MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 giugno 2020, n. 108
Regolamento in materia di requisiti di professionalita' e di
onorabilita', di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', di
situazioni impeditive e di cause di sospensione dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le
forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 5-sexies
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come introdotto dal
decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147. (20G00127)
(GU n.220 del 4-9-2020)
Vigente al: 19-9-2020
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante, «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante
«Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attivita' e alla
vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali», che ha
apportato modifiche al citato decreto legislativo n. 252 del 2005,
con particolare riferimento alla in materia della governance delle
forme pensionistiche complementari;
Visto in particolare, l'articolo 5-sexies, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005, in base al quale «Con decreto
adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita
la COVIP, sono definiti i requisiti di professionalita',
complessivamente funzionali a garantire una gestione sana e prudente
del fondo pensione, i requisiti di onorabilita', le cause di
ineleggibilita' e di incompatibilita', le situazioni impeditive e le
cause di sospensione riguardanti: a) il rappresentante legale, il
direttore generale e i componenti degli organi di amministrazione e
di controllo delle forme pensionistiche complementari di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, e
dell'articolo 20, dotate di soggettivita' giuridica; b) coloro che
svolgono funzioni fondamentali e, se del caso, le persone o le
entita' esterne impiegate per svolgere le funzioni fondamentali; c)
il responsabile delle forme di cui agli articoli 12 e 13»;
Visto l'articolo 5-sexies, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, in
base al quale «I componenti dell'organismo di rappresentanza di cui
all'articolo 5, comma 5, e i componenti degli organismi, comunque
denominati di rappresentanza degli iscritti, nelle forme di cui
all'articolo 20 costituite nell'ambito del patrimonio separato di una
singola societa' o ente, possiedono i requisiti di onorabilita'
previsti dal decreto di cui al comma 1»;
Visto l'articolo 5-sexies, comma 3, del decreto n. 252 del 2005, in
base al quale «Gli organi di amministrazione dei fondi pensione di
cui all'articolo 4, comma 1, di quelli gia' istituiti alla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi
soggettivita' giuridica, nonche' delle societa' istitutrici delle
forme di cui agli articoli 12 e 13 e delle societa' o enti che hanno
fondi pensione interni, per quanto di rispettiva competenza,
accertano che i soggetti indicati ai commi 1 e 2 sono in possesso dei
requisiti di cui al decreto previsto dal comma 1 e ne danno
comunicazione alla COVIP nelle modalita' dalla stessa definite»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
15 maggio 2007, n. 79, recante «Regolamento recante norme per
l'individuazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita'
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252»;
Visto l'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 147
del 2018, ai sensi del quale le disposizioni di cui al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 79 del 2007
continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'articolo 5-sexies, comma 1, del summenzionato
decreto legislativo n. 252 del 2005;
Sentita la COVIP (note prot. 3326 del 5 luglio 2019, prot. 4867 del
24 ottobre 2019 e nota prot. 923 del 4 marzo 2020);
Udito il parere n. 1280/2019, reso dal Consiglio di Stato - sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 30
gennaio 2020;
Vista la nota prot. 3863 del 15 aprile 2020, con la quale l'ufficio
legislativo, ha fornito alla Presidenza del Consiglio dei ministri la
preventiva comunicazione in ordine allo schema di regolamento di cui
all'articolo 5-sexies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 252
del 2005;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) al rappresentante legale, ai componenti dell'organo di
amministrazione e dell'organo di controllo, nonche' al direttore
generale delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo
3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, del decreto n. 252 del
2005 e dell'articolo 20 del medesimo decreto, dotate di soggettivita'
giuridica;
b) a coloro che svolgono le funzioni fondamentali di cui
all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 nelle forme
pensionistiche complementari di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto n. 252 del 2005 e nelle forme di cui all'articolo 20 del
predetto decreto, dotate di soggettivita' giuridica, nonche' alle
persone esterne o ai soggetti delle entita' esterne impiegati dalle
medesime forme per svolgere le predette funzioni (di seguito anche
«titolari delle funzioni fondamentali»);
c) ai responsabili dei fondi pensione aperti di cui all'articolo
12 del decreto n. 252 del 2005 e delle forme pensionistiche
individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del medesimo
decreto;
d) ai componenti dell'organismo di rappresentanza di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto n. 252 del 2005;
e) ai membri degli organismi, comunque denominati, di
rappresentanza degli iscritti nelle forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005,
costituite nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o ente
(di seguito «fondi pensione interni»).
Art. 2
Requisiti di professionalita' dei componenti dell'organo di
amministrazione o di controllo, dei rappresentanti legali, dei
direttori generali e dei responsabili
1. I componenti dell'organo di amministrazione delle forme
pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono
nominati secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone
che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio
attraverso l'esercizio di:
a) attivita' di amministrazione, di controllo o di carattere
direttivo presso forme pensionistiche complementari;
b) attivita' di amministrazione, di controllo o di carattere
direttivo presso enti o imprese del settore creditizio, finanziario,
mobiliare o assicurativo;
c) attivita' professionali in materie attinenti al settore
previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o
comunque funzionali all'attivita' propria del fondo pensione;
l'attivita' professionale deve connotarsi per adeguati livelli di
complessita' e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei
settori sopra richiamati;
d) attivita' d'insegnamento universitario, in qualita' di docente
di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in
altre materie comunque funzionali all'attivita' del settore
previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
e) funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, comunque
denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi
attinenza con il settore previdenziale, creditizio, finanziario,
mobiliare o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle
forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto n. 252 del 2005, funzioni di vertice, dirigenziali o
direttive, anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che
non hanno attinenza con i predetti settori, purche' dette funzioni
comportino la gestione o il controllo della gestione di risorse
economico-finanziarie;
f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di
carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con
finalita' previdenziali;
g) attivita' di amministrazione, di controllo o di carattere
direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera b),
ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di
partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi
associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria,
comparto o area contrattuale, nonche' a organismi e comitati di
settore che svolgono funzioni similari nell'ambito della pubblica
amministrazione, purche' le persone in possesso delle predette
esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione di
cui all'articolo 3 in un periodo non antecedente a tre anni dalla
nomina e conseguito l'attestazione prevista dall'articolo 3, comma 1,
lettera d).
2. Almeno la meta' dei componenti l'organo di amministrazione,
nonche' i componenti dell'organo di amministrazione ai quali siano
conferite deleghe, devono possedere almeno uno dei requisiti di cui
alle lettere da a) a f) del comma 1. Nel caso in cui la composizione
dell'organo di amministrazione debba rispettare il criterio della
partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei
datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto n.
252 del 2005, almeno la meta' dei membri eletti o nominati in
rappresentanza di ciascuna delle due componenti di cui sopra deve
essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da
a) a f).
3. Il rappresentante legale e il direttore generale delle forme
pensionistiche complementari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a) e il responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c) devono possedere almeno uno dei
requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1.
4. Almeno un componente effettivo ed uno supplente dell'organo di
controllo delle forme pensionistiche complementari, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono scelti tra gli iscritti nel
registro dei revisori legali istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e devono aver esercitato l'attivita' di
revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I
restanti componenti devono essere iscritti nel predetto registro
ovvero essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al comma
1, lettere da a) a f). Qualora la revisione legale dei conti sia
esercitata dall'organo di controllo, esso deve essere integralmente
composto da persone iscritte nel registro dei revisori legali
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, fermo
restando che almeno un componente effettivo ed uno supplente devono
aver esercitato l'attivita' di revisione legale dei conti per un
periodo non inferiore a tre anni.
Art. 3
Caratteristiche dei corsi professionalizzanti
1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), rileva la
frequenza di corsi professionalizzanti promossi e organizzati da
dipartimenti universitari, anche in collaborazione con enti e
organizzazioni operanti nel settore della previdenza complementare,
che presentino le seguenti caratteristiche:
a) articolazione dei corsi su tutti i principali aspetti
giuridici, economici, finanziari e organizzativi attinenti alla
previdenza complementare;
b) durata almeno annuale e numero totale di ore di insegnamento
non inferiore a 300;
c) affidamento delle lezioni a docenti universitari in materie
attinenti agli aspetti di cui alla lettera a) ed esperti del settore
della previdenza complementare, al fine di fornire conoscenze sia
teoriche che pratico-operative;
d) previsione di una prova finale ad esito della quale viene
rilasciata ai partecipanti un'attestazione in cui e' certificata la
rispondenza dell'attivita' espletata alle caratteristiche indicate
nelle lettere a), b) e c) e la proficuita' della partecipazione.
Art. 4
Requisiti di professionalita' di coloro che svolgono funzioni
fondamentali
1. I soggetti, anche esterni, che svolgono la funzione di gestione
dei rischi e la funzione di revisione interna di cui,
rispettivamente, all'articolo 5-ter e all'articolo 5-quater del
decreto n. 252 del 2005, soddisfano criteri di professionalita' volti
a comprovare la loro idoneita' ad assumere l'incarico. Sono prese in
considerazione, a questi fini, la conoscenza - acquisita attraverso
gli studi, la formazione - e l'esperienza conseguita nello
svolgimento di attivita' lavorative precedenti o in corso e di durata
complessiva di almeno un triennio.
2. I criteri di professionalita' di cui al comma 1 sono verificati
dall'organo di cui all'articolo 7, comma 1, il quale:
a) prende in considerazione la conoscenza e l'esperienza
posseduta in piu' di uno dei seguenti ambiti:
1) regolamentazione del settore previdenziale, creditizio,
finanziario, mobiliare o assicurativo;
2) assetti organizzativi e di governo dei fondi pensione o
societari;
3) gestione dei rischi (individuazione, misurazione,
monitoraggio, gestione e segnalazione periodica) nel settore
previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
4) sistemi e attivita' di controllo interno;
5) attivita' e prodotti previdenziali, bancari, finanziari,
mobiliari o assicurativi;
b) valuta se la conoscenza e l'esperienza di cui alla lettera a)
sono idonee rispetto a:
1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dal soggetto
interessato;
2) le caratteristiche del fondo pensione, in termini di
organizzazione interna, nonche' di dimensione, natura, portata e
complessita' delle sue attivita'.
3. La funzione attuariale di cui all'articolo 5-quinquies del
decreto n. 252 del 2005 e' esercitata da un attuario iscritto
nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194,
oppure da un soggetto che ha esercitato la funzione attuariale per
almeno un triennio in un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione nei rami vita.
Art. 5
Situazioni impeditive
1. Le cariche di rappresentante legale, di componente dell'organo
di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare
di una funzione fondamentale, nonche' di responsabile delle forme
pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto
n. 252 del 2005, non possono essere ricoperte da coloro che, per
almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi
provvedimenti:
a) hanno svolto attivita' di amministrazione, direzione o
controllo in forme pensionistiche complementari o imprese sottoposte
a procedure di amministrazione straordinaria, di risoluzione, di
liquidazione coatta amministrativa o a rimozione collettiva dei
componenti degli organi di amministrazione e controllo;
b) hanno svolto attivita' di amministrazione, direzione o
controllo in enti o imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, a
fallimento o a procedure equiparate;
c) hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in
relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive di
cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231;
d) sono stati destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo
19-quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005;
e) sono stati sospesi o radiati da albi o ruoli ovvero cancellati
a seguito di provvedimento disciplinare da elenchi e ordini
professionali;
f) sono stati revocati per giusta causa dagli incarichi assunti
in organi di direzione, amministrazione e controllo di forme
pensionistiche complementari, enti o imprese.
2. Ai fini di cui al comma 1, le frazioni di un esercizio superiori
a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
3. L'impedimento di cui al comma 1, lettere a) e b), non opera nel
caso in cui l'organo competente all'accertamento dei requisiti di
professionalita' di cui all'articolo 7, comma 1, valuti, sulla base
di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e
proporzionalita', l'estraneita' dell'interessato ai fatti che hanno
determinato la crisi dell'ente o dell'impresa. A tal fine rilevano,
fra gli altri, quali elementi probatori, l'assenza di provvedimenti
sanzionatori ai sensi della normativa previdenziale, creditizia,
finanziaria, mobiliare e assicurativa, l'assenza di provvedimenti
assunti ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, l'assenza di
condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al
risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di
responsabilita' ai sensi del codice civile, nonche' l'assenza di
delibere di sostituzione per giusta causa da parte dell'organo
competente.
4. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, i soggetti
interessati sono tenuti a darne comunicazione all'organo di
amministrazione della forma pensionistica complementare o della
societa' istitutrice, eventualmente evidenziando con idonei elementi,
ai fini della valutazione di cui al comma 3, la propria estraneita'
ai fatti che hanno determinato la crisi dell'ente o dell'impresa.
5. L'organo competente ad accertare i requisiti di professionalita'
assume le relative determinazioni in ordine alla sussistenza delle
situazioni impeditive di cui al presente articolo e ne da'
comunicazione alla COVIP. Nelle more della valutazione, che deve
intervenire entro trenta giorni dalla presentazione degli elementi
all'organo competente a valutare i requisiti di professionalita', il
soggetto interessato e' sospeso dalle funzioni. La valutazione deve
essere ripetuta se sopravvengono nuovi fatti o provvedimenti che
possono avere rilievo a tal fine e che l'interessato e' tenuto a
comunicare tempestivamente.
6. L'impedimento ha la durata di tre anni dall'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 1. Il periodo e' ridotto a un anno
nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio delle procedure
previste nel comma 1, lettere a) e b), sia stato adottato su istanza
dell'imprenditore o dell'organo di amministrazione dell'ente o
dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.
Art. 6
Requisiti di onorabilita', cause di ineleggibilita' e di
incompatibilita'
1. Le cariche di rappresentante legale, di componente dell'organo
di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare
di una funzione fondamentale, nonche' di responsabile delle forme
pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto
n. 252 del 2005 non possono essere ricoperte da coloro che non
posseggono, ai sensi del comma 3, i requisiti di onorabilita', o che
si trovano in una delle cause di ineleggibilita' previste dal comma
4.
2. Le cariche di componente dell'organismo di rappresentanza di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto n. 252 del 2005 e di componente
degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli
iscritti nei fondi pensione interni non possono essere ricoperte da
coloro che non posseggono, ai sensi del comma 3, i requisiti di
onorabilita'.
3. Ai fini del presente decreto i requisiti di onorabilita' non
ricorrono se i soggetti interessati si trovano in una delle seguenti
situazioni:
a) assoggettamento a misure di prevenzione disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni,
salvi gli effetti della riabilitazione;
b) condanna con sentenza anche non definitiva, salvi gli effetti
della riabilitazione, a:
1) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle disposizioni
in materia di previdenza obbligatoria e complementare, creditizia,
finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di
mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento, nonche' dal
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero per i reati di
riciclaggio, di usura e di truffa;
2) pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del
libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e
nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
3) reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il
patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un
delitto in materia tributaria;
4) reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo.
c) applicazione in via definitiva, su richiesta delle parti, di
una delle pene previste dalla lettera b), salvo il caso
dell'estinzione del reato.
4. Ai fini del presente decreto sono cause di ineleggibilita':
a) le condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile e,
per quanto concerne l'organo di controllo, le condizioni previste
dall'articolo 2399 del codice civile;
b) lo stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero l'interdizione
temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di
amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo
144-ter, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, o una delle situazioni di cui all'articolo
187-quater del decreto legislativo n. 58 del 1998.
5. E' fatto salvo quanto previsto in materia di cause di
incompatibilita' dall'articolo 5, comma 2, del decreto n. 252 del
2005 e dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166.
Art. 7
Verifiche e valutazioni
1. La verifica del possesso dei requisiti di onorabilita' e
professionalita' e dell'assenza di cause di ineleggibilita' o
incompatibilita', nonche' la valutazione delle situazioni impeditive
di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 4, 5 e 6 sono effettuate
dall'organo di amministrazione delle forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto n. 252 del
2005 e delle forme di cui all'articolo 20 del predetto decreto,
dotate di soggettivita' giuridica, nonche' delle societa' istitutrici
delle forme di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto e delle
societa' o enti che hanno fondi pensione interni, per quanto di
rispettiva competenza. L'organo di amministrazione comunica alla
COVIP l'esito delle verifiche e delle valutazioni di cui al primo
periodo nei termini e nelle modalita' dalla stessa definiti.
2. Le verifiche e le valutazioni di cui al comma 1 sono effettuate
entro trenta giorni dalla nomina e devono risultare da apposito
verbale, redatto secondo le istruzioni della COVIP. I soggetti
interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per
permettere all'organo competente di svolgere le predette verifiche e
valutazioni. Tali informazioni sono trasmesse con modalita' e tempi
idonei allo svolgimento delle verifiche e delle valutazioni stesse.
La valutazione della completezza probatoria della documentazione
acquisita e' rimessa alla responsabilita' dell'organo di
amministrazione.
3. L'organo competente effettua le verifiche e le valutazioni sulla
base delle informazioni fornite e di ogni altra informazione
rilevante. Le verifiche e le valutazioni sono condotte distintamente
per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione
risultante dal verbale di cui al comma 2. Nel caso di cui
all'articolo 5, il verbale fornisce puntuale e analitico riscontro
delle valutazioni effettuate nonche' delle motivazioni in base alle
quali il soggetto interessato e' ritenuto idoneo ad assumere
l'incarico.
4. Per i membri supplenti dell'organo di controllo le verifiche e
le valutazioni di cui al comma 1 sono effettuate fin dal momento
della nomina.
5. Le verifiche e valutazioni di cui al comma 1 devono essere
effettuate anche in caso di rinnovo delle cariche, nei termini e con
le modalita' di cui ai commi 2, 3, 4 e 6.
6. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in
parte da ordinamenti stranieri le verifiche e le valutazioni di cui
al comma 1 sono effettuate dall'organo competente sulla base di una
valutazione di equivalenza sostanziale.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, il difetto dei requisiti
di professionalita' e onorabilita', nonche' la sussistenza delle
situazioni impeditive o delle cause di ineleggibilita' o
incompatibilita' di cui al presente regolamento, anche sopravvenuti,
determinano la decadenza dalla carica. L'organo competente
all'accertamento dichiara la decadenza entro trenta giorni dalla
nomina o dalla conoscenza dell'evento sopravvenuto e ne da'
comunicazione alla COVIP nei successivi cinque giorni. In caso di
inerzia, la decadenza e' dichiarata dalla COVIP.
8. I soggetti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi in
situazioni che comportano la decadenza dalla carica o nei cui
confronti e' stata avviata l'azione penale per reati che possono
incidere sul possesso del requisito di onorabilita' comunicano
tempestivamente tali circostanze all'organo di cui al comma 1.
9. A seguito della dichiarazione di decadenza sono avviate le
iniziative per la sostituzione del soggetto decaduto.
Art. 8
Sospensione dalle cariche
1. Ove sopravvengano nel corso dell'incarico, costituiscono cause
di sospensione dalle funzioni di rappresentante legale, di componente
dell'organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale,
di titolare di una funzione fondamentale, di responsabile delle forme
pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto
n. 252 del 2005, di componente dell'organismo di rappresentanza di
cui all'articolo 5, comma 5, del predetto decreto e di componente
degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli
iscritti nei fondi pensione interni:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di
cui all'articolo 6, comma 3, lettera b);
b) l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di
cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione
prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
successive modificazioni;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. I soggetti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi in
situazioni che comportano la sospensione della carica comunicano
tempestivamente tali circostanze all'organo di cui all'articolo 7,
comma 1.
3. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, l'organo di cui
all'articolo 7, comma 1, dichiara la sospensione dalla carica del
soggetto interessato entro trenta giorni dal momento in cui ne ha
avuto conoscenza.
4. Nel caso in cui sia disposta la sospensione, l'organo competente
alla nomina delibera, entro sessanta giorni dalla data della delibera
di sospensione, in ordine all'eventuale revoca dalla carica del
soggetto interessato. Nel caso in cui il soggetto interessato sia il
rappresentante legale, il direttore generale o il titolare di una
funzione fondamentale, l'organo competente alla nomina delibera in
ordine all'eventuale revoca nel piu' breve tempo possibile, e
comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data della delibera di
sospensione. Qualora non si proceda alla revoca, il soggetto sospeso
e' reintegrato nelle sue funzioni. Nel caso di cui al periodo
precedente il verbale fornisce puntuale e analitico riscontro delle
valutazioni effettuate, nonche' delle motivazioni in base alle quali
si e' ritenuto di reintegrare il soggetto interessato. Nelle ipotesi
previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica
in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.
5. Le decisioni adottate ai sensi dei commi 3 e 4 sono comunicate
alla COVIP entro i successivi cinque giorni.
Art. 9
Entrata in vigore e norme transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15
maggio 2007, n. 79.
2. Per i soggetti di cui all'articolo 1 in carica alla data di
entrata in vigore del presente decreto, la mancanza dei requisiti di
professionalita' introdotti con il presente decreto e non previsti
dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo.
Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 11 giugno 2020
Il Ministro: Catalfo
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1651
DECRETO 11 giugno 2020, n. 108
Regolamento in materia di requisiti di professionalita' e di
onorabilita', di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', di
situazioni impeditive e di cause di sospensione dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le
forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 5-sexies
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come introdotto dal
decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147. (20G00127)
(GU n.220 del 4-9-2020)
Vigente al: 19-9-2020
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante, «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante
«Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attivita' e alla
vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali», che ha
apportato modifiche al citato decreto legislativo n. 252 del 2005,
con particolare riferimento alla in materia della governance delle
forme pensionistiche complementari;
Visto in particolare, l'articolo 5-sexies, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005, in base al quale «Con decreto
adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita
la COVIP, sono definiti i requisiti di professionalita',
complessivamente funzionali a garantire una gestione sana e prudente
del fondo pensione, i requisiti di onorabilita', le cause di
ineleggibilita' e di incompatibilita', le situazioni impeditive e le
cause di sospensione riguardanti: a) il rappresentante legale, il
direttore generale e i componenti degli organi di amministrazione e
di controllo delle forme pensionistiche complementari di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, e
dell'articolo 20, dotate di soggettivita' giuridica; b) coloro che
svolgono funzioni fondamentali e, se del caso, le persone o le
entita' esterne impiegate per svolgere le funzioni fondamentali; c)
il responsabile delle forme di cui agli articoli 12 e 13»;
Visto l'articolo 5-sexies, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, in
base al quale «I componenti dell'organismo di rappresentanza di cui
all'articolo 5, comma 5, e i componenti degli organismi, comunque
denominati di rappresentanza degli iscritti, nelle forme di cui
all'articolo 20 costituite nell'ambito del patrimonio separato di una
singola societa' o ente, possiedono i requisiti di onorabilita'
previsti dal decreto di cui al comma 1»;
Visto l'articolo 5-sexies, comma 3, del decreto n. 252 del 2005, in
base al quale «Gli organi di amministrazione dei fondi pensione di
cui all'articolo 4, comma 1, di quelli gia' istituiti alla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi
soggettivita' giuridica, nonche' delle societa' istitutrici delle
forme di cui agli articoli 12 e 13 e delle societa' o enti che hanno
fondi pensione interni, per quanto di rispettiva competenza,
accertano che i soggetti indicati ai commi 1 e 2 sono in possesso dei
requisiti di cui al decreto previsto dal comma 1 e ne danno
comunicazione alla COVIP nelle modalita' dalla stessa definite»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
15 maggio 2007, n. 79, recante «Regolamento recante norme per
l'individuazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita'
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252»;
Visto l'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 147
del 2018, ai sensi del quale le disposizioni di cui al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 79 del 2007
continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'articolo 5-sexies, comma 1, del summenzionato
decreto legislativo n. 252 del 2005;
Sentita la COVIP (note prot. 3326 del 5 luglio 2019, prot. 4867 del
24 ottobre 2019 e nota prot. 923 del 4 marzo 2020);
Udito il parere n. 1280/2019, reso dal Consiglio di Stato - sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 30
gennaio 2020;
Vista la nota prot. 3863 del 15 aprile 2020, con la quale l'ufficio
legislativo, ha fornito alla Presidenza del Consiglio dei ministri la
preventiva comunicazione in ordine allo schema di regolamento di cui
all'articolo 5-sexies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 252
del 2005;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) al rappresentante legale, ai componenti dell'organo di
amministrazione e dell'organo di controllo, nonche' al direttore
generale delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo
3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, del decreto n. 252 del
2005 e dell'articolo 20 del medesimo decreto, dotate di soggettivita'
giuridica;
b) a coloro che svolgono le funzioni fondamentali di cui
all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 nelle forme
pensionistiche complementari di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto n. 252 del 2005 e nelle forme di cui all'articolo 20 del
predetto decreto, dotate di soggettivita' giuridica, nonche' alle
persone esterne o ai soggetti delle entita' esterne impiegati dalle
medesime forme per svolgere le predette funzioni (di seguito anche
«titolari delle funzioni fondamentali»);
c) ai responsabili dei fondi pensione aperti di cui all'articolo
12 del decreto n. 252 del 2005 e delle forme pensionistiche
individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del medesimo
decreto;
d) ai componenti dell'organismo di rappresentanza di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto n. 252 del 2005;
e) ai membri degli organismi, comunque denominati, di
rappresentanza degli iscritti nelle forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005,
costituite nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o ente
(di seguito «fondi pensione interni»).
Art. 2
Requisiti di professionalita' dei componenti dell'organo di
amministrazione o di controllo, dei rappresentanti legali, dei
direttori generali e dei responsabili
1. I componenti dell'organo di amministrazione delle forme
pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono
nominati secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone
che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio
attraverso l'esercizio di:
a) attivita' di amministrazione, di controllo o di carattere
direttivo presso forme pensionistiche complementari;
b) attivita' di amministrazione, di controllo o di carattere
direttivo presso enti o imprese del settore creditizio, finanziario,
mobiliare o assicurativo;
c) attivita' professionali in materie attinenti al settore
previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o
comunque funzionali all'attivita' propria del fondo pensione;
l'attivita' professionale deve connotarsi per adeguati livelli di
complessita' e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei
settori sopra richiamati;
d) attivita' d'insegnamento universitario, in qualita' di docente
di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in
altre materie comunque funzionali all'attivita' del settore
previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
e) funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, comunque
denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi
attinenza con il settore previdenziale, creditizio, finanziario,
mobiliare o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle
forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto n. 252 del 2005, funzioni di vertice, dirigenziali o
direttive, anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che
non hanno attinenza con i predetti settori, purche' dette funzioni
comportino la gestione o il controllo della gestione di risorse
economico-finanziarie;
f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di
carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con
finalita' previdenziali;
g) attivita' di amministrazione, di controllo o di carattere
direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera b),
ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di
partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi
associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria,
comparto o area contrattuale, nonche' a organismi e comitati di
settore che svolgono funzioni similari nell'ambito della pubblica
amministrazione, purche' le persone in possesso delle predette
esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione di
cui all'articolo 3 in un periodo non antecedente a tre anni dalla
nomina e conseguito l'attestazione prevista dall'articolo 3, comma 1,
lettera d).
2. Almeno la meta' dei componenti l'organo di amministrazione,
nonche' i componenti dell'organo di amministrazione ai quali siano
conferite deleghe, devono possedere almeno uno dei requisiti di cui
alle lettere da a) a f) del comma 1. Nel caso in cui la composizione
dell'organo di amministrazione debba rispettare il criterio della
partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei
datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto n.
252 del 2005, almeno la meta' dei membri eletti o nominati in
rappresentanza di ciascuna delle due componenti di cui sopra deve
essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da
a) a f).
3. Il rappresentante legale e il direttore generale delle forme
pensionistiche complementari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a) e il responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c) devono possedere almeno uno dei
requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1.
4. Almeno un componente effettivo ed uno supplente dell'organo di
controllo delle forme pensionistiche complementari, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono scelti tra gli iscritti nel
registro dei revisori legali istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e devono aver esercitato l'attivita' di
revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I
restanti componenti devono essere iscritti nel predetto registro
ovvero essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al comma
1, lettere da a) a f). Qualora la revisione legale dei conti sia
esercitata dall'organo di controllo, esso deve essere integralmente
composto da persone iscritte nel registro dei revisori legali
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, fermo
restando che almeno un componente effettivo ed uno supplente devono
aver esercitato l'attivita' di revisione legale dei conti per un
periodo non inferiore a tre anni.
Art. 3
Caratteristiche dei corsi professionalizzanti
1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), rileva la
frequenza di corsi professionalizzanti promossi e organizzati da
dipartimenti universitari, anche in collaborazione con enti e
organizzazioni operanti nel settore della previdenza complementare,
che presentino le seguenti caratteristiche:
a) articolazione dei corsi su tutti i principali aspetti
giuridici, economici, finanziari e organizzativi attinenti alla
previdenza complementare;
b) durata almeno annuale e numero totale di ore di insegnamento
non inferiore a 300;
c) affidamento delle lezioni a docenti universitari in materie
attinenti agli aspetti di cui alla lettera a) ed esperti del settore
della previdenza complementare, al fine di fornire conoscenze sia
teoriche che pratico-operative;
d) previsione di una prova finale ad esito della quale viene
rilasciata ai partecipanti un'attestazione in cui e' certificata la
rispondenza dell'attivita' espletata alle caratteristiche indicate
nelle lettere a), b) e c) e la proficuita' della partecipazione.
Art. 4
Requisiti di professionalita' di coloro che svolgono funzioni
fondamentali
1. I soggetti, anche esterni, che svolgono la funzione di gestione
dei rischi e la funzione di revisione interna di cui,
rispettivamente, all'articolo 5-ter e all'articolo 5-quater del
decreto n. 252 del 2005, soddisfano criteri di professionalita' volti
a comprovare la loro idoneita' ad assumere l'incarico. Sono prese in
considerazione, a questi fini, la conoscenza - acquisita attraverso
gli studi, la formazione - e l'esperienza conseguita nello
svolgimento di attivita' lavorative precedenti o in corso e di durata
complessiva di almeno un triennio.
2. I criteri di professionalita' di cui al comma 1 sono verificati
dall'organo di cui all'articolo 7, comma 1, il quale:
a) prende in considerazione la conoscenza e l'esperienza
posseduta in piu' di uno dei seguenti ambiti:
1) regolamentazione del settore previdenziale, creditizio,
finanziario, mobiliare o assicurativo;
2) assetti organizzativi e di governo dei fondi pensione o
societari;
3) gestione dei rischi (individuazione, misurazione,
monitoraggio, gestione e segnalazione periodica) nel settore
previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
4) sistemi e attivita' di controllo interno;
5) attivita' e prodotti previdenziali, bancari, finanziari,
mobiliari o assicurativi;
b) valuta se la conoscenza e l'esperienza di cui alla lettera a)
sono idonee rispetto a:
1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dal soggetto
interessato;
2) le caratteristiche del fondo pensione, in termini di
organizzazione interna, nonche' di dimensione, natura, portata e
complessita' delle sue attivita'.
3. La funzione attuariale di cui all'articolo 5-quinquies del
decreto n. 252 del 2005 e' esercitata da un attuario iscritto
nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194,
oppure da un soggetto che ha esercitato la funzione attuariale per
almeno un triennio in un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione nei rami vita.
Art. 5
Situazioni impeditive
1. Le cariche di rappresentante legale, di componente dell'organo
di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare
di una funzione fondamentale, nonche' di responsabile delle forme
pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto
n. 252 del 2005, non possono essere ricoperte da coloro che, per
almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi
provvedimenti:
a) hanno svolto attivita' di amministrazione, direzione o
controllo in forme pensionistiche complementari o imprese sottoposte
a procedure di amministrazione straordinaria, di risoluzione, di
liquidazione coatta amministrativa o a rimozione collettiva dei
componenti degli organi di amministrazione e controllo;
b) hanno svolto attivita' di amministrazione, direzione o
controllo in enti o imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, a
fallimento o a procedure equiparate;
c) hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in
relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive di
cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231;
d) sono stati destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo
19-quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005;
e) sono stati sospesi o radiati da albi o ruoli ovvero cancellati
a seguito di provvedimento disciplinare da elenchi e ordini
professionali;
f) sono stati revocati per giusta causa dagli incarichi assunti
in organi di direzione, amministrazione e controllo di forme
pensionistiche complementari, enti o imprese.
2. Ai fini di cui al comma 1, le frazioni di un esercizio superiori
a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
3. L'impedimento di cui al comma 1, lettere a) e b), non opera nel
caso in cui l'organo competente all'accertamento dei requisiti di
professionalita' di cui all'articolo 7, comma 1, valuti, sulla base
di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e
proporzionalita', l'estraneita' dell'interessato ai fatti che hanno
determinato la crisi dell'ente o dell'impresa. A tal fine rilevano,
fra gli altri, quali elementi probatori, l'assenza di provvedimenti
sanzionatori ai sensi della normativa previdenziale, creditizia,
finanziaria, mobiliare e assicurativa, l'assenza di provvedimenti
assunti ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, l'assenza di
condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al
risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di
responsabilita' ai sensi del codice civile, nonche' l'assenza di
delibere di sostituzione per giusta causa da parte dell'organo
competente.
4. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, i soggetti
interessati sono tenuti a darne comunicazione all'organo di
amministrazione della forma pensionistica complementare o della
societa' istitutrice, eventualmente evidenziando con idonei elementi,
ai fini della valutazione di cui al comma 3, la propria estraneita'
ai fatti che hanno determinato la crisi dell'ente o dell'impresa.
5. L'organo competente ad accertare i requisiti di professionalita'
assume le relative determinazioni in ordine alla sussistenza delle
situazioni impeditive di cui al presente articolo e ne da'
comunicazione alla COVIP. Nelle more della valutazione, che deve
intervenire entro trenta giorni dalla presentazione degli elementi
all'organo competente a valutare i requisiti di professionalita', il
soggetto interessato e' sospeso dalle funzioni. La valutazione deve
essere ripetuta se sopravvengono nuovi fatti o provvedimenti che
possono avere rilievo a tal fine e che l'interessato e' tenuto a
comunicare tempestivamente.
6. L'impedimento ha la durata di tre anni dall'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 1. Il periodo e' ridotto a un anno
nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio delle procedure
previste nel comma 1, lettere a) e b), sia stato adottato su istanza
dell'imprenditore o dell'organo di amministrazione dell'ente o
dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.
Art. 6
Requisiti di onorabilita', cause di ineleggibilita' e di
incompatibilita'
1. Le cariche di rappresentante legale, di componente dell'organo
di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare
di una funzione fondamentale, nonche' di responsabile delle forme
pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto
n. 252 del 2005 non possono essere ricoperte da coloro che non
posseggono, ai sensi del comma 3, i requisiti di onorabilita', o che
si trovano in una delle cause di ineleggibilita' previste dal comma
4.
2. Le cariche di componente dell'organismo di rappresentanza di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto n. 252 del 2005 e di componente
degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli
iscritti nei fondi pensione interni non possono essere ricoperte da
coloro che non posseggono, ai sensi del comma 3, i requisiti di
onorabilita'.
3. Ai fini del presente decreto i requisiti di onorabilita' non
ricorrono se i soggetti interessati si trovano in una delle seguenti
situazioni:
a) assoggettamento a misure di prevenzione disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni,
salvi gli effetti della riabilitazione;
b) condanna con sentenza anche non definitiva, salvi gli effetti
della riabilitazione, a:
1) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle disposizioni
in materia di previdenza obbligatoria e complementare, creditizia,
finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di
mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento, nonche' dal
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero per i reati di
riciclaggio, di usura e di truffa;
2) pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del
libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e
nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
3) reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il
patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un
delitto in materia tributaria;
4) reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo.
c) applicazione in via definitiva, su richiesta delle parti, di
una delle pene previste dalla lettera b), salvo il caso
dell'estinzione del reato.
4. Ai fini del presente decreto sono cause di ineleggibilita':
a) le condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile e,
per quanto concerne l'organo di controllo, le condizioni previste
dall'articolo 2399 del codice civile;
b) lo stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero l'interdizione
temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di
amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo
144-ter, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, o una delle situazioni di cui all'articolo
187-quater del decreto legislativo n. 58 del 1998.
5. E' fatto salvo quanto previsto in materia di cause di
incompatibilita' dall'articolo 5, comma 2, del decreto n. 252 del
2005 e dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166.
Art. 7
Verifiche e valutazioni
1. La verifica del possesso dei requisiti di onorabilita' e
professionalita' e dell'assenza di cause di ineleggibilita' o
incompatibilita', nonche' la valutazione delle situazioni impeditive
di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 4, 5 e 6 sono effettuate
dall'organo di amministrazione delle forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto n. 252 del
2005 e delle forme di cui all'articolo 20 del predetto decreto,
dotate di soggettivita' giuridica, nonche' delle societa' istitutrici
delle forme di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto e delle
societa' o enti che hanno fondi pensione interni, per quanto di
rispettiva competenza. L'organo di amministrazione comunica alla
COVIP l'esito delle verifiche e delle valutazioni di cui al primo
periodo nei termini e nelle modalita' dalla stessa definiti.
2. Le verifiche e le valutazioni di cui al comma 1 sono effettuate
entro trenta giorni dalla nomina e devono risultare da apposito
verbale, redatto secondo le istruzioni della COVIP. I soggetti
interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per
permettere all'organo competente di svolgere le predette verifiche e
valutazioni. Tali informazioni sono trasmesse con modalita' e tempi
idonei allo svolgimento delle verifiche e delle valutazioni stesse.
La valutazione della completezza probatoria della documentazione
acquisita e' rimessa alla responsabilita' dell'organo di
amministrazione.
3. L'organo competente effettua le verifiche e le valutazioni sulla
base delle informazioni fornite e di ogni altra informazione
rilevante. Le verifiche e le valutazioni sono condotte distintamente
per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione
risultante dal verbale di cui al comma 2. Nel caso di cui
all'articolo 5, il verbale fornisce puntuale e analitico riscontro
delle valutazioni effettuate nonche' delle motivazioni in base alle
quali il soggetto interessato e' ritenuto idoneo ad assumere
l'incarico.
4. Per i membri supplenti dell'organo di controllo le verifiche e
le valutazioni di cui al comma 1 sono effettuate fin dal momento
della nomina.
5. Le verifiche e valutazioni di cui al comma 1 devono essere
effettuate anche in caso di rinnovo delle cariche, nei termini e con
le modalita' di cui ai commi 2, 3, 4 e 6.
6. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in
parte da ordinamenti stranieri le verifiche e le valutazioni di cui
al comma 1 sono effettuate dall'organo competente sulla base di una
valutazione di equivalenza sostanziale.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, il difetto dei requisiti
di professionalita' e onorabilita', nonche' la sussistenza delle
situazioni impeditive o delle cause di ineleggibilita' o
incompatibilita' di cui al presente regolamento, anche sopravvenuti,
determinano la decadenza dalla carica. L'organo competente
all'accertamento dichiara la decadenza entro trenta giorni dalla
nomina o dalla conoscenza dell'evento sopravvenuto e ne da'
comunicazione alla COVIP nei successivi cinque giorni. In caso di
inerzia, la decadenza e' dichiarata dalla COVIP.
8. I soggetti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi in
situazioni che comportano la decadenza dalla carica o nei cui
confronti e' stata avviata l'azione penale per reati che possono
incidere sul possesso del requisito di onorabilita' comunicano
tempestivamente tali circostanze all'organo di cui al comma 1.
9. A seguito della dichiarazione di decadenza sono avviate le
iniziative per la sostituzione del soggetto decaduto.
Art. 8
Sospensione dalle cariche
1. Ove sopravvengano nel corso dell'incarico, costituiscono cause
di sospensione dalle funzioni di rappresentante legale, di componente
dell'organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale,
di titolare di una funzione fondamentale, di responsabile delle forme
pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto
n. 252 del 2005, di componente dell'organismo di rappresentanza di
cui all'articolo 5, comma 5, del predetto decreto e di componente
degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli
iscritti nei fondi pensione interni:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di
cui all'articolo 6, comma 3, lettera b);
b) l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di
cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione
prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
successive modificazioni;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. I soggetti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi in
situazioni che comportano la sospensione della carica comunicano
tempestivamente tali circostanze all'organo di cui all'articolo 7,
comma 1.
3. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, l'organo di cui
all'articolo 7, comma 1, dichiara la sospensione dalla carica del
soggetto interessato entro trenta giorni dal momento in cui ne ha
avuto conoscenza.
4. Nel caso in cui sia disposta la sospensione, l'organo competente
alla nomina delibera, entro sessanta giorni dalla data della delibera
di sospensione, in ordine all'eventuale revoca dalla carica del
soggetto interessato. Nel caso in cui il soggetto interessato sia il
rappresentante legale, il direttore generale o il titolare di una
funzione fondamentale, l'organo competente alla nomina delibera in
ordine all'eventuale revoca nel piu' breve tempo possibile, e
comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data della delibera di
sospensione. Qualora non si proceda alla revoca, il soggetto sospeso
e' reintegrato nelle sue funzioni. Nel caso di cui al periodo
precedente il verbale fornisce puntuale e analitico riscontro delle
valutazioni effettuate, nonche' delle motivazioni in base alle quali
si e' ritenuto di reintegrare il soggetto interessato. Nelle ipotesi
previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica
in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.
5. Le decisioni adottate ai sensi dei commi 3 e 4 sono comunicate
alla COVIP entro i successivi cinque giorni.
Art. 9
Entrata in vigore e norme transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15
maggio 2007, n. 79.
2. Per i soggetti di cui all'articolo 1 in carica alla data di
entrata in vigore del presente decreto, la mancanza dei requisiti di
professionalita' introdotti con il presente decreto e non previsti
dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo.
Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 11 giugno 2020
Il Ministro: Catalfo
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1651
Nessun commento:
Posta un commento