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sabato 12 ottobre 2024

Ministero dell'economia e delle finanze Decr. 06/08/2024, n. 20/2024 Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al regolamento (UE) 2021/2115, campagna 2023/2024, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 20/2024).

 


Ministero dell'economia e delle finanze

Decr. 06/08/2024, n. 20/2024

Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al regolamento (UE) 2021/2115, campagna 2023/2024, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 20/2024).

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 2024, n. 227.


Epigrafe


Premessa


[Articolo unico]


Decr. 6 agosto 2024, n. 20/2024 (1).


Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al regolamento (UE) 2021/2115, campagna 2023/2024, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 20/2024). (2)


(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 2024, n. 227.


(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.



L'ISPETTORE GENERALE CAPO


PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA


Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987;


Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);


Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che - sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 430/1997 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia ed ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;


Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;


Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;


Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;


Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;


Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 - recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 - che ha modificato il quadro normativo di riferimento degli interventi di sostegno del settore apistico;


Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;


Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;


Visti l'art. 88, paragrafo 2 e l'allegato X del sopracitato regolamento (UE) 2021/2115 che fissano l'aiuto finanziario dell'Unione per l'Italia in euro 5.166.537,00 per esercizio finanziario;


Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 e in particolare l'art. 39 del citato regolamento delegato, il quale stabilisce che il contributo minimo dell'Unione alle spese connesse alla realizzazione degli interventi nel settore dell'apicoltura di cui all'art. 55 del regolamento (UE) 2021/2115 è pari al 30%;


Visto l'art. 55, paragrafo 4, del predetto regolamento (UE) 2021/2115, il quale dispone che gli Stati membri forniscono almeno lo stesso importo dell'aiuto finanziario dell'Unione nei limiti delle spese sostenute dai beneficiari;


Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 614768 del 30 novembre 2022 e successive modifiche ed integrazioni, recante le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura, che fissa al 70% il contributo finanziario nazionale alle spese connesse alla realizzazione degli interventi nel settore dell'apicoltura di cui all'art. 55 del regolamento (UE) 2021/2115;


Vista la nota del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 305488 del 9 luglio 2024, con la quale si chiede il provvedimento relativo allo stanziamento dell'importo per il cofinanziamento di pertinenza nazionale per la campagna 2023/2024, pari ad euro 12.055.253,00;


Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno di euro 12.055.253,00 alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla citata legge n. 183/1987 e che il predetto programma è stato censito sul Sistema finanziario I.G.R.U.E. con codice MIELE2023/2024;


Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 30 luglio 2024 svoltasi in modalità videoconferenza;


Decreta:



[Articolo unico]


1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, richiamato in premessa, per la campagna 2023/2024, è di 12.055.253,00 euro.


2. Le erogazioni a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1 vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'AGEA.


3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'AGEA e gli organismi pagatori regionali effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2 e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.


4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.


5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.


6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.


7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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