PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 22 aprile 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
666). (20A02331)
(GU n.107 del 24-4-2020)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n.
651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020 e n. 660 del 5 aprile 2020
recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili»;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 1°
aprile e 10 aprile 2020, concernenti disposizioni attuative del
citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 13 del 2020;
Ritenuto necessario integrare le disposizioni previste dalle ciate
ordinanze numeri 654 e 656, rispettivamente del 20 e 26 marzo 2020,
in ragione del gravoso impegno del personale sanitario facente parte
dell'Unita' medico specialistica e di quella tecnico infermieristica
ivi previste ed al fine di specificare in capo a quale Ente spetti la
competenza a rimborsare le spese di viaggio e di alloggio, del
predetto personale;
Tenuto conto che il predetto personale sanitario, ai fini della
successiva presa in servizio nelle regioni interessate, viene
previamente convocato nella citta' di Roma per l'effettuazione dei
tamponi rino-faringei, propedeutici e necessari a detta presa in
servizio;
Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Modifiche all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 654 del 20 marzo 2020
1. All'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 654 del 20 marzo 2020, sono apportate le
seguenti modificazioni:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «300 medici» sono
sostituite dalle seguenti: «500 medici»;
al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
regioni presso cui i medici sono destinati a prestare la propria
attivita' provvedono all'alloggio e vitto del personale a valere
sulle risorse di cui al comma 7»;
al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Sono
considerati giorni di attivita' effettivamente prestata sia il giorno
impiegato per le fasi preparatorie presso la sede di convocazione e
di viaggio verso la sede regionale assegnata, che il giorno impiegato
per il viaggio di ritorno per raggiungere il proprio domicilio.»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. Il
Dipartimento della protezione civile provvede al rimborso delle spese
documentate di viaggio di andata tra il domicilio dei medici di cui
al comma 1 e la citta' di Roma, sede di convocazione degli stessi,
nonche' di trasferimento fino alla sede regionale assegnata e di
ritorno tra tale sede assegnata ed il loro domicilio. Non sono
ammesse a rimborso le spese sostenute per l'uso del mezzo proprio. Il
rimborso non e' altresi' erogato qualora il trasporto sia stato
assicurato dal Dipartimento della protezione civile anche attraverso
le strutture operative di cui all'art. 13 del decreto legislativo n.
1 del 2018 o soggetti privati».
Art. 2
Modifiche all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 656 del 26 marzo 2020
1. All'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 656 del 26 marzo 2020, sono apportate le
seguenti modificazioni:
al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
regioni presso cui gli infermieri sono destinati a prestare la
propria attivita' provvedono all'alloggio e vitto del personale a
valere sulle risorse di cui al comma 7»;
al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Sono
considerati giorni di attivita' effettivamente prestata sia il giorno
impiegato per le fasi preparatorie presso la sede di convocazione e
di viaggio verso la sede regionale assegnata, che il giorno impiegato
per il viaggio di ritorno per raggiungere il proprio domicilio.»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. Il
Dipartimento della protezione civile provvede al rimborso delle spese
documentate di viaggio di andata tra il domicilio degli infermieri di
cui al comma 1 e la citta' di Roma, sede di convocazione degli
stessi, nonche' di trasferimento fino alla sede regionale assegnata e
di ritorno tra tale sede assegnata ed il loro domicilio. Non sono
ammesse a rimborso le spese sostenute per l'uso del mezzo proprio. Il
rimborso non e' altresi' erogato qualora il trasporto sia stato
assicurato dal Dipartimento della protezione civile anche attraverso
le strutture operative di cui all'art. 13 del decreto legislativo n.
1 del 2018 o soggetti privati».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli
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