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venerdì 4 settembre 2020

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 11 giugno 2020, n. 108 Regolamento in materia di requisiti di professionalita' e di onorabilita', di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', di situazioni impeditive e di cause di sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 5-sexies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come introdotto dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147. (20G00127) (GU n.220 del 4-9-2020) Vigente al: 19-9-2020

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 giugno 2020, n. 108
Regolamento  in  materia  di  requisiti  di  professionalita'  e   di
onorabilita', di cause di ineleggibilita' e di  incompatibilita',  di
situazioni impeditive e di cause  di  sospensione  dei  soggetti  che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le
forme pensionistiche complementari, ai sensi  dell'articolo  5-sexies
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come introdotto  dal
decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147. (20G00127)
(GU n.220 del 4-9-2020)
  Vigente al: 19-9-2020 




                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante,  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante
«Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;
  Visto il decreto legislativo 13  dicembre  2018,  n.  147,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle  attivita'  e  alla
vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali», che ha
apportato modifiche al citato decreto legislativo n.  252  del  2005,
con particolare riferimento alla in materia  della  governance  delle
forme pensionistiche complementari;
  Visto in particolare, l'articolo  5-sexies,  comma  1,  del  citato
decreto legislativo n. 252 del 2005, in base al  quale  «Con  decreto
adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  sentita
la  COVIP,   sono   definiti   i   requisiti   di   professionalita',
complessivamente funzionali a garantire una gestione sana e  prudente
del  fondo  pensione,  i  requisiti  di  onorabilita',  le  cause  di
ineleggibilita' e di incompatibilita', le situazioni impeditive e  le
cause di sospensione riguardanti: a)  il  rappresentante  legale,  il
direttore generale e i componenti degli organi di  amministrazione  e
di  controllo  delle  forme  pensionistiche  complementari   di   cui
all'articolo  3,  comma  1,  lettere  da  a)  a  g),  e  comma  2,  e
dell'articolo 20, dotate di soggettivita' giuridica;  b)  coloro  che
svolgono funzioni fondamentali e,  se  del  caso,  le  persone  o  le
entita' esterne impiegate per svolgere le funzioni  fondamentali;  c)
il responsabile delle forme di cui agli articoli 12 e 13»;
  Visto l'articolo 5-sexies, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, in
base al quale «I componenti dell'organismo di rappresentanza  di  cui
all'articolo 5, comma 5, e i  componenti  degli  organismi,  comunque
denominati di rappresentanza  degli  iscritti,  nelle  forme  di  cui
all'articolo 20 costituite nell'ambito del patrimonio separato di una
singola societa' o  ente,  possiedono  i  requisiti  di  onorabilita'
previsti dal decreto di cui al comma 1»;
  Visto l'articolo 5-sexies, comma 3, del decreto n. 252 del 2005, in
base al quale «Gli organi di amministrazione dei  fondi  pensione  di
cui all'articolo 4, comma 1, di quelli gia' istituiti  alla  data  di
entrata in vigore  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  aventi
soggettivita' giuridica, nonche'  delle  societa'  istitutrici  delle
forme di cui agli articoli 12 e 13 e delle societa' o enti che  hanno
fondi  pensione  interni,  per  quanto  di   rispettiva   competenza,
accertano che i soggetti indicati ai commi 1 e 2 sono in possesso dei
requisiti di  cui  al  decreto  previsto  dal  comma  1  e  ne  danno
comunicazione alla COVIP nelle modalita' dalla stessa definite»;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
15 maggio  2007,  n.  79,  recante  «Regolamento  recante  norme  per
l'individuazione dei requisiti di professionalita' e di  onorabilita'
dei soggetti che svolgono funzioni di  amministrazione,  direzione  e
controllo presso le  forme  pensionistiche  complementari,  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252»;
  Visto l'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n.  147
del 2018, ai sensi del quale le disposizioni di cui  al  decreto  del
Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale  n.  79  del  2007
continuano ad essere applicate fino alla data di  entrata  in  vigore
del decreto di cui all'articolo 5-sexies, comma 1, del  summenzionato
decreto legislativo n. 252 del 2005;
  Sentita la COVIP (note prot. 3326 del 5 luglio 2019, prot. 4867 del
24 ottobre 2019 e nota prot. 923 del 4 marzo 2020);
  Udito il parere n. 1280/2019, reso dal Consiglio di Stato - sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  30
gennaio 2020;
  Vista la nota prot. 3863 del 15 aprile 2020, con la quale l'ufficio
legislativo, ha fornito alla Presidenza del Consiglio dei ministri la
preventiva comunicazione in ordine allo schema di regolamento di  cui
all'articolo 5-sexies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 252
del 2005;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


                       Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
    a)  al  rappresentante  legale,  ai  componenti  dell'organo   di
amministrazione e dell'organo  di  controllo,  nonche'  al  direttore
generale delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo
3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, del  decreto  n.  252  del
2005 e dell'articolo 20 del medesimo decreto, dotate di soggettivita'
giuridica;
    b)  a  coloro  che  svolgono  le  funzioni  fondamentali  di  cui
all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 nelle  forme
pensionistiche complementari di cui  all'articolo  4,  comma  1,  del
decreto n. 252 del 2005 e nelle forme  di  cui  all'articolo  20  del
predetto decreto, dotate di  soggettivita'  giuridica,  nonche'  alle
persone esterne o ai soggetti delle entita' esterne  impiegati  dalle
medesime forme per svolgere le predette funzioni  (di  seguito  anche
«titolari delle funzioni fondamentali»);
    c) ai responsabili dei fondi pensione aperti di cui  all'articolo
12  del  decreto  n.  252  del  2005  e  delle  forme  pensionistiche
individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del medesimo
decreto;
    d)  ai  componenti  dell'organismo  di  rappresentanza   di   cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto n. 252 del 2005;
    e)  ai  membri   degli   organismi,   comunque   denominati,   di
rappresentanza   degli   iscritti    nelle    forme    pensionistiche
complementari di cui all'articolo 20 del decreto  n.  252  del  2005,
costituite nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o  ente
(di seguito «fondi pensione interni»).
                               Art. 2

Requisiti  di  professionalita'   dei   componenti   dell'organo   di
  amministrazione o di  controllo,  dei  rappresentanti  legali,  dei
  direttori generali e dei responsabili

  1.  I  componenti  dell'organo  di  amministrazione   delle   forme
pensionistiche di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  sono
nominati secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone
che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un  triennio
attraverso l'esercizio di:
    a) attivita' di amministrazione,  di  controllo  o  di  carattere
direttivo presso forme pensionistiche complementari;
    b) attivita' di amministrazione,  di  controllo  o  di  carattere
direttivo presso enti o imprese del settore creditizio,  finanziario,
mobiliare o assicurativo;
    c)  attivita'  professionali  in  materie  attinenti  al  settore
previdenziale, creditizio,  finanziario,  mobiliare,  assicurativo  o
comunque  funzionali  all'attivita'  propria  del   fondo   pensione;
l'attivita' professionale deve connotarsi  per  adeguati  livelli  di
complessita' e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei
settori sopra richiamati;
    d) attivita' d'insegnamento universitario, in qualita' di docente
di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o  economiche  o  in
altre  materie  comunque   funzionali   all'attivita'   del   settore
previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
    e)  funzioni  di  vertice,  dirigenziali  o  direttive,  comunque
denominate, presso enti pubblici o pubbliche  amministrazioni  aventi
attinenza con  il  settore  previdenziale,  creditizio,  finanziario,
mobiliare o assicurativo,  ovvero,  con  esclusivo  riferimento  alle
forme pensionistiche complementari di cui all'articolo  3,  comma  2,
del decreto n. 252 del 2005,  funzioni  di  vertice,  dirigenziali  o
direttive, anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che
non hanno attinenza con i predetti settori,  purche'  dette  funzioni
comportino la gestione o  il  controllo  della  gestione  di  risorse
economico-finanziarie;
    f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo  o  di
carattere direttivo presso enti previdenziali o altri  organismi  con
finalita' previdenziali;
    g) attivita' di amministrazione,  di  controllo  o  di  carattere
direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera b),
ovvero funzioni  di  amministratore,  di  carattere  direttivo  o  di
partecipazione  a  organi  collegiali  presso   enti   ed   organismi
associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza  di  categoria,
comparto o area contrattuale,  nonche'  a  organismi  e  comitati  di
settore che svolgono funzioni  similari  nell'ambito  della  pubblica
amministrazione,  purche'  le  persone  in  possesso  delle  predette
esperienze professionali abbiano frequentato corsi di  formazione  di
cui all'articolo 3 in un periodo non antecedente  a  tre  anni  dalla
nomina e conseguito l'attestazione prevista dall'articolo 3, comma 1,
lettera d).
  2. Almeno la meta'  dei  componenti  l'organo  di  amministrazione,
nonche' i componenti dell'organo di amministrazione  ai  quali  siano
conferite deleghe, devono possedere almeno uno dei requisiti  di  cui
alle lettere da a) a f) del comma 1. Nel caso in cui la  composizione
dell'organo di amministrazione debba  rispettare  il  criterio  della
partecipazione paritetica di  rappresentanti  dei  lavoratori  e  dei
datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del  decreto  n.
252 del 2005, almeno  la  meta'  dei  membri  eletti  o  nominati  in
rappresentanza di ciascuna delle due componenti  di  cui  sopra  deve
essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da
a) a f).
  3. Il rappresentante legale e il  direttore  generale  delle  forme
pensionistiche complementari di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
a) e il responsabile delle forme pensionistiche complementari di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c) devono possedere almeno  uno  dei
requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1.
  4. Almeno un componente effettivo ed uno supplente  dell'organo  di
controllo  delle   forme   pensionistiche   complementari,   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono scelti tra gli iscritti nel
registro  dei  revisori  legali   istituito   presso   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e devono aver esercitato l'attivita' di
revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I
restanti componenti devono  essere  iscritti  nel  predetto  registro
ovvero essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al comma
1, lettere da a) a f). Qualora la  revisione  legale  dei  conti  sia
esercitata dall'organo di controllo, esso deve  essere  integralmente
composto  da  persone  iscritte  nel  registro  dei  revisori  legali
istituito presso il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  fermo
restando che almeno un componente effettivo ed uno  supplente  devono
aver esercitato l'attivita' di revisione  legale  dei  conti  per  un
periodo non inferiore a tre anni.
                               Art. 3


            Caratteristiche dei corsi professionalizzanti

  1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  g),  rileva  la
frequenza di corsi  professionalizzanti  promossi  e  organizzati  da
dipartimenti  universitari,  anche  in  collaborazione  con  enti   e
organizzazioni operanti nel settore della  previdenza  complementare,
che presentino le seguenti caratteristiche:
    a)  articolazione  dei  corsi  su  tutti  i  principali   aspetti
giuridici,  economici,  finanziari  e  organizzativi  attinenti  alla
previdenza complementare;
    b) durata almeno annuale e numero totale di ore  di  insegnamento
non inferiore a 300;
    c) affidamento delle lezioni a docenti  universitari  in  materie
attinenti agli aspetti di cui alla lettera a) ed esperti del  settore
della previdenza complementare, al fine  di  fornire  conoscenze  sia
teoriche che pratico-operative;
    d) previsione di una prova finale  ad  esito  della  quale  viene
rilasciata ai partecipanti un'attestazione in cui e'  certificata  la
rispondenza dell'attivita' espletata  alle  caratteristiche  indicate
nelle lettere a), b) e c) e la proficuita' della partecipazione.
                               Art. 4


Requisiti  di  professionalita'  di  coloro  che  svolgono   funzioni
                            fondamentali

  1. I soggetti, anche esterni, che svolgono la funzione di  gestione
dei  rischi  e   la   funzione   di   revisione   interna   di   cui,
rispettivamente,  all'articolo  5-ter  e  all'articolo  5-quater  del
decreto n. 252 del 2005, soddisfano criteri di professionalita' volti
a comprovare la loro idoneita' ad assumere l'incarico. Sono prese  in
considerazione, a questi fini, la conoscenza -  acquisita  attraverso
gli  studi,  la  formazione  -  e   l'esperienza   conseguita   nello
svolgimento di attivita' lavorative precedenti o in corso e di durata
complessiva di almeno un triennio.
  2. I criteri di professionalita' di cui al comma 1 sono  verificati
dall'organo di cui all'articolo 7, comma 1, il quale:
    a)  prende  in  considerazione  la  conoscenza   e   l'esperienza
posseduta in piu' di uno dei seguenti ambiti:
      1)  regolamentazione  del  settore  previdenziale,  creditizio,
finanziario, mobiliare o assicurativo;
      2) assetti organizzativi e di  governo  dei  fondi  pensione  o
societari;
      3)   gestione   dei   rischi   (individuazione,    misurazione,
monitoraggio,  gestione  e  segnalazione   periodica)   nel   settore
previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
      4) sistemi e attivita' di controllo interno;
      5) attivita' e  prodotti  previdenziali,  bancari,  finanziari,
mobiliari o assicurativi;
    b) valuta se la conoscenza e l'esperienza di cui alla lettera  a)
sono idonee rispetto a:
      1)  i  compiti  inerenti  al  ruolo  ricoperto   dal   soggetto
interessato;
      2)  le  caratteristiche  del  fondo  pensione,  in  termini  di
organizzazione interna, nonche'  di  dimensione,  natura,  portata  e
complessita' delle sue attivita'.
  3. La funzione  attuariale  di  cui  all'articolo  5-quinquies  del
decreto n. 252  del  2005  e'  esercitata  da  un  attuario  iscritto
nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio  1942,  n.  194,
oppure da un soggetto che ha esercitato la  funzione  attuariale  per
almeno  un   triennio   in   un'impresa   di   assicurazione   o   di
riassicurazione nei rami vita.
                               Art. 5


                        Situazioni impeditive

  1. Le cariche di rappresentante legale, di  componente  dell'organo
di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare
di una funzione fondamentale, nonche'  di  responsabile  delle  forme
pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto
n. 252 del 2005, non possono essere  ricoperte  da  coloro  che,  per
almeno  i   due   esercizi   precedenti   l'adozione   dei   relativi
provvedimenti:
    a)  hanno  svolto  attivita'  di  amministrazione,  direzione   o
controllo in forme pensionistiche complementari o imprese  sottoposte
a procedure di  amministrazione  straordinaria,  di  risoluzione,  di
liquidazione coatta  amministrativa  o  a  rimozione  collettiva  dei
componenti degli organi di amministrazione e controllo;
    b)  hanno  svolto  attivita'  di  amministrazione,  direzione   o
controllo in enti o imprese sottoposte a liquidazione  giudiziale,  a
fallimento o a procedure equiparate;
    c)  hanno  svolto  funzioni  presso  imprese   destinatarie,   in
relazione a reati da loro commessi, delle  sanzioni  interdittive  di
cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231;
    d) sono stati destinatari dei provvedimenti di  cui  all'articolo
19-quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005;
    e) sono stati sospesi o radiati da albi o ruoli ovvero cancellati
a  seguito  di  provvedimento  disciplinare  da  elenchi   e   ordini
professionali;
    f) sono stati revocati per giusta causa dagli  incarichi  assunti
in  organi  di  direzione,  amministrazione  e  controllo  di   forme
pensionistiche complementari, enti o imprese.
  2. Ai fini di cui al comma 1, le frazioni di un esercizio superiori
a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
  3. L'impedimento di cui al comma 1, lettere a) e b), non opera  nel
caso in cui l'organo competente  all'accertamento  dei  requisiti  di
professionalita' di cui all'articolo 7, comma 1, valuti,  sulla  base
di adeguati elementi  e  secondo  un  criterio  di  ragionevolezza  e
proporzionalita', l'estraneita' dell'interessato ai fatti  che  hanno
determinato la crisi dell'ente o dell'impresa. A tal  fine  rilevano,
fra gli altri, quali elementi probatori, l'assenza  di  provvedimenti
sanzionatori ai  sensi  della  normativa  previdenziale,  creditizia,
finanziaria, mobiliare e  assicurativa,  l'assenza  di  provvedimenti
assunti ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile,  l'assenza  di
condanne   con   sentenza   anche   provvisoriamente   esecutiva   al
risarcimento  dei  danni  in  esito  all'esercizio   dell'azione   di
responsabilita' ai sensi del  codice  civile,  nonche'  l'assenza  di
delibere di  sostituzione  per  giusta  causa  da  parte  dell'organo
competente.
  4.  Ricorrendo  le  situazioni  di  cui  al  comma  1,  i  soggetti
interessati  sono  tenuti  a  darne   comunicazione   all'organo   di
amministrazione  della  forma  pensionistica  complementare  o  della
societa' istitutrice, eventualmente evidenziando con idonei elementi,
ai fini della valutazione di cui al comma 3, la  propria  estraneita'
ai fatti che hanno determinato la crisi dell'ente o dell'impresa.
  5. L'organo competente ad accertare i requisiti di professionalita'
assume le relative determinazioni in ordine  alla  sussistenza  delle
situazioni  impeditive  di  cui  al  presente  articolo  e   ne   da'
comunicazione alla COVIP. Nelle  more  della  valutazione,  che  deve
intervenire entro trenta giorni dalla  presentazione  degli  elementi
all'organo competente a valutare i requisiti di professionalita',  il
soggetto interessato e' sospeso dalle funzioni. La  valutazione  deve
essere ripetuta se sopravvengono  nuovi  fatti  o  provvedimenti  che
possono avere rilievo a tal fine e  che  l'interessato  e'  tenuto  a
comunicare tempestivamente.
  6. L'impedimento  ha  la  durata  di  tre  anni  dall'adozione  dei
provvedimenti di cui al comma 1. Il periodo  e'  ridotto  a  un  anno
nelle ipotesi in  cui  il  provvedimento  di  avvio  delle  procedure
previste nel comma 1, lettere a) e b), sia stato adottato su  istanza
dell'imprenditore  o  dell'organo  di  amministrazione  dell'ente   o
dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.
                               Art. 6


Requisiti  di   onorabilita',   cause   di   ineleggibilita'   e   di
                          incompatibilita'

  1. Le cariche di rappresentante legale, di  componente  dell'organo
di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare
di una funzione fondamentale, nonche'  di  responsabile  delle  forme
pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto
n. 252 del 2005 non  possono  essere  ricoperte  da  coloro  che  non
posseggono, ai sensi del comma 3, i requisiti di onorabilita', o  che
si trovano in una delle cause di ineleggibilita' previste  dal  comma
4.
  2. Le cariche di componente dell'organismo di rappresentanza di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto n. 252 del 2005 e di  componente
degli  organismi,  comunque  denominati,  di   rappresentanza   degli
iscritti nei fondi pensione interni non possono essere  ricoperte  da
coloro che non posseggono, ai sensi  del  comma  3,  i  requisiti  di
onorabilita'.
  3. Ai fini del presente decreto i  requisiti  di  onorabilita'  non
ricorrono se i soggetti interessati si trovano in una delle  seguenti
situazioni:
    a)   assoggettamento   a   misure   di    prevenzione    disposte
dall'autorita'  giudiziaria  ai  sensi  del  decreto  legislativo   6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
salvi gli effetti della riabilitazione;
    b) condanna con sentenza anche non definitiva, salvi gli  effetti
della riabilitazione, a:
      1) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle disposizioni
in materia di previdenza obbligatoria  e  complementare,  creditizia,
finanziaria, mobiliare e assicurativa,  dalle  norme  in  materia  di
mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento,  nonche'  dal
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero per i  reati  di
riciclaggio, di usura e di truffa;
      2) pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI  del
libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267  e
nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
      3) reclusione per un tempo non  inferiore  a  un  anno  per  un
delitto contro la pubblica  amministrazione,  la  fede  pubblica,  il
patrimonio, l'ordine pubblico,  l'economia  pubblica  ovvero  per  un
delitto in materia tributaria;
      4) reclusione per un tempo non inferiore  a  due  anni  per  un
qualunque delitto non colposo.
    c) applicazione in via definitiva, su richiesta delle  parti,  di
una  delle  pene  previste  dalla   lettera   b),   salvo   il   caso
dell'estinzione del reato.
  4. Ai fini del presente decreto sono cause di ineleggibilita':
    a) le condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile e,
per quanto concerne l'organo di  controllo,  le  condizioni  previste
dall'articolo 2399 del codice civile;
    b) lo stato di interdizione  temporanea  dagli  uffici  direttivi
delle persone  giuridiche  e  delle  imprese,  ovvero  l'interdizione
temporanea  o   permanente   dallo   svolgimento   di   funzioni   di
amministrazione,  direzione  e  controllo  ai   sensi   dell'articolo
144-ter, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, o una  delle  situazioni  di  cui  all'articolo
187-quater del decreto legislativo n. 58 del 1998.
  5.  E'  fatto  salvo  quanto  previsto  in  materia  di  cause   di
incompatibilita' dall'articolo 5, comma 2, del  decreto  n.  252  del
2005 e dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166.
                               Art. 7


                       Verifiche e valutazioni

  1. La  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  e
professionalita'  e  dell'assenza  di  cause  di  ineleggibilita'   o
incompatibilita', nonche' la valutazione delle situazioni  impeditive
di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 4, 5 e  6  sono  effettuate
dall'organo   di   amministrazione   delle    forme    pensionistiche
complementari di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto n. 252  del
2005 e delle forme di  cui  all'articolo  20  del  predetto  decreto,
dotate di soggettivita' giuridica, nonche' delle societa' istitutrici
delle forme di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto e delle
societa' o enti che hanno  fondi  pensione  interni,  per  quanto  di
rispettiva competenza.  L'organo  di  amministrazione  comunica  alla
COVIP l'esito delle verifiche e delle valutazioni  di  cui  al  primo
periodo nei termini e nelle modalita' dalla stessa definiti.
  2. Le verifiche e le valutazioni di cui al comma 1 sono  effettuate
entro trenta giorni dalla  nomina  e  devono  risultare  da  apposito
verbale, redatto  secondo  le  istruzioni  della  COVIP.  I  soggetti
interessati  forniscono  tutte   le   informazioni   necessarie   per
permettere all'organo competente di svolgere le predette verifiche  e
valutazioni. Tali informazioni sono trasmesse con modalita'  e  tempi
idonei allo svolgimento delle verifiche e delle  valutazioni  stesse.
La valutazione  della  completezza  probatoria  della  documentazione
acquisita   e'   rimessa   alla   responsabilita'   dell'organo    di
amministrazione.
  3. L'organo competente effettua le verifiche e le valutazioni sulla
base  delle  informazioni  fornite  e  di  ogni  altra   informazione
rilevante. Le verifiche e le valutazioni sono condotte  distintamente
per ciascuno degli interessati e con la  loro  rispettiva  astensione
risultante  dal  verbale  di  cui  al  comma  2.  Nel  caso  di   cui
all'articolo 5, il verbale fornisce puntuale  e  analitico  riscontro
delle valutazioni effettuate nonche' delle motivazioni in  base  alle
quali  il  soggetto  interessato  e'  ritenuto  idoneo  ad   assumere
l'incarico.
  4. Per i membri supplenti dell'organo di controllo le  verifiche  e
le valutazioni di cui al comma 1  sono  effettuate  fin  dal  momento
della nomina.
  5. Le verifiche e valutazioni di  cui  al  comma  1  devono  essere
effettuate anche in caso di rinnovo delle cariche, nei termini e  con
le modalita' di cui ai commi 2, 3, 4 e 6.
  6. Con riferimento alle fattispecie  disciplinate  in  tutto  o  in
parte da ordinamenti stranieri le verifiche e le valutazioni  di  cui
al comma 1 sono effettuate dall'organo competente sulla base  di  una
valutazione di equivalenza sostanziale.
  7. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, il difetto dei  requisiti
di professionalita' e  onorabilita',  nonche'  la  sussistenza  delle
situazioni  impeditive   o   delle   cause   di   ineleggibilita'   o
incompatibilita' di cui al presente regolamento, anche  sopravvenuti,
determinano  la   decadenza   dalla   carica.   L'organo   competente
all'accertamento dichiara la  decadenza  entro  trenta  giorni  dalla
nomina  o  dalla  conoscenza  dell'evento  sopravvenuto  e   ne   da'
comunicazione alla COVIP nei successivi cinque  giorni.  In  caso  di
inerzia, la decadenza e' dichiarata dalla COVIP.
  8. I soggetti che, in qualsiasi  momento,  vengono  a  trovarsi  in
situazioni che  comportano  la  decadenza  dalla  carica  o  nei  cui
confronti e' stata avviata l'azione  penale  per  reati  che  possono
incidere  sul  possesso  del  requisito  di  onorabilita'  comunicano
tempestivamente tali circostanze all'organo di cui al comma 1.
  9. A seguito della  dichiarazione  di  decadenza  sono  avviate  le
iniziative per la sostituzione del soggetto decaduto.
                               Art. 8


                      Sospensione dalle cariche

  1. Ove sopravvengano nel corso dell'incarico,  costituiscono  cause
di sospensione dalle funzioni di rappresentante legale, di componente
dell'organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale,
di titolare di una funzione fondamentale, di responsabile delle forme
pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto
n. 252 del 2005, di componente dell'organismo  di  rappresentanza  di
cui all'articolo 5, comma 5, del predetto  decreto  e  di  componente
degli  organismi,  comunque  denominati,  di   rappresentanza   degli
iscritti nei fondi pensione interni:
    a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei  reati  di
cui all'articolo 6, comma 3, lettera b);
    b) l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di
cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), con sentenza non definitiva;
    c)  l'applicazione  provvisoria  di  una  misura  di  prevenzione
prevista  dal  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  e
successive modificazioni;
    d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
  2. I soggetti che, in qualsiasi  momento,  vengono  a  trovarsi  in
situazioni che comportano  la  sospensione  della  carica  comunicano
tempestivamente tali circostanze all'organo di  cui  all'articolo  7,
comma 1.
  3. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, l'organo di cui
all'articolo 7, comma 1, dichiara la  sospensione  dalla  carica  del
soggetto interessato entro trenta giorni dal momento  in  cui  ne  ha
avuto conoscenza.
  4. Nel caso in cui sia disposta la sospensione, l'organo competente
alla nomina delibera, entro sessanta giorni dalla data della delibera
di sospensione, in  ordine  all'eventuale  revoca  dalla  carica  del
soggetto interessato. Nel caso in cui il soggetto interessato sia  il
rappresentante legale, il direttore generale o  il  titolare  di  una
funzione fondamentale, l'organo competente alla  nomina  delibera  in
ordine  all'eventuale  revoca  nel  piu'  breve  tempo  possibile,  e
comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data della delibera di
sospensione. Qualora non si proceda alla revoca, il soggetto  sospeso
e' reintegrato nelle  sue  funzioni.  Nel  caso  di  cui  al  periodo
precedente il verbale fornisce puntuale e analitico  riscontro  delle
valutazioni effettuate, nonche' delle motivazioni in base alle  quali
si e' ritenuto di reintegrare il soggetto interessato. Nelle  ipotesi
previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica
in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.
  5. Le decisioni adottate ai sensi dei commi 3 e 4  sono  comunicate
alla COVIP entro i successivi cinque giorni.
                               Art. 9


                Entrata in vigore e norme transitorie

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale  15
maggio 2007, n. 79.
  2. Per i soggetti di cui all'articolo 1  in  carica  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, la mancanza dei requisiti  di
professionalita' introdotti con il presente decreto  e  non  previsti
dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo.
  Il presente  regolamento  munito  del  sigillo  dello  Stato  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

    Roma, 11 giugno 2020

                                                 Il Ministro: Catalfo


Visto, il Guardasigilli: Bonafede


Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2020
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1651 

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