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domenica 9 giugno 2024

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti D.M. 17/04/2024 Requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio pubblico utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei.

 


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

D.M. 17/04/2024

Requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio pubblico utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 2024, n. 128.


Epigrafe


Premessa


Art. 1.Ambito di applicazione


Art. 2.Definizioni


Art. 3.Prescrizioni tecniche delle paratie


Art. 4.Prescrizioni tecniche dei veicoli


Art. 5.Modalità d'installazione e visita e prova


Art. 6.Sistemi di sicurezza per i casi di emergenza


Art. 7.Norma transitoria


Allegato 1


D.M. 17 aprile 2024 (1).


Requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio pubblico utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei. (2)


(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 2024, n. 128.


(2) Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE


E DEI TRASPORTI


Visto l'art. 82 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 codice della strada, che stabilisce le modalità con-cernenti la destinazione dell'uso dei veicoli in relazione alle loro caratteristiche tecniche e il comma 5 lettera c) di tale articolo che comprende i veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone;


Visto il decreto-legge del 10 agosto 2023, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2023, n. 186 convertito con la legge del 9 ottobre 2023, n. 136, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, n. 236, che all'art. 17, comma 3-quinquies, statuisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti devono essere stabiliti i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei;


Visto il regolamento (UE) 2018/858, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 14 giugno 2018 n. 151/1 che, all'art. 4, paragrafo 1°, lettere ii) e iii), definisce le caratteristiche internazionali dei veicoli M2 e M3;


Visto il regolamento di esecuzione UE 2020/683, che attua il regolamento UE 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli;


Visto l'art. 243 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, il quale stabilisce le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in relazione alla destinazione e l'uso degli stessi;


Visto il regolamento UNECE n. 43, concernente le prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei materiali per vetrature di sicurezza e del loro montaggio sui veicoli;


Visto il regolamento UNECE n. 107, concernente le disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione generale;


Visto il regolamento UNECE n. 118, recante prescrizioni tecniche uniformi relative al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere combustibili o lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione di alcune categorie di veicoli a motore;


Visto l'art. 4 del decreto ministeriale del 23 dicembre 2003, relativo all'uso destinazione e distrazione degli autobus, che stabilisce la corrispondenza della classificazione dei veicoli autobus omologati ai sensi del decreto ministeriale del 18 aprile 1977 nelle classi I, II, III, A, B, previste dalla direttiva 2001/85/CE recepita con decreto ministeriale del 20 giugno 2003;


Considerato il contenuto della circolare della Direzione generale motorizzazione del 26 maggio 2020 n. 14724, che detta le prescrizioni in merito alle modalità costruttive e di installazione previste per le pareti o pannelli divisori di protezione dell'autista installate sui veicoli di categoria internazionale M1, M2 e M3, da applicare durante il periodo dell'emergenza sanitaria Covid-19;


Considerato che la frequenza di aggressioni e di disturbo arrecata agli autisti di autobus si manifesta, pro-prio durante il servizio di linea urbano, suburbano ed interurbano, che viene svolto con autobus che, per caratteristiche costruttive, sono veicoli prevalentemente di categoria internazionale M2 e M3 appartenenti alle classi A, I e II;


Considerata l'avvenuta notifica, con prot. n. 349194 del 17 novembre 2023, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy alla Commissione europea ai sensi dell'art 5 della direttiva UE 2015/1535, relativa alle procedure di informazioni nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante i «Requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei»;


Espletata, con la prevista notifica, la procedura di informazione in materia di norme e regole tecniche prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 di attuazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio;


Decreta:



Art. 1. Ambito di applicazione


1. Il presente decreto stabilisce le prescrizioni tecniche da applicare ai fini dell'istallazione di pareti o pannelli divisori (da adesso paratie) in vetro o vetratura sui veicoli di categoria internazionale M2 e M3 (di seguito autobus) appartenenti alle classi A, I e II, destinati al trasporto pubblico di linea.


2. Il rispetto delle prescrizioni del presente decreto è obbligatorio per tutti i veicoli in circolazione appartenenti alle classi di cui al precedente comma 1.



Art. 2. Definizioni


1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) veicoli di categoria internazionale M2, veicoli a motore con più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e con una massa massima non superiore a 5 tonnellate, indipendentemente dal fatto che tali veicoli a motore abbiano uno spazio per passeggeri in piedi;

b) veicoli di categoria internazionale M3, veicoli a motore con più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e con una massa massima superiore a 5 tonnellate, indipendentemente dal fatto che tali veicoli a motore abbiano uno spazio per passeggeri in piedi;

c) veicoli di classe I, quelli la cui capacità supera i ventidue passeggeri, oltre al conducente, e che dispongono di spazi destinati ai passeggeri in piedi, per consentire loro spostamenti frequenti;

d) veicoli di classe II, quelli la cui capacità supera i ventidue passeggeri, oltre al conducente, e che sono destinati principalmente al trasporto di passeggeri seduti, progettati in modo da poter trasportare passeggeri in piedi nella corsia e/o in una zona la cui superficie non è superiore allo spazio occupato da due sedili doppi;

e) veicoli di classe A, quelli la cui capacità non supera ventidue passeggeri, oltre al conducente, e che sono progettati per trasportare passeggeri in piedi;

f) vano conducente, la zona destinata esclusivamente al conducente, tranne in caso di pericolo, in cui si trovano il sedile del conducente, il volante di guida, i comandi, gli strumenti e gli altri dispositivi necessari per la guida o il funzionamento del veicolo;

g) vetrature di sicurezza richieste per il campo di visibilità posteriore del conducente, tutte le vetrature situate dietro ad un piano che passa per il punto R del conducente, come definito nel regolamento UNECE n. 14 al punto 5.1.1.2, ed è perpendicolare al piano mediano longitudinale del veicolo, attraverso le quali il conducente può vedere la strada mentre guida o mentre fa manovra;

h) vetro temperato, una vetratura costituita da una singola lastra di vetro che ha subito un trattamento speciale per aumentare la resistenza meccanica e controllare la frammentazione dopo la rottura;

i) vetratura di plastica, materiale per vetrature contenente quale componente essenziale uno o più materiali polimerici organici ad alto peso molecolare, solido allo stato di prodotto finito e che, in un dato momento della fabbricazione o della trasformazione in prodotto finito, può essere sagomato mediante soffiaggio;

j) vetratura di plastica flessibile, materiale per vetrature di plastica che durante la prova di flessibilità subisce una deflessione verticale di oltre 50 mm;

k) vetratura di plastica rigida, materiale per vetrature di plastica che durante la prova di flessibilità subisce una deflessione verticale inferiore a 50 mm.



Art. 3. Prescrizioni tecniche delle paratie


1. Le paratie di protezione, che interessano il campo di visibilità del conducente, sia lateralmente che per la sorveglianza dell'utenza, devono essere realizzate in vetro o in vetratura omologato/a secondo il regolamento UNECE n. 43.


2. Le paratie da utilizzare devono essere del tipo vetro temperato o vetratura di plastica del tipo flessibile o rigido. In quest'ultimo caso - vetratura di plastica rigida - accanto al marchio di omologazione e di seguito al simbolo «VIII» che contraddistingue le vetrature in plastica rigida, deve essere apposto il simbolo /B, se si tratta di vetrature laterali, posteriori e del tetto o /A per le vetrature rivolte in avanti in conformità al punto 5.5.5 del regolamento UNECE 43.


3. Le paratie che non rientrano nel campo di visibilità del conducente che sono in parte realizzate con l'utilizzo di altri materiali diversi dal vetro/metallo o con vetrature non omologate ai sensi del regolamento UNECE 43, oltre ad essere realizzate con superfici piane prive di spigoli e parti sporgenti, devono, comunque, rispondere alle verifiche di infiammabilità, secondo il regolamento UNECE 118, riguardante il comportamento al fuoco dei materiali destinati agli autobus, qualora siano applicate sugli autobus di categoria M3, classe II.


4. Le paratie devono soddisfare le seguenti prescrizioni dimensionali:

l'altezza minima della protezione misurata dal pavimento su cui poggiano i piedi del passeggero deve essere non inferiore a 1,70 m;

la larghezza della protezione deve estendersi verso l'interno del vano del conducente, rispetto la parete del veicolo, fino ad impedire l'accesso dei passeggeri in piedi nell'area destinata al conducente, senza che la stessa costituisca una limitazione alla salita e discesa dei soggetti trasportati.



Art. 4. Prescrizioni tecniche dei veicoli


1. Deve sempre essere garantito che il vano del conducente, dove è installata la paratia, abbia le uscite di sicurezza come prescritto dal regolamento UNECE n. 107.


2. La paratia installata fra il sedile del conducente e una delle uscite di sicurezza già previste in sede di omologazione del veicolo, deve essere incernierata ovvero realizzata «a porta» in modo che possa essere facilmente e immediatamente apribile in caso di emergenza.


3. Nel caso che la paratia sia del tipo incernierata ed installata fra il sedile del conducente e l'accesso alle uscite, i montanti di sostegno del divisorio devono comunque garantire il passaggio della sagoma cilindrica, come rappresentato all'allegato 4, figura 6 del regolamento UNECE n. 107.


4. Deve essere sempre garantito, in relazione al numero dei passeggeri, il rispetto del numero minimo di porte di accesso e di porte di sicurezza previste dal regolamento UNECE n. 107.


5. La visibilità posteriore attraverso gli specchi laterali e altri dispositivi di bordo non deve essere limitata in seguito all'installazione delle paratie.



Art. 5. Modalità d'installazione e visita e prova


1. L'installazione della paratia sui veicoli autobus deve essere effettuata senza alterare in alcun modo le preesistenti dotazioni di bordo del veicolo e senza impedire il funzionamento dei dispositivi di sicurezza originari di cui è dotato l'autobus, nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal regolamento UNECE n. 107 e dal presente decreto.


2. L'officina, che effettua l'installazione della paratia, deve redigere una apposita dichiarazione di installazione a regola d'arte, secondo il fac-simile allegato (allegato I), nella quale deve essere riportato un esplicito riferimento ai materiali utilizzati e che gli stessi materiali siano stati arrotondati in modo da non determinare rischio di lesioni per gli occupanti durante le condizioni di esercizio del veicolo.


3. Qualora l'officina reputi, in ragione delle caratteristiche costruttive dell'autobus, che non sia possibile installare alcuna paratia, l'officina stessa deve effettuare una esplicita dichiarazione in cui illustri i motivi tecnici che dovranno essere valutati in sede di visita e prova da parte degli uffici della Motorizzazione civile (di seguito UMC).


4. L'autobus oggetto dell'intervento di installazione della paratia, prima dell'immissione in circolazione, verrà sottoposto a visita e prova ai sensi dell'art. 75, comma 4, del codice della strada, dai competenti UMC.


5. L'UMC deve acquisire la dichiarazione di corretta installazione redatta dall'officina, secondo il fac-simile allegato, o valutare la dichiarazione di cui al precedente comma 3.


6. L'UMC deve, inoltre, verificare che:

siano rispettati i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto;

sia presente sulla paratia la specifica marcatura di omologazione prevista dal regolamento UNECE n. 43, o nei casi previsti dal presente decreto, la specifica marcatura di omologazione ai sensi del regolamento UNECE n. 118;

non vengano superate le masse massime ammissibili sugli assi.


7. Qualora l'installazione avvenga su un veicolo già circolante, la verifica dei requisiti di cui sopra, da parte degli UMC, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 78 del codice della strada e può aver luogo contestualmente alla revisione annuale, indipendentemente dalla sede dell'officina che ha eseguito i lavori di installazione, a condizione che alla dichiarazione di corretta installazione (allegato 1), sia allegata una copia del documento di identità del titolare dell'officina e sottoscrittore della dichiarazione stessa.


8. La visita e prova ai sensi degli articoli 75 o 78 comporta l'emissione o l'aggiornamento della carta di circolazione o documento unico di circolazione e di proprietà nel quale deve essere riportata l'annotazione del seguente tenore: «Veicolo allestito con divisorio per il conducente ai sensi del decreto ministeriale... del...». Nel caso di impossibilità di installazione della paratia, deve essere riportata l'annotazione del seguente tenore: «Veicolo impossibilitato all'installazione del divisorio per il conducente ai sensi del decreto ministeriale... del...».


9. Le paratie già installate sugli autobus, ai sensi della circolare della Direzione generale per la motorizzazione n. 14724 del 26 maggio 2020, sono da ritenersi equivalenti a quelle oggetto del presente decreto.


10. Qualora la presenza di tali paratie, installate ai sensi della circolare di cui al precedente comma 9, non sia stata riportata sui documenti di circolazione, è necessario procedere all'aggiornamento della carta di circolazione o del documento unico di circolazione e di proprietà, in occasione della revisione annuale, secondo le modalità previste dalla medesima circolare e acquisendo la dichiarazione dell'officina, la cui data di sottoscrizione deve essere comunque antecedente a quella di pubblicazione del presente decreto.


11. L'aggiornamento della carta di circolazione o documento unico di circolazione e di proprietà, nel caso previsto al precedente comma 10, deve riportare l'annotazione del seguente tenore: «Veicolo allestito con divisorio per il conducente ai sensi della circolare n. 14724 del 26 maggio 2020».



Art. 6. Sistemi di sicurezza per i casi di emergenza


1. Entro il 1° gennaio 2026, i veicoli di cui all'art 1, comma 1, devono avere a disposizione dell'autista un dispositivo autonomo, indipendente dal veicolo, anche mobile, che consenta la geolocalizzazione e la chiamata di emergenza alle forze dell'ordine, al fine di consentirne l'immediato intervento, qualora il veicolo non sia già dotato di analogo sistema fisso.


2. Al fine di determinare i dispositivi utilizzabili in caso di emergenza, con successivi provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di una istruttoria congiunta con il Ministero dell'interno, le regioni e l'ANCI, saranno emanate entro il 30 aprile 2025 specifiche linee guida.



Art. 7. Norma transitoria


1. Entro il 1° gennaio 2026, tutti i veicoli di cui all'art 1, comma 1, devono essere conformi alle prescrizioni del presente decreto.


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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