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domenica 11 giugno 2023

Definizione agevolata carichi affidati all'Agente della riscossione relativamente alla tassa automobilistica dovuta dai cittadini residenti nel c.d. "cratere", con riguardo alle annualità di imposta 2009 e 2010 e ulteriori disposizioni urgenti.

 

 L.R. 5 giugno 2023, n. 23 (1).


Definizione agevolata carichi affidati all'Agente della riscossione relativamente alla tassa automobilistica dovuta dai cittadini residenti nel c.d. "cratere", con riguardo alle annualità di imposta 2009 e 2010 e ulteriori disposizioni urgenti.


(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 5 giugno 2023, n. 81, speciale.



ATTO DI PROMULGAZIONE n. 23


VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;


VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;


VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 90/8 del 30.5.2023


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga


la seguente legge regionale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.



CAPO I


Definizione agevolata carichi affidati all'agente della riscossione relativamente alla tassa automobilistica dovuta dai cittadini residenti nel c.d. "cratere", con riguardo alle annualità di imposta 2009 e 2010


Art. 1

In vigore dal 6 giugno 2023


1. Le tasse automobilistiche dovute per gli anni 2009 e 2010, sospese a causa del sisma ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 aprile 2009 e successive modifiche, e relativamente ai soli Comuni di cui ai decreti del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, non corrisposte nei modi e nei termini di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)) e risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° luglio 2022 alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere estinte senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.



Art. 2

In vigore dal 6 giugno 2023


1. Il pagamento delle somme di cui all'articolo 1 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di tre rate, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, entro il 31 ottobre 2023 e le successive con scadenza 30 novembre 2023 e 31 gennaio 2024.



Art. 3

In vigore dal 6 giugno 2023


1. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del D.P.R. 602/1973.



Art. 4

In vigore dal 6 giugno 2023


1. L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.



Art. 5

In vigore dal 6 giugno 2023


1. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui all'articolo 1 rendendo, entro il 31 luglio 2023, apposita dichiarazione con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie il numero delle rate con cui effettuare il pagamento entro il limite massimo previsto dall'articolo 2. Entro il 31 luglio 2023, il debitore può integrare, con le modalità previste dal presente articolo, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.



Art. 6

In vigore dal 6 giugno 2023


1. Entro il 30 settembre 2023, l'Agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui all'articolo 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'Agente della riscossione.



Art. 7

In vigore dal 6 giugno 2023


1. Alla definizione di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 236, 238, 239, 240, 242, 244, 245, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025). Nei predetti commi:

a) il richiamo al comma 231 si intende riferito all'articolo 1 della presente legge;

b) il richiamo al comma 232 si intende riferito all'articolo 2 della presente legge;

c) il richiamo al comma 235 si intende riferito all'articolo 5 della presente legge;

d) il richiamo al comma 241 si intende riferito all'articolo 6 della presente legge.



Art. 8

In vigore dal 6 giugno 2023


1. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 5:

a) alla data del 30 settembre 2023 le dilazioni sospese ai sensi dell'articolo 1, comma 240, lettera b) della l. 197/2022, sono automaticamente revocate;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

c) a seguito del pagamento delle somme di cui all'articolo 1, l'Agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire all'ente creditore di eliminare dalle proprie scritture contabili i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso Agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, al medesimo ente, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione di cui all'articolo 1 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.



Art. 9

In vigore dal 6 giugno 2023


1. A fronte della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione relativamente ai cittadini residenti nel c.d. "cratere", con riguardo alle annualità di imposta 2009 e 2010, le connesse minori entrate previste a titolo di sanzioni ed interessi, risultano quantificate complessivamente in euro 1.800.000,00, da imputare in quote annuali costanti pari ad euro 300.000,00 su un orizzonte temporale sessennale.


2. Al bilancio di previsione finanziario regionale 2023/2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2023, per competenza e cassa:

1) in diminuzione parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 03, per euro 300.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 03, per euro 300.000,00;

b) esercizio 2024, per sola competenza:

1) in diminuzione parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 03, per euro 300.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 300.000,00;

c) esercizio 2025, per sola competenza:

1) in diminuzione parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 03, per euro 300.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 300.000,00.


3. Alla copertura degli oneri connessi alle minori entrate di cui sopra, per gli esercizi dal 2026 al 2028, si provvede con le annuali leggi di bilancio.



CAPO II


Disposizioni finalizzate alla cessazione di contenzioso costituzionale


Art. 10 Sostituzione allegati di cui all'art. 1 della L.R. 18/2022.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. Gli allegati all'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2022, n. 18 (Rendiconto generale per l'esercizio 2018) sono sostituiti da quelli acclusi alla presente legge.



Art. 11 Sostituzione dell'art. 3 della L.R. 18/2022.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. L'articolo 3 della L.R. 18/2022 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

1. Le spese impegnate durante l'esercizio 2018, analiticamente indicate nell'articolo 4, emergono dal conto del bilancio allegato e sono riepilogate come segue:

Impegni euro 3.944.594.752,44

dei quali pagati euro 2.993.710.989,84

e rimasti da pagare euro 950.883.762,60.".



Art. 12 Sostituzione dell'art. 4 della L.R. 18/2022.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. L'articolo 4 della L.R. 18/2022 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

1. Il riepilogo generale delle risultanze di entrata e di spesa della competenza dell'esercizio 2018 è determinato nel modo che segue:

a) ENTRATE ACCERTATE

TITOLO 1 -Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa euro 2.815.198.598,50

TITOLO 2 -Trasferimenti correnti euro 436.716.650,72

TITOLO 3 -Entrate extratributarie euro 36.779.667,58

TITOLO 4 -Entrate in conto capitale euro 314.133.349,36

TITOLO 5 -Entrate da riduzione di attività finanziarie euro 10.580,00

TITOLO 6 -Accensione prestiti euro 0,00

TITOLO 7 -Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere euro 0,00

TITOLO 9 -Entrate per conto terzi e partite di giro euro 359.245.861,29

Totale delle entrate accertate euro 3.962.084.707,45

b) SPESE IMPEGNATE

TITOLO 1 -Spese correnti euro 3.163.935.865,92

TITOLO 2 -Spese in conto capitale euro 341.698.475,95

TITOLO 3 -Spese per incremento di attività finanziarie euro 1.000.000,00

TITOLO 4 -Rimborso di prestiti euro 78.714.549,28

TITOLO 5 -Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere euro 0,00

TITOLO 7 -Spese per partite di giro euro 359.245.861,29

Totale delle spese impegnate euro 3.944.594.752,44.".



Art. 13 Sostituzione dell'art. 5 della L.R. 18/2022.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. L'articolo 5 della L.R. 18/2022 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

1. I residui attivi degli esercizi 2017 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, risultano stabiliti da rendiconto generale del bilancio in: euro 2.102.044.485,92

dei quali, nell'esercizio 2018,

sono stati riscossi .............................. euro 525.461.595,11

sono stati eliminati ............................. euro -150.632.118,92

e sono rimasti da riscuotere ................... euro 1.425.950.771,89.".



Art. 14 Sostituzione dell'art. 6 della L.R. 18/2022.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. L'articolo 6 della L.R. 18/2022 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

1. I residui passivi degli esercizi 2017 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, risultano stabiliti da rendiconto generale del bilancio in: euro 2.382.061.059,37


dei quali, nell'esercizio 2018,

sono stati pagati ................................. euro 666.507.455,20

sono stati eliminati ............................. euro -196.537.146,11

e sono rimasti da pagare ....................... euro 1.519.016.458,06.".



Art. 15 Sostituzione dell'art. 7 della L.R. 18/2022.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. L'articolo 7 della L.R. 18/2022 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

1. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2018, per effetto di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento indicate nel conto di bilancio, nonché della ripresa della disponibilità di cassa accertata al 31 dicembre 2017, è determinato come da tabella che segue:

Gestione

residui competenza totale

Fondo cassa al 1° gennaio 2018 487.655.323,15

Riscossioni 2018 525.461.595,11 3.121.807.374,41 3.647.268.969,52

Pagamenti 2018 666.507.455,20 2.993.710.989,84 3.660.218.445,04

Fondo di cassa al 31.12.2018 474.705.847,63

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate anni precedenti 0,00

Fondo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2018 474.705.847,63



Art. 16 Sostituzione dell'art. 8 della L.R. 18/2022.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. L'articolo 8 della L.R. 18/2022 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

1. I residui attivi a chiusura dell'esercizio 2018 sono determinati nel modo seguente:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza 2018 (art. 2) 840.277.333,04

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) euro 1.425.950.771,89

Totale residui attivi euro 2.266.228.104,93.".



Art. 17 Sostituzione dell'art. 9 della L.R. 18/2022.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. L'articolo 9 della L.R. 18/2022 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

1. I residui passivi a chiusura dell'esercizio 2018 sono determinati nel modo seguente:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per competenza (art. 3) euro 950.883.762,60

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6) euro 1.519.016.458,06

Totale residui passivi euro 2.469.900.220,66.".



Art. 18 Sostituzione dell'art. 11 della L.R. 18/2022.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. L'articolo 11 della L.R. 18/2022 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

1. Il risultato di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2018, riportato alla lettera A) dell'allegato "l) Allegato 12 - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione" è determinato nell'importo di euro 70.877.933,20, in base alle risultanze del prospetto che segue:



2. Il disavanzo finanziario da ripianare al 31/12/2018, riportato alla lettera E) dell'allegato "l) Allegato 12 - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione" considerate le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione in base alle risultanze del prospetto che segue, è determinato nell'importo negativo di euro -517.471.801,40:




Art. 19 Abrogazione dell'art. 13 della L.R. 18/2022.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. L'articolo 13 della L.R. 18/2022 è abrogato.



Art. 20 Modifiche all'art. 14 della L.R. 18/2022.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. All'articolo 14, comma 1, della L.R. 18/2022, le parole "quote accantonate", sono sostituite dalle parole "quote vincolate", mentre l'importo di "euro 65.606.093,43" è sostituito dall'importo di "euro 65.606.093,13".



Art. 21 Sostituzione dell'art. 18 della L.R. 18/2022.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. L'articolo 18 della L.R. 18/2022 è sostituito dal seguente:

"Art. 18

1. La situazione patrimoniale attiva al 1° gennaio 2018 e al 31 dicembre 2018 è determinata rispettivamente in euro 3.004.053.681,02 ed in euro 3.183.173.077,77 in base alle seguenti risultanze:



2. La situazione patrimoniale passiva al 1° gennaio 2018 e al 31 dicembre 2018 è determinata rispettivamente in euro 3.004.053.681,02 ed in euro 3.183.173.077,77 in base alle seguenti risultanze:



3. Il risultato economico dell'esercizio 2018 è determinato in euro 127.087.220,54 sulla base delle seguenti risultanze:



.".



Art. 22 Modifiche alla L.R.19/2022.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. Le tabelle di cui alle pagine 11 e 12 della Relazione al Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019, allegato sub 1) alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 19 (Rendiconto generale per l'esercizio 2019) sono sostituite da quelle accluse alla presente legge.


2. L'allegato 7) alla L.R. 19/2022 è sostituito da quello accluso alla presente legge.



Art. 23 Sostituzione dell'art. 18 della L.R. 19/2022.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. L'articolo 18 della L.R. 19/2022 è sostituito dal seguente:

"Art. 18

1. La situazione patrimoniale attiva al 1° gennaio 2019 e al 31 dicembre 2019 è determinata rispettivamente in euro 3.183.173.077,77 ed in euro 3.512.922.337,72 in base alle seguenti risultanze:



2. La situazione patrimoniale passiva al 1° gennaio 2019 e al 31 dicembre 2019 è determinata rispettivamente in euro 3.183.173.077,77 ed in euro 3.512.922.337,72 in base alle seguenti risultanze:



3. Il risultato economico dell'esercizio 2019 è determinato in euro 107.176.506,90 sulla base delle seguenti risultanze:



.".



Art. 24 Integrazione elenco allegati di cui all'art. 1 della L.R. 20/2022.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. L'elenco degli allegati di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2022, n. 20 (Rendiconto generale per l'esercizio 2020) è integrato con il prospetto recante "Attestazione dei tempi di pagamento" ex articolo 41, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), allegato alla presente legge.



Art. 25 Modifiche all'allegato sub 1) alla L.R. 20/2022.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. Le tabelle di cui a pagina 17 della Relazione al Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2020, allegato sub 1) alla L.R. 20/2022 sono sostituite da quelle accluse alla presente legge.



Art. 26 Sostituzione dell'art. 18 della L.R. 20/2022.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. L'articolo 18 della L.R. 20/2022 è sostituito dal seguente:

"Art. 18

1. La situazione patrimoniale attiva al 1° gennaio 2020 ed al 31 dicembre 2020 è determinata rispettivamente in euro 3.512.922.337,72 ed in euro 3.581.671.565,81, in base alle seguenti risultanze:



2. La situazione patrimoniale passiva al 1° gennaio 2020 ed al 31 dicembre 2020 è determinata rispettivamente in euro 3.512.922.337,72 ed in euro 3.581.671.565,81, in base alle seguenti risultanze:



3. Il risultato economico dell'esercizio 2020 è determinato in euro 127.405.888,51, sulla base delle seguenti risultanze:



.".



CAPO III


Ulteriori disposizioni urgenti


Art. 27 Modifica all'art. 11 della L.R. 38/2016.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. Al comma 1-bis dell'articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile) la parola "centomila" è sostituita dalla parola "cinquecentomila".



Art. 28 Modifiche alla L.R. 20/2019.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. Alla legge regionale 16 luglio 2019, n. 20 (Celebrazione del Centenario dell'impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese Gabriele D'Annunzio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Istituzione del Festival dannunziano";

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'articolo 8 dello Statuto regionale, promuove eventi di particolare rilievo e risonanza, anche nazionale e internazionale, tesi a valorizzare la promozione della cultura e a mantenere viva la memoria delle tradizioni storiche, sociali e culturali della Regione.";

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Istituzione e celebrazione del Festival dannunziano)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito il Festival dannunziano, ricorrenza che intende omaggiare l'illustre poeta e scrittore abruzzese Gabriele D'Annunzio e valorizzarne il contributo straordinario apportato all'evoluzione storica, sociale e culturale della Repubblica.

2. La celebrazione del Festival dannunziano si svolge annualmente nella città di Pescara e nei principali luoghi dannunziani, attraverso l'organizzazione di eventi ed iniziative commemorative.

3. Il Festival dannunziano è considerato "grande evento" ai sensi dell'articolo 6 del decreto 26 febbraio 2014, n. 2/Reg (Regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40 (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)").";

d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Disposizioni attuative)

1. L'organizzazione degli eventi e delle iniziative commemorative di cui all'articolo 2 è demandata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che approva il programma degli eventi del Festival dannunziano ed individua le strutture preposte all'adempimento degli atti necessari all'attuazione degli stessi.

2. Ai fini dell'organizzazione degli eventi e delle iniziative commemorative l'Ufficio di Presidenza può avvalersi della collaborazione con le istituzioni e gli enti locali interessati.";

e) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis

(Sponsorizzazione)

1. In considerazione della rilevanza del Festival dannunziano, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite della competente Direzione Amministrativa, può promuovere forme di sponsorizzazione dei relativi eventi ed iniziative commemorative.

2. L'Ufficio di Presidenza è autorizzato, con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio del Consiglio regionale finalizzate alla iscrizione delle risorse derivanti dalle sponsorizzazioni finalizzandole alla realizzazione degli eventi ed iniziative.";

f) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli esercizi finanziari relativi al triennio 2023-2025, si provvede nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio del Consiglio regionale al Titolo I, Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 03, capitolo di spesa n. 4107 ridenominato "Festival dannunziano".

2. Per gli esercizi finanziari successivi al 2025 si provvede con legge di bilancio.".



Art. 29 Modifiche all'art. 25 della L.R. 3/2020.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. La rubrica dell'articolo 25 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (legge di stabilità regionale 2020) è sostituita dalla seguente: "Fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei paesi di cui alla L.R. 49/2013".


2. Al comma 1 dell'articolo 25 della L.R. 3/2020 le parole "i tre paesi, riconosciuti come "Paese Dipinto" o "Paese Affrescato"" sono sostituite con le seguenti: "i paesi riconosciuti ai sensi della L.R. 49/2013".


3. Al comma 5 dell'articolo 25 della L.R. 3/2020 le parole "Fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei Paesi Dipinti e Paese Affrescato" sono sostituite con le seguenti: "Fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei Paesi di cui alla L.R. 49/2013".



Art. 30 Modifica all'art. 7 della L.R. 1/2021.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (legge di stabilità regionale 2021) le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023".



Art. 31 Interpretazione autentica del comma 35 dell'art. 19 della L.R. 1/2021.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. Al comma 35 dell'articolo 19 della L.R. 1/2021, l'espressione "immatricolati per la prima volta nel 2020 o 2021" si interpreta nel senso che l'immatricolazione ed acquisto dei veicoli può avvenire anche fuori regione, purché all'interno del territorio nazionale.



Art. 32 Modifiche all'Allegato 1 alla L.R. 6/2023.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. A pagina 3 dell'Allegato 1 della L.R. 6/2023, gli importi di cui al capitolo di spesa 151405.1 sul triennio 2023/2025 sono sostituiti dall'importo di euro 180.000,00 per ciascuna annualità del triennio.


2. Al bilancio di previsione finanziario regionale 2023/2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2023, per competenza e cassa:

1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo 151405.1, per euro 38.796,42;

2) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 20, per euro 38.796,42;

b) esercizio 2024, per sola competenza:

1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo 151405.1, per euro 21.793,20;

2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 21.793,20;

c) esercizio 2025, per sola competenza:

1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo 151405.1, per euro 26.483,90;

2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 26.483,90.


3. Le maggiori spese di cui al comma 2, relativamente all'esercizio 2023, possono essere impegnate soltanto all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi previste.



Art. 33 Modifiche all'Allegato 2 alla L.R. 6/2023.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. All'Allegato 2 della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Legge di Stabilità Regionale 2023) l'importo di cui al capitolo di spesa 91472.2 sull'esercizio 2023 è incrementato della dotazione di euro 200.000,00.


2. Al bilancio di previsione finanziario regionale 2023/2025, per l'esercizio 2023 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) esercizio 2023, per competenza e cassa:

1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, capitolo 91472.2, per euro 200.000,00;

2) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 20, per euro 200.000,00.


3. Le maggiori spese di cui al comma 2 possono essere impegnate soltanto all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi previste.



Art. 34 Contributo straordinario Campionati mondiali giovanili Under 23 Skyrunning Gran Sasso Skyrace.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. La Regione Abruzzo intende sostenere la realizzazione dei "Campionati mondiali giovanili Under 23 Skyrunning Gran Sasso Skyrace" che si svolgeranno ad agosto 2023 sul Gran Sasso, riconoscendo alla S.S.D. Specialisti per lo Sport - L'Aquila un contributo straordinario, per l'esercizio 2023, di un importo pari ad euro 100.000,00.


2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari a euro 100.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, capitolo di nuova istituzione da denominare "Contributo straordinario alla S.S.D. Specialisti per lo Sport- L'Aquila per i Campionati mondiali giovanili Under 23 Skyrunning Gran Sasso Skyrace", per euro 100.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 04, capitolo 321821.2, per euro 100.000,00.



Art. 35 Integrazione risorse L.R. 2/2018.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. Al fine di consentire l'assegnazione di maggiori risorse in favore delle associazioni sportive beneficiarie dei contributi di cui alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva), al bilancio di previsione finanziario regionale 2023/2025, per l'esercizio 2023, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa, nel rispetto degli equilibri di parte corrente e complessivi:

a) esercizio 2023:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, capitolo 91502.3, per euro 112.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 06, Programma 01, capitolo 92322.4, per euro 112.000,00.


2. Il Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo, assegnatario delle dotazioni di che trattasi, procede all'adozione dei consequenziali provvedimenti di competenza.



Art. 36 Entrata in vigore.

In vigore dal 6 giugno 2023


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).



In vigore dal 7 giugno 2023

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