I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 9 giugno 2023, n. 55 (1)
Corresponsione dell'Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2023 - 30 giugno 2024.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale ammortizzatori sociali, Coordinamento generale statistico attuariale.
Ai
Dirigenti centrali e territoriali
Ai
Responsabili delle agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e territoriali delle aree dei professionisti
Al
Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'area medico legale
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Vice presidente
Ai
Consiglieri di amministrazione
Al
Presidente e ai componenti del consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'Assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'Assegno e l'anno immediatamente precedente.
In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito all'articolo 1, con decorrenza 1° marzo 2022, l'Assegno Unico e universale per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima data, l'Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti (cfr. la circolare n. 34/2022). Conseguentemente, la rivalutazione in oggetto è stata predisposta con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.
La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall'ISTAT tra l'anno 2022 e l'anno 2021, è risultata pari a + 8,1 per cento.
In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati con il predetto indice i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.
Si allegano alla presente circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, alle diverse tipologie di nuclei familiari (Allegato n. 1).
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Il Direttore generale
Vincenzo Caridi
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