PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 22 aprile 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
667). (20A02332)
(GU n.107 del 24-4-2020)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Visti l'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, e l'art. 1
dell'ordinanza n. 641 del 28 febbraio 2020, recanti: «Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto, l'art. 122 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, che
prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo
2020, con il quale il dott. Domenico Arcuri e' stato nominato
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19.
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 2020/402 della Commissione
del 14 marzo 2020, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione
(UE) n. 2020/426 della Commissione del 19 marzo 2020, che prevede
l'obbligo di presentazione di un'autorizzazione all'esportazione per
le spedizioni di taluni dispositivi di protezione individuale (DPI)
al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea,
autorizzazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri e del
commercio internazionale;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile prot. n.
11628, del 6 marzo 2020 con la quale e' stata effettuata, ai sensi e
per gli effetti della direttiva (UE) n. 2015/1535 e della legge n.
317/86 come modificata dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.
223, la notifica urgente dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza n.
639/2020 (2020/108/I);
Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n.
85600, del 23 marzo 2020 con la quale si comunica che la Commissione
europea, in seguito all'esame della misura notificata, ha ritenuto
giusitificata l'adozione urgente dell'art. 1, comma 1 della citata
ordinanza n. 639/2020, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 7, della
direttiva UE n. 2015/1535;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile n. 18913 del
3 aprile 2020, con la quale e' stato chiarito al Commissario
straordinario nominato ex art. 122 del decreto-legge n. 18 del 2020
ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli nella qualita' di soggetto
attuatore del medesimo Commissario, che dall'ordinanza n. 641/2020
«non deriva vincolo di esportazione intra UE;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile prot. n.
21060, del 10 aprile 2020 con la quale e' stata effettuata, ai sensi
e per gli effetti della direttiva (UE) n. 2015/1535 e della legge n.
317/86 come modificata dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.
223, la notifica urgente dell'interpretazione dell'art. 1, comma 1
dell'ordinanza n. 639/2020 (2020/217/I);
Considerato che tale notifica dispone che «l'art. 1, comma 1b
dell'OCDPC n. 641/2020 va interpretato nel senso che l'estensione ivi
prevista si applica solo alla priorita' nell'acqusito dei dispositivi
di ventilazione invasivi e non invasivi da parte della protezione
civile a cui deve essere data priorita' nella fornitura. Tale
interpretazione assicura la coerenza tra il principio di libera
circolazione delle merci sul territorio UE e la impellente necessita'
di assicurare tali strumenti alle strutture sanitarie italiane per la
cura dei pazienti Covid positivi ivi ricoverati, fermo l'eventuale
esercizio del potere di requisizione ove necessario.»;
Considerato che ai fini dell'esportazione fuori dall'Unione europea
e dei Paesi assimilati l'esportazione, dei beni inclusi nell'allegato
I, viene regolata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n.
2020/402 della Commissione del 14 marzo 2020, con le procedure ivi
previste;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Cessazione efficacia
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, l'art. 1, comma
1, ultimo periodo dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 e, di conseguenza, tale
ultimo periodo richiamato nell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 641 del 28 febbraio 2020,
cessano di avere efficacia dalla pubblicazione della presente
ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli
ORDINANZA 22 aprile 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
667). (20A02332)
(GU n.107 del 24-4-2020)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Visti l'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, e l'art. 1
dell'ordinanza n. 641 del 28 febbraio 2020, recanti: «Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto, l'art. 122 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, che
prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo
2020, con il quale il dott. Domenico Arcuri e' stato nominato
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19.
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 2020/402 della Commissione
del 14 marzo 2020, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione
(UE) n. 2020/426 della Commissione del 19 marzo 2020, che prevede
l'obbligo di presentazione di un'autorizzazione all'esportazione per
le spedizioni di taluni dispositivi di protezione individuale (DPI)
al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea,
autorizzazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri e del
commercio internazionale;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile prot. n.
11628, del 6 marzo 2020 con la quale e' stata effettuata, ai sensi e
per gli effetti della direttiva (UE) n. 2015/1535 e della legge n.
317/86 come modificata dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.
223, la notifica urgente dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza n.
639/2020 (2020/108/I);
Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n.
85600, del 23 marzo 2020 con la quale si comunica che la Commissione
europea, in seguito all'esame della misura notificata, ha ritenuto
giusitificata l'adozione urgente dell'art. 1, comma 1 della citata
ordinanza n. 639/2020, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 7, della
direttiva UE n. 2015/1535;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile n. 18913 del
3 aprile 2020, con la quale e' stato chiarito al Commissario
straordinario nominato ex art. 122 del decreto-legge n. 18 del 2020
ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli nella qualita' di soggetto
attuatore del medesimo Commissario, che dall'ordinanza n. 641/2020
«non deriva vincolo di esportazione intra UE;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile prot. n.
21060, del 10 aprile 2020 con la quale e' stata effettuata, ai sensi
e per gli effetti della direttiva (UE) n. 2015/1535 e della legge n.
317/86 come modificata dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.
223, la notifica urgente dell'interpretazione dell'art. 1, comma 1
dell'ordinanza n. 639/2020 (2020/217/I);
Considerato che tale notifica dispone che «l'art. 1, comma 1b
dell'OCDPC n. 641/2020 va interpretato nel senso che l'estensione ivi
prevista si applica solo alla priorita' nell'acqusito dei dispositivi
di ventilazione invasivi e non invasivi da parte della protezione
civile a cui deve essere data priorita' nella fornitura. Tale
interpretazione assicura la coerenza tra il principio di libera
circolazione delle merci sul territorio UE e la impellente necessita'
di assicurare tali strumenti alle strutture sanitarie italiane per la
cura dei pazienti Covid positivi ivi ricoverati, fermo l'eventuale
esercizio del potere di requisizione ove necessario.»;
Considerato che ai fini dell'esportazione fuori dall'Unione europea
e dei Paesi assimilati l'esportazione, dei beni inclusi nell'allegato
I, viene regolata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n.
2020/402 della Commissione del 14 marzo 2020, con le procedure ivi
previste;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Cessazione efficacia
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, l'art. 1, comma
1, ultimo periodo dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 e, di conseguenza, tale
ultimo periodo richiamato nell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 641 del 28 febbraio 2020,
cessano di avere efficacia dalla pubblicazione della presente
ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli
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