanto la previsione non ovvierebbe al  ritardo
nella progressione in carriera del personale interessato, senza che a
porvi rimedio possano soccorrere le  asserite  «misure  compensative»
predisposte dal legislatore delegato, rappresentate da una  dotazione
organica superiore a quella del precedente ruolo direttivo  speciale,
da procedure semplificate di accesso (concorso  per  soli  titoli)  e
dall'accelerazione e agevolazione nell'avanzamento  nelle  qualifiche
successive  a  quella  iniziale  di  vice  commissario.  Di  qui   la
violazione dell'art. 76 Cost.
    Alla  luce  delle  medesime  considerazioni,  la  disposizione  -
foriera di una disciplina specifica, concreta, destinata a un  numero
determinato di soggetti e, dunque, da assoggettarsi allo scrutinio di
stretta costituzionalita' proprio delle leggi-provvedimento - sarebbe
irragionevole  e  lesiva  del  principio  di  uguaglianza,  per  aver
discriminato il personale della Polizia di Stato  rispetto  a  quello
delle altre forze di polizia,  trattandolo,  quanto  alla  decorrenza
dell'inquadramento, alla  stregua  di  tutti  i  dipendenti  pubblici
nonostante la  peculiarita'  della  situazione  in  cui  versava.  Ne
deriverebbe la violazione dell'art. 3 Cost.
    Infine,  la  prevista  decorrenza  degli  effetti  giuridici   ed
economici contrasterebbe con l'art. 97 Cost., sotto  il  profilo  sia
dell'imparzialita' che del buon andamento  dell'amministrazione,  per
l'irragionevolezza di una misura inefficace rispetto all'obiettivo di
riallineamento, come dimostrato dalla possibilita' che  il  personale
del Corpo forestale dello  Stato,  avendo  concretamente  beneficiato
dell'istituzione del  ruolo  direttivo  speciale,  sopravanzi  quello
della Polizia di Stato, in cui, a seguito della soppressione di  tale
Corpo, e' in parte confluito.
    1.2.-  Quanto  alla  rilevanza  delle  questioni  sollevate,   il
rimettente riferisce che i ricorrenti, tutti  appartenenti  al  ruolo
direttivo a esaurimento in quanto vincitori del concorso bandito  per
la nomina alla qualifica di  vice  commissario,  avrebbero  agito  in
giudizio per l'accertamento del diritto a essere inquadrati nel ruolo
con decorrenza dalla data in cui i posti  -  quelli  rispetto  a  cui
ciascuno di essi e'  stato  dichiarato  vincitore  -  sono  risultati
disponibili per ciascuna annualita', con conseguente condanna in  tal
senso  dell'amministrazione  e  annullamento  del  provvedimento   di
inquadramento concretamente adottato.
    Dopo aver motivato  in  ordine  alla  sussistenza  della  propria
giurisdizione e competenza, il TAR  Abruzzo  evidenzia  che,  ove  le
questioni fossero ritenute  fondate,  il  ricorso  andrebbe  accolto,
riconoscendo la pretesa azionata,  con  conseguente  caducazione  dei
provvedimenti applicativi. Viceversa, il ricorso andrebbe respinto.
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, deducendo l'inammissibilita' o, comunque, l'infondatezza delle
questioni sollevate.
    2.1.- Ad avviso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  le
questioni sarebbero inammissibili anzitutto in quanto il  rimettente,
pur  avendo  respinto  con  sentenza  non  definitiva  -  di  cui  si
preannuncia  l'impugnazione  -  tutte  le  eccezioni  preliminari   e
pregiudiziali sollevate nel giudizio principale,  avrebbe  omesso  di
riprodurre  nell'ordinanza  le  ragioni  che  hanno   condotto   alla
decisione, impedendo a questa Corte il controllo di non arbitrarieta'
della motivazione.
    In secondo luogo, non  sarebbero  stati  impugnati  gli  atti  di
inquadramento   del   personale,   non   destinati   a   venir   meno
automaticamente    per    effetto     dell'eventuale     declaratoria
d'incostituzionalita' della norma di cui sono  applicazione,  nemmeno
nell'ipotesi in cui si  accedesse  alla  tesi  della  sua  natura  di
legge-provvedimento,  con  conseguente  irrilevanza  delle  questioni
sollevate.
    Esse, inoltre, sarebbero prive del carattere  di  incidentalita',
stante la coincidenza tra  il  petitum  di  accertamento  dell'azione
esperita  nel   giudizio   a   quo   e   quello   del   giudizio   di
costituzionalita'. Quest'ultimo, peraltro,  sarebbe  indeterminato  -
atteso che, a fronte di un dispositivo generico, da cui  desumere  la
mera   ablazione   della   norma   censurata,    dalla    motivazione
dell'ordinanza si evincerebbe la richiesta di una pronuncia  di  tipo
manipolativo-additivo - o comunque implicherebbe scelte affidate alla
discrezionalita'   del   legislatore,   in   difetto   di   soluzioni
costituzionalmente obbligate.
    2.2.- Nel merito, le questioni sollevate sarebbero infondate.
    Dopo aver negato  che  la  disposizione  censurata  possa  essere
annoverata tra le leggi-provvedimento, non essendo autoapplicativa, e
quindi assoggettata a uno scrutinio di stretta costituzionalita',  il
Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia come, in virtu' della
legge di delega, la  «sostanziale  equiordinazione»  delle  forze  di
polizia   dovesse   avvenire   ferme   restando   «le    peculiarita'
ordinamentali e funzionali» di  ciascuna  di  esse,  il  cui  regime,
pertanto, non sarebbe evocabile quale tertium  comparationis  per  lo
scrutinio ai sensi dell'art. 3 Cost.
    Al  riguardo,  occorrerebbe  tener  presente  che   la   concreta
istituzione del precedente ruolo direttivo speciale della Polizia  di
Stato e' stata  sospesa  dall'art.  1,  comma  261,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»,
in attesa del  riordino  dei  ruoli  del  personale  delle  forze  di
polizia, secondo una ragionevole valutazione del legislatore.
    In tale contesto, le misure compensative che  hanno  accompagnato
la  norma  censurata  non  mirerebbero  a  ovviare  a  un  vulnus  di
costituzionalita',  ma  sarebbero  il  frutto  di  scelte   riservate
all'apprezzamento politico  del  legislatore  e  comunque  idonee  ad
aumentare le chance di accesso e ad  accelerare  la  progressione  in
carriera. Sarebbe, viceversa, l'invocata retrodatazione degli effetti
giuridici ed economici a presentare connotati di  irragionevolezza  e
di  disparita'  di  trattamento,   disallineandoli   dalle   funzioni
concretamente  svolte  e  creando   una   posizione   di   privilegio
nell'ambito della Polizia  di  Stato  determinata  dal  contemporaneo
mantenimento delle misure  compensative.  Il  tutto  a  beneficio  di
soggetti che sono, si', risultati vincitori del concorso  bandito  in
ritardo, ma avrebbero avuto solo  la  possibilita'  e  non  certo  la
sicurezza di vincere quelli non celebrati tempestivamente e,  quindi,
di accedere al ruolo direttivo speciale all'epoca esistente.
    3.- Si sono costituiti i ricorrenti del  giudizio  principale,  i
quali,  nel  condividere  gli  argomenti   svolti   dal   rimettente,
evidenziano come per altri ruoli  della  Polizia  di  Stato  viga  il
«principio dell'annualita'», secondo  cui  l'accesso  alla  qualifica
iniziale o l'avanzamento a quella superiore avviene, nel  limite  dei
posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, a  seguito  di  nomina
conseguente al superamento di un corso di formazione, con  decorrenza
giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello delle  vacanze
ed economica dal giorno  successivo  alla  data  di  conclusione  del
corso.
    Con memoria depositata in prossimita' dell'udienza, i ricorrenti,
dopo aver ripercorso le vicende normative  e  processuali  che  hanno
riguardato il  ruolo  direttivo  speciale  della  Polizia  di  Stato,
replicano alle eccezioni del Presidente del Consiglio dei ministri  -
tra l'altro, sostenendo che il petitum dell'ordinanza  di  rimessione
debba essere inteso quale meramente ablativo della norma censurata  -
argomentando a sostegno dell'ammissibilita' e della fondatezza  delle
questioni sollevate.

                       Considerato in diritto

    1.-  Con  l'ordinanza  indicata   in   epigrafe,   il   Tribunale
amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione prima,  ha  sollevato
questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  comma  1,
lettera t), numero 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95
(Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a, della legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche), in riferimento agli  artt.  3,  76  e  97
della Costituzione e in relazione all'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015 n. 124 (Deleghe al Governo  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
    La  disposizione  censurata,  dopo  aver  istituito   «il   ruolo
direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato» in sostituzione  del
precedente ruolo direttivo speciale, stabilisce che  all'integrazione
della relativa dotazione organica  si  provveda  mediante  «un  unico
concorso, per titoli, per la copertura di 1.500  unita',  da  bandire
entro il 30 settembre 2017, riservato  ai  sostituti  commissari,  in
servizio   al   1°   gennaio   2017,   che   potevano    partecipare,
rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per  le  annualita'
dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del  decreto  legislativo  5
ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente  il  giorno  precedente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti:
300 per  l'annualita'  2001;  300  per  l'annualita'  2002;  300  per
l'annualita' 2003; 300 per l'annualita' 2004;  300  per  l'annualita'
2005. I vincitori del concorso  sono  nominati  vice  commissari  del
ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed  economica
dalla data di inizio del primo corso di formazione [...].».
    Secondo  il  giudice  a  quo,  la  disposizione  transitoria   in
questione  troverebbe  giustificazione  nella  necessita'  di   porre
rimedio al disallineamento  di  carriera  verificatosi  a  danno  del
personale della Polizia di Stato, nel cui ambito, diversamente  dalle
altre forze di polizia, il ruolo direttivo  speciale  originariamente
previsto non sarebbe mai  stato  concretamente  attivato,  prima  per
l'inerzia dell'amministrazione e, poi, per effetto della  sospensione
disposta dall'art. 1, comma 261, della legge  23  dicembre  2005,  n.
266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)».
    Ad avviso del rimettente, la decorrenza dell'inquadramento  dalla
data  di  inizio  del  primo  corso  di  formazione,  successivamente
individuata nel 26 febbraio 2018, violerebbe  il  criterio  direttivo
della «sostanziale  equiordinazione  del  personale  delle  Forze  di
polizia», sancito dall'art. 8, comma 1, lettera a),  della  legge  di
delega n. 124 del 2015, in quanto non  consentirebbe  di  ovviare  al
pregiudizio  verificatosi,  senza  che  a   porvi   rimedio   possano
soccorrere  le  «misure  compensative»  predisposte  dal  legislatore
delegato, rappresentate da una dotazione organica superiore a  quella
del precedente ruolo direttivo speciale, da procedure semplificate di
accesso  (concorso  per   soli   titoli)   e   dall'accelerazione   e
agevolazione nell'avanzamento nelle qualifiche  successive  a  quella
iniziale di vice commissario. Di qui la dedotta violazione  dell'art.
76 Cost.
    Alla luce delle medesime considerazioni, la disposizione  sarebbe
irragionevole  e  lesiva  del  principio  di  uguaglianza,  per  aver
discriminato il personale della Polizia di Stato  rispetto  a  quello
delle altre forze di polizia,  trattandolo,  quanto  alla  decorrenza
dell'inquadramento, alla stregua  di  tutti  i  dipendenti  pubblici,
nonostante la peculiarita' della situazione in cui versava,  onde  la
violazione dell'art. 3 Cost.
    Infine,  la  prevista  decorrenza  degli  effetti  giuridici   ed
economici contrasterebbe con l'art. 97 Cost., sotto  il  profilo  sia
dell'imparzialita' che del buon andamento  dell'amministrazione,  per
l'irragionevolezza di una misura inefficace rispetto all'obiettivo di
riallineamento perseguito.
    2.- Tanto premesso, le questioni sollevate sono inammissibili.
    Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce, tra  l'altro,
l'indeterminatezza e l'ambiguita' del petitum formulato nel  giudizio
incidentale, nell'incertezza che si invochi un  intervento  meramente
ablativo o, piuttosto, manipolativo-additivo;  in  quest'ultimo  caso
incidendo nella discrezionalita' del legislatore in mancanza  di  una
soluzione costituzionalmente obbligata.
    Effettivamente, il giudice a quo non delimita  con  chiarezza  il
petitum, ne' nella parte motivazionale dell'atto  di  rimessione  ne'
nel dispositivo, in cui  si  limita  a  dichiarare  rilevanti  e  non
manifestamente  infondate  le  questioni  sollevate,  rimettendole  a
questa Corte «per le determinazioni di competenza».
    Secondo costante giurisprudenza  costituzionale,  l'ambiguita'  e
l'indeterminatezza    del    petitum    costituiscono    motivo    di
inammissibilita',  cosi'   come   l'incertezza   circa   l'intervento
richiesto, se meramente ablativo oppure manipolativo-additivo,  della
normativa censurata (ex plurimis, sentenza n. 239 del 2019).
    E' da  aggiungere  che  una  mera  caducazione  della  previsione
afferente alla decorrenza dell'inquadramento non sarebbe idonea a far
conseguire il risultato, auspicato dal  rimettente,  di  ottenere  la
sostanziale equiordinazione del  personale  delle  forze  di  polizia
perseguito dal legislatore delegante e, pertanto, cio' rende comunque
inammissibili le questioni (sentenze n. 239 del 2019  e  n.  210  del
2015).
    Analogamente precluso, d'altra parte, risulterebbe un  intervento
manipolativo-additivo di retrodatazione dell'inquadramento alla  data
in cui i  posti  banditi  sono  risultati  disponibili  per  ciascuna
annualita' dal 2001  al  2005,  come  domandato  dai  ricorrenti  nel
giudizio a quo, considerato quanto costantemente affermato da  questa
Corte in ordine all'inammissibilita' delle questioni di  legittimita'
costituzionale  quando  «il  petitum,  tenuto  conto  del   contenuto
dell'intervento additivo richiesto dal rimettente  [...]  si  connota
[...] per un cospicuo tasso di manipolativita'» (ex multis, ordinanza
n. 12 del 2017).
    Al riguardo, si deve anzitutto evidenziare che la  retrodatazione
ipotizzata comporterebbe per il personale  interessato  un  risultato
diverso e piu' favorevole rispetto a quello  che  avrebbe  conseguito
ove i concorsi previsti con riferimento al ruolo  direttivo  speciale
della Polizia di Stato fossero stati tempestivamente banditi,  atteso
che il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli
del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato,  a  norma
dell'articolo 5,  comma  1,  della  legge  31  marzo  2000,  n.  78),
istitutivo di detto ruolo,  non  disponeva  che  l'inquadramento  dei
vincitori retroagisse al momento della disponibilita'  dei  posti  da
mettere a concorso.
    In secondo luogo, la retrodatazione si cumulerebbe con le  misure
compensative previste dalla  disposizione  censurata  (aumento  della
dotazione organica; concorso per soli titoli e non piu' per titoli ed
esame, scritto e orale; abbreviazione - sino  a  dodici  anni  -  del
tempo necessario  per  l'accesso  all'odierna  qualifica  apicale  di
commissario capo; suo conseguimento a ruolo aperto e non piu' a ruolo
chiuso),  privandole  di  giustificazione  a  tutto   vantaggio   del
personale della Polizia di Stato, in tal modo non  piu'  discriminato
bensi' privilegiato rispetto agli altri corpi  di  polizia.  In  tale
prospettiva sarebbe accentuato il disallineamento delle carriere che,
viceversa, la legge di delega  voleva  sostanzialmente  equiordinare,
anche nella disciplina transitoria.
    Non risultano rinvenibili utili referenti normativi  che  possano
orientare univocamente l'intervento auspicato. In  particolare,  tali
non sono le disposizioni relative al meccanismo  di  progressione  in
carriera previsto per altre qualifiche del personale della Polizia di
Stato - nomina a vice sovrintendente (art. 24-quater,  comma  7,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  24  aprile  1982,  n.  335,
recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia»), a vice sovrintendente tecnico (art. 20-quater,
comma 7, del decreto del Presidente della repubblica 24 aprile  1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica») e a vice  ispettore
tecnico (art. 25-ter, comma 6, del d.P.R. n. 337 del 1982) -  evocate
nell'ordinanza di rimessione e negli  atti  delle  parti  costituite.
Anzitutto, esse scindono la decorrenza giuridica da quella economica,
ancorando la prima al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui
si sono verificate le vacanze e la seconda alla data  di  conclusione
del  corso.  Inoltre,  da  un  lato,  prevedono  che,  in   caso   di
frequentazione  con  esito  positivo,  il  vincitore  acquisisca   la
qualifica inziale del ruolo, mentre, nel  caso  di  quello  direttivo
speciale e di quello ad esaurimento, al buon esito  e'  correlato  il
passaggio dalla qualifica iniziale  di  vice  commissario,  rivestita
gia'  durante  il  corso,  a  quella  immediatamente   superiore   di
commissario, situazione con cui risulta incompatibile una  decorrenza
retroattiva; dall'altro, dette disposizioni, diversamente  da  quella
censurata, non sono volte a ovviare  a  un  pregiudizio  di  carriera
determinatosi nell'arco del tempo  per  fattori  esogeni,  non  hanno
finalita'   compensativo-risarcitorie   e    postulano    l'immediata
successione tra identificazione delle vacanze,  procedura  selettiva,
corso di formazione e nomina dei vincitori, con uno iato temporale di
oltre un decennio tra la prima e le attivita' seguenti.
    Alla luce di quanto precede, considerata la  discrezionalita'  di
cui gode il legislatore in ordine all'articolazione delle carriere  e
dei passaggi di  qualifica  dei  dipendenti  pubblici  (ex  plurimis,
sentenza n. 230 del 2014), specie nel transito da un regime all'altro
(sentenza n. 217 del 1997), anche con riguardo alle forze di  polizia
(sentenze n. 442 del 2005 e n. 63 del  1998;  ordinanza  n.  296  del
2000), e' evidente come la retrodatazione  dell'inquadramento,  lungi
dal  costituire  l'unica  modalita'  ipotizzabile  per   ovviare   al
pregiudizio patito dal personale interessato dalla  norma  censurata,
costituisca soluzione altamente  creativa  e  non  costituzionalmente
imposta.
    Da tanto consegue l'inammissibilita' delle questioni sollevate.
    Le    ulteriori    eccezioni     d'inammissibilita'     formulate
dall'Avvocatura  generale   dello   Stato   -   relative   all'omessa
riproduzione, nell'ordinanza di rimessione, delle ragioni  che  hanno
condotto al rigetto con sentenza non definitiva di tutte le eccezioni
preliminari  e  pregiudiziali  sollevate  nel  giudizio   principale,
nonche' all'irrilevanza delle questioni per omessa impugnazione degli
atti di inquadramento del personale - restano assorbite.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma  1,  lettera  t),  numero  1),  del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, lettera a, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia  di
riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche),  sollevate,  in
riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione e  in  relazione
all'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.  124
(Deleghe  al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche), dal  Tribunale  amministrativo  regionale
per l'Abruzzo, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2020.

                                F.to:
                       Aldo CAROSI, Presidente
                             e Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2020.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA 

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