N. 69 ORDINANZA 24 marzo - 10 aprile 2020
Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato.
Parlamento - Immunita' parlamentari - Opinioni espresse da una
senatrice per le quali e' pendente processo penale - Deliberazione
di insindacabilita' adottata dal Senato della Repubblica -
Conflitto di attribuzione promosso dal Giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale di Verona - Denunciata lesione delle
attribuzioni dell'autorita' giudiziaria - Ammissibilita' del
ricorso.
- Deliberazione del Senato della Repubblica del 9 gennaio 2019.
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.16 del 15-4-2020 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Marta CARTABIA;
Giudici :Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,
Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 9
gennaio 2019 (approvazione del doc. IV-ter, n. 5-A), promosso dal
Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Verona,
con ricorso spedito per la notificazione il 15 novembre, depositato
in cancelleria il 18 novembre 2019 e iscritto al n. 6 del registro
conflitti tra poteri 2019, fase di ammissibilita'.
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2020 il Giudice
relatore Giuliano Amato;
deliberato nella camera di consiglio del 24 marzo 2020.
Ritenuto che, con ricorso spedito per la notificazione il 15
novembre e depositato il 18 novembre 2019, il Giudice per l'udienza
preliminare del Tribunale ordinario di Verona ha promosso conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla
deliberazione del 9 gennaio 2019 (approvazione del doc. IV-ter, n.
5-A), con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le
dichiarazioni rese da A.C. B., senatrice all'epoca dei fatti,
concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella
garanzia di insindacabilita' di cui all'art. 68, primo comma, della
Costituzione;
che, secondo quanto riferito dal giudice ricorrente, nel
procedimento penale innanzi a esso pendente, l'on. A.C. B. e'
imputata dei reati di cui agli artt. 416, comma 1, e 318 del codice
penale per avere, per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi
poteri, in qualita' di senatrice della Repubblica, accettato la
promessa e ricevuto denaro e altre utilita' dal direttore generale di
un consorzio, per la promozione, il rafforzamento e l'appoggio
politico al sodalizio criminoso costituito dallo stesso consorzio, da
realizzarsi, in particolare, attraverso la presentazione di un
emendamento a esso favorevole, nonche' attraverso il concreto
interessamento circa l'iter legislativo di tale emendamento;
che, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, l'imputata
ha sollevato eccezione di insindacabilita' ai sensi dell'art. 68
Cost. e, con ordinanza del 26 aprile 2018, il Giudice dell'udienza
preliminare ha sospeso il processo e trasmesso copia degli atti al
Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, della
legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione
dell'articolo 68 della Costituzione nonche' in materia di processi
penali nei confronti delle alte cariche dello Stato);
che, riferisce ancora il ricorrente, con la deliberazione del 9
gennaio 2019 il Senato della Repubblica ha approvato la relazione con
la quale la Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari ha
proposto di deliberare che le dichiarazioni della senatrice A.C. B.
costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di
cui all'art. 68, primo comma, Cost.;
che nella deliberazione impugnata il Senato avrebbe ritenuto
insussistente il reato di corruzione per mancanza dell'elemento
soggettivo e, in particolare, della cosiddetta voluntas accipiendi; e
che, in questo modo, il Senato avrebbe esercitato un sindacato sulla
non manifesta implausibilita' dell'accusa, attribuendosi un potere
inesistente di valutarne il fondamento non rientrante nell'ambito
delle attribuzioni della Camera di appartenenza del parlamentare,
spettando esclusivamente all'autorita' giudiziaria;
che, d'altra parte, nel caso in cui si proceda nei confronti di
un parlamentare per il reato di corruzione per l'esercizio della
funzione, non potrebbe essere invocata la garanzia
dell'insindacabilita'; a questo riguardo, sono richiamate le sentenze
della Corte di cassazione, sesta sezione penale, del 6 giugno 2017,
n. 36769, e 11 settembre 2018, n. 40347, con le quali e' stato
ritenuto che l'immunita' prevista dall'art. 68 Cost. non precluda la
perseguibilita' del delitto di corruzione per l'esercizio della
funzione, di cui all'art. 318 cod. pen., il quale sarebbe
configurabile anche nei confronti di un membro del Parlamento;
che il ricorrente ha, quindi, chiesto a questa Corte di
dichiarare che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che
i fatti per i quali e' pendente procedimento penale nei confronti
della senatrice A.C. B. concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68,
primo comma, Cost.; ed e' altresi' richiesto l'annullamento della
deliberazione di insindacabilita' adottata dal Senato il 9 gennaio
2019.
Considerato che, con ricorso depositato il 18 novembre 2019, il
Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Verona
ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in
riferimento alla deliberazione del 9 gennaio 2019 (approvazione del
doc. IV-ter, n. 5-A), con la quale il Senato della Repubblica ha
affermato che le dichiarazioni rese da A.C. B., senatrice all'epoca
dei fatti, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella
garanzia di insindacabilita' di cui all'art. 68, primo comma, della
Costituzione;
che, in questa fase del giudizio, la Corte e' chiamata a
deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, in ordine
alla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti
dall'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a
dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono e
per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i
vari poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni
ulteriore questione, anche in punto di ammissibilita';
che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta
la legittimazione del Giudice per l'udienza preliminare presso il
Tribunale di Verona a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di
indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare
definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, la
volonta' del potere cui appartiene (ex plurimis, ordinanze n. 139 del
2016, n. 25 del 2013 e n. 142 del 2011);
che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione del
Senato della Repubblica a essere parte del presente conflitto, quale
organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta'
in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost.;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente
lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione,
costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto
illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere
spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l'insindacabilita'
delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento ai
sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.;
che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione
spetta alla competenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 139
e n. 91 del 2016, n. 286, n. 161, n. 150 e n. 53 del 2014).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dal Giudice per
l'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Verona, nei
confronti del Senato della Repubblica;
2) dispone:
a) che la Cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al predetto giudice, che ha proposto il
conflitto di attribuzione;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del
ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo
Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione
di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la
prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro
il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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