PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 22 aprile 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
665). (20A02333)
(GU n.107 del 24-4-2020)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651
del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020 n. 660 del 5 aprile 2020, e
nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020, recanti: «Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili»;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di'
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 1°
aprile e 10 aprile 2020, concernenti disposizioni attuative del
citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 13 del 2020;
Ritenuto necessario dover garantire un maggiore supporto al Sistema
sanitario mediante l'istituzione di una unita' socio sanitaria da
porre a disposizione delle Regioni interessate, anche per le esigenze
degli istituti penitenziari;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Sentito il Ministero della salute;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Costituzione di una unita' socio sanitario
1. Per l'attuazione delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il Dipartimento della
protezione civile, in deroga alla normativa vigente, e' autorizzato
ad istituire una Unita' socio sanitaria a supporto delle strutture di
cui al comma 3, lettere a) e b).
2. L'Unita' e' composta da un massimo di 1.500 operatori socio
sanitari, di cui 500 da destinare alle strutture di cui al comma 3,
lettera a) e i 1.000 da destinare alle strutture di cui al comma 3,
lettera b), individuati dal Dipartimento della protezione civile tra
le seguenti categorie:
a) operatori dipendenti del Servizio sanitario nazionale;
b) operatori dipendenti da strutture sanitarie anche non
accreditate con il Servizio sanitario nazionale;
c) operatori libero professionisti anche con rapporto di
somministrazione di lavoro.
3. La partecipazione alla predetta unita' e' su base volontaria e
gli operatori individuati si rendono disponibili a prestare tale
attivita' presso:
a) le residenze sanitarie assistenziali per anziani, le case di
riposo per anziani, le residenze sanitarie assistenziali per
disabili;
b) gli istituti penitenziari individuati dal Ministero della
giustizia - Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria e
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', quest'ultimo
esclusivamente per le strutture detentive. I predetti Dipartimenti
individuano altresi' il numero di operatori necessari per ogni
istituto o struttura detentiva.
4. L'attivita' prestata nell'Unita' e' considerata servizio utile a
tutti gli effetti. Il Dipartimento della protezione civile dispone
l'assegnazione sulla base delle esigenze rappresentate dalle Regioni
interessate e dal Ministero della giustizia. Le regioni presso cui
gli operatori sono destinati a prestare la propria attivita'
provvedono all'alloggio, al vitto ed alla corresponsione del premio
di solidarieta' di cui al comma 5 a valere sulle risorse di cui al
comma 9.
5. A ciascun operatore dell'Unita' e' corrisposto, per ogni giorno
di attivita' effettivamente prestato, un premio di solidarieta'
forfettario di 100 euro, che non concorre alla formazione del
reddito. Sono considerati giorni di attivita' effettivamente prestata
il giorno impiegato per le fasi preparatorie presso la sede di
convocazione e di viaggio verso la sede regionale assegnata, che il
giorno impiegato per il viaggio di ritorno per raggiungere il proprio
domicilio.
6. Le regioni provvedono al rimborso delle spese documentate del
viaggio di andata tra il domicilio degli operatori di cui al comma 1
e la citta' di Roma, sede di convocazione degli stessi da parte del
Dipartimento della protezione civile, nonche' del viaggio di
trasferimento fino alla sede regionale assegnata e di quello di
ritorno presso il proprio domicilio al termine del periodo di
attivita'. Non sono ammesse a rimborso le spese sostenute per l'uso
del mezzo proprio. Il rimborso non e' altresi' erogato qualora il
trasporto sia stato assicurato dal Dipartimento della protezione
civile anche attraverso le strutture operative di cui all'art. 13 del
decreto legislativo n. 1 del 2018 o soggetti privati.
Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle
risorse di cui ai comma 9.
7. L'Unita' opera fino alla cessazione dello stato di emergenza di
cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
8. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a
stipulare idonea polizza assicurativa in favore degli operatori a
copertura dell'attivita' prestata ai sensi della presente ordinanza.
9. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere
sulle somme stanziate per l'emergenza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli
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