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mercoledì 15 aprile 2020

N. 63 SENTENZA 9 marzo - 10 aprile 2020 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Caccia - Norme della Regione Veneto - Addestramento e allenamento del falco per l'esercizio venatorio - Divieto di cattura, anziche' di predazione, di fauna selvatica - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge della Regione Veneto 8 febbraio 2019, n. 6, art. 1, comma 1, lettera b), sostitutiva dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Veneto 20 gennaio 2000, n. 2, e lettera c). - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s). (GU n.16 del 15-4-2020 )



N. 63 SENTENZA 9 marzo - 10 aprile 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Caccia - Norme della Regione Veneto - Addestramento e allenamento del
  falco per l'esercizio venatorio - Divieto di cattura,  anziche'  di
  predazione,  di  fauna  selvatica  -  Violazione  della  competenza
  statale  esclusiva   in   materia   di   tutela   dell'ambiente   e
  dell'ecosistema - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge della Regione Veneto 8 febbraio 2019, n. 6, art. 1, comma  1,
  lettera b), sostitutiva dell'art. 3, comma  3,  della  legge  della
  Regione Veneto 20 gennaio 2000, n. 2, e lettera c).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s).
(GU n.16 del 15-4-2020 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Marta CARTABIA;
Giudici :Aldo CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI,
     
    ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lettere b) e c), della legge della Regione Veneto 8 febbraio 2019, n.
6 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000,  n.
2  "Addestramento  e   allenamento   dei   falchi   per   l'esercizio
venatorio"), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri,  con
ricorso notificato l'8-12 aprile 2019, depositato in  cancelleria  il
16 aprile 2019, iscritto  al  n.  51  del  registro  ricorsi  2019  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  24,  prima
serie speciale, dell'anno 2019.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;
    udito nella udienza pubblica del  25  febbraio  2020  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti;
    uditi  l'avvocato  dello  Stato  Maria  Letizia  Guida   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Andrea  Manzi  per
la Regione Veneto;
    deliberato nelle camere di consiglio del  26  febbraio  e  del  9
marzo 2020.

                          Ritenuto in fatto

    1.- Con ricorso notificato l'8-12 aprile 2019 e depositato il  16
aprile 2019 (reg. ric. n. 51 del 2019), il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso,  in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), della Costituzione, e in relazione agli artt.  13,  18  e
19, comma 2, della legge 11 febbraio  1992,  n.  157  (Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio), questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 1, lettere b) e c), della legge della Regione Veneto 8 febbraio
2019, n. 6 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20  gennaio
2000, n. 2 "Addestramento e allenamento dei  falchi  per  l'esercizio
venatorio"), che si riporta:
    «Art. 1 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio
2000, n. 2 "Addestramento e allenamento dei  falchi  per  l'esercizio
venatorio".
    1. All'articolo 3 della legge regionale 20  gennaio  2000,  n.  2
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 2 dell'articolo 3 della legge  regionale  20  gennaio
2000, n. 2, e' cosi'  sostituito:  "2.  Il  falconiere  deve  inoltre
comunicare alla Regione una o piu' localita' ove esercitare al volo i
falchi, allegando il consenso scritto del proprietario o del titolare
di altro  diritto  reale  o  personale  di  godimento  del  fondo  di
esercitazione, nonche' il periodo di utilizzo del falco stesso.";
    b) il comma 3 dell'articolo 3 della legge  regionale  20  gennaio
2000, n. 2, e' cosi' sostituito: "3. Con l'iscrizione al registro  di
cui  al  comma  2  dell'articolo  2,  il  falconiere  viene  altresi'
autorizzato dalla Regione ad addestrare ed allenare i falchi  durante
l'intero periodo dell'anno, con divieto di cattura di fauna selvatica
limitatamente ai periodi e laddove non  e'  previsto  l'abbattimento,
nelle zone di cui all'articolo 18 comma 1  della  legge  regionale  9
dicembre 1993, n. 50, nonche' a partecipare alle gare  o  alle  prove
cinofile di cui al comma 3 del medesimo articolo.";
    c) dopo il comma 3  dell'articolo  3  della  legge  regionale  20
gennaio 2000, n. 2 sono inseriti i seguenti:
    "3-bis. La Regione autorizza l'istituzione di apposite  zone  con
periodi per l'addestramento e l'allenamento dei falchi,  accompagnati
anche  dai  cani,  con  l'abbattimento  di   fauna   di   allevamento
appartenente a specie cacciabili.
    3-ter. La Regione per le finalita' di  cui  all'articolo  1  puo'
avvalersi dei falconieri  registrati  ai  sensi  dell'articolo  2  in
possesso di requisiti specifici a svolgere attivita':
    a) di controllo di  cui  all'articolo  17  comma  2  della  legge
regionale 9 dicembre 1993, n. 50, di altri piani di  controllo  o  di
dissuasione di specie invasive;
    b)  di  riabilitazione  dei  rapaci   in   difficolta'   di   cui
all'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50."».
    2.- La difesa dello  Stato  rappresenta  che  l'art.1,  comma  1,
lettera b), della legge impugnata ha modificato il comma 3, dell'art.
3,  della  legge  della  Regione  Veneto  20  gennaio  2000,   n.   2
(Addestramento e allenamento dei falchi per  l'esercizio  venatorio),
nel senso di consentire tali attivita' durante tutto l'anno,  ma  con
divieto di "cattura" di fauna selvatica limitatamente ai periodi  nei
quali non e'  previsto  l'abbattimento  e  solo  nelle  zone  di  cui
all'art. 18, comma 1, della legge della  Regione  Veneto  9  dicembre
1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e  per  il
prelievo venatorio).
    Nella precedente formulazione il  citato  comma  3  dell'art.  3,
consentiva ai falconieri, previa  autorizzazione,  l'addestramento  e
l'allenamento  dei  falchi  con  divieto  di  "predazione"  di  fauna
selvatica limitatamente ai periodi di caccia chiusa.
    3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ricorda che  con  la
sentenza n. 468 del 1999 questa Corte, in sede di ricorso avverso  la
precedente formulazione del citato comma 3, dell'art. 3  della  legge
reg. Veneto n. 2 del 2000, «ha dichiarato non  fondata  la  questione
proprio con riferimento al "divieto di predazione" [...]  ritenendolo
il punto di equilibrio del sistema  con  riferimento  alla  normativa
nazionale, "poiche' vieta  in  termini  assoluti  ogni  attivita'  di
addestramento o allenamento implicante predazione"».
    Infatti, prosegue l'Avvocatura generale, l'istinto predatorio dei
rapaci si conserva anche durante l'addestramento,  cosi'  da  rendere
impossibile distinguerlo dall'attivita' venatoria in senso stretto  e
da determinare importanti ricadute negative sulla  consistenza  della
fauna  selvatica,  in  special  modo   durante   il   periodo   della
riproduzione e della dipendenza, periodo in cui  i  giovani  involati
sono maggiormente vulnerabili.
    L'art. 1, comma 1, lettera b), impugnato, secondo il  ricorrente,
nell'autorizzare l'addestramento e il volo del  falco  «senza  limiti
temporali  e  in  tutto  il  territorio  regionale,  senza  prevedere
contestualmente il "divieto  di  predazione"»,  non  garantirebbe  il
rispetto della normativa nazionale e dell'art. 18 della legge n.  157
del 1992, che indica le specie cacciabili e i relativi periodi  entro
cui  e'  consentita  l'attivita'  venatoria,  proprio  al   fine   di
preservare la consistenza della fauna selvatica.
    4.- La difesa dello Stato ricorda che la legge n. 157  del  1992,
inerendo ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario e
assoluto, e' espressione  della  competenza  legislativa  statale  in
materia di tutela dell'ambiente e che in forza di tale competenza  lo
Stato e' legittimato ad intervenire anche in "campi  di  esperienza",
le cosiddette "materie", di competenza legislativa regionale, con  la
conseguenza che le Regioni possono soltanto incrementare i livelli di
tutela ambientale, senza compromettere il punto  di  equilibrio,  tra
esigenze contrapposte, espressamente individuato dalla norma statale.
    La norma regionale oggetto di censura, abbassando il  livello  di
tutela  posto  dal  legislatore  nazionale,  sarebbe,  pertanto,   in
contrasto con l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,  in
relazione agli artt. 13 e 18 della legge n. 157 del 1992.
    5.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha  anche  impugnato
l'art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Veneto n. 6 del 2019,
che ha introdotto i commi 3-bis e 3-ter, dopo il comma 3 dell'art.  3
della legge reg. Veneto n. 2 del 2000, in forza dei quali la  Regione
puo' autorizzare l'istituzione di  apposite  zone,  con  periodi  per
l'addestramento e l'allenamento dei  falchi,  accompagnati  anche  da
cani, con l'abbattimento di fauna di  allevamento  appartenente  alle
specie cacciabili e puo' avvalersi  dei  falconieri  in  possesso  di
requisiti specifici per svolgere attivita' di controllo e dissuasione
di specie invasive; tale attivita' di controllo,  oltre  all'utilizzo
di metodi ecologici, ai sensi dell'art.  17,  comma  2,  della  legge
della reg. Veneto n. 50 del 1993, prevede  anche  la  disciplina  dei
piani di abbattimento (comma 3-ter, lettera a);  infine,  la  Regione
puo' avvalersi dei falconieri registrati per  la  riabilitazione  dei
rapaci in difficolta' (comma 3-ter, lettera b).
    In  particolare,  la  censura  dell'Avvocatura,  pur   impugnando
formalmente tutta la lettera c) della disposizione in  questione,  si
incentra  sulla   utilizzazione   dei   falconieri   nei   piani   di
abbattimento.
    Ma, nelle more del giudizio e' intervenuta la legge della Regione
Veneto  28  giugno  2019,  n.  24  (Legge  regionale  di  adeguamento
ordinamentale  2018  in  materia  di  tartuficoltura,   usi   civici,
agricoltura, caccia, commercio e piccole  e  medie  imprese)  che  ha
modificato l'art. 3, comma 3-ter, lettera a), della legge reg. Veneto
n. 2 del 2000, modificato dall'impugnato art. 1, comma 1, lettera c),
della legge reg. Veneto n. 6 del 2019, escludendo l'utilizzazione dei
falconieri nei piani di abbattimento.
    Conseguentemente,  il  ricorrente,  con  delibera   assunta   dal
Consiglio dei  ministri  il  6  febbraio  2020,  ha  rinunciato  alla
questione di legittimita' costituzionale  limitatamente  all'art.  1,
comma 1, lettera c), della legge  reg.  Veneto  n.  6  del  2019,  in
ragione della modifica della disposizione ad opera della  legge  reg.
Veneto n. 24 del 2019  che  ha  escluso  l'attuazione  dei  piani  di
abbattimento dalle  attivita'  di  controllo  della  fauna  selvatica
delegabili ai falconieri registrati.
    La  Regione  ha  accettato  la  rinuncia  con  dichiarazione  del
difensore resa all'udienza pubblica del 25 febbraio 2020.
    6.- Si e' costituita la Regione Veneto  eccependo  l'infondatezza
delle questioni; quanto all'art. 1, comma 1, lettera b), della  legge
reg. Veneto n. 6 del 2019, che ha modificato il comma 3  dell'art.  3
della legge reg. Veneto n. 2 del 2000,  la  resistente  ricorda  che,
prima della censurata modifica normativa, la stessa legge reg. Veneto
n. 2 del 2000 gia' consentiva che i falconieri fossero autorizzati ad
addestrare e allenare i rapaci in tutti i periodi dell'anno,  purche'
cio' avvenisse con divieto di "predazione"  di  fauna  selvatica  nei
periodi di caccia chiusa.
    La disposizione era stata ritenuta legittima  dalla  sentenza  n.
468 del 1999 di questa Corte, poiche' il rispetto  dell'ambiente  era
garantito dall'espressa previsione del divieto di predazione e  dalla
possibilita' di irrogare le sanzioni previste dalla legge n. 157  del
1992, in caso di violazione del divieto  di  caccia  nei  periodi  di
esclusione dell'attivita' venatoria.
    7.- Secondo la difesa della Regione la novella  intervenuta,  che
consente l'allenamento e l'addestramento dei falchi  con  divieto  di
cattura di fauna selvatica, limitatamente ai periodi e laddove non e'
previsto  l'abbattimento,  equivarrebbe  al  previgente  divieto   di
predazione  e  la  sostanziale  omogeneita'  delle  due  disposizioni
succedutesi nel tempo renderebbe insussistente  il  lamentato  vulnus
costituzionale, essendo comunque garantito il  rispetto  dei  periodi
venatori, di cui alla legge n. 157 del 1992.
    8.-  In  particolare,  secondo  la  resistente,  l'attivita'   di
predazione, consistente nella cattura e assunzione, come alimento, di
un organismo appartenente  ad  altra  specie,  coinciderebbe  con  la
cattura di fauna selvatica, cattura  che  la  norma  impugnata  vieta
espressamente durante l'allenamento e l'addestramento dei falchi, nei
periodi di caccia chiusa.
    L'asserzione della difesa  dello  Stato,  secondo  cui  i  falchi
conserverebbero l'istinto predatorio anche  durante  l'addestramento,
con conseguenti  ricadute  negative  sulla  consistenza  della  fauna
selvatica,  sarebbe  un'illazione  priva  di  supporto  probatorio  e
comunque irrilevante; questa Corte, infatti,  avrebbe  gia'  chiarito
che eventuali condotte contrarie al divieto di caccia, tenute durante
l'addestramento del falco, sono presidiate da  un  adeguato  apparato
sanzionatorio, che funge da strumento dissuasivo. Tale  apparato  non
sarebbe  stato  neutralizzato  dalla  novella  regionale,  che   anzi
costituirebbe  titolo  per  la  sua  applicazione,   imponendosi   al
falconiere il divieto di cattura della fauna selvatica nei periodi di
caccia  chiusa,  salva  l'applicazione  delle  sanzioni  previste  in
materia di caccia.
    9.- Inoltre, prosegue la difesa della Regione,  contrariamente  a
quanto asserito  nel  ricorso,  l'attivita'  del  falconiere  sarebbe
sottoposta  a  precisi  limiti  spaziali,   essendo   l'addestramento
autorizzato tutto l'anno nelle sole zone di cui all'art. 18, comma 1,
della legge reg. Veneto n. 50  del  1993,  corrispondenti  alle  zone
nelle quali e' previsto l'addestramento dei cani da  caccia  (e  sono
consentiti gli appostamenti fissi).
    Secondo la Regione, l'art. 1 della legge reg.  Veneto  n.  6  del
2019 sarebbe addirittura piu' garantista  della  normativa  regionale
previgente, poiche', facendo riferimento al divieto di cattura  della
fauna nei periodi in cui non e' previsto l'abbattimento, includerebbe
anche quei periodi in cui, pure se la caccia e' aperta,  e'  preclusa
in specifiche giornate (art. 18, comma 5,  della  legge  n.  157  del
1992) o per altri motivi (art. 19 della legge n. 157 del 1992).
    10.- Con memoria  del  30  gennaio  2020  la  Regione  Veneto  ha
insistito nelle proprie conclusioni, precisando che  l'allenamento  e
addestramento dei falchi e' autorizzato  dalla  legge  censurata  per
tutto  l'anno,  ma  con  l'espresso  divieto  di  cattura  di   fauna
selvatica;  sara'  dunque  cura  del  falconiere  non  compiere  atti
illeciti, che riceverebbero il previsto trattamento sanzionatorio.
    In ogni caso, la natura opportunista del  rapace,  che  predilige
prede menomate, e il fatto  che  esso  cacci  solo  quando  ha  fame,
consentirebbero un addestramento di mero  volo,  utile  a  conservare
l'animale in perfette condizioni di salute.
    11.- Con memoria del 4 febbraio 2020 la  difesa  dello  Stato  ha
insistito  nel  ricorso   precisando,   quanto   alla   prima   delle
disposizioni impugnate, che la sentenza di questa Corte  n.  468  del
1999  aveva  ritenuto   legittima   la   previgente   previsione   se
interpretata nel senso che e' vietata  l'attivita'  di  addestramento
dei falchi nei periodi di caccia chiusa, sotto pena  di  applicazione
delle relative sanzioni. La modifica della legge reg. Veneto n. 2 del
2000, ad  opera  della  legge  regionale  impugnata,  impedirebbe  di
attribuire ultrattivita' alla pronuncia, in quanto riferita al  testo
normativo precedente.
    In ogni caso, la natura generica ed indeterminata del divieto  di
cattura di fauna selvatica, contenuto  nella  novella,  indurrebbe  a
ritenere che il falconiere, autorizzato all'addestramento  per  tutto
l'anno,  non  possa  essere  ritenuto  responsabile   per   eventuali
comportamenti aggressivi dell'animale,  che  determinino  episodi  di
predazione durante il periodo in cui e' vietato l'abbattimento  della
fauna selvatica.
    12.- Quanto alla  seconda  disposizione  impugnata,  l'Avvocatura
dello Stato, con memoria  del  17  febbraio  2020,  rilevato  che  le
modifiche ad opera della legge della Regione Veneto 28  giugno  2019,
n. 24 (Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018  in  materia
di tartuficoltura,  usi  civici,  agricoltura,  caccia,  commercio  e
piccole e medie imprese), che ha escluso l'attuazione  dei  piani  di
abbattimento delle  attivita'  di  controllo  della  fauna  selvatica
delegabili ai falconieri registrati, hanno determinato il venir  meno
dell'interesse al ricorso e che la norma  impugnata  non  ha  trovato
"medio tempore" applicazione,  ha  presentato  rinuncia  parziale  al
ricorso, deliberata dal Consiglio dei ministri il  6  febbraio  2020,
limitatamente all'impugnativa dell'art. 1, comma 1, lettera c), della
legge reg. Veneto n. 6 del 2019, accettata in udienza da parte  della
difesa della Regione Veneto.

                       Considerato in diritto

    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato  l'art.  1,
comma 1, lettere b) e c), della legge della Regione Veneto 8 febbraio
2019, n. 6 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20  gennaio
2000, n. 2 "Addestramento e allenamento dei  falchi  per  l'esercizio
venatorio"), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera  s),
della Costituzione, e in relazione agli artt. 13, 18 e 19,  comma  2,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la  protezione  della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
    2.- La prima delle disposizioni impugnate consente  l'allenamento
e l'addestramento del falco durante  tutto  l'anno,  con  divieto  di
cattura di fauna selvatica, ma senza divieto di predazione e, secondo
la difesa dello Stato,  sarebbe  in  contrasto  con  le  disposizioni
statali che autorizzano l'esercizio dell'attivita' venatoria solo  in
determinati  periodi  dell'anno,  al   fine   di   salvaguardare   la
consistenza  della  fauna  selvatica  e  di   garantire   la   tutela
dell'ambiente.
    3.- Quanto all'altra previsione normativa  censurata,  l'art.  1,
comma 1, lettera c), della legge reg.  Veneto  n.  6  del  2019,  che
prevedeva che la Regione potesse avvalersi dei falconieri  registrati
per svolgere l'attivita' di controllo della fauna selvatica, tra  cui
rientra l'attuazione dei piani di  abbattimento,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ne ha denunciato il contrasto con l'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 19, comma  2,
della legge n. 157 del 1992, che individua, in maniera  tassativa,  i
soggetti abilitati all'attuazione dei piani  di  abbattimento,  senza
includervi  i  cacciatori,  alla   cui   categoria   appartengono   i
falconieri.
    Su  tale   seconda   questione   e'   intervenuta   la   rinuncia
dell'Avvocatura a seguito  della  sopravvenuta  legge  della  Regione
Veneto  28  giugno  2019,  n.  24  (Legge  regionale  di  adeguamento
ordinamentale  2018  in  materia  di  tartuficoltura,   usi   civici,
agricoltura, caccia,  commercio  e  piccole  e  medie  imprese),  con
accettazione in udienza da parte della difesa della  Regione  Veneto;
pertanto, con riferimento alla  citata  disposizione,  va  dichiarata
l'estinzione  del  processo  ai  sensi  dell'art.  23   delle   Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (sentenze
n. 107 del 2017 e n. 189 del 2016; ordinanze n.  224  e  n.  204  del
2017).
    4.- Il giudizio deve proseguire  in  riferimento  alla  questione
relativa all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Veneto  n.
6 del 2019, che autorizza l'allenamento e l'addestramento  del  falco
per tutto l'anno,  con  divieto  di  cattura  della  fauna  selvatica
limitatamente ai periodi e laddove non  e'  previsto  l'abbattimento,
nelle zone di cui all'art. 18, comma 1,  della  legge  della  Regione
Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la  protezione  della  fauna
selvatica e per il prelievo venatorio).
    5.- La questione e' fondata.
    6.- La norma e' stata censurata per  contrasto  con  l'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli  artt.  13  e  18
della   legge   n.   157   del   1992,    poiche'    l'autorizzazione
all'addestramento del falco, senza  limiti  temporali  e  spaziali  e
senza la specifica previsione del  divieto  di  predazione,  ma  solo
quello di cattura, non offrirebbe adeguate garanzie di rispetto della
normativa nazionale, quanto alle specie cacciabili e  ai  periodi  di
caccia.
    Il ricorso fonda le censure sulla base  della  giurisprudenza  di
questa Corte secondo la quale: «La normativa regionale deve garantire
il  rispetto  dei  livelli  minimi  uniformi  posti  dal  legislatore
nazionale in materia ambientale. Questa Corte, infatti, ha piu' volte
ribadito che la materia dell'ambiente  e'  una  "materia  traversale"
poiche' "sullo stesso oggetto  insistono  interessi  diversi:  quello
alla  conservazione  dell'ambiente  e  quelli   inerenti   alle   sue
utilizzazioni [...]. In questi casi, la disciplina unitaria di tutela
del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva  allo  Stato,
viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni  o  dalle  Province
autonome,  in  materia  di   competenza   propria,   che   riguardano
l'utilizzazione dell'ambiente, e, quindi, altri interessi"  (sentenza
n. 104 del 2008, con richiamo a sentenza n. 378 del 2007)»  (sentenza
n. 74 del 2017).
    L'esercizio della competenza legislativa regionale, dunque, trova
un limite nella disciplina statale della tutela ambientale, salva  la
facolta' delle Regioni di prescrivere livelli  di  tutela  ambientale
piu' elevati di quelli previsti dallo Stato (sentenza n. 74 del 2017;
nello stesso senso, sentenza n. 7 del 2019).
    La Regione Veneto si e' difesa deducendo che la  norma  impugnata
vieta la cattura della fauna selvatica durante i periodi e nelle zone
in cui e'  inibito  l'abbattimento,  e  ha  sottolineato  che  questo
divieto avrebbe un contenuto "sostanzialmente identico" al divieto di
predazione gia' previsto dalla legge della Regione Veneto 20  gennaio
2000, n. 2 (Addestramento e allenamento dei  falchi  per  l'esercizio
venatorio),  su  cui  ha  inciso   la   legge   impugnata,   la   cui
illegittimita' costituzionale era stata gia' esclusa da questa  Corte
con la sentenza n. 468 del 1999.
    7.- La norma impugnata, modificando la legge reg. Veneto n. 2 del
2000,   sposta   la   competenza   relativa    alle    autorizzazioni
all'addestramento e all'allenamento dei falchi dalla  Provincia  alla
Regione e modifica la legge regionale precedente in ordine ai periodi
per i quali e' richiesta tale  autorizzazione.  La  norma  precedente
prevedeva l'autorizzazione per i periodi di caccia chiusa, mentre  la
novella si riferisce ai periodi in cui, pur essendo aperta la caccia,
non e' previsto "l'abbattimento".
    Va rilevato che le suddette specifiche modificazioni del comma  3
dell'art. 3 della legge reg. Veneto n. 2  del  2000  non  violano  la
competenza   statale   in   materia   di   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema perche', come rilevato dalla difesa della Regione, la
nuova  disciplina  viene,  sotto  questo  aspetto,  ad  essere   piu'
restrittiva;  infatti,  i  periodi  nei   quali   non   e'   previsto
l'abbattimento, a cui si riferisce il divieto di cattura della  fauna
selvatica  durante  l'allenamento  e   l'addestramento   del   falco,
includono anche i giorni  di  necessaria  sospensione  dell'attivita'
venatoria; in tali giornate che, ai sensi dell'art. 18 della legge n.
157 del 1992, cadono il martedi' e  il  venerdi',  e'  in  ogni  caso
preclusa la caccia, anche quando la  stagione  venatoria  e'  aperta,
cosi' da attenuare l'impatto di tale attivita' sulla fauna selvatica.
    Tuttavia, tale positivo aspetto  della  normativa  impugnata  non
appare sufficiente  ad  escludere  il  complessivo  abbassamento  del
livello  della  tutela  ambientale  come   censurato   dalla   difesa
dell'Avvocatura.
    8.- Invero, il ricorso del Presidente del Consiglio dei  ministri
si incentra su un'altra decisiva modificazione, laddove il precedente
divieto di "predazione" da parte del falco e' divenuto con la novella
impugnata divieto di "cattura".
    La cattura si identifica, infatti,  con  lo  scopo  stesso  della
caccia, ma, contrariamente  a  quanto  sottintende  la  difesa  della
Regione Veneto, il divieto per il falconiere  di  appropriarsi  della
preda non esclude che questa sia comunque uccisa dal falco.
    Il precedente  divieto  di  predazione,  secondo  la  resistente,
avrebbe gli stessi effetti pratici dell'attuale divieto  di  cattura,
quando, invece, proprio a seguito dell'interpretazione data da questa
Corte con la  sentenza  n.  468  del  1999  della  precedente  norma,
novellata dalla disposizione impugnata, l'occasionale uccisione della
selvaggina  da  parte  del  falco  comportava  la  sanzione  per   il
falconiere,  integrando  un'ipotesi  di  violazione  del  divieto  di
caccia.
    La permanenza del divieto di predazione comporta l'obbligo per il
falconiere di evitare, per quanto possibile, la predazione  da  parte
del falco, adottando quelle cautele  che  vengono,  del  resto,  gia'
messe in atto con l'addestramento tramite il cosiddetto "logoro"  (un
finto uccello che funge da preda) e nutrendo in  maniera  appropriata
il rapace, onde disincentivare la predazione da parte dello stesso.
    In tal senso, la norma precedente, che, pur autorizzando il  volo
del falco durante l'intero periodo  dell'anno,  vietava  «in  termini
assoluti ogni attivita' di addestramento o di allenamento  implicante
predazione» (sentenza n.  468  del  1999),  costituiva  un  punto  di
equilibrio tra il rispetto della normativa statale  e  l'esigenza  di
mantenere il rapace, destinato alla  caccia,  in  condizioni  fisiche
adeguate.
    Va,  comunque,  sottolineato  che  la  rinuncia  del   ricorrente
all'impugnativa delle  disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera  c),  della  legge  censurata,  fa  salva,  tra  l'altro,  la
possibilita' per la Regione  di  autorizzare,  in  determinate  aree,
l'addestramento dei falchi, anche accompagnati dai  cani,  prevedendo
la possibilita' di abbattimento di fauna di allevamento  appartenente
alle specie cacciabili.
    Questa norma,  in  ordine  alla  quale  e'  stato  rinunciato  il
ricorso, prevede  un  significativo  ampliamento  relativamente  alle
possibilita' di volo ed addestramento del falco  nelle  aree  che  la
Regione  vorra'  istituire,  permettendo  in  tali   limitati   spazi
l'abbattimento di fauna d'allevamento.
    Invece, cio' che rimane interdetto, in accoglimento delle censure
del Presidente del Consiglio dei  ministri,  e'  la  possibilita'  di
predazione negli spazi che la norma impugnata intende riservare  alla
falconeria e che corrisponde, ai sensi dell'art. 18, comma  1,  della
legge  reg.   Veneto   n.   50   del   1993,   a   quella   riservata
all'addestramento dei cani.
    Si tratta di aree che, in base all'art. 8, comma  4-ter,  lettera
e), della stessa legge regionale, sono quelle in cui sono collocabili
gli appostamenti fissi e nessuna evidenza e' stata data dalla Regione
Veneto in ordine alla estensione di tali zone e alla percentuale  che
tali aree rappresentano rispetto a tutto  il  territorio  in  cui  e'
normalmente consentita la caccia.
    La limitazione riferita alle aree  in  cui  sono  consentiti  gli
appostamenti fissi e nelle quali possono essere addestrati i cani non
risulta, in  conclusione,  elemento  sufficiente  a  giustificare  il
superamento del divieto di predazione rispetto a  quello  di  cattura
introdotto dalla norma impugnata.
    9.- Pertanto, l'art. 1, comma 1, lettera  b),  della  legge  reg.
Veneto n. 6 del 2019, che sostituisce il divieto di predazione con il
divieto di cattura della  fauna  selvatica,  abbassa  il  livello  di
tutela dell'ambiente e, quindi, invade la competenza statale.
    Da   cio'   discende   l'illegittimita'   costituzionale    della
disposizione impugnata.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lettera b), della legge della Regione Veneto 8 febbraio  2019,  n.  6
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n.  2
"Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio  venatorio"),
che sostituisce l'art. 3, comma 3, della legge della  Regione  Veneto
20 gennaio 2000, n. 2 (Addestramento e  allenamento  dei  falchi  per
l'esercizio venatorio), nella parte in  cui  prevede  il  divieto  di
cattura in luogo del divieto di predazione di fauna selvatica;
    2) dichiara estinto il processo relativamente alla  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera  c),  della
legge reg. Veneto n. 6 del 2019, promossa,  in  riferimento  all'art.
117, secondo comma, lettera s), della  Costituzione,  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2020.

                                F.to:
                     Marta CARTABIA, Presidente
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2020.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA 

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