Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 24/10/2023) 31-10-2023, n. 9388
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7319 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato
contro
Comune di OMISSIS, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
nei confronti
OMISSIS, OMISSIS, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna - sede di Bologna (sezione prima) n. 398/2017, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2023 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Pesaresi M. e Micele A.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. L'odierno appellante chiede la riforma della sentenza del TAR Emilia Romagna, sezione prima, n. 398 del 19 maggio 2017 che respinto il suo ricorso avverso la mancata ammissione al beneficio dell'esonero prova preselettiva per il concorso per 18 posti di agente di polizia municipale indetto dal Comune di OMISSIS, con determinazione -OMISSIS-del 20 agosto 2012.
2. Il ricorrente, ex agente di polizia municipale della stessa amministrazione comunale, in forza di con contratti a tempo determinato, lamenta che nel calcolare il periodo di servizio ai fini dell'esonero dalla prova preselettiva, il Comune non ha tenuto conto degli effetti dell'annullamento del licenziamento, disposto con sentenza della Corte d'Appello di Bologna, sezione lavoro, del 30 maggio 2014.
3. Il TAR respingeva il ricorso, rilevando che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (24 settembre 2012), il ricorrente non aveva maturato il requisito prescritto dall'art. 6, comma 4, lett b), del bando, consistente nell'avere prestato servizio per almeno 12 mesi negli ultimi 8 anni quale agente di polizia municipale cat. c), necessario per essere esentato dalla prova preselettiva, mentre del tutto irrilevante è l'esito del contenzioso successivo.
4. L'appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado per "VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO. VIOLAZIONE DELL'ART.2909 c.c." Ad avviso dell'appellante, poiché il licenziamento era stato annullato con sentenza della Corte d'Appello di Bologna, il rapporto di lavoro doveva ritenersi proseguito anche ai fini dell'esonero dalla prova preselettiva. Il giudice di primo grado sarebbe quindi incorso nella violazione dell'art. 2909 c.c. in tema di cosa passata in giudicato poiché ha del tutto trascurato l'avvenuto annullamento del licenziamento.
4.1 L'appellante rileva, infine, che sussiste la responsabilità dell'amministrazione per lesione di interessi legittimi poiché l'esclusione dal beneficio della preselezione rappresenta un'illegittima frustrazione della sua posizione soggettiva.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di OMISSIS, chiedendo la reiezione del gravame.
6. In data 12 ottobre 2023 l'appellato ha depositato memoria, insistendo per l'accoglimento dell'appello.
7. All'udienza di smaltimento del 24 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L'appello è infondato e deve essere respinto.
9. L'art. 2 del bando di concorso sancisce che i requisiti per l'accesso e i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al corso-concorso (24 settembre 2012).
9.1 Al momento della scadenza del suddetto termine, l'appellante con possedeva il requisito necessario per l'esonero della prova preselettiva richiesto dall'art. 6, comma 4, lett b), del bando, ossia l'aver prestato servizio come agente di P.M. cat. C per un periodo di almeno sei mesi anche non continuativi negli otto anni antecedenti al termine di presentazione della domanda.
9.2 Del tutto irrilevante è il richiamo alla sentenza della Corte d'Appello di Bologna -OMISSIS- del 26 maggio 2014, che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento disposto dall'amministrazione poiché da essa discende, quale effetto previsto dalla legge, la reintegrazione sul posto di lavoro e il pagamento di un'indennità pari alle retribuzione non corrisposte (cfr. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 6497/2021), ma non anche il riconoscimento con effetto ex tunc di un requisito, quello del servizio effettivamente prestato, non sussistente alla data della scadenza del termine di presentazione della domanda.
10. L'appello deve essere respinto, con conseguente reiezione anche della domanda di risarcimento del danno, peraltro solo genericamente formulata.
11. Sussistono giustificati motivi, in ragione della natura delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
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