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domenica 11 giugno 2023

Articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. Soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze e trasferimento delle funzioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)


Msg. 1 giugno 2023, n. 2064 (1)


Articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. Soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze e trasferimento delle funzioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale.


(1) Emanato dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale inclusione e invalidità civile, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale comunicazione, Direzione centrale tecnologia, informatica e innovazione, Direzione centrale organizzazione, Coordinamento generale medico legale.




L'articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e successive modificazioni, ha soppresso, a decorrere dal 1° giugno 2023, le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze, trasferendo all'INPS, dalla medesima data, le funzioni dalle stesse svolte.


Conseguentemente, a partire dal 1° giugno 2023, è operativa la nuova procedura di presentazione telematica delle domande di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, ivi comprese quelle relative agli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità, e quelle per la concessione dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale.


Tali richieste devono essere presentate dagli Enti e dalle Amministrazioni pubbliche, nonché dai datori di lavoro il cui personale ha optato per il mantenimento dell'iscrizione alla Gestione esclusiva o al Fondo Quiescenza Poste, all'INPS, esclusivamente in modalità telematica, per il tramite del portale dell'Istituto.


Dalla medesima data anche le richieste di accertamento medico-legale nei confronti dei cittadini aventi diritto ai benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare, devono essere presentate all'INPS dagli Uffici competenti alla loro trattazione, esclusivamente in modalità telematica tramite il portale www.inps.it.




Il Direttore generale


Vincenzo Caridi 

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