MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tredici tenenti in
servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri.
Anno 2020.
(GU n.37 del 12-5-2020)
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16, concernente
le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere,
la procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta
delle amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni ed
integrazioni e, in particolare, i Titoli II e III del Libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modificazioni ed
integrazioni, in particolare, i Titoli II e III del Libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013, registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390,
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante
«Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della
sanita' militare, in data 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei
parametri fisici»;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate, i termini di validita' delle graduatorie finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti
dal Codice stesso;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,
cosi' come integrato e corretto dal decreto legislativo 12 dicembre
2017, n. 228;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo
periodo della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2017,
concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di
studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle
prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali del ruolo tecnico
dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera
a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022 (Legge di bilancio 2020);
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera
a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5 della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Considerato che, ai sensi dell'art. 664, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il reclutamento degli ufficiali del ruolo
forestale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti
disponibili in organico, avviene per concorso pubblico, per titoli ed
esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani e con
riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i
militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri
appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, degli
appuntati e carabinieri;
Ravvisata la necessita' di indire, per il 2020, al fine di
soddisfare specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, un
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tredici tenenti
in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi
di economicita' e speditezza dell'azione amministrativa, detta prova
non abbia luogo qualora il numero delle domande presentate, per ogni
singola specialita' cui sono ripartiti i posti messi a concorso con
il presente decreto, fosse ritenuto compatibile con le esigenze di
selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione
della procedura concorsuale;
Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l'ammissione
alle successive prove scritte di concorrenti in numero non superiore
a trenta volte quello dei posti previsti offra adeguata garanzia di
selezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018,
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n.
1832, concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
complessivi tredici tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico
dell'Arma dei carabinieri cosi' ripartiti:
a) undici posti per i cittadini italiani che alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione sono in possesso dei requisiti di cui al successivo
art. 2, del presente decreto, di cui:
1) due posti per la specialita' medicina;
2) un posto per la specialita' veterinaria;
3) un posto per la specialita' psicologia;
4) un posto per la specialita' investigazioni scientifiche -
fisica;
5) un posto per la specialita' investigazioni scientifiche -
biologia;
6) due posti specialita' telematica - informatica;
7) un posto per la specialita' telematica -
telecomunicazioni;
8) un posto per la specialita' genio;
9) un posto per la specialita' amministrazione;
b) due posti per i militari dell'Arma dei carabinieri
appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati,
carabinieri, nonche' ai ruoli forestali degli ispettori,
sovrintendenti, appuntati, carabinieri, periti, revisori,
collaboratori, che alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione sono in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto, di cui:
1) un posto per la specialita' telematica - informatica;
2) un posto per la specialita' psicologia.
2. Per i posti disponibili di cui al precedente comma 1, lettera
a), due sono riservati come di seguito specificato:
un posto, e' riservato agli ufficiali in ferma prefissata che
abbiano prestato, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di cui all'art. 3, comma 1, almeno diciotto mesi di
servizio, comprensivi di quelli del corso formativo, agli ufficiali
di complemento, agli ufficiali delle forze di completamento, che
hanno prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri;
un posto e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero
ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici
superstiti) del personale delle Forze armate, dell'Arma dei
carabinieri e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per
causa di servizio.
I posti riservati, di cui al presente comma, eventualmente non
ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti
agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva
graduatoria.
3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1,
lettere a) e b) del presente articolo e la loro ripartizione per
specialita' potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione
della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario
soddisfare esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla
consistenza degli ufficiali del ruolo tecnico.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il
numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento
delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei
vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a darne
formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso nei siti internet www.difesa.it e
www.carabinieri.it definendone le modalita'. Il citato avviso avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso possono partecipare, per una sola specialita', i
cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, indicata nel successivo art. 3, comma 1:
a) non abbiano superato il giorno di compimento del:
1) quarantacinquesimo anno di eta', se militari dell'Arma dei
carabinieri, con almeno cinque anni di servizio e che abbiano
riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a
«eccellente»;
2) trentaquattresimo anno di eta', se ufficiali in ferma
prefissata che abbiano completato un anno di servizio e se ufficiali
inferiori delle forze di completamento. Non rientrano in tale
categoria gli ufficiali di complemento che sono stati richiamati, a
mente dell'art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo;
3) trentaduesimo anno di eta', se non appartenenti alle
precedenti categorie.
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non
trovano applicazione;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso di uno dei titoli di studio appartenenti
alle classi di laurea magistrale appresso indicate:
1) per la specialita' sanita' - medicina: medicina e
chirurgia (LM 41), con abilitazione all'esercizio della professione
di medico chirurgo;
2) per la specialita' veterinaria: medicina veterinaria (LM
42), con abilitazione all'esercizio della professione di medico
veterinario;
3) per la specialita' psicologia: psicologia (LM 51), con
abilitazione all'esercizio della professione di psicologo/a;
4) per la specialita' investigazioni scientifiche - fisica:
fisica (LM 17);
ingegneria aereospaziale e astronautica (LM 20);
ingegneria biomedica (LM 21);
ingegneria chimica (LM 22);
ingegneria civile (LM 23);
ingegneria di sistemi edilizi (LM 24);
ingegneria dell'automazione (LM 25);
ingegneria della sicurezza (LM 26);
ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27);
ingegneria elettrica (LM 28);
ingegneria elettronica (LM 29);
ingegneria energetica e nucleare (LM 30);
ingegneria gestionale (LM 31);
ingegneria informatica (LM 32);
ingegneria meccanica (LM 33);
ingegneria navale (LM 34);
ingegneria per l'ambiente ed il territorio (LM 35);
scienze e ingegneria dei materiali (LM 53);
5) per la specialita' investigazioni scientifiche - biologia:
biologia (LM 6);
biotecnologie agraria (LM 7);
biotecnologie industriali (LM 8);
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM 9);
6) per la specialita' telematica - informatica:
informatica (LM 18);
ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27);
ingegneria informatica (LM 32);
sicurezza informatica (LM 66);
7) specialita' telematica - telecomunicazioni:
ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27);
ingegneria elettronica (LM 29);
ingegneria informatica (LM 32);
sicurezza informatica (LM 66);
8) specialita' genio:
architettura (LM 04);
ingegneria civile (LM 23);
ingegneria elettronica (LM 29);
ingegneria meccanica (LM 33);
9) specialita' amministrazione:
giurisprudenza (LMG 01);
scienze politiche (LM 87 e LM 52);
scienze dell'amministrazione (LM 63);
economia (LM 16, LM 56, LM 76 e LM 77);
Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti
secondo i precedenti ordinamenti, in virtu' delle corrispondenze
indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Per i titoli di laurea conseguiti all'estero, invece, e'
richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.
165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del
Dipartimento della funzione pubblica
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/m
odulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri Il
candidato non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le
sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale,
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto. In ogni caso i concorrenti dovranno, all'atto della
presentazione per la prima prova scritta, consegnare la relativa
documentazione probante;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, per
motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ne' si
trovino in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la
conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
g) non essere in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi;
h) non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a
seguito di procedimento penale di cui alla precedente lettera g) che
non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perche'
il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso,
pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale
(solo se militari in servizio permanente);
i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) non siano stati dichiarati inidonei all'avanzamento ovvero
non vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo
se militari in servizio permanente);
k) abbiano tenuto condotta incensurabile;
l) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
m) solo per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri
che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
abbiano riportato, nel biennio antecedente la data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande la qualifica non inferiore
a «eccellente», ovvero in caso di rapporto informativo un giudizio
equivalente;
n) se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato
servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n.
230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione
irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in
congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione potra' essere esibita
all'atto della presentazione alla prima prova del concorso;
o) non abbiano riportato, nel precedente biennio, sanzioni
disciplinari registrate a matricola.
Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente
articolo, determinera' l'esclusione dal concorso.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso formativo sono subordinati al riconoscimento del possesso:
a) dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio
militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri, da accertarsi con le modalita' di cui ai
successivi articoli 11 e 12;
b) dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per
l'ammissione ai concorsi nella Magistratura ordinaria, ai sensi
dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. L'accertamento di
tali requisiti sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri
con le modalita' previste dalla normativa vigente.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, indicato al successivo art. 3, comma 1.
Gli stessi, fatta eccezione per quello di cui alla lettera a), e
quelli di cui al precedente comma 2, devono essere mantenuti sino
alla data di nomina a ufficiale in servizio permanente del ruolo
tecnico dell'Arma dei carabinieri.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
ed inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata sul
sito www.carabinieri.it - area Concorsi, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione e'
necessario, munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di
identificazione:
a) credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio
di SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul
sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it
b) idoneo lettore di smart-card installato nel computer per
l'utilizzo con Carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere
intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda.
4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione
intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 3 del
presente articolo ad eccezione di quanto previsto al successivo comma
7.
5. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovra'
compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla
procedura.
6. La procedura chiedera' al concorrente di:
a) indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia della
domanda di presentazione;
Posta elettronica certificata (Pec) su cui inviare e ricevere
le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;
b) caricare una fototessera in formato digitale.
7. I candidati, che si trovano all'estero e che non hanno la
possibilita' di procedere alla compilazione della domanda con le
modalita' di cui al precedente comma 2, potranno darne comunicazione
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo
e-mail (all'indirizzo cgcnsrconcuff@carabinieri.it), entro il termine
di scadenza per la presentazione delle domande. Il predetto Centro
provvedera' a inviare direttamente all'interessato il fac-simile del
modulo di domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo e-mail
indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta compilato, dovra'
essere scannerizzato e inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo.
8. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali in caso
di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella domanda
di partecipazione, deve dichiarare:
a) la specialita' (una sola) per la quale intende concorrere.
Non e' consentito, neanche con distinte domande, chiedere di
partecipare al concorso per piu' di una delle specialita' previste,
anche se in possesso dei relativi requisiti;
b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
c) il proprio stato civile;
d) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se
cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.
Per il concorrente che e' stato identificato mediante la propria
casella di Posta elettronica certificata, tutte le comunicazioni
saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il concorrente
che e' stato identificato mediante carta d'identita' elettronica /
carta nazionale dei servizi o firma digitale / elettronica
qualificata deve indicare un indirizzo di posta elettronica (e'
preferibile che sia indicata una casella di Pec - Posta elettronica
certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni relative al
concorso. Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo e-mail
(all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito
indicato. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, il concorrente dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prima
prova del concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e'
soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato
condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di
condanna, di non essere in atto imputato in procedimenti penali per
delitti non colposi, di non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In
caso contrario dovra' indicare le condanne, le applicazioni di pena,
i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento
penale per aver assunto la qualifica di imputato.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo
e-mail (all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino alla nomina a
ufficiale in servizio permanente;
h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego presso l'amministrazione stessa
ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari
o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei
requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
i) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e' stato
collocato in congedo, come previsto dall'art. 636 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
j) l'eventuale appartenenza a una delle categorie di cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e
figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo
grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio);
k) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito. Se ufficiale di complemento o
ufficiale in ferma prefissata, dovra' indicare la data di inizio del
corso allievi ufficiali di complemento o del corso allievi ufficiali
in ferma prefissata, il numero, la tipologia dello stesso e
l'anzianita' giuridica di nomina. Inoltre, dovra' indicare:
1) se ufficiale di complemento, la data di fine del servizio
di prima nomina, l'eventuale ammissione alla ferma biennale non
rinnovabile e la data di fine della ferma biennale;
2) se ufficiale in ferma prefissata, la data in cui ha
maturato i diciotto mesi di servizio a partire dall'inizio del corso
formativo;
3) se ufficiale delle forze di completamento, i richiami
effettuati, la loro durata e l'esigenza per cui e' stato richiamato;
l) il centro documentale (ex distretto militare) o il
Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o la direzione
territoriale del personale della regione aerea competente per
territorio o il Comando aeronautica militare di Roma, di ascrizione
in relazione alla residenza;
m) di non essere stato dichiarato inidoneo all'avanzamento in
qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque
anni di servizio (solo se militare in servizio permanente);
n) la lingua straniera (una sola, scelta tra la francese,
l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale intende sostenere la
prova facoltativa di lingua;
o) l'eventuale possesso di certificazione di conoscenze
linguistiche, di cui al successivo art. 9, certificate con sistema
STANAG/NATO o «Common European Framework of Reference for languages -
CEFR», risultante da attestato in corso di validita' rilasciato da
«ente certificatore» riconosciuto dal Ministero dell'istruzione (da
consegnare all'atto della presentazione per le prove di efficienza
fisica) in corso di validita';
p) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito
indicati nel successivo art. 9. I concorrenti dovranno fornire, con
le modalita' di cui al citato art. 9, informazioni sui titoli
posseduti;
q) il possesso di una delle lauree magistrali tra quelle previste
al precedente art. 2, comma 1, lettera d), la durata legale del corso
di studi, l'universita' presso cui e' stata conseguita con il
relativo indirizzo, la data di conseguimento e il voto riportato. Per
i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione pubblica
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/m
odulo-la-richiesta-dellequivalenze-del-titolo-di-studio-stranieri Il
candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
r) per i posti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), numero
1), 2) e 3), il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio
della professione, l'universita' presso cui e' stato conseguito con
il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione
riportata;
s) l'eventuale possesso di un diploma di specializzazione,
l'universita' presso la quale e' stato conseguito con il relativo
indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata;
t) l'eventuale iscrizione all'ordine professionale;
u) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e dal disposto di cui all'art. 73, comma 14 del
decreto-legge 21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n.
98. Il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a
consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i
controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso;
v) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore e non
gia' militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al
successivo art. 16, comma 7;
w) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
x) di prestare il proprio consenso ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101, e del regolamento (UE) n. 679/2016 per la protezione
dei dati personali, alla raccolta e al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione.
9. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line, inviandola automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica indicato dal concorrente. Detta ricevuta dovra'
essere esibita all'atto della presentazione a tutte le prove
concorsuali.
10. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La
domanda modificata dovra', quindi, essere rinviata al sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.
11. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con
le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l'eventuale
documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di
preferenza. Detti titoli dovranno, comunque, essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. La predetta documentazione potra' essere
consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, all'atto della presentazione alla prima prova scritta
di cui all'art. 8, salvo eventuali successive modifiche della
procedura medesima tempestivamente comunicate con avviso, a valore di
notifica per tutti i concorrenti sul sito www.carabinieri.it
nell'area dedicata al concorso, prima dell'effettuazione delle prove
scritte.
12. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potra'
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la
presentazione delle domande di partecipazione, il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che,
benche' sottoscritte e inviate nei termini e con le modalita'
indicate ai precedenti commi, risultino formalmente irregolari per
vizi sanabili.
13. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel
presente articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato
non verra' ammesso alla procedura concorsuale.
14. Con l'invio telematico della domanda con le modalita'
indicate nel presente articolo il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Pertanto
l'accertata natura mendace delle di dichiarazioni rese, finalizzate a
trarre un indebito beneficio, comporta:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
15. Il concorrente, se militare in servizio, dovra' consegnare
copia della suddetta domanda al Comando del reparto/ente presso cui
e' in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di
cui al successivo art. 4.
Art. 4
Istruttoria delle domande
e documentazione d'ufficio
1. I reparti/enti di appartenenza, cui sono in forza i
concorrenti che alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso sono in servizio,
dovranno inoltrare al rispettivo Comando di corpo:
a) copia delle domande di partecipazione al concorso consegnate
dagli interessati;
b) libretto personale o cartella personale, stato di servizio o
foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza (per
gli ufficiali in servizio o in congedo, per i sottufficiali e i
volontari in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato, nonche' per gli appartenenti al ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri);
c) foglio matricolare (per i militari in ferma breve/prefissata
in servizio o in congedo).
I Comandi di corpo, all'atto della ricezione di copia della
domanda di partecipazione al concorso, procedono immediatamente alla
verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1,
comunicando al Centro nazionale di selezione e reclutamento eventuali
candidati privi degli stessi, onde consentire l'eventuale tempestiva
esclusione.
Una copia della suddetta documentazione dovra' essere inviata al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, viale Tor
di Quinto n. 119 - 00191 Roma, entro quindici giorni dalla
pubblicazione degli esiti della prova di preselezione di cui all'art.
7, se essa ha avuto luogo, ovvero dell'avviso del mancato svolgimento
della stessa con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1. Per i
militari in servizio nell'Arma dei carabinieri la trasmissione di
detta documentazione potra' avvenire avvalendosi dell'applicativo
Ge.Do.C.I. (Gestione Documentale Concorsi Interni), per i militari in
servizio o in congedo appartenenti ad altre Forze armate/Corpi armati
dello Stato, la trasmissione della medesima documentazione potra'
avvenire attraverso l'invio tramite Posta certificata all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero spedizione per raccomandata con
ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: viale di Tor di Quinto n.
119 - C.a.p. 00191 Roma, oppure a mezzo corriere.
2. Per i concorrenti che nella domanda di partecipazione al
concorso dichiarano di aver prestato servizio militare volontario, la
documentazione di cui al precedente comma 1 sara' acquisita d'ufficio
dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso.
Art. 5
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) eventuale prova di preselezione;
b) due prove scritte;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti psico-fisici;
f) accertamenti attitudinali;
g) prova orale;
h) prova facoltativa di lingua straniera.
I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
2. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad
assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero
verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 6
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per l'eventuale prova di
preselezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli di
merito, per le prove orali, per la prova facoltativa di lingua
straniera e per la formazione delle graduatorie di merito;
b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
c) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a generale di brigata, presidente;
b) due o piu' ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a maggiore, membri, uno dei quali puo' essere sostituito
con un docente universitario o di istituto di istruzione secondaria
di secondo grado ovvero con un tecnico o esperto nelle materie
oggetto del concorso, appartenente anche ad altra amministrazione;
c) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione
della difesa appartenente alla terza area funzionale, con funzioni di
segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potra' essere integrata da docenti universitari
o di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero da
tecnici o esperti nelle materie oggetto di esame, appartenenti anche
ad altra amministrazione, in qualita' di membri aggiunti, i quali
hanno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono aggregati.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a
parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello in servizio presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri
(C.N.S.R.), presidente;
b) due o piu' ufficiali medici, in servizio presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma
dei carabinieri (C.N.S.R.), membri, dei quali il meno elevato in
grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le
funzioni di segretario.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, in
servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri (C.N.S.R.) presidente;
b) ufficiali con qualifica di perito selettore attitudinale e
ufficiali psicologi, in servizio presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri (C.N.S.R.), membri, dei quali il meno elevato in grado o,
a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
6. Dette commissioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, del
presente articolo, possono avvalersi, per la parte di rispettiva
competenza, del supporto di periti selettori e psicologi dell'Arma
dei carabinieri e della collaborazione di personale specialistico,
tecnico ovvero esperto del settore, anche esterno
all'amministrazione.
Art. 7
Eventuale prova di preselezione
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso - a una eventuale prova di preselezione presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri,
viale Tor di Quinto n. 153 (altezza incrocio con via Federico
Caprilli) - Roma, raggiungibile dalle fermate:
«Ottaviano-San Pietro» della metropolitana - linea A, con la
linea bus Atac n. 32;
«Stazione Tor di Quinto» della linea ferroviaria Roma-Nord, con
partenza dal capolinea Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata
«Flaminio» della metropolitana - linea A.
2. La presentazione dei candidati dovra' avvenire dalle 8,30 alle
10,00 del giorno 12 giugno 2020 tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 9,30, non sara' piu'
consentito l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto
(civico 153), struttura ove verra' effettuata la prova;
b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede
d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni
varie e, per questo motivo, gli stessi possono avvalersi del servizio
deposito predisposto all'interno della caserma;
c) le procedure di identificazione per la partecipazione
all'eventuale prova di preselezione si attueranno anche oltre le 9,30
nei confronti dei soli candidati che si trovino gia' all'interno
della caserma.
La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, e'
priva di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui e'
sconsigliato raggiungerla con vetture private e con familiari al
seguito.
L'ordine di convocazione, che sara' fissato mediante estrazione,
nonche' eventuali modifiche della sede, della data e dell'ora di
svolgimento di detta prova saranno resi noti, a partire
presumibilmente dal 5 giugno 2020, mediante avviso consultabile nei
siti web www.carabinieri.it e www.difesa.it che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero
chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
- V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 -
00197 Roma, tel. 06/80982935, o al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - Sezione relazioni con il
pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012.
Con le stesse modalita' sara' data notizia del mancato svolgimento
della prova, qualora in base al numero dei concorrenti non sara'
ritenuto opportuno effettuarla.
3. Salvo l'eventualita' dell'ultimo periodo del precedente comma,
i candidati al concorso che non riceveranno comunicazione di
esclusione dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti,
senza attendere alcun preavviso, muniti di documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, della ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line o di copia della
domanda di partecipazione al concorso, nonche' di penna a sfera a
inchiostro indelebile nero. Coloro che risulteranno assenti al
momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se la
prova verra' svolta in piu' di una sessione non saranno previste
riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a
mezzo e-mail all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it un'istanza
di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo
antecedente (sabati e festivi esclusi) a quello di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a mezzo
e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda di partecipazione al concorso). Se la prova verra' svolta in
una sola sessione non saranno possibili riconvocazioni.
4. Argomenti e modalita' di svolgimento della prova sono
riportati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
5. La prova si svolgera' secondo le specifiche norme tecniche
approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento emanato in applicazione dell'art. 2, comma
1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017 citato in
premessa e, per quanto applicabili, secondo gli articoli 13, commi 1,
3, 4 e 5, e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili,
prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
6. All'esito delle operazioni di correzione e valutazione della
prova di cui al presente articolo, la commissione formera' distinte
graduatorie provvisorie per ciascuna specialita', al solo scopo di
individuare coloro che saranno ammessi alle prove scritte di cui al
successivo art. 8.
Saranno ammessi alle prove scritte, secondo l'ordine delle
predette graduatorie provvisorie, i concorrenti nei limiti numerici
di trenta per ogni specialita'. Inoltre, saranno ammessi a sostenere
le prove scritte i concorrenti che avranno conseguito lo stesso
punteggio del concorrente classificatosi, nella rispettiva
graduatoria provvisoria di specialita' all'ultimo posto utile.
7. L'esito della prova di preselezione e i nominativi dei
concorrenti ammessi a sostenere le successive prove scritte, per
essere rientrati nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel
precedente comma 6, saranno resi noti agli interessati a partire dal
giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultimo turno di prova,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it ovvero
chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
- V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 -
00197 Roma, tel. 06/80982935, o al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - Sezione relazioni con il
pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012.
8. Ciascun candidato, a partire dal settimo giorno dalla
pubblicazione degli esiti della prova preliminare, potra' prendere
visione, nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al
concorso, del test somministrato, delle risposte fornite e del
relativo punteggio.
Art. 8
Prove scritte
1. I concorrenti dovranno sostenere due prove scritte di cultura
tecnico-professionale su argomenti compresi nei programmi delle
rispettive specialita' riportati nel citato Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Dette prove avranno luogo presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di
Quinto n. 153 - Roma, i giorni 23 e 24 giugno 2020 con inizio non
prima delle 9,30.
Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note, a partire presumibilmente dal 15
giugno 2020, mediante avviso consultabile nei siti web
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero
chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
- V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 -
00197 Roma, tel. 06/80982935, o al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - Sezione relazioni con il
pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012.
3. I concorrenti che riceveranno notizia dell'ammissione alle
prove scritte secondo le modalita' di cui al precedente art. 7, comma
7 (qualora abbia avuto luogo la prova di preselezione) ovvero ai
quali non sara' comunicata l'esclusione dal concorso (qualora la
prova di preselezione non abbia avuto luogo) saranno tenuti a
presentarsi, per sostenere le prove scritte di cultura
tecnico-professionale, dalle 8,15 alle 9,30 di ciascuno dei giorni
indicati nel comma 2 del presente articolo, portando al seguito un
documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di
validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, una penna a
sfera a inchiostro indelebile nero, nonche' (solo per le specialita'
per le quali la prova di preselezione non ha avuto luogo) la ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line o la copia della
domanda di partecipazione al concorso, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 9,30 non sara' piu' consentito
l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153),
struttura ove verranno effettuate le due prove;
b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede
d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari,
telefoni cellulari, computer, appunti, carta per scrivere e
pubblicazioni varie ad eccezione dei candidati che concorrono per la
specialita' «Genio» che potranno portare manuali, prontuari,
normativa tecnica e codici non commentati, calcolatrici scientifiche
non programmabili, attrezzatura tecnica da disegno (righe, squadre,
compasso, ecc.).
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle suddette
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Durante lo svolgimento delle prove sara' consentita solo la
consultazione di dizionari della lingua italiana o codici messi a
disposizione dalla commissione esaminatrice.
6. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti
avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a
18/30.
7. L'esito delle prove scritte, della valutazione dei titoli di
merito ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a
sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12
saranno resi noti agli interessati con le modalita' e i tempi di cui
al successivo art. 9, comma 1.
Art. 9
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice, indicata nel precedente art. 6,
comma 1, lettera a), procedera' alla valutazione dei titoli di merito
dei concorrenti che hanno sostenuto entrambe le prove scritte.
L'esito delle prove scritte, della valutazione dei titoli di merito
ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere
le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali saranno resi noti agli interessati a partire
presumibilmente dal 10 agosto 2020, con valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, nei siti web
www.carabinieri.it e www.difesa.it ovvero chiedendo informazioni al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel.
06/80982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Sezione relazioni con il pubblico, viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su
ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo,
all'atto della presentazione alle prove scritte di cui al precedente
art. 8, i concorrenti potranno consegnare eventuale documentazione
probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, relative ai titoli gia' dichiarati nella
domanda di partecipazione. Con le stesse modalita' potranno essere
consegnate le pubblicazioni tecnico-scientifiche gia' dichiarate
nella medesima domanda di partecipazione. Per i militari in servizio
o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra'
acquisita con le modalita' indicate nel precedente art. 4.
3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta
commissione, fermo restando quanto sopra precisato per le
pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di
merito dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
stessa, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data
medesima, analitiche e complete informazioni nella domanda stessa
ovvero in apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive
consegnate con le modalita' indicate al comma 2.
4. Per la valutazione dei titoli la commissione disporra' di un
punteggio fino a un massimo di dieci punti cosi' ripartiti:
a) servizio prestato presso enti/reparti dell'Arma dei
carabinieri nella specialita' per la quale si concorre: fino ad un
punto;
b) voto della laurea magistrale/specialistica richiesta per la
partecipazione al concorso: fino a due punti;
c) diploma di specializzazione o master in medicina del lavoro
e, in subordine, in psichiatria, psicoterapia, fisica, ingegneria,
scienza e ingegneria dei materiali, biologia, biotecnologie o
ritenute di preminente interesse istituzionale per l'Amministrazione:
fino a quattro punti;
d) diplomi di specializzazione diversi da quelli di cui alla
precedente lettera c), dottorati di ricerca, master e altri titoli
accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un punto;
e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico,
attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in
riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea, di
specializzazione o di dottorato, solo se consegnate allegate in
apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive consegnate con
le modalita' indicate al comma 2 (per quelle prodotte in
collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra'
solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli
autori): fino ad un punto;
f) servizio militare, con esclusione del periodo di leva
obbligatorio se effettuato, nonche' servizi, attivita' e/o
collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una pubblica
amministrazione: fino ad un punto;
g) certificazione della conoscenza linguistica:
1) conoscenza di una lingua straniera fra l'inglese, il
francese, il tedesco e lo spagnolo, certificata secondo lo STANAG
NATO, in corso di validita':
(a) per la lingua inglese fino ad un massimo di 2,00 cosi'
ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
(b) per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di
1,00 cosi' ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
2) conoscenza di una lingua straniera secondo il livello di
conoscenza correlato al «Common European frame work of Reference for
languages - CEFR», attestata dagli «Enti certificatori» riconosciuti
dal Ministero dell'istruzione:
(a) per le lingue inglese fino ad un massimo di 2,00 cosi'
ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza C2;
1,50 punti per un livello di conoscenza C1;
1,00 punti per un livello di conoscenza B2;
0,50 punti per un livello di conoscenza B1;
(b) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00
cosi' ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza C2;
0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
0,50 punti per un livello di conoscenza B2.
I concorrenti cui sia stata valutata l'eventuale certificazione
linguistica di cui sopra non saranno sottoposti, anche se richiesta,
alla prova facoltativa della medesima lingua straniera e quindi gli
sara' attribuito unicamente il punteggio relativo al livello di
certificazione. Ai candidati che dovessero risultare conoscitori
certificati di piu' lingue potra' essere riconosciuto il punteggio
solo per una di esse.
5. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali,
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice valutera', previa
identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli
concorrenti che risulteranno idonei ad entrambe le prove scritte. A
tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli
elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di
quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
6. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio
Concorsi e contenzioso i nominativi del personale dell'Arma dei
carabinieri, che partecipa alla riserva di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b) dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma
di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito
della qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui
all'art. 2, comma 1, lettera k).
Art. 10
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte di cui al
precedente art. 8 saranno ammessi alle prove di efficienza fisica,
alle quali saranno convocati, indicativamente a partire
presumibilmente dal 31 agosto 2020, mediante apposito avviso
consultabile con le modalita' riportate nell'art. 9, comma 1.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei
concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine
gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale
di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it un'istanza di nuova convocazione,
entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente (sabati e
festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova
stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al
concorso).
3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte osservando le
disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e
reclutamento, emanate in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera
g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017 citato in premessa.
Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data
di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul
sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno
presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al
seguito anche una giacca a vento tipo k-way, in caso di pioggia),
muniti di un documento d'identita' in corso di validita' (oltre
all'originale dovra' essere portata al seguito una fotocopia del
documento) e produrre il certificato medico di idoneita' ad attivita'
sportiva agonistica per atletica leggera di tipo B, in corso di
validita' (non antecedente a un anno all'atto della presentazione per
le prove di efficienza fisica), rilasciato da medici appartenenti
alla Federazione medico sportiva italiana ovvero da specialisti che
operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale in qualita' di medici
specializzati in medicina dello sport. La mancata o difforme
presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dalle
prove e, quindi, dal concorso.
I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi
muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, entro i cinque giorni antecedenti alla data di
presentazione alle prove medesime, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita'
indicate nel successivo art. 11, comma 8. La mancata presentazione
ovvero la constatata irregolarita' di detto referto comportera'
l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso.
Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola
volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di
cui al successivo art. 15. Le concorrenti che si trovano in accertato
stato di gravidanza saranno comunque ammesse, con riserva, a
sostenere la prova orale e quella facoltativa di lingua straniera.
Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente
autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il
quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla
frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di svolgimento
degli esercizi, nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e le
disposizioni sui comportamenti da tenere in caso di indisposizione,
di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'esecuzione degli esercizi.
5. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita', quindi la mancata ammissione
ai successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali e l'esclusione
dal concorso.
6. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori determinera'
il giudizio di idoneita', mentre il superamento di quelli
incrementali e facoltativi determinera' l'attribuzione di un
punteggio secondo le modalita' indicate nel citato Allegato B, fino a
un massimo di punti 1,5.
Art. 11
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1,
lettera c), presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento, all'accertamento del
possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico
dell'Arma dei carabinieri.
2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con
le modalita' previste dall'art. 582 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle direttive tecniche approvate
con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse,
per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di inidoneita' al servizio militare e per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonche'
secondo le disposizioni contenute in apposite norme tecniche,
approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento emanante in applicazione dell'art. 2, comma
1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017 citato nelle
premessa. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della
data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione
sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti. L'accertamento dell'idoneita'
sara' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento
della visita.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal
concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste
riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla
data prevista per i predetti accertamenti, dei certificati e referti
di cui al comma 4 del presente articolo in ragione dei tempi
necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al
predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail
all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it un'istanza di nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente
(sabati e festivi esclusi) a quello di prevista presentazione,
inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra'
essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli
accertamenti stessi, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail inviata
all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione al concorso.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti
psico-fisici indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti
documenti, in originale o in copia conforme, rilasciati in data non
anteriore a sei mesi da quella di presentazione, salvo diverse
indicazioni:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
b) referto originale attestante l'effettuazione dei markers
virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
c) certificato, conforme al modello riportato nell'Allegato C,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, attestante lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, intolleranze di pregresse
manifestazione emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (anche per
ciliachia);
d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV;
e) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l'esito di test di gravidanza di cui al
precedente art. 10, comma 3;
2) referto e immagini di ecografia pelvica (finalizzata alla
verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o
malformazioni di utero e ovaie) effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale, in data non anteriore a sei mesi dalla data di
presentazione per gli accertamenti;
f) copia del profilo sanitario assegnato a conclusione della
visita di leva, qualora effettuata (se di sesso maschile);
g) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o
in atto rilasciato dalle infermerie competenti (se militari in
servizio);
h) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto
analitico, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti la visita, attestante l'esito del dosaggio quantitativo
del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche
l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione anche di
uno solo dei suddetti esami strumentali e di laboratorio, fatta
eccezione di quelli di cui alla lettera a) e h) del presente comma,
comportera' l'esclusione dagli accertamenti psico-fisici e, quindi,
dal concorso.
5. La commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c)
disporra' per tutti i concorrenti le visite specialistiche e gli
accertamenti sottoelencati:
a) visita cardiologica con ECG;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psichiatrica;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi,
barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita', disporra'
l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale;
j) visita ginecologica;
k) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) nonche'
la richiesta di documentazione sanitaria relativa a precedenti traumi
o patologici del concorrente ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale.
Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente
a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di
cui all'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di
gravidanza, si applicano le disposizioni di cui al precedente art.
10, comma 3.
7. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno:
a) il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche
(PS) 1; costituzione (CO) 3; apparato cardiocircolatorio (AC) 2;
apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 apparato
locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2;
apparato uditivo (AU) 2; apparato visivo (VS) 3.
La carenza, qualora accertata, totale o parziale, dell'enzima
G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della
legge n. 109/2010 citata nelle premesse, pertanto ai fini della
definizione della caratteristica somato-funzionale (AV),
limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
I concorrenti, qualora riconosciuti affetti da carenza accertata,
totale o parziale, dell'enzima G6PD, dovranno rilasciare nel corso
delle visite mediche la dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione riportato nell'Allegato E che costituisce parte
integrante del presente decreto; in caso di mancata presentazione del
referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD,
di cui al precedente comma 4, lettera h), ai fini della definizione
della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza
del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la
dicitura «deficit di G6PD non definito»;
b) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non
inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un
solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare
normali;
c) parametri fisici relativi alla composizione corporea, forza
muscolare e massa metabolicamente attiva rientranti nei limiti
previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
accertato secondo le modalita' previste dalla direttiva tecnica
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle
premesse. Tale accertamento non sara' effettuato nei confronti dei
militari in servizio.
8. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione, i
concorrenti:
a) in possesso di un profilo sanitario inferiore a quello
indicato al precedente comma 7;
b) che non rientrino nei parametri fisici di cui al precedente
comma 7, lettera d);
c) che risultino affetti da:
imperfezioni e infermita' contemplate nella direttiva tecnica
riguardante, tra l'altro, l'accertamento delle imperfezioni e
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di
cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014 e successive modificazioni
ed integrazioni, citato nelle premesse;
disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e
disartria) e la dislessia;
positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare
o civile;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
incompatibili con i tempi della procedura concorsuale e l'avvio alla
frequenza del corso;
tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nelle
precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente
del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri;
d) la commissione giudichera' altresi' inidoneo il candidato
che presenti tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie
dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria:
visibili con le uniformi previste per i militari di sesso
maschile e femminile di cui al regolamento sulle uniformi per l'Arma
dei carabinieri e richiamate dalle norme tecniche per gli
accertamenti psicofisici;
posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
9. I concorrenti che all'atto degli accertamenti psico-fisici
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con
riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I concorrenti
che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la
prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi
dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato agli interessati.
10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti
psico-fisici, che sara' comunicato per iscritto a ciascun
concorrente, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti
attitudinali.
Art. 12
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 11,
i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti
attitudinali, svolti con le modalita' definite in apposite norme
tecniche, approvate con provvedimento del direttore del Centro
nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione dell'art. 2,
comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017,
citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili,
prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Gli accertamenti attitudinali sono articolati su due distinte
fasi, una istruttoria e una costitutiva, come di seguito specificato:
a) fase istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli
elementi rilevanti ai fini della formazione della decisione finale,
costituita da tre distinti stadi/momenti:
somministrazione collettiva, a cura di un ufficiale
psicologo, di uno o piu' test di prestazione tipica e/o di
performance e/o questionari tesi alla raccolta semistrutturata di
informazioni sul candidato in funzione di quanto previsto dal profilo
attitudinale di riferimento. Dette prove costituiscono il «Protocollo
testologico»;
valutazione del «Protocollo testologico» a cura di un
ufficiale psicologo che, al riguardo, redige un'apposita «Relazione
psicologica» sul candidato;
intervista attitudinale con un ufficiale perito selettore
attitudinale che, al termine, dell'esplorazione delle aree del
«Profilo attitudinale» di riferimento, redige una «Scheda di
valutazione attitudinale»;
b) fase costitutiva, nella quale la commissione per gli
accertamenti attitudinali, composta da membri diversi da quelli
intervenuti nella fase precedente, valutati i referti istruttori e le
risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente,
assumera' le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei
requisiti attitudinali previsti dal «Profilo attitudinale» di
riferimento quale ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri e alle potenzialita' indispensabili all'espletamento
delle mansioni di ufficiale del ruolo tecnico dell'Arma dei
carabinieri e all'assunzione delle discendenti dallo status da
assumere e dallo specifico settore di impiego, nonche' una favorevole
predisposizione al particolare contesto militare valutando, in una
prospettiva a breve termine connessa alla frequenza del corso
formativo, la capacita' di adattamento o riadattamento all'ambito
scolastico-addestrativo.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali,
sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a
eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal
fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it un'istanza di nuova convocazione,
entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverra'
esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso).
4. Il giudizio relativo all'idoneita' o all'inidoneita' riportato
al termine degli accertamenti attitudinali, che sara' notificato per
iscritto agli interessati a fine giornata, e' definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive
fasi concorsuali e quindi esclusi dal concorso.
5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti psico-fisici e di quelli
attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita
interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si
protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico
dell'Amministrazione militare. I concorrenti che sono gia' alle armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento
degli accertamenti attitudinali.
6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di
gravidanza, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 10, comma
3.
Art. 13
Prove orali
1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti
attitudinali di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere
la prova orale di cultura tecnico-professionale, che avra'
verosimilmente luogo a partire dal 9 settembre 2020.
2. La sede di svolgimento e il calendario di convocazione alla
prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi delle
rispettive specialita' riportati nel citato Allegato A, saranno resi
noti, verosimilmente a partire presumibilmente dal 3 settembre 2020,
mediante avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it e
www.difesa.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni
con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 06/80982935 o
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - Sezione relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n.
186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno
previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a
mezzo e-mail all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it un'istanza
di nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno lavorativo
antecedente a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova
stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al
concorso).
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato il voto minimo di almeno 18/30.
Art. 14
Prova facoltativa di lingua straniera
1. La prova facoltativa di lingua straniera (solo una, scelta tra
francese, inglese, spagnolo e tedesco) sara' sostenuta dai soli
concorrenti che ne' abbiano fatto specifica richiesta nella domanda
di partecipazione al concorso, sempreche' detta prova sia diversa
dall'eventuale certificazione linguistica presentata ai fini della
valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9, comma 3 e che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova orale di cui al
precedente art. 13. La stessa consistera' in una prova scritta e
orale di una soltanto delle sopracitate lingue che si svolgera',
salvo diverse comunicazioni, a partire presumibilmente dal 14
settembre 2020 con le modalita' di cui all'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La sede, le modalita' e il calendario della prova, saranno
disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
candidati, a partire presumibilmente dal 14 settembre 2020 nei web
www.carabinieri.it e www.difesa.it nonche' presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il
pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 06/80982935 e presso
il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - Sezione relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n.
186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012. Non saranno ammesse nuove
convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.
Art. 15
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito saranno formate dalla commissione
esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per specialita'
indicati nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. Il punteggio
finale di ciascun concorrente sara' formato dalla somma:
a) dei punteggi riportati nelle due prove scritte;
b) del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di
merito;
c) dell'eventuale punteggio incrementale nelle prove di
efficienza fisica;
d) del punteggio riportato nella prova orale;
e) l'eventuale punteggio riportato in ragione della media delle
votazioni conseguite nella prova facoltativa scritta e orale di
lingua straniera.
2. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto
dirigenziale, nel quale si terra' conto delle riserve di posti di cui
all'art. 1, comma 2. I posti riservati, eventualmente non ricoperti
per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nel
decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita'
di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e dal disposto di cui all'art. 73, comma 14 del
decreto-legge 21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n.
98, sempreche' siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva da consegnare
all'atto della presentazione alla prima prova scritta di cui all'art.
8. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito,
sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione
del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno
1998, n. 191.
4. Gli idonei che, nella graduatoria di cui al presente articolo,
saranno compresi nel numero dei posti a concorso, ripartiti per
specialita' di cui all'art. 1, comma 1 saranno dichiarati vincitori
del concorso.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, tale decreto
sara' pubblicato, a puro titolo informativo, nel sito web
www.difesa.it
6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo
utile ai sensi del precedente art. 10, comma 3, saranno immesse in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di
graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento.
Art. 16
Nomina
1. I concorrenti di cui al precedente art. 15, comma 4 saranno
nominati - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi
di cui all'art. 1, comma 4 del presente decreto - tenenti in servizio
permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti di
cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' al superamento del corso
formativo di cui al successivo comma 4, del presente articolo.
3. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto del Ministro
della difesa con il quale sara' conferita la nomina, mentre
l'anzianita' relativa sara' determinata dal punteggio conseguito al
termine del concorso (graduatoria finale di merito), la quale verra'
rideterminata al superamento del corso formativo con le modalita' di
cui al successivo comma 11, del presente articolo.
4. Dopo la nomina gli ufficiali saranno invitati ad assumere
servizio e frequenteranno, come prescritto dall'art. 737 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un corso formativo, di durata non
inferiore ad un anno, con le modalita' stabilite dal Comando generale
dell'Arma dei carabinieri.
5. Il conferimento della nomina e' subordinato:
a) all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso
dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2;
b) al superamento del citato corso formativo, dal quale i
frequentatori potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di
una qualsiasi delle circostanze previste dall'art. 599 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
6. Gli stessi dovranno presentarsi presso la Scuola ufficiali
dell'Arma, via Aurelia n. 511 - Roma, per la frequenza del corso
medesimo, in uniforme se militari in servizio, muniti di documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della tessera
sanitaria.
7. All'atto della presentazione al corso, gli ufficiali dovranno
contrarre, ai sensi dell'art. 738 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, una ferma di sette anni decorrente dalla data di inizio
del corso stesso, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo al
superamento del medesimo corso formativo. Il rifiuto di sottoscrivere
la ferma comportera' la revoca della nomina e quindi l'allontanamento
dal corso. La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera'
la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
8. Detti ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento
volta a verificare il mantenimento dei requisiti previsti per il
reclutamento e in tale sede, nel caso non vi abbiano provveduto in
sede di accertamenti psicofisici, dovranno produrre il referto
analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio
6-fosfato-deidrogenasi rilasciato entro sessanta giorni dalla data di
ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche. Inoltre,
saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo
vaccinale, secondo le modalita' definite nella direttiva tecnica in
materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi
vaccinali al personale militare, allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare,
prima dell'incorporamento:
certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per
morbillo, rosolia, parotite e varicella.
Se durante la visita medica di incorporamento insorgeranno dubbi
sulla persistenza dell'idoneita' psico-fisica precedentemente
riconosciuta, il predetto Istituto ha facolta' di far sottoporre i
vincitori a un supplemento di indagini presso una struttura
ospedaliera, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi
nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di
inidoneita' al servizio militare.
9. Gli ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di
gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di positivita' del
predetto test la visita medica di incorporamento sara' sospesa ai
sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare e, pertanto, non potendo frequentare il corso
formativo, saranno rinviate al primo corso utile successivo, ai sensi
dell'art. 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
10. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno non ricoperti per
rinuncia o decadenza, la direzione generale per il personale militare
potra' procedere all'ammissione al corso, con i criteri e nei limiti
indicati nel precedente art. 15, entro 1/12 della durata del corso
stesso, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della
relativa graduatoria.
11. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
formativo, la riserva di cui al precedente comma 2 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base al punteggio
conseguito nella graduatoria di fine corso.
12. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso formativo verra' disposta la revoca della nomina,
a decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il
proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno
collocati in congedo ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il
periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente.
13. Agli ufficiali ammessi alla frequenza del corso formativo e
ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti.
Art. 17
Accertamento dei requisiti
1. Fermi restando gli adempimenti previsti dai Comandi di Corpo
di cui al precedente art. 4, comma 1, ai fini dell'accertamento dei
requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, la direzione
generale per il personale militare provvedera' a chiedere alle
amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma di
quanto dichiarato dai candidati, risultati vincitori del concorso,
nelle domande di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente prodotte.
Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo
armato dello Stato.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma
1 emergera' la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Art. 18
Esclusioni
1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno
soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso di cui
al presente decreto e stabiliti dal precedente art. 2, saranno
esclusi con provvedimento dalla direzione generale per il personale
militare.
2. La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i
concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a
ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sara'
accertato dopo la nomina.
Art. 19
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti dall'art. 5 del presente decreto
(comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie
fasi concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza presso
le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 5, comma 1,
nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e
degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il
candidato non sosterra' le prove e gli accertamenti per motivi
dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 20
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n.
679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il
trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di
partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento
delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati
personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle
commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento
delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati;
cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it
indirizzo Posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2020
Il direttore generale: Ricca
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico
CONCORSO
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tredici tenenti in
servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri.
Anno 2020.
(GU n.37 del 12-5-2020)
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16, concernente
le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere,
la procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta
delle amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni ed
integrazioni e, in particolare, i Titoli II e III del Libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modificazioni ed
integrazioni, in particolare, i Titoli II e III del Libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013, registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390,
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante
«Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della
sanita' militare, in data 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei
parametri fisici»;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate, i termini di validita' delle graduatorie finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti
dal Codice stesso;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,
cosi' come integrato e corretto dal decreto legislativo 12 dicembre
2017, n. 228;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo
periodo della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2017,
concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di
studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle
prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali del ruolo tecnico
dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera
a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022 (Legge di bilancio 2020);
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera
a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5 della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Considerato che, ai sensi dell'art. 664, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il reclutamento degli ufficiali del ruolo
forestale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti
disponibili in organico, avviene per concorso pubblico, per titoli ed
esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani e con
riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i
militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri
appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, degli
appuntati e carabinieri;
Ravvisata la necessita' di indire, per il 2020, al fine di
soddisfare specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, un
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tredici tenenti
in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi
di economicita' e speditezza dell'azione amministrativa, detta prova
non abbia luogo qualora il numero delle domande presentate, per ogni
singola specialita' cui sono ripartiti i posti messi a concorso con
il presente decreto, fosse ritenuto compatibile con le esigenze di
selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione
della procedura concorsuale;
Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l'ammissione
alle successive prove scritte di concorrenti in numero non superiore
a trenta volte quello dei posti previsti offra adeguata garanzia di
selezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018,
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n.
1832, concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
complessivi tredici tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico
dell'Arma dei carabinieri cosi' ripartiti:
a) undici posti per i cittadini italiani che alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione sono in possesso dei requisiti di cui al successivo
art. 2, del presente decreto, di cui:
1) due posti per la specialita' medicina;
2) un posto per la specialita' veterinaria;
3) un posto per la specialita' psicologia;
4) un posto per la specialita' investigazioni scientifiche -
fisica;
5) un posto per la specialita' investigazioni scientifiche -
biologia;
6) due posti specialita' telematica - informatica;
7) un posto per la specialita' telematica -
telecomunicazioni;
8) un posto per la specialita' genio;
9) un posto per la specialita' amministrazione;
b) due posti per i militari dell'Arma dei carabinieri
appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati,
carabinieri, nonche' ai ruoli forestali degli ispettori,
sovrintendenti, appuntati, carabinieri, periti, revisori,
collaboratori, che alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione sono in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto, di cui:
1) un posto per la specialita' telematica - informatica;
2) un posto per la specialita' psicologia.
2. Per i posti disponibili di cui al precedente comma 1, lettera
a), due sono riservati come di seguito specificato:
un posto, e' riservato agli ufficiali in ferma prefissata che
abbiano prestato, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di cui all'art. 3, comma 1, almeno diciotto mesi di
servizio, comprensivi di quelli del corso formativo, agli ufficiali
di complemento, agli ufficiali delle forze di completamento, che
hanno prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri;
un posto e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero
ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici
superstiti) del personale delle Forze armate, dell'Arma dei
carabinieri e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per
causa di servizio.
I posti riservati, di cui al presente comma, eventualmente non
ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti
agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva
graduatoria.
3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1,
lettere a) e b) del presente articolo e la loro ripartizione per
specialita' potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione
della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario
soddisfare esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla
consistenza degli ufficiali del ruolo tecnico.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il
numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento
delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei
vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a darne
formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso nei siti internet www.difesa.it e
www.carabinieri.it definendone le modalita'. Il citato avviso avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso possono partecipare, per una sola specialita', i
cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, indicata nel successivo art. 3, comma 1:
a) non abbiano superato il giorno di compimento del:
1) quarantacinquesimo anno di eta', se militari dell'Arma dei
carabinieri, con almeno cinque anni di servizio e che abbiano
riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a
«eccellente»;
2) trentaquattresimo anno di eta', se ufficiali in ferma
prefissata che abbiano completato un anno di servizio e se ufficiali
inferiori delle forze di completamento. Non rientrano in tale
categoria gli ufficiali di complemento che sono stati richiamati, a
mente dell'art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo;
3) trentaduesimo anno di eta', se non appartenenti alle
precedenti categorie.
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non
trovano applicazione;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso di uno dei titoli di studio appartenenti
alle classi di laurea magistrale appresso indicate:
1) per la specialita' sanita' - medicina: medicina e
chirurgia (LM 41), con abilitazione all'esercizio della professione
di medico chirurgo;
2) per la specialita' veterinaria: medicina veterinaria (LM
42), con abilitazione all'esercizio della professione di medico
veterinario;
3) per la specialita' psicologia: psicologia (LM 51), con
abilitazione all'esercizio della professione di psicologo/a;
4) per la specialita' investigazioni scientifiche - fisica:
fisica (LM 17);
ingegneria aereospaziale e astronautica (LM 20);
ingegneria biomedica (LM 21);
ingegneria chimica (LM 22);
ingegneria civile (LM 23);
ingegneria di sistemi edilizi (LM 24);
ingegneria dell'automazione (LM 25);
ingegneria della sicurezza (LM 26);
ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27);
ingegneria elettrica (LM 28);
ingegneria elettronica (LM 29);
ingegneria energetica e nucleare (LM 30);
ingegneria gestionale (LM 31);
ingegneria informatica (LM 32);
ingegneria meccanica (LM 33);
ingegneria navale (LM 34);
ingegneria per l'ambiente ed il territorio (LM 35);
scienze e ingegneria dei materiali (LM 53);
5) per la specialita' investigazioni scientifiche - biologia:
biologia (LM 6);
biotecnologie agraria (LM 7);
biotecnologie industriali (LM 8);
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM 9);
6) per la specialita' telematica - informatica:
informatica (LM 18);
ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27);
ingegneria informatica (LM 32);
sicurezza informatica (LM 66);
7) specialita' telematica - telecomunicazioni:
ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27);
ingegneria elettronica (LM 29);
ingegneria informatica (LM 32);
sicurezza informatica (LM 66);
8) specialita' genio:
architettura (LM 04);
ingegneria civile (LM 23);
ingegneria elettronica (LM 29);
ingegneria meccanica (LM 33);
9) specialita' amministrazione:
giurisprudenza (LMG 01);
scienze politiche (LM 87 e LM 52);
scienze dell'amministrazione (LM 63);
economia (LM 16, LM 56, LM 76 e LM 77);
Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti
secondo i precedenti ordinamenti, in virtu' delle corrispondenze
indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Per i titoli di laurea conseguiti all'estero, invece, e'
richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.
165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del
Dipartimento della funzione pubblica
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/m
odulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri Il
candidato non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le
sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale,
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto. In ogni caso i concorrenti dovranno, all'atto della
presentazione per la prima prova scritta, consegnare la relativa
documentazione probante;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, per
motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ne' si
trovino in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la
conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
g) non essere in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi;
h) non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a
seguito di procedimento penale di cui alla precedente lettera g) che
non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perche'
il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso,
pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale
(solo se militari in servizio permanente);
i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) non siano stati dichiarati inidonei all'avanzamento ovvero
non vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo
se militari in servizio permanente);
k) abbiano tenuto condotta incensurabile;
l) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
m) solo per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri
che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
abbiano riportato, nel biennio antecedente la data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande la qualifica non inferiore
a «eccellente», ovvero in caso di rapporto informativo un giudizio
equivalente;
n) se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato
servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n.
230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione
irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in
congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione potra' essere esibita
all'atto della presentazione alla prima prova del concorso;
o) non abbiano riportato, nel precedente biennio, sanzioni
disciplinari registrate a matricola.
Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente
articolo, determinera' l'esclusione dal concorso.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso formativo sono subordinati al riconoscimento del possesso:
a) dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio
militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri, da accertarsi con le modalita' di cui ai
successivi articoli 11 e 12;
b) dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per
l'ammissione ai concorsi nella Magistratura ordinaria, ai sensi
dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. L'accertamento di
tali requisiti sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri
con le modalita' previste dalla normativa vigente.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, indicato al successivo art. 3, comma 1.
Gli stessi, fatta eccezione per quello di cui alla lettera a), e
quelli di cui al precedente comma 2, devono essere mantenuti sino
alla data di nomina a ufficiale in servizio permanente del ruolo
tecnico dell'Arma dei carabinieri.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
ed inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata sul
sito www.carabinieri.it - area Concorsi, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione e'
necessario, munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di
identificazione:
a) credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio
di SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul
sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it
b) idoneo lettore di smart-card installato nel computer per
l'utilizzo con Carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere
intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda.
4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione
intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 3 del
presente articolo ad eccezione di quanto previsto al successivo comma
7.
5. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovra'
compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla
procedura.
6. La procedura chiedera' al concorrente di:
a) indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia della
domanda di presentazione;
Posta elettronica certificata (Pec) su cui inviare e ricevere
le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;
b) caricare una fototessera in formato digitale.
7. I candidati, che si trovano all'estero e che non hanno la
possibilita' di procedere alla compilazione della domanda con le
modalita' di cui al precedente comma 2, potranno darne comunicazione
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo
e-mail (all'indirizzo cgcnsrconcuff@carabinieri.it), entro il termine
di scadenza per la presentazione delle domande. Il predetto Centro
provvedera' a inviare direttamente all'interessato il fac-simile del
modulo di domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo e-mail
indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta compilato, dovra'
essere scannerizzato e inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo.
8. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali in caso
di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella domanda
di partecipazione, deve dichiarare:
a) la specialita' (una sola) per la quale intende concorrere.
Non e' consentito, neanche con distinte domande, chiedere di
partecipare al concorso per piu' di una delle specialita' previste,
anche se in possesso dei relativi requisiti;
b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
c) il proprio stato civile;
d) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se
cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.
Per il concorrente che e' stato identificato mediante la propria
casella di Posta elettronica certificata, tutte le comunicazioni
saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il concorrente
che e' stato identificato mediante carta d'identita' elettronica /
carta nazionale dei servizi o firma digitale / elettronica
qualificata deve indicare un indirizzo di posta elettronica (e'
preferibile che sia indicata una casella di Pec - Posta elettronica
certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni relative al
concorso. Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo e-mail
(all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito
indicato. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, il concorrente dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prima
prova del concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e'
soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato
condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di
condanna, di non essere in atto imputato in procedimenti penali per
delitti non colposi, di non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In
caso contrario dovra' indicare le condanne, le applicazioni di pena,
i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento
penale per aver assunto la qualifica di imputato.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo
e-mail (all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino alla nomina a
ufficiale in servizio permanente;
h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego presso l'amministrazione stessa
ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari
o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei
requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
i) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e' stato
collocato in congedo, come previsto dall'art. 636 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
j) l'eventuale appartenenza a una delle categorie di cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e
figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo
grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio);
k) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito. Se ufficiale di complemento o
ufficiale in ferma prefissata, dovra' indicare la data di inizio del
corso allievi ufficiali di complemento o del corso allievi ufficiali
in ferma prefissata, il numero, la tipologia dello stesso e
l'anzianita' giuridica di nomina. Inoltre, dovra' indicare:
1) se ufficiale di complemento, la data di fine del servizio
di prima nomina, l'eventuale ammissione alla ferma biennale non
rinnovabile e la data di fine della ferma biennale;
2) se ufficiale in ferma prefissata, la data in cui ha
maturato i diciotto mesi di servizio a partire dall'inizio del corso
formativo;
3) se ufficiale delle forze di completamento, i richiami
effettuati, la loro durata e l'esigenza per cui e' stato richiamato;
l) il centro documentale (ex distretto militare) o il
Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o la direzione
territoriale del personale della regione aerea competente per
territorio o il Comando aeronautica militare di Roma, di ascrizione
in relazione alla residenza;
m) di non essere stato dichiarato inidoneo all'avanzamento in
qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque
anni di servizio (solo se militare in servizio permanente);
n) la lingua straniera (una sola, scelta tra la francese,
l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale intende sostenere la
prova facoltativa di lingua;
o) l'eventuale possesso di certificazione di conoscenze
linguistiche, di cui al successivo art. 9, certificate con sistema
STANAG/NATO o «Common European Framework of Reference for languages -
CEFR», risultante da attestato in corso di validita' rilasciato da
«ente certificatore» riconosciuto dal Ministero dell'istruzione (da
consegnare all'atto della presentazione per le prove di efficienza
fisica) in corso di validita';
p) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito
indicati nel successivo art. 9. I concorrenti dovranno fornire, con
le modalita' di cui al citato art. 9, informazioni sui titoli
posseduti;
q) il possesso di una delle lauree magistrali tra quelle previste
al precedente art. 2, comma 1, lettera d), la durata legale del corso
di studi, l'universita' presso cui e' stata conseguita con il
relativo indirizzo, la data di conseguimento e il voto riportato. Per
i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione pubblica
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/m
odulo-la-richiesta-dellequivalenze-del-titolo-di-studio-stranieri Il
candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
r) per i posti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), numero
1), 2) e 3), il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio
della professione, l'universita' presso cui e' stato conseguito con
il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione
riportata;
s) l'eventuale possesso di un diploma di specializzazione,
l'universita' presso la quale e' stato conseguito con il relativo
indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata;
t) l'eventuale iscrizione all'ordine professionale;
u) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e dal disposto di cui all'art. 73, comma 14 del
decreto-legge 21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n.
98. Il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a
consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i
controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso;
v) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore e non
gia' militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al
successivo art. 16, comma 7;
w) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
x) di prestare il proprio consenso ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101, e del regolamento (UE) n. 679/2016 per la protezione
dei dati personali, alla raccolta e al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione.
9. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line, inviandola automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica indicato dal concorrente. Detta ricevuta dovra'
essere esibita all'atto della presentazione a tutte le prove
concorsuali.
10. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La
domanda modificata dovra', quindi, essere rinviata al sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.
11. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con
le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l'eventuale
documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di
preferenza. Detti titoli dovranno, comunque, essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. La predetta documentazione potra' essere
consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, all'atto della presentazione alla prima prova scritta
di cui all'art. 8, salvo eventuali successive modifiche della
procedura medesima tempestivamente comunicate con avviso, a valore di
notifica per tutti i concorrenti sul sito www.carabinieri.it
nell'area dedicata al concorso, prima dell'effettuazione delle prove
scritte.
12. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potra'
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la
presentazione delle domande di partecipazione, il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che,
benche' sottoscritte e inviate nei termini e con le modalita'
indicate ai precedenti commi, risultino formalmente irregolari per
vizi sanabili.
13. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel
presente articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato
non verra' ammesso alla procedura concorsuale.
14. Con l'invio telematico della domanda con le modalita'
indicate nel presente articolo il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Pertanto
l'accertata natura mendace delle di dichiarazioni rese, finalizzate a
trarre un indebito beneficio, comporta:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
15. Il concorrente, se militare in servizio, dovra' consegnare
copia della suddetta domanda al Comando del reparto/ente presso cui
e' in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di
cui al successivo art. 4.
Art. 4
Istruttoria delle domande
e documentazione d'ufficio
1. I reparti/enti di appartenenza, cui sono in forza i
concorrenti che alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso sono in servizio,
dovranno inoltrare al rispettivo Comando di corpo:
a) copia delle domande di partecipazione al concorso consegnate
dagli interessati;
b) libretto personale o cartella personale, stato di servizio o
foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza (per
gli ufficiali in servizio o in congedo, per i sottufficiali e i
volontari in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato, nonche' per gli appartenenti al ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri);
c) foglio matricolare (per i militari in ferma breve/prefissata
in servizio o in congedo).
I Comandi di corpo, all'atto della ricezione di copia della
domanda di partecipazione al concorso, procedono immediatamente alla
verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1,
comunicando al Centro nazionale di selezione e reclutamento eventuali
candidati privi degli stessi, onde consentire l'eventuale tempestiva
esclusione.
Una copia della suddetta documentazione dovra' essere inviata al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, viale Tor
di Quinto n. 119 - 00191 Roma, entro quindici giorni dalla
pubblicazione degli esiti della prova di preselezione di cui all'art.
7, se essa ha avuto luogo, ovvero dell'avviso del mancato svolgimento
della stessa con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1. Per i
militari in servizio nell'Arma dei carabinieri la trasmissione di
detta documentazione potra' avvenire avvalendosi dell'applicativo
Ge.Do.C.I. (Gestione Documentale Concorsi Interni), per i militari in
servizio o in congedo appartenenti ad altre Forze armate/Corpi armati
dello Stato, la trasmissione della medesima documentazione potra'
avvenire attraverso l'invio tramite Posta certificata all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero spedizione per raccomandata con
ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: viale di Tor di Quinto n.
119 - C.a.p. 00191 Roma, oppure a mezzo corriere.
2. Per i concorrenti che nella domanda di partecipazione al
concorso dichiarano di aver prestato servizio militare volontario, la
documentazione di cui al precedente comma 1 sara' acquisita d'ufficio
dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso.
Art. 5
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) eventuale prova di preselezione;
b) due prove scritte;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti psico-fisici;
f) accertamenti attitudinali;
g) prova orale;
h) prova facoltativa di lingua straniera.
I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
2. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad
assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero
verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 6
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per l'eventuale prova di
preselezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli di
merito, per le prove orali, per la prova facoltativa di lingua
straniera e per la formazione delle graduatorie di merito;
b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
c) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a generale di brigata, presidente;
b) due o piu' ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a maggiore, membri, uno dei quali puo' essere sostituito
con un docente universitario o di istituto di istruzione secondaria
di secondo grado ovvero con un tecnico o esperto nelle materie
oggetto del concorso, appartenente anche ad altra amministrazione;
c) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione
della difesa appartenente alla terza area funzionale, con funzioni di
segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potra' essere integrata da docenti universitari
o di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero da
tecnici o esperti nelle materie oggetto di esame, appartenenti anche
ad altra amministrazione, in qualita' di membri aggiunti, i quali
hanno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono aggregati.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a
parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello in servizio presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri
(C.N.S.R.), presidente;
b) due o piu' ufficiali medici, in servizio presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma
dei carabinieri (C.N.S.R.), membri, dei quali il meno elevato in
grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le
funzioni di segretario.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, in
servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri (C.N.S.R.) presidente;
b) ufficiali con qualifica di perito selettore attitudinale e
ufficiali psicologi, in servizio presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri (C.N.S.R.), membri, dei quali il meno elevato in grado o,
a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
6. Dette commissioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, del
presente articolo, possono avvalersi, per la parte di rispettiva
competenza, del supporto di periti selettori e psicologi dell'Arma
dei carabinieri e della collaborazione di personale specialistico,
tecnico ovvero esperto del settore, anche esterno
all'amministrazione.
Art. 7
Eventuale prova di preselezione
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso - a una eventuale prova di preselezione presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri,
viale Tor di Quinto n. 153 (altezza incrocio con via Federico
Caprilli) - Roma, raggiungibile dalle fermate:
«Ottaviano-San Pietro» della metropolitana - linea A, con la
linea bus Atac n. 32;
«Stazione Tor di Quinto» della linea ferroviaria Roma-Nord, con
partenza dal capolinea Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata
«Flaminio» della metropolitana - linea A.
2. La presentazione dei candidati dovra' avvenire dalle 8,30 alle
10,00 del giorno 12 giugno 2020 tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 9,30, non sara' piu'
consentito l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto
(civico 153), struttura ove verra' effettuata la prova;
b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede
d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni
varie e, per questo motivo, gli stessi possono avvalersi del servizio
deposito predisposto all'interno della caserma;
c) le procedure di identificazione per la partecipazione
all'eventuale prova di preselezione si attueranno anche oltre le 9,30
nei confronti dei soli candidati che si trovino gia' all'interno
della caserma.
La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, e'
priva di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui e'
sconsigliato raggiungerla con vetture private e con familiari al
seguito.
L'ordine di convocazione, che sara' fissato mediante estrazione,
nonche' eventuali modifiche della sede, della data e dell'ora di
svolgimento di detta prova saranno resi noti, a partire
presumibilmente dal 5 giugno 2020, mediante avviso consultabile nei
siti web www.carabinieri.it e www.difesa.it che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero
chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
- V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 -
00197 Roma, tel. 06/80982935, o al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - Sezione relazioni con il
pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012.
Con le stesse modalita' sara' data notizia del mancato svolgimento
della prova, qualora in base al numero dei concorrenti non sara'
ritenuto opportuno effettuarla.
3. Salvo l'eventualita' dell'ultimo periodo del precedente comma,
i candidati al concorso che non riceveranno comunicazione di
esclusione dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti,
senza attendere alcun preavviso, muniti di documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, della ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line o di copia della
domanda di partecipazione al concorso, nonche' di penna a sfera a
inchiostro indelebile nero. Coloro che risulteranno assenti al
momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se la
prova verra' svolta in piu' di una sessione non saranno previste
riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a
mezzo e-mail all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it un'istanza
di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo
antecedente (sabati e festivi esclusi) a quello di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a mezzo
e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda di partecipazione al concorso). Se la prova verra' svolta in
una sola sessione non saranno possibili riconvocazioni.
4. Argomenti e modalita' di svolgimento della prova sono
riportati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
5. La prova si svolgera' secondo le specifiche norme tecniche
approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento emanato in applicazione dell'art. 2, comma
1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017 citato in
premessa e, per quanto applicabili, secondo gli articoli 13, commi 1,
3, 4 e 5, e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili,
prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
6. All'esito delle operazioni di correzione e valutazione della
prova di cui al presente articolo, la commissione formera' distinte
graduatorie provvisorie per ciascuna specialita', al solo scopo di
individuare coloro che saranno ammessi alle prove scritte di cui al
successivo art. 8.
Saranno ammessi alle prove scritte, secondo l'ordine delle
predette graduatorie provvisorie, i concorrenti nei limiti numerici
di trenta per ogni specialita'. Inoltre, saranno ammessi a sostenere
le prove scritte i concorrenti che avranno conseguito lo stesso
punteggio del concorrente classificatosi, nella rispettiva
graduatoria provvisoria di specialita' all'ultimo posto utile.
7. L'esito della prova di preselezione e i nominativi dei
concorrenti ammessi a sostenere le successive prove scritte, per
essere rientrati nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel
precedente comma 6, saranno resi noti agli interessati a partire dal
giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultimo turno di prova,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it ovvero
chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
- V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 -
00197 Roma, tel. 06/80982935, o al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - Sezione relazioni con il
pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012.
8. Ciascun candidato, a partire dal settimo giorno dalla
pubblicazione degli esiti della prova preliminare, potra' prendere
visione, nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al
concorso, del test somministrato, delle risposte fornite e del
relativo punteggio.
Art. 8
Prove scritte
1. I concorrenti dovranno sostenere due prove scritte di cultura
tecnico-professionale su argomenti compresi nei programmi delle
rispettive specialita' riportati nel citato Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Dette prove avranno luogo presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di
Quinto n. 153 - Roma, i giorni 23 e 24 giugno 2020 con inizio non
prima delle 9,30.
Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note, a partire presumibilmente dal 15
giugno 2020, mediante avviso consultabile nei siti web
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero
chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
- V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 -
00197 Roma, tel. 06/80982935, o al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - Sezione relazioni con il
pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012.
3. I concorrenti che riceveranno notizia dell'ammissione alle
prove scritte secondo le modalita' di cui al precedente art. 7, comma
7 (qualora abbia avuto luogo la prova di preselezione) ovvero ai
quali non sara' comunicata l'esclusione dal concorso (qualora la
prova di preselezione non abbia avuto luogo) saranno tenuti a
presentarsi, per sostenere le prove scritte di cultura
tecnico-professionale, dalle 8,15 alle 9,30 di ciascuno dei giorni
indicati nel comma 2 del presente articolo, portando al seguito un
documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di
validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, una penna a
sfera a inchiostro indelebile nero, nonche' (solo per le specialita'
per le quali la prova di preselezione non ha avuto luogo) la ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line o la copia della
domanda di partecipazione al concorso, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 9,30 non sara' piu' consentito
l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153),
struttura ove verranno effettuate le due prove;
b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede
d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari,
telefoni cellulari, computer, appunti, carta per scrivere e
pubblicazioni varie ad eccezione dei candidati che concorrono per la
specialita' «Genio» che potranno portare manuali, prontuari,
normativa tecnica e codici non commentati, calcolatrici scientifiche
non programmabili, attrezzatura tecnica da disegno (righe, squadre,
compasso, ecc.).
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle suddette
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Durante lo svolgimento delle prove sara' consentita solo la
consultazione di dizionari della lingua italiana o codici messi a
disposizione dalla commissione esaminatrice.
6. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti
avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a
18/30.
7. L'esito delle prove scritte, della valutazione dei titoli di
merito ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a
sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12
saranno resi noti agli interessati con le modalita' e i tempi di cui
al successivo art. 9, comma 1.
Art. 9
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice, indicata nel precedente art. 6,
comma 1, lettera a), procedera' alla valutazione dei titoli di merito
dei concorrenti che hanno sostenuto entrambe le prove scritte.
L'esito delle prove scritte, della valutazione dei titoli di merito
ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere
le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali saranno resi noti agli interessati a partire
presumibilmente dal 10 agosto 2020, con valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, nei siti web
www.carabinieri.it e www.difesa.it ovvero chiedendo informazioni al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel.
06/80982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Sezione relazioni con il pubblico, viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su
ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo,
all'atto della presentazione alle prove scritte di cui al precedente
art. 8, i concorrenti potranno consegnare eventuale documentazione
probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, relative ai titoli gia' dichiarati nella
domanda di partecipazione. Con le stesse modalita' potranno essere
consegnate le pubblicazioni tecnico-scientifiche gia' dichiarate
nella medesima domanda di partecipazione. Per i militari in servizio
o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra'
acquisita con le modalita' indicate nel precedente art. 4.
3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta
commissione, fermo restando quanto sopra precisato per le
pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di
merito dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
stessa, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data
medesima, analitiche e complete informazioni nella domanda stessa
ovvero in apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive
consegnate con le modalita' indicate al comma 2.
4. Per la valutazione dei titoli la commissione disporra' di un
punteggio fino a un massimo di dieci punti cosi' ripartiti:
a) servizio prestato presso enti/reparti dell'Arma dei
carabinieri nella specialita' per la quale si concorre: fino ad un
punto;
b) voto della laurea magistrale/specialistica richiesta per la
partecipazione al concorso: fino a due punti;
c) diploma di specializzazione o master in medicina del lavoro
e, in subordine, in psichiatria, psicoterapia, fisica, ingegneria,
scienza e ingegneria dei materiali, biologia, biotecnologie o
ritenute di preminente interesse istituzionale per l'Amministrazione:
fino a quattro punti;
d) diplomi di specializzazione diversi da quelli di cui alla
precedente lettera c), dottorati di ricerca, master e altri titoli
accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un punto;
e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico,
attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in
riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea, di
specializzazione o di dottorato, solo se consegnate allegate in
apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive consegnate con
le modalita' indicate al comma 2 (per quelle prodotte in
collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra'
solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli
autori): fino ad un punto;
f) servizio militare, con esclusione del periodo di leva
obbligatorio se effettuato, nonche' servizi, attivita' e/o
collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una pubblica
amministrazione: fino ad un punto;
g) certificazione della conoscenza linguistica:
1) conoscenza di una lingua straniera fra l'inglese, il
francese, il tedesco e lo spagnolo, certificata secondo lo STANAG
NATO, in corso di validita':
(a) per la lingua inglese fino ad un massimo di 2,00 cosi'
ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
(b) per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di
1,00 cosi' ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
2) conoscenza di una lingua straniera secondo il livello di
conoscenza correlato al «Common European frame work of Reference for
languages - CEFR», attestata dagli «Enti certificatori» riconosciuti
dal Ministero dell'istruzione:
(a) per le lingue inglese fino ad un massimo di 2,00 cosi'
ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza C2;
1,50 punti per un livello di conoscenza C1;
1,00 punti per un livello di conoscenza B2;
0,50 punti per un livello di conoscenza B1;
(b) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00
cosi' ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza C2;
0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
0,50 punti per un livello di conoscenza B2.
I concorrenti cui sia stata valutata l'eventuale certificazione
linguistica di cui sopra non saranno sottoposti, anche se richiesta,
alla prova facoltativa della medesima lingua straniera e quindi gli
sara' attribuito unicamente il punteggio relativo al livello di
certificazione. Ai candidati che dovessero risultare conoscitori
certificati di piu' lingue potra' essere riconosciuto il punteggio
solo per una di esse.
5. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali,
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice valutera', previa
identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli
concorrenti che risulteranno idonei ad entrambe le prove scritte. A
tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli
elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di
quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
6. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio
Concorsi e contenzioso i nominativi del personale dell'Arma dei
carabinieri, che partecipa alla riserva di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b) dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma
di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito
della qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui
all'art. 2, comma 1, lettera k).
Art. 10
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte di cui al
precedente art. 8 saranno ammessi alle prove di efficienza fisica,
alle quali saranno convocati, indicativamente a partire
presumibilmente dal 31 agosto 2020, mediante apposito avviso
consultabile con le modalita' riportate nell'art. 9, comma 1.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei
concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine
gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale
di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it un'istanza di nuova convocazione,
entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente (sabati e
festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova
stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al
concorso).
3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte osservando le
disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e
reclutamento, emanate in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera
g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017 citato in premessa.
Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data
di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul
sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno
presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al
seguito anche una giacca a vento tipo k-way, in caso di pioggia),
muniti di un documento d'identita' in corso di validita' (oltre
all'originale dovra' essere portata al seguito una fotocopia del
documento) e produrre il certificato medico di idoneita' ad attivita'
sportiva agonistica per atletica leggera di tipo B, in corso di
validita' (non antecedente a un anno all'atto della presentazione per
le prove di efficienza fisica), rilasciato da medici appartenenti
alla Federazione medico sportiva italiana ovvero da specialisti che
operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale in qualita' di medici
specializzati in medicina dello sport. La mancata o difforme
presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dalle
prove e, quindi, dal concorso.
I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi
muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, entro i cinque giorni antecedenti alla data di
presentazione alle prove medesime, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita'
indicate nel successivo art. 11, comma 8. La mancata presentazione
ovvero la constatata irregolarita' di detto referto comportera'
l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso.
Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola
volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di
cui al successivo art. 15. Le concorrenti che si trovano in accertato
stato di gravidanza saranno comunque ammesse, con riserva, a
sostenere la prova orale e quella facoltativa di lingua straniera.
Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente
autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il
quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla
frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di svolgimento
degli esercizi, nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e le
disposizioni sui comportamenti da tenere in caso di indisposizione,
di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'esecuzione degli esercizi.
5. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita', quindi la mancata ammissione
ai successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali e l'esclusione
dal concorso.
6. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori determinera'
il giudizio di idoneita', mentre il superamento di quelli
incrementali e facoltativi determinera' l'attribuzione di un
punteggio secondo le modalita' indicate nel citato Allegato B, fino a
un massimo di punti 1,5.
Art. 11
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1,
lettera c), presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento, all'accertamento del
possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico
dell'Arma dei carabinieri.
2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con
le modalita' previste dall'art. 582 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle direttive tecniche approvate
con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse,
per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di inidoneita' al servizio militare e per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonche'
secondo le disposizioni contenute in apposite norme tecniche,
approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento emanante in applicazione dell'art. 2, comma
1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017 citato nelle
premessa. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della
data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione
sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti. L'accertamento dell'idoneita'
sara' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento
della visita.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal
concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste
riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla
data prevista per i predetti accertamenti, dei certificati e referti
di cui al comma 4 del presente articolo in ragione dei tempi
necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al
predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail
all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it un'istanza di nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente
(sabati e festivi esclusi) a quello di prevista presentazione,
inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra'
essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli
accertamenti stessi, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail inviata
all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione al concorso.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti
psico-fisici indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti
documenti, in originale o in copia conforme, rilasciati in data non
anteriore a sei mesi da quella di presentazione, salvo diverse
indicazioni:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
b) referto originale attestante l'effettuazione dei markers
virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
c) certificato, conforme al modello riportato nell'Allegato C,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, attestante lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, intolleranze di pregresse
manifestazione emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (anche per
ciliachia);
d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV;
e) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l'esito di test di gravidanza di cui al
precedente art. 10, comma 3;
2) referto e immagini di ecografia pelvica (finalizzata alla
verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o
malformazioni di utero e ovaie) effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale, in data non anteriore a sei mesi dalla data di
presentazione per gli accertamenti;
f) copia del profilo sanitario assegnato a conclusione della
visita di leva, qualora effettuata (se di sesso maschile);
g) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o
in atto rilasciato dalle infermerie competenti (se militari in
servizio);
h) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto
analitico, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti la visita, attestante l'esito del dosaggio quantitativo
del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche
l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione anche di
uno solo dei suddetti esami strumentali e di laboratorio, fatta
eccezione di quelli di cui alla lettera a) e h) del presente comma,
comportera' l'esclusione dagli accertamenti psico-fisici e, quindi,
dal concorso.
5. La commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c)
disporra' per tutti i concorrenti le visite specialistiche e gli
accertamenti sottoelencati:
a) visita cardiologica con ECG;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psichiatrica;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi,
barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita', disporra'
l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale;
j) visita ginecologica;
k) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) nonche'
la richiesta di documentazione sanitaria relativa a precedenti traumi
o patologici del concorrente ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale.
Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente
a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di
cui all'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di
gravidanza, si applicano le disposizioni di cui al precedente art.
10, comma 3.
7. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno:
a) il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche
(PS) 1; costituzione (CO) 3; apparato cardiocircolatorio (AC) 2;
apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 apparato
locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2;
apparato uditivo (AU) 2; apparato visivo (VS) 3.
La carenza, qualora accertata, totale o parziale, dell'enzima
G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della
legge n. 109/2010 citata nelle premesse, pertanto ai fini della
definizione della caratteristica somato-funzionale (AV),
limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
I concorrenti, qualora riconosciuti affetti da carenza accertata,
totale o parziale, dell'enzima G6PD, dovranno rilasciare nel corso
delle visite mediche la dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione riportato nell'Allegato E che costituisce parte
integrante del presente decreto; in caso di mancata presentazione del
referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD,
di cui al precedente comma 4, lettera h), ai fini della definizione
della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza
del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la
dicitura «deficit di G6PD non definito»;
b) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non
inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un
solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare
normali;
c) parametri fisici relativi alla composizione corporea, forza
muscolare e massa metabolicamente attiva rientranti nei limiti
previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
accertato secondo le modalita' previste dalla direttiva tecnica
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle
premesse. Tale accertamento non sara' effettuato nei confronti dei
militari in servizio.
8. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione, i
concorrenti:
a) in possesso di un profilo sanitario inferiore a quello
indicato al precedente comma 7;
b) che non rientrino nei parametri fisici di cui al precedente
comma 7, lettera d);
c) che risultino affetti da:
imperfezioni e infermita' contemplate nella direttiva tecnica
riguardante, tra l'altro, l'accertamento delle imperfezioni e
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di
cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014 e successive modificazioni
ed integrazioni, citato nelle premesse;
disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e
disartria) e la dislessia;
positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare
o civile;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
incompatibili con i tempi della procedura concorsuale e l'avvio alla
frequenza del corso;
tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nelle
precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente
del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri;
d) la commissione giudichera' altresi' inidoneo il candidato
che presenti tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie
dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria:
visibili con le uniformi previste per i militari di sesso
maschile e femminile di cui al regolamento sulle uniformi per l'Arma
dei carabinieri e richiamate dalle norme tecniche per gli
accertamenti psicofisici;
posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
9. I concorrenti che all'atto degli accertamenti psico-fisici
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con
riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I concorrenti
che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la
prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi
dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato agli interessati.
10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti
psico-fisici, che sara' comunicato per iscritto a ciascun
concorrente, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti
attitudinali.
Art. 12
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 11,
i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti
attitudinali, svolti con le modalita' definite in apposite norme
tecniche, approvate con provvedimento del direttore del Centro
nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione dell'art. 2,
comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017,
citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili,
prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Gli accertamenti attitudinali sono articolati su due distinte
fasi, una istruttoria e una costitutiva, come di seguito specificato:
a) fase istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli
elementi rilevanti ai fini della formazione della decisione finale,
costituita da tre distinti stadi/momenti:
somministrazione collettiva, a cura di un ufficiale
psicologo, di uno o piu' test di prestazione tipica e/o di
performance e/o questionari tesi alla raccolta semistrutturata di
informazioni sul candidato in funzione di quanto previsto dal profilo
attitudinale di riferimento. Dette prove costituiscono il «Protocollo
testologico»;
valutazione del «Protocollo testologico» a cura di un
ufficiale psicologo che, al riguardo, redige un'apposita «Relazione
psicologica» sul candidato;
intervista attitudinale con un ufficiale perito selettore
attitudinale che, al termine, dell'esplorazione delle aree del
«Profilo attitudinale» di riferimento, redige una «Scheda di
valutazione attitudinale»;
b) fase costitutiva, nella quale la commissione per gli
accertamenti attitudinali, composta da membri diversi da quelli
intervenuti nella fase precedente, valutati i referti istruttori e le
risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente,
assumera' le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei
requisiti attitudinali previsti dal «Profilo attitudinale» di
riferimento quale ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri e alle potenzialita' indispensabili all'espletamento
delle mansioni di ufficiale del ruolo tecnico dell'Arma dei
carabinieri e all'assunzione delle discendenti dallo status da
assumere e dallo specifico settore di impiego, nonche' una favorevole
predisposizione al particolare contesto militare valutando, in una
prospettiva a breve termine connessa alla frequenza del corso
formativo, la capacita' di adattamento o riadattamento all'ambito
scolastico-addestrativo.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali,
sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a
eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal
fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it un'istanza di nuova convocazione,
entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverra'
esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso).
4. Il giudizio relativo all'idoneita' o all'inidoneita' riportato
al termine degli accertamenti attitudinali, che sara' notificato per
iscritto agli interessati a fine giornata, e' definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive
fasi concorsuali e quindi esclusi dal concorso.
5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti psico-fisici e di quelli
attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita
interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si
protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico
dell'Amministrazione militare. I concorrenti che sono gia' alle armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento
degli accertamenti attitudinali.
6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di
gravidanza, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 10, comma
3.
Art. 13
Prove orali
1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti
attitudinali di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere
la prova orale di cultura tecnico-professionale, che avra'
verosimilmente luogo a partire dal 9 settembre 2020.
2. La sede di svolgimento e il calendario di convocazione alla
prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi delle
rispettive specialita' riportati nel citato Allegato A, saranno resi
noti, verosimilmente a partire presumibilmente dal 3 settembre 2020,
mediante avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it e
www.difesa.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni
con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 06/80982935 o
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - Sezione relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n.
186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno
previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a
mezzo e-mail all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it un'istanza
di nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno lavorativo
antecedente a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova
stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al
concorso).
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato il voto minimo di almeno 18/30.
Art. 14
Prova facoltativa di lingua straniera
1. La prova facoltativa di lingua straniera (solo una, scelta tra
francese, inglese, spagnolo e tedesco) sara' sostenuta dai soli
concorrenti che ne' abbiano fatto specifica richiesta nella domanda
di partecipazione al concorso, sempreche' detta prova sia diversa
dall'eventuale certificazione linguistica presentata ai fini della
valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9, comma 3 e che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova orale di cui al
precedente art. 13. La stessa consistera' in una prova scritta e
orale di una soltanto delle sopracitate lingue che si svolgera',
salvo diverse comunicazioni, a partire presumibilmente dal 14
settembre 2020 con le modalita' di cui all'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La sede, le modalita' e il calendario della prova, saranno
disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
candidati, a partire presumibilmente dal 14 settembre 2020 nei web
www.carabinieri.it e www.difesa.it nonche' presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il
pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 06/80982935 e presso
il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - Sezione relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n.
186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012. Non saranno ammesse nuove
convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.
Art. 15
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito saranno formate dalla commissione
esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per specialita'
indicati nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. Il punteggio
finale di ciascun concorrente sara' formato dalla somma:
a) dei punteggi riportati nelle due prove scritte;
b) del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di
merito;
c) dell'eventuale punteggio incrementale nelle prove di
efficienza fisica;
d) del punteggio riportato nella prova orale;
e) l'eventuale punteggio riportato in ragione della media delle
votazioni conseguite nella prova facoltativa scritta e orale di
lingua straniera.
2. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto
dirigenziale, nel quale si terra' conto delle riserve di posti di cui
all'art. 1, comma 2. I posti riservati, eventualmente non ricoperti
per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nel
decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita'
di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e dal disposto di cui all'art. 73, comma 14 del
decreto-legge 21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n.
98, sempreche' siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva da consegnare
all'atto della presentazione alla prima prova scritta di cui all'art.
8. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito,
sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione
del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno
1998, n. 191.
4. Gli idonei che, nella graduatoria di cui al presente articolo,
saranno compresi nel numero dei posti a concorso, ripartiti per
specialita' di cui all'art. 1, comma 1 saranno dichiarati vincitori
del concorso.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, tale decreto
sara' pubblicato, a puro titolo informativo, nel sito web
www.difesa.it
6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo
utile ai sensi del precedente art. 10, comma 3, saranno immesse in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di
graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento.
Art. 16
Nomina
1. I concorrenti di cui al precedente art. 15, comma 4 saranno
nominati - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi
di cui all'art. 1, comma 4 del presente decreto - tenenti in servizio
permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti di
cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' al superamento del corso
formativo di cui al successivo comma 4, del presente articolo.
3. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto del Ministro
della difesa con il quale sara' conferita la nomina, mentre
l'anzianita' relativa sara' determinata dal punteggio conseguito al
termine del concorso (graduatoria finale di merito), la quale verra'
rideterminata al superamento del corso formativo con le modalita' di
cui al successivo comma 11, del presente articolo.
4. Dopo la nomina gli ufficiali saranno invitati ad assumere
servizio e frequenteranno, come prescritto dall'art. 737 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un corso formativo, di durata non
inferiore ad un anno, con le modalita' stabilite dal Comando generale
dell'Arma dei carabinieri.
5. Il conferimento della nomina e' subordinato:
a) all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso
dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2;
b) al superamento del citato corso formativo, dal quale i
frequentatori potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di
una qualsiasi delle circostanze previste dall'art. 599 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
6. Gli stessi dovranno presentarsi presso la Scuola ufficiali
dell'Arma, via Aurelia n. 511 - Roma, per la frequenza del corso
medesimo, in uniforme se militari in servizio, muniti di documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della tessera
sanitaria.
7. All'atto della presentazione al corso, gli ufficiali dovranno
contrarre, ai sensi dell'art. 738 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, una ferma di sette anni decorrente dalla data di inizio
del corso stesso, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo al
superamento del medesimo corso formativo. Il rifiuto di sottoscrivere
la ferma comportera' la revoca della nomina e quindi l'allontanamento
dal corso. La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera'
la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
8. Detti ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento
volta a verificare il mantenimento dei requisiti previsti per il
reclutamento e in tale sede, nel caso non vi abbiano provveduto in
sede di accertamenti psicofisici, dovranno produrre il referto
analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio
6-fosfato-deidrogenasi rilasciato entro sessanta giorni dalla data di
ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche. Inoltre,
saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo
vaccinale, secondo le modalita' definite nella direttiva tecnica in
materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi
vaccinali al personale militare, allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare,
prima dell'incorporamento:
certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per
morbillo, rosolia, parotite e varicella.
Se durante la visita medica di incorporamento insorgeranno dubbi
sulla persistenza dell'idoneita' psico-fisica precedentemente
riconosciuta, il predetto Istituto ha facolta' di far sottoporre i
vincitori a un supplemento di indagini presso una struttura
ospedaliera, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi
nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di
inidoneita' al servizio militare.
9. Gli ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di
gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di positivita' del
predetto test la visita medica di incorporamento sara' sospesa ai
sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare e, pertanto, non potendo frequentare il corso
formativo, saranno rinviate al primo corso utile successivo, ai sensi
dell'art. 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
10. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno non ricoperti per
rinuncia o decadenza, la direzione generale per il personale militare
potra' procedere all'ammissione al corso, con i criteri e nei limiti
indicati nel precedente art. 15, entro 1/12 della durata del corso
stesso, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della
relativa graduatoria.
11. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
formativo, la riserva di cui al precedente comma 2 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base al punteggio
conseguito nella graduatoria di fine corso.
12. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso formativo verra' disposta la revoca della nomina,
a decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il
proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno
collocati in congedo ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il
periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente.
13. Agli ufficiali ammessi alla frequenza del corso formativo e
ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti.
Art. 17
Accertamento dei requisiti
1. Fermi restando gli adempimenti previsti dai Comandi di Corpo
di cui al precedente art. 4, comma 1, ai fini dell'accertamento dei
requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, la direzione
generale per il personale militare provvedera' a chiedere alle
amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma di
quanto dichiarato dai candidati, risultati vincitori del concorso,
nelle domande di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente prodotte.
Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo
armato dello Stato.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma
1 emergera' la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Art. 18
Esclusioni
1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno
soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso di cui
al presente decreto e stabiliti dal precedente art. 2, saranno
esclusi con provvedimento dalla direzione generale per il personale
militare.
2. La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i
concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a
ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sara'
accertato dopo la nomina.
Art. 19
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti dall'art. 5 del presente decreto
(comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie
fasi concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza presso
le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 5, comma 1,
nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e
degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il
candidato non sosterra' le prove e gli accertamenti per motivi
dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 20
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n.
679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il
trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di
partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento
delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati
personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle
commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento
delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati;
cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it
indirizzo Posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2020
Il direttore generale: Ricca
Allegato A
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Allegato B
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Allegato C
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Allegato D
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Allegato E
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