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martedì 23 aprile 2024

Consiglio di Stato 2024-" Dinanzi alla inerzia dell’amministrazione comunale, in data 18 gennaio 2023 la stessa appellante reiterava semplicemente tale richiesta attraverso la seguente formulazione” INTIMAZIONE … Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 … volta ad ottenere copia verbale di installazione, taratura e verifica della postazione autovelox di viale Panzacchi, sia con direzione via savenella, che con direzione via Rubbiani. Non avendo avuto alcun esito precedenti istanze inviate oltre un anno fa e non essendo sul sito del comune reperibili detti documenti”;"

 

 


Pubblicato il 25/01/2024


N. 00808/2024REG.PROV.COLL.


N. 08628/2023 REG.RIC.




REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 8628 del 2023, proposto da

OMISSIS OMISSIS, da sé stesso rappresentato e difeso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro


Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Trentini, Nadia Zanoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


nei confronti


Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;


per la riforma


della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00263/2023, resa tra le parti.





Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;


Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bologna e Ufficio Territoriale del Governo di Bologna;


Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS e Zanoni;


Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.





FATTO e DIRITTO


1. L’odierno appellante riceveva, nel 2017, una multa per eccesso di velocità all’interno del centro cittadino di Bologna (infrazione rilevata tramite autovelox).


2. Oltre al ricorso dinanzi al giudice ordinario (che poi si chiudeva favorevolmente) l’interessato chiedeva altresì all’amministrazione comunale, con due istanze del 2022 (23 e 24 febbraio), l’accesso ai verbali di installazione del relativo autovelox. L’amministrazione restava inerte. Il privato non impugnava il silenzio rifiuto della PA.


3. Successivamente, ossia a quasi un anno di distanza (18 gennaio 2023), l’odierno appellante reiterava l’istanza di accesso dinanzi alla quale si registrava ancora una vola il silenzio rigetto della PA. Tale rigetto veniva in tale evenienza gravato dinanzi al TAR Bologna. In occasione dell’udienza camerale il ricorrente, una volta preso atto della documentazione versata in atti dall’amministrazione comunale (in particolare il documento n. 7, in cui si specificavano le concrete modalità di funzionamento del suddetto autovelox, il quale veniva in particolare “ruotato” periodicamente su entrambe le direzioni di marcia), dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione della causa.


Il TAR Bologna dichiarava la cessazione della materia del contendere e compensava le spese di lite.


4. L’originario ricorrente impugna tale sentenza di primo grado sotto il profilo delle spese poiché la documentazione richiesta sarebbe stata versata soltanto all’indomani della instaurazione del giudizio per l’accesso agli atti. Di qui la ritenuta soccombenza virtuale del Comune di Bologna.


5. Il Comune di Bologna si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione. La stessa difesa comunale formulava peraltro appello incidentale in quanto il TAR non si sarebbe espresso su una serie di eccezioni preliminari di irricevibilità e di inammissibilità del gravame stesso. Anche l’UTG di Bologna si costituiva nel presente giudizio, con memoria di stile, per resistere al gravame.


5. Alla camera di consiglio del 18 gennaio 2024 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.


6. Tutto ciò premesso va preliminarmente affrontato l’appello incidentale del Comune di Bologna. Tale appello è fondato.


6.1. Nelle date 23 e 24 febbraio 2022 la parte odierna appellante (OMISSIS) chiedeva l’accesso al verbale di installazione. Questo il tenore delle due richieste (dal contenuto sostanzialmente identico): “necessiterei dei numeri di matricola e cpu alla data del 4/7$2017 e copia verbale di installazione, degli autovelox fissi di viale panzacchi direz. via rubbiani e di viale panzacchi direzione via savenella”;


6.2. Dinanzi alla inerzia dell’amministrazione comunale, in data 18 gennaio 2023 la stessa appellante reiterava semplicemente tale richiesta attraverso la seguente formulazione” INTIMAZIONE … Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 … volta ad ottenere copia verbale di installazione, taratura e verifica della postazione autovelox di viale Panzacchi, sia con direzione via savenella, che con direzione via Rubbiani. Non avendo avuto alcun esito precedenti istanze inviate oltre un anno fa e non essendo sul sito del comune reperibili detti documenti”;


6.3. Alcun nuovo elemento veniva dunque evidenziato rispetto alle due richieste del 2022: oggetto della richiesta era il medesimo (verbale installazione autovelox su via Panzacchi) ma nulla si aggiungeva sulle ragioni per cui tale richiesta non avrebbe costituito una mera reiterazione delle precedenti richieste di accesso del 2022 (in questo modo dovendosi infatti sostanzialmente qualificare le medesime istanze);


6.4. La circostanza di quanto emergeva dal verbale del Tribunale civile di Bologna in data 18 gennaio 2023, in disparte ogni considerazione circa la sicura inammissibilità della memoria prodotta in data 16 gennaio 2024 e dunque in aperta violazione dei termini dimidiati di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., ed all’art. 87, comma 3, c.p.a., è stata in ogni caso rappresentata per la prima volta soltanto in occasione della odierna camera di consiglio, laddove dal testo della terza istanza in data 18 gennaio 2023 nulla è ricavabile in tal senso, ossia circa il fatto che l’autovelox veniva ruotato nelle due direzioni e dunque sulla necessità di acquisire notizie sulle relative modalità di impiego del suddetto autovelox. Di qui l’ulteriore inammissibilità della deduzione anche sotto tale profilo;


6.5. Pertanto, il ricorso di primo grado avverso il silenzio rifiuto era senz’altro irricevibile in quanto si trattava di mera reiterazione (a distanza di un anno) della stessa domanda di accesso senza allegazione, ossia, di nuovi elementi sopravvenuti (cfr., ex multis: Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4789). Al riguardo, la richiamata giurisprudenza ha infatti ritenuto di dare seguito alle “decisioni dell'Adunanza plenaria … le quali hanno ritenuto che la mancata impugnazione nei termini del diniego di accesso non consente di impugnare il nuovo atto di diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, potendo l'interessato reiterare l'istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all'accesso (sentenze 20 aprile 2006, n. 6 e n. 7)”.


7. In conclusione l’appello incidentale deve essere accolto, sotto il profilo sopra evidenziato, e per l’effetto la sentenza qui impugnata va riformata per non avere dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado a cagione della sopra rilevata tardività. L’appello principale deve dunque essere rigettato per ragioni del tutto simmetriche a quelle appena evidenziate, atteso che non potevano di certo sussistere i presupposti onde ottenere la anelata condanna alle spese in primo grado (a causa della conclamata tardività del relativo ricorso).


8. Le spese del doppio grado di giudizio sono da porre a carico della parte appellante principale (OMISSIS) e da corrispondere in favore del solo Comune di Bologna, dato il ruolo del tutto marginale rivestito dall’UTG nella vicenda in contestazione.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:


a) accoglie l’appello incidentale;


b) per l’effetto riforma la sentenza impugnata e dichiara la irricevibilità del ricorso di primo grado;


c) respinge l’appello principale;


d) condanna la parte appellante principale (OMISSIS OMISSIS) alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, da liquidare nella complessiva somma di euro 4.000 (quattromila/00), oltre IVA e CPA ove dovuti, in favore del solo Comune di Bologna;


e) spese del doppio grado compensate nei confronti dell’UTG di Bologna.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:


Rosanna De Nictolis, Presidente


Stefano Fantini, Consigliere


Alberto Urso, Consigliere


Sara Raffaella Molinaro, Consigliere


Massimo Santini, Consigliere, Estensore


 


 


L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE


Massimo Santini


Rosanna De Nictolis


 


 


 


 


 


IL SEGRETARIO


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