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lunedì 25 maggio 2020

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 4 marzo 2020 Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2020 sulle isole del Giglio e di Giannutri. (20A02802) (GU n.133 del 25-5-2020)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 marzo 2020
Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per
l'anno 2020 sulle isole del Giglio e di Giannutri. (20A02802)
(GU n.133 del 25-5-2020)

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura;
  Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta  al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile;
  Vista la delibera di giunta comunale del Comune di isola del Giglio
del 26 ottobre 2019, n. 65, concernente il divieto di afflusso  e  di
circolazione nell'isola  del  Giglio  e  di  Giannutri,  dei  veicoli
appartenenti  a  persone  non   facenti   parte   della   popolazione
stabilmente residente nelle stesse isole e degli autobus appartenenti
ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola del
Giglio;
  Vista la nota dell'Ufficio territoriale  del  Governo  di  Grosseto
Area IIIª in data 13 febbraio 2020, n. 7958, con la quale si  esprime
parere favorevole all'emissione del decreto in questione;
  Vista la  deliberazione  della  giunta  regionale  Toscana  del  20
gennaio 2020, n. 30, con la quale la Regione Toscana  esprime  parere
favorevole all'emissione del decreto in questione;
  Ritenuto opportuno adottare i richiesti  provvedimenti  restrittivi
della circolazione stradale per le  ragioni  espresse  nei  succitati
atti;

                              Decreta:

                               Art. 1

                               Divieti

  1. Dal 9 aprile 2020 al 30 settembre 2020, sono vietati  l'afflusso
e la circolazione nell'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad
imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa
ad esclusione del  concessionario  che  effettua  trasporto  pubblico
locale comunale.
  2. Dal 3 agosto 2020  al  24  agosto  2020  e',  altresi',  vietato
l'afflusso e  la  circolazione  nell'isola  del  Giglio  dei  veicoli
appartenenti a persone non stabilmente residenti  nell'isola  stessa,
comprendendo, nel divieto, i veicoli delle persone  dimoranti  ovvero
domiciliate nel Comune di Isola del Giglio.
  3. Dal 9 aprile 2020 al 2 novembre 2020 e' vietato l'afflusso e  la
circolazione nell'isola  di  Giannutri  dei  veicoli  appartenenti  a
persone non stabilmente residenti  nell'isola  stessa,  comprendendo,
nel divieto, i veicoli delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel
Comune di isola del Giglio - frazione isola di Giannutri.
                               Art. 2

                               Deroghe

  1. Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, comma  2,
sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
    a) veicoli appartenenti a  persone  non  residenti  iscritte  nei
ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana  che  autocertificano
tale condizione ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
    b) veicoli  i  cui  proprietari,  non  residenti,  trascorreranno
almeno cinque  giorni  sull'isola  e  caravan  e  autocaravan  i  cui
proprietari trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro  giorni
nell'unico campeggio esistente  nell'isola.  Durante  il  periodo  di
vigenza dei divieti, i  proprietari  dovranno  esibire,  allo  sbarco
sull'isola   ed   a   richiesta   degli    organi    di    controllo,
un'autocertificazione, da  conservare  all'interno  del  veicolo  per
tutto il periodo di soggiorno, nella quale dovranno essere  riportati
i dati del veicolo (targa ed intestatario), i  dati  del  dichiarante
(dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale) ed i  dati  del  datore
dell'alloggio (nome esercizio, localita' e  periodo  del  soggiorno),
nonche' le date di arrivo e di partenza ;
    c) veicoli con targa estera;
    d) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto
con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade  dell'isola
del Giglio;
    e) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e
antincendio;
    f) veicoli  al  servizio  di  persone  invalide,  purche'  muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art.  381  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  e  successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato  da  una  competente  autorita'
italiana o estera.
  2. Per l'isola di Giannutri, nel periodo di cui all'art.  1,  comma
3, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
    a) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi  di  polizia
ed antincendio;
    b) veicoli  al  servizio  di  persone  invalide,  purche'  muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art.  381  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  e  successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato  da  una  competente  autorita'
italiana o estera;
    c) veicoli adibiti al recupero dei  R.S.U.,  e  al  trasporto  di
materiali classificati rifiuti speciali;
    d)   veicoli   adibiti   all'approvvigionamento   idrico,    alla
manutenzione  dell'acquedotto,  della  rete  fognaria  e  della  rete
elettrica, nonche' al trasporto di gasolio per centrale elettrica.
                               Art. 3

                           Autorizzazioni

  1. Al Comune di Isola del Giglio e' concessa la facolta',  in  caso
di appurata e reale necessita' ed  urgenza,  di  concedere  ulteriori
autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco.
                               Art. 4

                              Sanzioni

  1. Chiunque violi i divieti di cui al presente  decreto  e'  punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431
a euro 1.734 cosi' come  previsto  dal  comma  2,  dell'art.  8,  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti  di
cui al decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.
                               Art. 5

                              Vigilanza

  1.  Il  Prefetto  di  Grosseto  e'  incaricato  dell'esecuzione   e
dell'assidua e sistematica  sorveglianza  sul  rispetto  dei  divieti
stabiliti con il presente decreto, per tutti i periodi considerati.

    Roma, 4 marzo 2020

                                              Il Ministro: De Micheli


Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg. n. 969 

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