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mercoledì 15 aprile 2020

N. 69 ORDINANZA 24 marzo - 10 aprile 2020 Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Immunita' parlamentari - Opinioni espresse da una senatrice per le quali e' pendente processo penale - Deliberazione di insindacabilita' adottata dal Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona - Denunciata lesione delle attribuzioni dell'autorita' giudiziaria - Ammissibilita' del ricorso. - Deliberazione del Senato della Repubblica del 9 gennaio 2019. - Costituzione, art. 68, primo comma. (GU n.16 del 15-4-2020 )



N. 69 ORDINANZA 24 marzo - 10 aprile 2020

Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato.

Parlamento -  Immunita'  parlamentari  -  Opinioni  espresse  da  una
  senatrice per le quali e' pendente processo penale -  Deliberazione
  di  insindacabilita'  adottata  dal  Senato  della   Repubblica   -
  Conflitto  di  attribuzione  promosso  dal   Giudice   dell'udienza
  preliminare del Tribunale di  Verona  -  Denunciata  lesione  delle
  attribuzioni  dell'autorita'  giudiziaria  -   Ammissibilita'   del
  ricorso.
- Deliberazione del Senato della Repubblica del 9 gennaio 2019.
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.16 del 15-4-2020 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Marta CARTABIA;
Giudici :Aldo CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Augusto Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,
  Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
     
    ha pronunciato la seguente

                              ORDINANZA

    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 9
gennaio 2019 (approvazione del doc. IV-ter,  n.  5-A),  promosso  dal
Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale ordinario di  Verona,
con ricorso spedito per la notificazione il 15  novembre,  depositato
in cancelleria il 18 novembre 2019 e iscritto al n.  6  del  registro
conflitti tra poteri 2019, fase di ammissibilita'.
    Udito nella camera di consiglio del  23  marzo  2020  il  Giudice
relatore Giuliano Amato;
    deliberato nella camera di consiglio del 24 marzo 2020.
    Ritenuto che, con ricorso spedito  per  la  notificazione  il  15
novembre e depositato il 18 novembre 2019, il Giudice  per  l'udienza
preliminare del Tribunale ordinario di Verona ha  promosso  conflitto
di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato   in   riferimento   alla
deliberazione del 9 gennaio 2019 (approvazione del  doc.  IV-ter,  n.
5-A), con la quale il Senato della Repubblica  ha  affermato  che  le
dichiarazioni  rese  da  A.C.  B.,  senatrice  all'epoca  dei  fatti,
concernono  opinioni   espresse   da   un   membro   del   Parlamento
nell'esercizio  delle  sue  funzioni  e  ricadono,  pertanto,   nella
garanzia di insindacabilita' di cui all'art. 68, primo  comma,  della
Costituzione;
    che,  secondo  quanto  riferito  dal  giudice   ricorrente,   nel
procedimento penale  innanzi  a  esso  pendente,  l'on.  A.C.  B.  e'
imputata dei reati di cui agli artt. 416, comma 1, e 318  del  codice
penale per avere, per l'esercizio  delle  sue  funzioni  e  dei  suoi
poteri, in qualita'  di  senatrice  della  Repubblica,  accettato  la
promessa e ricevuto denaro e altre utilita' dal direttore generale di
un consorzio,  per  la  promozione,  il  rafforzamento  e  l'appoggio
politico al sodalizio criminoso costituito dallo stesso consorzio, da
realizzarsi,  in  particolare,  attraverso  la  presentazione  di  un
emendamento  a  esso  favorevole,  nonche'  attraverso  il   concreto
interessamento circa l'iter legislativo di tale emendamento;
    che, a seguito della richiesta di rinvio a  giudizio,  l'imputata
ha sollevato eccezione di  insindacabilita'  ai  sensi  dell'art.  68
Cost. e, con ordinanza del 26 aprile 2018,  il  Giudice  dell'udienza
preliminare ha sospeso il processo e trasmesso copia  degli  atti  al
Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 3, commi  3  e  4,  della
legge  20  giugno  2003,  n.  140  (Disposizioni   per   l'attuazione
dell'articolo 68 della Costituzione nonche' in  materia  di  processi
penali nei confronti delle alte cariche dello Stato);
    che, riferisce ancora il ricorrente, con la deliberazione  del  9
gennaio 2019 il Senato della Repubblica ha approvato la relazione con
la quale la Giunta delle elezioni e delle immunita'  parlamentari  ha
proposto di deliberare che le dichiarazioni della senatrice  A.C.  B.
costituiscono  opinioni  espresse  da  un   membro   del   Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di
cui all'art. 68, primo comma, Cost.;
    che nella deliberazione  impugnata  il  Senato  avrebbe  ritenuto
insussistente il  reato  di  corruzione  per  mancanza  dell'elemento
soggettivo e, in particolare, della cosiddetta voluntas accipiendi; e
che, in questo modo, il Senato avrebbe esercitato un sindacato  sulla
non manifesta implausibilita' dell'accusa,  attribuendosi  un  potere
inesistente di valutarne il  fondamento  non  rientrante  nell'ambito
delle attribuzioni della Camera  di  appartenenza  del  parlamentare,
spettando esclusivamente all'autorita' giudiziaria;
    che, d'altra parte, nel caso in cui si proceda nei  confronti  di
un parlamentare per il reato  di  corruzione  per  l'esercizio  della
funzione,    non    potrebbe    essere    invocata    la     garanzia
dell'insindacabilita'; a questo riguardo, sono richiamate le sentenze
della Corte di cassazione, sesta sezione penale, del 6  giugno  2017,
n. 36769, e 11 settembre 2018,  n.  40347,  con  le  quali  e'  stato
ritenuto che l'immunita' prevista dall'art. 68 Cost. non precluda  la
perseguibilita' del  delitto  di  corruzione  per  l'esercizio  della
funzione,  di  cui  all'art.  318  cod.  pen.,   il   quale   sarebbe
configurabile anche nei confronti di un membro del Parlamento;
    che  il  ricorrente  ha,  quindi,  chiesto  a  questa  Corte   di
dichiarare che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che
i fatti per i quali e' pendente  procedimento  penale  nei  confronti
della senatrice A.C. B. concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art.  68,
primo comma, Cost.; ed e'  altresi'  richiesto  l'annullamento  della
deliberazione di insindacabilita' adottata dal Senato  il  9  gennaio
2019.
    Considerato che, con ricorso depositato il 18 novembre  2019,  il
Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale ordinario  di  Verona
ha promosso conflitto di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato  in
riferimento alla deliberazione del 9 gennaio 2019  (approvazione  del
doc. IV-ter, n. 5-A), con la quale  il  Senato  della  Repubblica  ha
affermato che le dichiarazioni rese da A.C. B.,  senatrice  all'epoca
dei fatti, concernono opinioni espresse da un membro  del  Parlamento
nell'esercizio  delle  sue  funzioni  e  ricadono,  pertanto,   nella
garanzia di insindacabilita' di cui all'art. 68, primo  comma,  della
Costituzione;
    che, in  questa  fase  del  giudizio,  la  Corte  e'  chiamata  a
deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, in ordine
alla sussistenza dei  requisiti  soggettivo  e  oggettivo  prescritti
dall'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.  87  (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),
ossia a decidere se il conflitto  insorga  tra  organi  competenti  a
dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono  e
per la delimitazione della sfera di attribuzioni  determinata  per  i
vari poteri da norme  costituzionali,  restando  impregiudicata  ogni
ulteriore questione, anche in punto di ammissibilita';
    che, sotto il profilo del requisito soggettivo,  va  riconosciuta
la legittimazione del Giudice per  l'udienza  preliminare  presso  il
Tribunale di Verona a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato,  in  quanto  organo  giurisdizionale,  in  posizione  di
indipendenza costituzionalmente garantita,  competente  a  dichiarare
definitivamente,  nell'esercizio  delle  funzioni  attribuitegli,  la
volonta' del potere cui appartiene (ex plurimis, ordinanze n. 139 del
2016, n. 25 del 2013 e n. 142 del 2011);
    che, parimenti, deve essere riconosciuta  la  legittimazione  del
Senato della Repubblica a essere parte del presente conflitto,  quale
organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta'
in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost.;
    che, per quanto  attiene  al  profilo  oggettivo,  il  ricorrente
lamenta   la   lesione   della   propria   sfera   di   attribuzione,
costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto
illegittimo, per inesistenza dei  relativi  presupposti,  del  potere
spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l'insindacabilita'
delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del  Parlamento  ai
sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.;
    che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione
spetta alla competenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 139
e n. 91 del 2016, n. 286, n. 161, n. 150 e n. 53 del 2014).
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di  attribuzione  tra
poteri dello Stato indicato in epigrafe,  proposto  dal  Giudice  per
l'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario  di  Verona,  nei
confronti del Senato della Repubblica;
    2) dispone:
    a) che la Cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al predetto  giudice,  che  ha  proposto  il
conflitto di attribuzione;
    b) che il ricorso e la  presente  ordinanza  siano,  a  cura  del
ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo
Presidente, entro il termine di sessanta giorni  dalla  comunicazione
di cui al punto a), per essere  successivamente  depositati,  con  la
prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro
il termine di trenta giorni previsto dall'art.  24,  comma  3,  delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2020.

                                F.to:
                     Marta CARTABIA, Presidente
                      Giuliano AMATO, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2020.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA 

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