MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 marzo 2020
Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per
l'anno 2020 sull'isola di Ustica. (20A02803)
(GU n.133 del 25-5-2020)
Il MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera del consiglio comunale di Ustica (Palermo) in
data 27 dicembre 2019, n. 34;
Vista la nota della Prefettura di Palermo Area IIIª Ter, in data 13
febbraio 2020, n. 22404, con la quale esprime il proprio nulla-osta;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana
comunicato con nota della Presidenza in data 3 febbraio 2020, n.
4705;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati
atti;
Decreta:
Art. 1
Divieti
1. Dal 1° agosto 2020 al 31 agosto 2020 e' vietato l'afflusso e la
circolazione sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a
persone non stabilmente residenti nel Comune di Ustica fatte salve le
deroghe di cui agli articoli successivi.
Art. 2
Deroghe
1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i
seguenti veicoli:
a) veicoli per trasporto pubblico;
b) veicoli che trasportano merci deperibili;
c) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito
contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed
integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o
estera;
d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di
pubblico interesse;
e) veicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticesi non
residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e
riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal Comune di
Ustica;
f) veicoli con targa estera, sempreche' siano condotti dal
proprietario o da un componente della famiglia del proprietario
stesso, nonche' quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti
da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 4
novembre 1988, n. 465, convertito con legge 30 dicembre 1988, n. 556,
previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto
turistico agevolato;
g) veicoli del servizio televisivo, cinematografico o che
trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa
autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica;
h) veicoli appartenenti a persone che trascorrano almeno sette
giorni sull'isola e che possano dimostrare la durata del soggiorno
mediante autocertificazione redatta ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale
risultino i dati completi del veicolo, del dichiarante (dati
anagrafici, indirizzo e codice fiscale), nonche' quelli relativi agli
esercizi alberghieri e/o extra alberghieri, che dovranno essere
esibiti a richiesta degli organi di controllo;
i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul
territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti
nei ruoli comunali della tassa Rifiuti Solidi Urbani, per l'anno
2019, da attestare mediante autocertificazione, redatta ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da
esibire a richiesta degli organi di controllo;
j) veicoli appartenenti ai titolari di attivita' commerciali e/o
turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrino che
il veicolo sia destinato all'attivita' medesima, previa
autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica.
2. Durante il periodo di vigenza del divieto, limitatamente ai
giorni feriali, possono affluire sull'isola veicoli per il trasporto
merci.
Art. 3
Autorizzazioni
1. Al Comune di Ustica e' concessa la facolta', in caso di appurata
e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al
divieto di sbarco sull'isola.
Art. 4
Sanzioni
1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431
a euro 1.734 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.
Art. 5
Vigilanza
1. Il Prefetto di Palermo e' incaricato della esecuzione del
presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza
del rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.
Roma, 4 marzo 2020
Il Ministro: De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, reg. n. 970
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