I.N.L. (Ispettorato nazionale del lavoro)
Nota 17/09/2024, n. 6774
Violazioni soggette a diffida amministrativa ex artt. 1 e 6 del D.Lgs. n. 103/2024.
Emanata dall'I.N.L. (Ispettorato nazionale del lavoro), Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro.
Epigrafe
Destinatari
Elenco delle violazioni oggetto di diffida amministrativa
Verbale di diffida amministrativa
Allegato - n. 2, elenco illeciti e modello diffida amministrativa
Nota 17 settembre 2024, n. 6774 (1)
Violazioni soggette a diffida amministrativa ex artt. 1 e 6 del D.Lgs. n. 103/2024 (2).
(1) Emanata dall'I.N.L. (Ispettorato nazionale del lavoro), Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro.
(2) Cfr., per integrazioni, nota 8 ottobre 2024, n. 7296, emanata dall'I.N.L. (Ispettorato nazionale del lavoro).
Alle
Direzioni interregionali del lavoro
Agli
Ispettorati d'area metropolitana e agli Ispettorati territoriali del lavoro
All'
INPS
Direzione centrale entrate
All'
INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo
e, p.c.:
Alla
Direzione centrale coordinamento giuridico
Alla
Direzione centrale innovazione tecnologica e pianificazione strategica
Al
Comando carabinieri per la tutela del lavoro
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
Alla
Provincia autonoma di Trento
All'
Ispettorato regionale del lavoro di Palermo
Elenco delle violazioni oggetto di diffida amministrativa
Facendo seguito alla nota prot. n. 1357 del 31 luglio 2024 con la quale sono state fornite prime indicazioni operative sull'applicazione del D.Lgs. n. 103/2024 - d'intesa con la Direzione centrale coordinamento giuridico, nonché con INPS e INAIL e acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 8266 del 11 settembre u.s. - si fornisce in allegato l'elenco delle violazioni che, sulla base del dettato normativo, si ritengono assoggettabili alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli artt. 1 e 6 del medesimo provvedimento.
Al riguardo, si evidenzia che il citato art. 6 prevede, fra l'altro, che "l'istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro" e la suddetta nota prot. n. 1357 ha già chiarito che "(…) tale formulazione non va intesa infatti in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che infatti non è espressamente citato e rispetto al quale è previsto peraltro un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale (…)".
Pertanto, dall'elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, ivi comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace "sicurezza sociale" ai lavoratori, in applicazione dell'art. 38, comma 2, della Costituzione.
Si rappresenta altresì che, anche in relazione alle violazioni indicate, la nuova diffida non potrà trovare applicazione qualora, nei cinque anni precedenti l'inizio dell'accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004; ciò vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della c.d. diffida "ora per allora", sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.
Inoltre, come già chiarito con la nota prot. n. 1357 sopra citata, va ricordato che la disposizione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale e che, pertanto, la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.
Verbale di diffida amministrativa
Dal punto di vista operativo, nelle more dell'implementazione del sistema informatico in uso, si trasmette in allegato il modello di verbale di diffida amministrativa relativo alla procedura in oggetto, da utilizzare per invitare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido "(…) a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione" (art. 6, D.Lgs. n. 103/2024).
Si rammenta, al riguardo, che i termini concessi per l'adempimento alla diffida sono sospensivi di quelli previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Ne consegue che, nelle more dello sviluppo della gestione digitale del provvedimento in questione, laddove siano da contestare ulteriori violazioni ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 124/2004 e dell'art. 16 L. n. 689/1981 - accertate nell'ambito del medesimo accesso ispettivo - sarà necessario provvedere, al termine dei 20 giorni previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024, ad una tempestiva notifica del Verbale unico dando atto dell'avvenuta ottemperanza alla diffida amministrativa, ovvero della mancata ottemperanza alla diffida stessa, applicando la relativa sanzione ai sensi del citato art. 16 della L. n. 689/1981.
In tale ultima ipotesi si procederà alla contestazione, con il medesimo Verbale unico ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981, anche della violazione già oggetto della diffida amministrativa non ottemperata.
Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni al riguardo.
Il Direttore centrale
Aniello Pisanti
Allegato
n. 2, elenco illeciti e modello diffida amministrativa
VIOLAZIONE (Rubrica INL)
NORMA DI RIFERIMENTO
Istituzione e tenuta del LUL
Art. 39, comma 1, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, s.m.i.
Omesse registrazioni - ipotesi base
Art. 39, commi 1, 2 e 7, DECRETO LEGGE 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151.
Omesse registrazioni - più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi
Art. 39, commi 1, 2 e 7, DECRETO LEGGE 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151.
Infedeli registrazioni - ipotesi base
Art. 39, commi 1, 2 e 7, DECRETO LEGGE 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151.
Infedeli registrazioni - più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi
Art. 39, commi 1, 2 e 7, DECRETO LEGGE 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151.
Omesse Comunicazioni - centralinisti telefonici
Art. 5, Legge 29 marzo 1985 n. 113
Omessa esibizione documenti richiesti - consulenti del lavoro
Art. 5, comma 2, Legge n. 12/1979, come modificato dal D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008
Correzione comunicazione di assunzione a seguito di riqualificazione - comparto scuola
Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007 convertito con modificazioni dalla Legge 176/2007
Comunicazione di variazione del rapporto di lavoro - comparto scuola
Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007 convertito con modificazioni dalla Legge 176/2007
Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro - comparto scuola
Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007 convertito con modificazioni dalla Legge 176/2007
Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato
Art. 4, comma 9, LEGGE 17 agosto 2005, n. 173
Comunicazione di variazione del rapporto di lavoro
Art. 4 bis, comma 5, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, come integrato dall'art.1, comma 1183, della legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dall'art. 5, comma 4, Legge 183/2010
Cessazione gente di mare
Art. 11, comma 3, D.P.R. 18 aprile 2006 n. 231 e art. 40, comma 6, D.L. 25 giungo 2008 n. 112, conv. con L. n. 133/2008
Mancata corresponsione retribuzione lavoro festivo
Art. 5, Legge 27 maggio 1949, n. 260
Comunicazione di cessazione
Art. 21, comma 1, legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297
Omessa Comunicazione - Datore di lavoro pubblico e privato - terapisti della riabilitazione
Art. 4, comma 4, Legge n. 29/1994
Cessazione, variazione o sospensione di attività alla CCIAA
Art. 2, D.L 352/1978 come convertito con modificazioni dalla Legge 467/1978
Omessa consegna prospetto paga - ipotesi base
Art. 1, LEGGE 5 gennaio 1953 n. 4
Omessa consegna prospetto paga - più di 5 lavoratori o periodo superiore a sei mesi
Art. 5, LEGGE 5 gennaio 1953 n. 4
Inesattezza prospetto di paga - ipotesi base
Art. 5, LEGGE 5 gennaio 1953 n. 4
Inesattezza prospetto di paga - più di 5 lavoratori o periodo superiore a sei mesi
Art. 5, LEGGE 5 gennaio 1953 n. 4
Comunicazione preventiva di assunzione laddove non sia applicabile la c.d. maxisanzione per lavoro "nero"
Art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/96
Assunzione, trasformazione e cessazione a seguito di riqualificazione - AGENZIE DI LAVORO
Art. 9 bis, comma 2, secondo periodo, D.L. 510/96, convertito con L. 28 novembre 1996 n. 608, come modificato dall'art. 1,comma 1180 della L. 27 dicembre 2006 n. 296
Correzione comunicazione di assunzione, trasformazione e cessazione a seguito di riqualificazione - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 9 bis, comma 2, D.L. N. 510/96, convertito con L. N. 608/96, come modificato dall'art. 1, comma 1180 della L. N. 296/06, e come modificato dall'art. 5, comma 1, della L. N. 183/2010
Omessa corresponsione assegni familiari - ipotesi base
Art. 37, DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1955 n. 797
Violazione del principio di non discriminazione - inosservanza fino a cinque lavoratore
Art. 25, comma 1, DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81
Violazione del principio di non discriminazione - inosservanza oltre cinque lavoratore
Art. 25, comma 1, DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81
Omessa informazione posti vacanti presso l'utilizzatore
Art. 31, comma 3, DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81
Contratto di somministrazione - elementi mancanti
Art. 33, comma 1, DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81
Omessa comunicazione al lavoratore
Art. 33, comma 3, DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81
Disparità di trattamento economico e normativo
Art. 35, comma 1, DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81
Omessa fruizione servizi sociali e assistenziali
Art. 35, comma 3, secondo periodo, DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81
Omessa comunicazione contratti di somministrazione conclusi
Art. 36, comma 3, DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81
Omissione del piano formativo
Art. 42, comma 1, DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81
Attribuzione a livelli inferiori
Art. 42, comma 5, lettera b), DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81
Assenza tutore o referente aziendale
Art. 42, comma 5, lettera c), DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81
Comunicazione preventiva lavoro agile
Art. 23, comma 1, LEGGE 22 maggio 2017, n. 81
Comunicazione distacco intra-rete
Art. 30 comma 4-ter, DLgs. 10 settembre 2003 n. 276 - art. 2 del decreto ministeriale 29 ottobre 2021 n. 205
Violazione corresponsione retribuzione lavoratori a domicilio (cottimo)
Artt. 8 e 9, LEGGE 18 dicembre 1973, n. 877
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