Ministero della difesa
D.M. 29/05/2024
Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva (UE) 2024/242.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2024, n. 131.
Epigrafe
Premessa
Art. 1.
Allegato
D.M. 29 maggio 2024 (1).
Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva (UE) 2024/242. (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2024, n. 131.
(2) Emanato dal Ministero della difesa.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE,
IL MINISTRO DELL'INTERNO,
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che l'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 del medesimo art. 2, è individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;
Vista la direttiva delegata (UE) 2024/242 della Commissione del 27 settembre 2023, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa;
Considerato che il citato art. 2, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185, prescrive altresì che l'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali d'armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, e dello sviluppo economico;
Visti i decreti interministeriali in data 23 settembre 1991, 28 ottobre 1993, 1° settembre 1995, 13 giugno 2003, 11 aprile 2012, 26 giugno 2013, 7 maggio 2014, 17 marzo 2015, 2 novembre 2016, 13 luglio 2017, 2 marzo 2018, 1° luglio 2019, 29 settembre 2021 e 9 giugno 2023 con i quali sono state approvate le precedenti versioni degli elenchi dei materiali d'armamento;
Constatata la necessità di approvare un nuovo elenco dei materiali di armamento, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della citata direttiva delegata (UE) 2024/242;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato il nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 185 del 1990, allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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