MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 marzo 2020
Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per
l'anno 2020 sulle isole del Giglio e di Giannutri. (20A02802)
(GU n.133 del 25-5-2020)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile;
Vista la delibera di giunta comunale del Comune di isola del Giglio
del 26 ottobre 2019, n. 65, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione nell'isola del Giglio e di Giannutri, dei veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabilmente residente nelle stesse isole e degli autobus appartenenti
ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola del
Giglio;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Grosseto
Area IIIª in data 13 febbraio 2020, n. 7958, con la quale si esprime
parere favorevole all'emissione del decreto in questione;
Vista la deliberazione della giunta regionale Toscana del 20
gennaio 2020, n. 30, con la quale la Regione Toscana esprime parere
favorevole all'emissione del decreto in questione;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati
atti;
Decreta:
Art. 1
Divieti
1. Dal 9 aprile 2020 al 30 settembre 2020, sono vietati l'afflusso
e la circolazione nell'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad
imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa
ad esclusione del concessionario che effettua trasporto pubblico
locale comunale.
2. Dal 3 agosto 2020 al 24 agosto 2020 e', altresi', vietato
l'afflusso e la circolazione nell'isola del Giglio dei veicoli
appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa,
comprendendo, nel divieto, i veicoli delle persone dimoranti ovvero
domiciliate nel Comune di Isola del Giglio.
3. Dal 9 aprile 2020 al 2 novembre 2020 e' vietato l'afflusso e la
circolazione nell'isola di Giannutri dei veicoli appartenenti a
persone non stabilmente residenti nell'isola stessa, comprendendo,
nel divieto, i veicoli delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel
Comune di isola del Giglio - frazione isola di Giannutri.
Art. 2
Deroghe
1. Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, comma 2,
sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) veicoli appartenenti a persone non residenti iscritte nei
ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana che autocertificano
tale condizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
b) veicoli i cui proprietari, non residenti, trascorreranno
almeno cinque giorni sull'isola e caravan e autocaravan i cui
proprietari trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni
nell'unico campeggio esistente nell'isola. Durante il periodo di
vigenza dei divieti, i proprietari dovranno esibire, allo sbarco
sull'isola ed a richiesta degli organi di controllo,
un'autocertificazione, da conservare all'interno del veicolo per
tutto il periodo di soggiorno, nella quale dovranno essere riportati
i dati del veicolo (targa ed intestatario), i dati del dichiarante
(dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale) ed i dati del datore
dell'alloggio (nome esercizio, localita' e periodo del soggiorno),
nonche' le date di arrivo e di partenza ;
c) veicoli con targa estera;
d) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto
con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'isola
del Giglio;
e) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e
antincendio;
f) veicoli al servizio di persone invalide, purche' muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita'
italiana o estera.
2. Per l'isola di Giannutri, nel periodo di cui all'art. 1, comma
3, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia
ed antincendio;
b) veicoli al servizio di persone invalide, purche' muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita'
italiana o estera;
c) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di
materiali classificati rifiuti speciali;
d) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla
manutenzione dell'acquedotto, della rete fognaria e della rete
elettrica, nonche' al trasporto di gasolio per centrale elettrica.
Art. 3
Autorizzazioni
1. Al Comune di Isola del Giglio e' concessa la facolta', in caso
di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori
autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco.
Art. 4
Sanzioni
1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431
a euro 1.734 cosi' come previsto dal comma 2, dell'art. 8, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di
cui al decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.
Art. 5
Vigilanza
1. Il Prefetto di Grosseto e' incaricato dell'esecuzione e
dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti
stabiliti con il presente decreto, per tutti i periodi considerati.
Roma, 4 marzo 2020
Il Ministro: De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, reg. n. 969
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